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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 13/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
N. R.G. 634/2023
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica– composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 634/2023 avente ad oggetto: separazione e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Fabio Milano, presso il cui studio sito in Isernia alla Via
Umbria, Centro Commercio e Affari, int. B/24, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Maurizio Carugno, presso il cui studio sito in Isernia (IS) alla
Via Kennedy, n. 39, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
C O N
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.7.2023, , [nata a Rieti in [...] Parte_1
01.10.1977 e residente in agro del comune di Pescorocchiano, frazione Poggio San Giovanni, alla via Colle n. 7, (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1
matrimonio con [nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) ed ivi residente a[...]
n. 1] in data 12.1.2002 presso il Comune di Pescorocchiano, e che dall' unione erano nati due figli, (nato a [...] il [...]), e (nata a [...] il Per_1 CP_2
7.3.2009), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito, l'affido condiviso della figlia minore , con collocazione presso la madre nel comune di CP_2
Venafro, la previsione di un assegno di mantenimento per sé e per la figlia minore,
l'assegnazione della casa familiare, il sequestro dei buoni fruttiferi postali intestati al nonché, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in CP_1
giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Vinte le spese di giudizio.
Rappresentava, in particolare, tra l'altro: che il rapporto di coniugio, dopo un iniziale periodo di serenità, aveva avuto tanti momenti di difficoltà a causa della profonda incompatibilità caratteriale delle parti;
che nel mese di giugno 2023 il aveva CP_1
deciso improvvisamente ed arbitrariamente di abbandonare il tetto coniugale senza addurre alcuna spiegazione ed andarsene a convivere con altra persona;
che la ricorrente con la figlia minore era ritornata nel comune di Venafro, comune nel quale CP_2
abitano suoi parenti e la figlia frequentava da un anno la scuola, mentre il figlio maggiorenne autonomo sotto il profilo finanziario, era rimasto ad abitare nella Per_1
abitazione familiare sita nel Comune di Pescorocchiano;
che svolgeva la CP_1 professione di artigiano presso l'azienda di falegnameria di famiglia percependo uno stipendio non inferiore a € 1.000,00 mensili, e fin dal suo allontanamento dalla casa coniugale non aveva mai versato alcuna somma di denaro alla ricorrente per il mantenimento suo e della figlia;
che la si era sempre preoccupata di accudire la Pt_1
famiglia in via esclusiva ed il improvvisamente ed arbitrariamente decideva di CP_1
abbandonare il tetto coniugale, interrompendo ogni contatto con i propri familiari, suscitando preoccupazione e agitazione.
Si costituiva in giudizio , il quale rappresentava di aver raggiunto un CP_1
accordo con la sig.ra Pt_1
Pag. 2 di 6 All'udienza del 27.5.2025 le parti, comparse dinanzi il G.I., si riportavano integralmente all'accordo e il Giudice, preso atto delle conclusioni delle parti, riservava la causa alla decisione del Collegio.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del
1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obbiettivo e progressivo deteriorarsi del rapporto di coniugio a causa della profonda incompatibilità caratteriale che ha indotto i coniugi ad incomprensioni tali da rendere improseguibile la convivenza, stanti l'irreversibile disunione sentimentale e l'intollerabile disaffezione dell'uno verso l'altro, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) In ordine alle condizioni della separazione, come anticipato nella ricostruzione in fatto, le parti raggiungevano un accordo depositato in atti e sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi procuratori.
Le parti, più precisamente, nel predetto accordo concordavano le seguenti condizioni per la loro separazione:
Pag. 3 di 6 • “i coniugi continuano a vivere separati e possono stabilire la propria residenza
o domicilio ovunque vorranno, sia in Italia che all'estero;
• la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di CP_2
affidamento condiviso, ma la stessa resterà stabilmente presso l'abitazione della madre in agro del comune di Venafro, mentre ormai maggiorenne, Per_1
rimarrà a vivere presso l'abitazione familiare sita in agro del Comune di
Pescorocchiano, alla frazione Poggio San Giovanni, via Colle n. 7; i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia minore con sé;
• la casa familiare viene affidata al sig. e al figlio che CP_1 Per_1
attualmente ci abita;
• il padre potrà vedere e tenere con se due volte a settimana dalle 16,00 CP_2
alle 20,00, secondo i suoi impegni scolastici, ed, alternativamente, una domenica ogni 15 giorni dalle ore 9,00 alle ore 21,00; il padre potrà tenere la figlia minore, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio e, sempre ad anni alterni, dal Giovedì santo alla Pasqua oppure dal Lunedi in Albis al Giovedì successivo;
nei predetti periodi è escluso il diritto di visita da parte della madre quando la figlia è con il padre e viceversa. Il padre potrà, infine, vedere e tenere con sé la figlia, ad anni alterni, per non meno di 15 giorni, anche consecutivi, nei mesi di luglio oppure di agosto;
quando, in detto mese estivo, il padre tiene con sé la figlia, la madre potrà vederla e tenerla con sé, recandosi ove il padre la tiene, con tempi e modalità analoghi a quelli stabiliti in favore del padre nei periodi ordinari;
• il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore Per_2
verserà all'altro genitore, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma
[...] di € 200,00 (duecento) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT,
Pag. 4 di 6 contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie;
• la sig.ra percepirà in maniera esclusiva l'assegno familiare che Parte_1
il autorizza, sin da ora, a poter richiedere l'assegno presso l'ente CP_1
predisposto all'erogazione;
• i coniugi dichiarano che la detrazione delle spese straordinarie ai fini dell'IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
• i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
• i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, una volta puntualmente ed integralmente adempiuti gli obblighi di cui ai punti che precedono, avendo voluto e volendo definire nei modi sopraindicati tutti i loro rapporti di tipo personale, economico e patrimoniale;
• le spese di legge relativamente al presente procedimento di separazione personale dei coniugi (trascrizioni, bolli, contributo unificato) saranno ripartite al 50% tra i coniugi e quelle relative ai compensi legali compensate integralmente tra le parti;
• i coniugi prestano reciproco assenso, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto obbligandosi a porre in essere i connessi adempimenti, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi assensi, ove necessari;
• il presente accordo viene sottoscritto da entrambi gli ex coniugi che, previa lettura, confermano che il contenuto dell'accordo risponde alle loro effettive volontà”.
Il Tribunale evidenzia che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e appaiono conformi all'interesse della prole.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter recepire interamente gli accordi raggiunti e di porli a base della presente decisione.
Pag. 5 di 6 La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Pescorocchiano (RI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
C) Con il ricorso introduttivo la ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alla domanda di divorzio, la stessa è procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa, quindi, va rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio.
D) Le spese del giudizio verranno integralmente regolate con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, non definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale di [nata a [...] il Parte_1
1.10.1977] e , [nato a [...] il [...]]; CP_1
2. Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescorocchiano
(RI) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
(atto n. 2, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
4. Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
5. Riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Angela Di Dio dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
N. R.G. 634/2023
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica– composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 634/2023 avente ad oggetto: separazione e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Fabio Milano, presso il cui studio sito in Isernia alla Via
Umbria, Centro Commercio e Affari, int. B/24, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Maurizio Carugno, presso il cui studio sito in Isernia (IS) alla
Via Kennedy, n. 39, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
C O N
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.7.2023, , [nata a Rieti in [...] Parte_1
01.10.1977 e residente in agro del comune di Pescorocchiano, frazione Poggio San Giovanni, alla via Colle n. 7, (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1
matrimonio con [nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) ed ivi residente a[...]
n. 1] in data 12.1.2002 presso il Comune di Pescorocchiano, e che dall' unione erano nati due figli, (nato a [...] il [...]), e (nata a [...] il Per_1 CP_2
7.3.2009), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito, l'affido condiviso della figlia minore , con collocazione presso la madre nel comune di CP_2
Venafro, la previsione di un assegno di mantenimento per sé e per la figlia minore,
l'assegnazione della casa familiare, il sequestro dei buoni fruttiferi postali intestati al nonché, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in CP_1
giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Vinte le spese di giudizio.
Rappresentava, in particolare, tra l'altro: che il rapporto di coniugio, dopo un iniziale periodo di serenità, aveva avuto tanti momenti di difficoltà a causa della profonda incompatibilità caratteriale delle parti;
che nel mese di giugno 2023 il aveva CP_1
deciso improvvisamente ed arbitrariamente di abbandonare il tetto coniugale senza addurre alcuna spiegazione ed andarsene a convivere con altra persona;
che la ricorrente con la figlia minore era ritornata nel comune di Venafro, comune nel quale CP_2
abitano suoi parenti e la figlia frequentava da un anno la scuola, mentre il figlio maggiorenne autonomo sotto il profilo finanziario, era rimasto ad abitare nella Per_1
abitazione familiare sita nel Comune di Pescorocchiano;
che svolgeva la CP_1 professione di artigiano presso l'azienda di falegnameria di famiglia percependo uno stipendio non inferiore a € 1.000,00 mensili, e fin dal suo allontanamento dalla casa coniugale non aveva mai versato alcuna somma di denaro alla ricorrente per il mantenimento suo e della figlia;
che la si era sempre preoccupata di accudire la Pt_1
famiglia in via esclusiva ed il improvvisamente ed arbitrariamente decideva di CP_1
abbandonare il tetto coniugale, interrompendo ogni contatto con i propri familiari, suscitando preoccupazione e agitazione.
Si costituiva in giudizio , il quale rappresentava di aver raggiunto un CP_1
accordo con la sig.ra Pt_1
Pag. 2 di 6 All'udienza del 27.5.2025 le parti, comparse dinanzi il G.I., si riportavano integralmente all'accordo e il Giudice, preso atto delle conclusioni delle parti, riservava la causa alla decisione del Collegio.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del
1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obbiettivo e progressivo deteriorarsi del rapporto di coniugio a causa della profonda incompatibilità caratteriale che ha indotto i coniugi ad incomprensioni tali da rendere improseguibile la convivenza, stanti l'irreversibile disunione sentimentale e l'intollerabile disaffezione dell'uno verso l'altro, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) In ordine alle condizioni della separazione, come anticipato nella ricostruzione in fatto, le parti raggiungevano un accordo depositato in atti e sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi procuratori.
Le parti, più precisamente, nel predetto accordo concordavano le seguenti condizioni per la loro separazione:
Pag. 3 di 6 • “i coniugi continuano a vivere separati e possono stabilire la propria residenza
o domicilio ovunque vorranno, sia in Italia che all'estero;
• la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di CP_2
affidamento condiviso, ma la stessa resterà stabilmente presso l'abitazione della madre in agro del comune di Venafro, mentre ormai maggiorenne, Per_1
rimarrà a vivere presso l'abitazione familiare sita in agro del Comune di
Pescorocchiano, alla frazione Poggio San Giovanni, via Colle n. 7; i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia minore con sé;
• la casa familiare viene affidata al sig. e al figlio che CP_1 Per_1
attualmente ci abita;
• il padre potrà vedere e tenere con se due volte a settimana dalle 16,00 CP_2
alle 20,00, secondo i suoi impegni scolastici, ed, alternativamente, una domenica ogni 15 giorni dalle ore 9,00 alle ore 21,00; il padre potrà tenere la figlia minore, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio e, sempre ad anni alterni, dal Giovedì santo alla Pasqua oppure dal Lunedi in Albis al Giovedì successivo;
nei predetti periodi è escluso il diritto di visita da parte della madre quando la figlia è con il padre e viceversa. Il padre potrà, infine, vedere e tenere con sé la figlia, ad anni alterni, per non meno di 15 giorni, anche consecutivi, nei mesi di luglio oppure di agosto;
quando, in detto mese estivo, il padre tiene con sé la figlia, la madre potrà vederla e tenerla con sé, recandosi ove il padre la tiene, con tempi e modalità analoghi a quelli stabiliti in favore del padre nei periodi ordinari;
• il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore Per_2
verserà all'altro genitore, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma
[...] di € 200,00 (duecento) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT,
Pag. 4 di 6 contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie;
• la sig.ra percepirà in maniera esclusiva l'assegno familiare che Parte_1
il autorizza, sin da ora, a poter richiedere l'assegno presso l'ente CP_1
predisposto all'erogazione;
• i coniugi dichiarano che la detrazione delle spese straordinarie ai fini dell'IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
• i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
• i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, una volta puntualmente ed integralmente adempiuti gli obblighi di cui ai punti che precedono, avendo voluto e volendo definire nei modi sopraindicati tutti i loro rapporti di tipo personale, economico e patrimoniale;
• le spese di legge relativamente al presente procedimento di separazione personale dei coniugi (trascrizioni, bolli, contributo unificato) saranno ripartite al 50% tra i coniugi e quelle relative ai compensi legali compensate integralmente tra le parti;
• i coniugi prestano reciproco assenso, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto obbligandosi a porre in essere i connessi adempimenti, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi assensi, ove necessari;
• il presente accordo viene sottoscritto da entrambi gli ex coniugi che, previa lettura, confermano che il contenuto dell'accordo risponde alle loro effettive volontà”.
Il Tribunale evidenzia che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e appaiono conformi all'interesse della prole.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter recepire interamente gli accordi raggiunti e di porli a base della presente decisione.
Pag. 5 di 6 La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Pescorocchiano (RI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
C) Con il ricorso introduttivo la ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alla domanda di divorzio, la stessa è procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa, quindi, va rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio.
D) Le spese del giudizio verranno integralmente regolate con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, non definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale di [nata a [...] il Parte_1
1.10.1977] e , [nato a [...] il [...]]; CP_1
2. Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescorocchiano
(RI) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
(atto n. 2, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
4. Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
5. Riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Angela Di Dio dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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