TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4472/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4472-2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to LOMBARDI Parte_1 C.F._1 MATTEO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Monte Sant'Angelo alla Via G.T. Giordani n. 29/31
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: All'udienza del 04.12.2024 sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate in data 08.01.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 14.09.2023 - premesso di avere contratto matrimonio civile Parte_1 con in Monte Sant'Angelo in data 11.10.2001, trascritto agli atti di matrimonio del Controparte_1 Comune di Monte Sant'Angelo (atto n.10, parte I, anno 2001), da cui si era separata con decreto di omologa n. 3838/2020 del Tribunale di Foggia del 02.04.2021, e che dalla loro unione erano nati i figli
(nt. il 19.4.2000), (nt. il 17.2.2003) e (nt. il 18.9.2007) - chiedeva Per_1 Parte_2 Per_2 all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla disponendo in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli nonché in ordine alle restanti statuizioni economiche.
La ricorrente deduceva altresì che non vi erano rapporti economici da regolare posto che i coniugi non avevano beni mobili e immobili in comune e vivevano entrambi vite separate.
Con ordinanza riservata del 10.01.2024 l'odierno Giudice istruttore, rilevato che il ricorso introduttivo era privo di indicazioni necessarie per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, invitava la ricorrente a precisare la domanda in ordine alle statuizioni economiche nonché quelle concernenti i figli, dei quali uno anche minore, emergendo dall'istanza di ammissione al gratuito patrocinio la presenza anche di un altro bambino nato nel 2018.
Con successiva ordinanza del 22.03.2024 l'odierno Giudice istruttore preso atto dei chiarimenti resi dalla parte ricorrente constatava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della parte resistente;
pronunciava, inoltre, i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole e nominava il Giudice istruttore.
All'udienza del 04.12.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica e l'odierno giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 08.01.2025.
1. Sullo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologa del 02.04.2021, e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
2. Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Con riguardo alla richiesta di affido e al collocamento del figlio minore si deve precisare, Per_2 come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
pagina 2 di 5 L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza del 22.03.2024 che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il
Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che è ormai Per_2 prossimo al compimento del suo diciottesimo anno di età e, dunque, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza del 22.3.2024. In considerazione dell'età del minore, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlio, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
3. Sul mantenimento del figlio minore.
Quanto alle residue questioni relative ai rapporti economici tra le parti resta da esaminare unicamente la domanda di mantenimento formulata in favore del figlio minore la ricorrente a tal proposito Per_2 ha chiesto la conferma delle statuizioni disposte con l'ordinanza del 22.03.2024 e quindi disporsi a suo carico € 300,00 per il mantenimento del figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese Per_2 straordinarie.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio della coppia, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
In ordine alla previsione dell'obbligo di mantenimento in favore di stante la minore età dello Per_2 stesso (17 anni) e la collocazione presso la madre, è pacifico che il sia tenuto a contribuire al suo CP_1 mantenimento.
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, si deve tener pagina 3 di 5 conto della situazione reddituale dei coniugi.
La ricorrente ha dichiarato nel ricorso introduttivo di non lavorare precisando di riuscire a vivere grazie all'aiuto delle figlie maggiorenni, nonché di amici e parenti, anche mediante lo scambio di piccoli lavoretti e favori;
la ha precisato altresì di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Pt_1
Il resistente, dal canto suo è rimasto contumace, pertanto non sono noti i redditi prodotti da quest'ultimo.
Ritiene il Collegio, in assenza di circostanze sopravvenute, di dover sul punto confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del 22.03.2024.
Va dunque confermato in questa sede l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore versando a la somma mensile di € 300,00, Per_2 Parte_1 da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel Protocollo del 18/3/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, nonché la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace in giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1 epigrafe meglio generalizzati, in Monte Sant'Angelo i , t tro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2001, atto n. 10, parte I);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) affida il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che resti Per_2 collocato stabilmente p adre;
4) disciplina il diritto di visita paterno, come in parte motiva indicato;
5) pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 mediant a entro il cinque di ciascun mese, della Per_2 Parte_1 somma di € 300,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
6) spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 14.01.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4472-2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to LOMBARDI Parte_1 C.F._1 MATTEO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Monte Sant'Angelo alla Via G.T. Giordani n. 29/31
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: All'udienza del 04.12.2024 sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate in data 08.01.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 14.09.2023 - premesso di avere contratto matrimonio civile Parte_1 con in Monte Sant'Angelo in data 11.10.2001, trascritto agli atti di matrimonio del Controparte_1 Comune di Monte Sant'Angelo (atto n.10, parte I, anno 2001), da cui si era separata con decreto di omologa n. 3838/2020 del Tribunale di Foggia del 02.04.2021, e che dalla loro unione erano nati i figli
(nt. il 19.4.2000), (nt. il 17.2.2003) e (nt. il 18.9.2007) - chiedeva Per_1 Parte_2 Per_2 all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla disponendo in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli nonché in ordine alle restanti statuizioni economiche.
La ricorrente deduceva altresì che non vi erano rapporti economici da regolare posto che i coniugi non avevano beni mobili e immobili in comune e vivevano entrambi vite separate.
Con ordinanza riservata del 10.01.2024 l'odierno Giudice istruttore, rilevato che il ricorso introduttivo era privo di indicazioni necessarie per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, invitava la ricorrente a precisare la domanda in ordine alle statuizioni economiche nonché quelle concernenti i figli, dei quali uno anche minore, emergendo dall'istanza di ammissione al gratuito patrocinio la presenza anche di un altro bambino nato nel 2018.
Con successiva ordinanza del 22.03.2024 l'odierno Giudice istruttore preso atto dei chiarimenti resi dalla parte ricorrente constatava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della parte resistente;
pronunciava, inoltre, i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole e nominava il Giudice istruttore.
All'udienza del 04.12.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica e l'odierno giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 08.01.2025.
1. Sullo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologa del 02.04.2021, e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
2. Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Con riguardo alla richiesta di affido e al collocamento del figlio minore si deve precisare, Per_2 come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
pagina 2 di 5 L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza del 22.03.2024 che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il
Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che è ormai Per_2 prossimo al compimento del suo diciottesimo anno di età e, dunque, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza del 22.3.2024. In considerazione dell'età del minore, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlio, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
3. Sul mantenimento del figlio minore.
Quanto alle residue questioni relative ai rapporti economici tra le parti resta da esaminare unicamente la domanda di mantenimento formulata in favore del figlio minore la ricorrente a tal proposito Per_2 ha chiesto la conferma delle statuizioni disposte con l'ordinanza del 22.03.2024 e quindi disporsi a suo carico € 300,00 per il mantenimento del figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese Per_2 straordinarie.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio della coppia, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
In ordine alla previsione dell'obbligo di mantenimento in favore di stante la minore età dello Per_2 stesso (17 anni) e la collocazione presso la madre, è pacifico che il sia tenuto a contribuire al suo CP_1 mantenimento.
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, si deve tener pagina 3 di 5 conto della situazione reddituale dei coniugi.
La ricorrente ha dichiarato nel ricorso introduttivo di non lavorare precisando di riuscire a vivere grazie all'aiuto delle figlie maggiorenni, nonché di amici e parenti, anche mediante lo scambio di piccoli lavoretti e favori;
la ha precisato altresì di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Pt_1
Il resistente, dal canto suo è rimasto contumace, pertanto non sono noti i redditi prodotti da quest'ultimo.
Ritiene il Collegio, in assenza di circostanze sopravvenute, di dover sul punto confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del 22.03.2024.
Va dunque confermato in questa sede l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore versando a la somma mensile di € 300,00, Per_2 Parte_1 da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel Protocollo del 18/3/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, nonché la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace in giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1 epigrafe meglio generalizzati, in Monte Sant'Angelo i , t tro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2001, atto n. 10, parte I);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) affida il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che resti Per_2 collocato stabilmente p adre;
4) disciplina il diritto di visita paterno, come in parte motiva indicato;
5) pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 mediant a entro il cinque di ciascun mese, della Per_2 Parte_1 somma di € 300,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
6) spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 14.01.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5