Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) - Dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2) – Dott.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3) – Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1413/2022 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
e Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentate e difese dagli Parte_2 avv.ti Gianluca Corriere, Giuseppe Tescione e Loredana Caduto ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Gianluca Corriere e Giuseppe Tescione in Pt_1 alla via Roma n.
8 -appellanti-
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Alfredo Sagliocco, presso il cui studio in Aversa alla via Atellana n. 19 è elettivamente domiciliato -appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, depositato il
15.12.2021, gli appellanti in epigrafe esponevano di aver proposto ricorso ex art. 28 L.
300/1970 in opposizione al decreto che definiva la fase sommaria;
che il ccnl comparto
Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 aveva previsto le progressioni economiche orizzontali, demandandone la regolamentazione alla contrattazione collettiva integrativa;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 135/2018 è stato approvato il regolamento delle procedure e dei criteri per le progressioni economiche orizzontali;
che il 31.12.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
(CCDI) con il quale si destinavano e 12.364,48 (parte del totale del fondo incentivante per il 2018, di € 72.894,48) alle progressioni orizzontali e pubblicato l'elenco degli ammessi alla selezione, a seguito della pubblicazione del bando;
che in data
19.12.2019 la Conferenza dei Servizi ha predisposto la graduatoria per dette
che in data 3.2.2020 il responsabile dell'area V,
[...]
, ha revocato la sottoscrizione del verbale conclusivo della Conferenza CP_2 dei Servizi, motivando l'erronea sottoscrizione delle schede di valutazione dei dipendenti;
che in data 14.11.2020 è stata predisposta la determina n. 92 di approvazione della graduatoria, che non è stata più rinvenuta;
che con nota prot. 19453 del 21.12.2020 il predetto responsabile dell'area V ha ritenuto improcedibile l'iter per le progressioni orizzontali per il 2018; con decreto emesso all'esito della fase sommaria, la domanda è stata rigettata per carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva. Le ricorrenti hanno quindi dedotto la natura antisindacale dell'omessa pubblicazione della graduatoria, in violazione degli artt. 2, 40 e 40 bis del d.lgs 165/2001, a distanza di più di un anno dalla conclusione delle selezioni, e degli artt. 3, 7, 10 e 16 del ccnl del comparto di riferimento e del CCDI;
hanno concluso chiedendo ordinarsi all'Ente resistente di arrestare la sua condotta illegittima e di pubblicare la graduatoria degli aventi diritto.
Si costituiva il resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del CP_1 ricorso.
All'esito della discussione orale il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso in opposizione e confermava il decreto opposto;
condannava le organizzazioni sindacali al pagamento, in favore del delle spese processuali. CP_1
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello davanti a questa Corte FP-
C.G.I.L. e in data 10.6.2022, deducendo: antisindacalità della condotta Parte_2 posta in essere dal per violazione dell'obbligo di contrattazione CP_1 CP_1 in materia di progressioni economiche orizzontali (violazione degli artt. 2, 40 e 40 bis del d.lgs n. 165/2001; degli artt. 3 comma 1, 7, 10 e 16 del CCDI del 31.12.2018); antisindacalità della condotta del per violazione dei principi generali di CP_1 correttezza e buona fede.
Hanno concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di ordinare al
[...]
di porre fine al suo comportamento illegittimo e, in applicazione del CP_1
CCDI del 31.12.2018, di approvare e pubblicare la graduatoria degli aventi diritto alla progressione economica orizzontale per il 2018 e tutti i provvedimenti consequenziali onde eliminare gli effetti di tale comportamento, con vittoria di spese, da distrarsi.
Si è costituito il appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Lette le note scritte, all'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
La controversia verte sulla asserita natura antisindacale della condotta inadempiente tenuta dal appellato, in violazione degli accordi sindacali relativi alle CP_1 procedure selettive per la progressione economica orizzontale relative all'anno 2018.
In particolare, sono oggetto delle censure mosse dalla parte appellante la mancata approvazione della graduatoria dei lavoratori aventi diritto alle suddette progressioni, i quali erano stati inizialmente elencati nel verbale della Conferenza dei servizi del
19.12.2019, successivamente annullato, e poi nella delibera n. 92 del 14.11.2020, che non è più nella disponibilità delle parti in quanto è stata sottratta da ignoti. È opportuno ricordare che l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, delinea una fattispecie
“causalmente orientata”, poiché non individua uno o più comportamenti specifici in violazione del precetto legale. La condotta del datore di lavoro si configura, quindi, come antisindacale, ogni qual volta impedisca o limiti l'esercizio effettivo della libertà sindacale, dell'attività sindacale o del diritto di sciopero. L'indeterminatezza della previsione normativa deriva dal fatto che i beni oggetto della tutela possono essere lesi mediante molteplici modalità, che non sono determinabili a priori.
Nel caso di specie, non sussiste, ad avviso del Collegio, alcun comportamento antisindacale da parte dell'Ente appellato, con riferimento alla mancata approvazione e pubblicazione della graduatoria.
Invero, dalla documentazione in atti ed in particolare dalla nota n. 19754 del 21.12.2020 del responsabile dell'area V, , si evince: “Con Controparte_2 riferimento alla Vs. prot. 19453 del 15.12.2020, premesso che lo scrivente è responsabile dell'area personale dal 1.8.2020 si espone: preso atto, 1. della delibera di
GC del 28.12.18 con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse decentrate anno 2018 e contestuale autorizzazione alla sottoscrizione a seguito del recepimento del verbale della delegazione trattante la contrattazione decentrata, il quale ha previsto l'attivazione della procedura delle progressioni economiche orizzontali.
2. del verbale
n. 2 della commissione trattante del 3.12.18. 3. del verbale di conferenza dei servizi dell'8.5.18 con il quale si approvavano le schede di valutazione della performance
2015/2016. 4. del verbale di conferenza dei servizi del 19.12.19, con la quale si approvava la graduatoria del personale che doveva accedere alle progressioni orizzontali 2018. 5. della nota 1906 del 3.2.20 a firma del responsabile area V con la quale comunicava nulla la sua sottoscrizione al verbale di conferenza dei servizi del
19.12.19. 6. della determinazione n. 48/2018 con la quale si approvava la costituzione delle risorse decentrate anno 2018 del .
7. della determinazione Controparte_1
n. 132/2019 con la quale si approvava la costituzione delle risorse decentrate anno 2019 del .
8. del modello specifico per la determinazione del Controparte_1 punteggio da attribuire al candidato, allegato alla delibera di approvazione del regolamento.
9. del modello specifico per la determinazione del punteggio da attribuire al dipendente per le performance. 10. del vigente ccnl 2016-2018 sottoscritto il 21.5.18. 11. dell'esposto di parte del personale assunto a prot. 18931 del 7.12.2012; della denuncia per asportazione documenti afferenti alle progressioni 2018, presentata dal precedente responsabile area I.
Dagli atti acquisiti dallo scrivente ufficio, si ravvisano le seguenti difformità alla procedura posta in essere: - le schede di valutazione delle performance 2015/2016 sono prive della sottoscrizione sia del personale valutato che di quello del responsabile OIV ovvero dell'organo preposto – il verbale della conferenza di servizio di cui al punto 4, non è sottoscritto da tutti i responsabili delle aree in quanto il responsabile dell'Area V con nota di cui al punto 5, comunicava l'annullamento della propria sottoscrizione – nella determina di approvazione del fondo 2019 risulta detratta la somma per le progressioni economiche orizzontali anno 2018 senza che le stesse siano state approvate ed ultimate – che nella determina del fondo 2020 non viene più indicata la spesa per la copertura delle progressioni 2018 – al verbale di approvazione graduatoria di cui al punto 4 non risultano allegate le schede specifiche per la progressione economica orizzontale. – non risultano allegati al verbale gli atti di indirizzo – il verbale di conferenza dei servizi con il quale è stata approvata la graduatoria è stato disatteso rispetto a quanto deliberato dalla commissione trattante – agli atti manca la valutazione delle performance da parte OIV o organismo analogo – agli atti manca la pubblicazione all'albo pretorio di bando progressioni orizzontali di cui al regolamento delle progressioni economiche – che le schede di valutazione non sono state trasmesse a mezzo protocollo…per i motivi di cui sopra, lo scrivente ritiene improcedibile l'iter per le progressioni orizzontali anno 2018 e pertanto promuove tutte le liquidazioni del salario accessorio ai dipendenti aventi diritto (all. 26)”. Ebbene, dal tenore della nota del responsabile dell'area V, emergono chiaramente le ragioni che hanno ostacolato il regolare iter della procedura delle progressioni economiche orizzontali sino alla pubblicazione della graduatoria.
Esse consistono innanzitutto nel difetto di sottoscrizione da parte dei dipendenti valutati e di quelli preposti alla valutazione, delle schede valutative delle performances
2015/2016, allegate al verbale della conferenza di servizi del 19.12.2019; mancanza nella determina del fondo 2020 dell'importo delle spese di copertura delle progressioni
2018; mancata allegazione nel verbale di conferenza dei servizi del 19.12.19 delle schede specifiche per la progressione economica orizzontale;
mancata allegazione delle valutazioni delle performances relative ai singoli lavoratori. L'atto dell'amministrazione comunale è ampiamente motivato in ordine alle plurime circostanze che hanno inficiato il buon esito della procedura.
Non è quindi raffigurabile una condotta antisindacale in assenza di un rifiuto ingiustificato da parte del datore di lavoro all'approvazione ed alla pubblicazione della graduatoria.
A fronte, infatti, di una motivazione trasparente e dettagliata come quella resa nella succitata nota n. 19754 del 21.12.2020 – peraltro incontestata nel suo contenuto – la condotta posta in essere dall'Ente non appare idonea a ledere gli interessi e le libertà sindacali.
Ben diverse sarebbero state le conseguenze sotto il profilo giuridico laddove fossero emersi comportamenti arbitrari da parte del atti a negare immotivatamente CP_1
l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria. Per tutte le considerazioni sopra esposte, l'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, così determinata in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con attribuzione all'avv. Alfredo Sagliocco, che si è dichiarato antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna le appellanti in solido al pagamento, in favore del , Controparte_1 delle spese processuali del grado che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, con attribuzione all'avv.
Alfredo Sagliocco, antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 8.5.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente