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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 24/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2604/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2604/2023 promossa da:
GH LL EA ([...]), OL NN AO
([...]), OL AR ([...]), quali eredi di SE
OL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PERIN ROMANA e dell'avv.
MASSIRONI TIBERIO
ATTORI contro
IA EC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FOLEGANI
LUCA
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI pagina 1 di 11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ER PP conveniva in giudizio ER EC
AU affinché il Tribunale revocasse ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e dichiarasse l'inefficacia della sentenza di adozione n. 5/2017 resa da questo Tribunale il 12 maggio 2017, depositata il 13 maggio
2017, con la quale ER AM adottava EC AU, sentenza passata in giudicato e, conseguentemente, dichiarasse l'esclusiva titolarità del patrimonio di ER AM in capo a ER
PP nella sua qualità di legittimo erede del de cuius.
A sostegno delle proprie domande, l'attore deduceva che:
- a far data dal 6 settembre 2016 il signor ER AM (fratello dell'attore e deceduto a gennaio 2020) veniva assistito da EC AU, assunta in qualità di badante;
- nell'aprile 2017, ER AM proponeva ricorso per l'adozione della EC, dinnanzi al
Tribunale di Busto Arsizio (territorialmente incompetente). All'esito del giudizio, veniva emessa la sentenza oggi impugnata;
- poco dopo l'assunzione, la donna cominciava a porre in essere tutta una serie di comportamenti volti ad isolare l'anziano AM ER ed a coartarne la volontà, tanto da essere iscritta a suo carico notizia di reato per circonvenzione di incapace, sequestro di persona e maltrattamenti. Il procedimento penale n. 3187/2017 r.g.n.r. si concludeva con sentenza n. 221/2021 - oggi irrevocabile- di condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed € 1.000 di multa, oltre al risarcimento in favore di tutte le parti civili costituite – tra cui l'attore– dei danni dalle stesse subiti da liquidarsi in separato giudizio civile – oggi in corso n. 1219/2022 r.g. (doc. n.5, 6, 7, 8,
9 di parte attrice);
- ER AM, quando proponeva il ricorso per adozione, era già naturalmente incapace, tanto che a maggio 2017 gli veniva nominato dal Tribunale di Varese un amministratore di sostegno. Dalla relazione redatta dal dott. Poloni, l'adottante era incapace di intendere e di volere già dal 2016 (doc. 13-16 dell'attore). Nel 2019, veniva pronunciata sentenza di interdizione;
- nel 2020 l'attore proponeva ricorso per la revocazione della sentenza di adozione avanti al
Tribunale di Busto Arsizio, evidenziando che dal fascicolo penale risultava che la procura alle liti ai fini dell'adozione sarebbe stata conferita dall'adottante all'Avv. Fiscal sin dal mese di novembre 2016 (doc. n.10), ovvero due mesi dopo l'assunzione della donna quale badante, un pagina 2 di 11 tempo oggettivamente troppo breve per il consolidamento di un qualsivoglia rapporto filiale, ma soprattutto quando già le condizioni psichiche dell'anziano era state giudicate compromesse, come evidenziato anche dal PM e accertato nella sentenza penale di condanna;
- la domanda veniva dichiarata inammissibile con sentenza n. 836/2021 per difetto di legittimazione attiva, in quanto l'odierno attore non era stato parte del giudizio per l'adozione e non aveva agito quale erede del de cuius (doc. 26). Con sentenza n. 18/2023 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza 836/2021 evidenziando che l'unico rimedio impugnatorio disciplinato dal codice di procedura civile esercitabile dal terzo rimasto estraneo al precedente giudizio era costituito dall'opposizione di terzo di cui all'art 404 cpc, (doc. n.30).
L'attore, dunque, proponeva opposizione di terzo evidenziando che l'adozione aveva pregiudicato i suoi diritti posto che, in assenza di detto atto, l'attore sarebbe stato il legittimo erede del fratello
AM. L'attore evidenziava, quindi, che il proprio diritto era autonomo ed incompatibile con quello affermato dalla sentenza di adozione e che l'intero patrimonio del fratello (ancora sottoposto a sequestro conservativo a seguito di ordinanza emessa dal Giudice penale – doc. 29) rischiava di andare nelle mani di colei che si era resa responsabile, con sentenza di condanna passata in giudicato, del reato di maltrattamenti e circonvenzione di incapace ai danni del de cuius.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, in via pregiudiziale, eccepiva la violazione del ne bis in idem avendo l'attore proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 836/2021 della Corte d'Appello di
Milano, l'inammissibilità della proposizione di un'opposizione di terzo ordinaria proposta in luogo dell'opposizione di terzo revocatoria, e, comunque, la decorrenza del termine di trenta giorni per proporre quest'ultima, il difetto di legittimazione attiva dell'attore.
Nel merito, eccepiva che l'attore non aveva dimostrato che il de cuius non volesse adottare la convenuta e, quindi, l'infondatezza dell'avversa azione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3768 pubblicata il 12.2.2024, respingeva il ricorso dell'attore avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano.
Il 9.4.2024 veniva dichiarata l'interruzione del presente processo a seguito del decesso dell'attore, dichiarato dai suoi procuratori.
Il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi di ER PP (ER AR, ER AN
AO e TI LL EA) a seguito di ricorso in riassunzione depositato dalla convenuta.
Gli eredi si costituivano facendo proprie le domande di ER PP.
Veniva, quindi, fissata ex art. 189 c.p.c.
pagina 3 di 11 Ciò premesso, ritiene il Collegio che le domande attoree non possano essere accolte nonostante sia stato accertato con sentenza passata in giudicato che la EC si faceva adottare dal de cuius
(diventandone quindi erede) approfittando dello stato di incapacità naturale di quest'ultimo, tanto che veniva ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 643, 81, 572 c.p. e condannata al risarcimento dei danni delle parti civili costituite nel procedimento penale, fra le quali PP ER, danni il cui accertamento e la cui quantificazione venivano riservati al Giudice civile (doc. 7 e 8 di parte attrice).
PP ER instaurava domanda di risarcimento dinnanzi al Tribunale di Varese nel 2022. LL comparsa conclusionale parte attrice deduceva che la domanda risarcitoria era stata accolta (non specificava con riferimento a quali danni né quale somma fosse stata liquidata a titolo risarcitorio) ma la sentenza appellata. I beni di AM ER caduti in successione risultano ad oggi sottoposti a sequestro conservativo a seguito di ordinanza emessa dal Giudice penale di Varese.
Si precisa che l'azione promossa dall'attore nel presente giudizio, come da quest'ultimo ripetutamente chiarito, deve essere qualificata come azione di opposizione di terzo ordinaria, regolata dall'art. 404, comma 1, c.p.c. e non come opposizione di terzo revocatoria, come eccepito dalla convenuta.
Peraltro sull'inammissibilità dell'opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c. nel caso di specie si pronunciava la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3768/24.
Inoltre in detta pronuncia la Corte di Cassazione, in ciò discostandosi sia dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che della Corte d'Appello di Milano, non affermava che l'unico rimedio impugnatorio disciplinato dal codice di procedura civile esercitabile dal terzo PP ER era costituito dall'opposizione di terzo di cui all'art 404 c.p.c.
La Corte di Legittimità, infatti, rigettava il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, ma ne modificava la motivazione ex art. 384 c.c., ritenendo percorribile la strada della revocazione in caso di azione tempestivamente promossa:
“Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n.1
c.p.c., sostenendo che egli, in qualità di erede di AM ER, è titolare del diritto di impugnare per revocazione una sentenza effetto di dolo «ai suoi danni», in quanto, a parere del ricorrente, gli eredi dell'adottante sono «parti del procedimento d'adozione», tanto che, ai sensi dell'articolo 298, comma 4, c.p.c., quest'ultimi possono presentare al Tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione, chiedendo, altrimenti, sollevarsi questione di legittimità costituzionale di detta disposizione in relazione all'art. 3 Cost., sussistendo una disparità di trattamento tra la posizione dei genitori dell'adottando o del coniuge dell'adottante – il cui consenso all'adozione è previsto dall'art. 297 c.c. – e gli eredi dell'adottante; b) con il secondo motivo, in via subordinata, violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.art.395 e 404 c.p.c. , denunciando che la Corte d'appello pagina 4 di 11 e, ancor prima il Tribunale di Busto Arsizio, non abbiano riqualificato l'azione di revocazione in opposizione di terzo revocatoria, essendo previsto dal comma 2 dell'art.404 c.p.c. «che taluni terzi… possano attaccare la sentenza, quando questa è l'effetto di dolo a loro danno».
2. La controricorrente eccepisce l'inammissibilità ed infondatezza nel merito del ricorso, rilevando, in relazione al secondo motivo, che l'azione di opposizione di terzo revocatoria, ove possa così essere riqualificata l'originaria domanda, risultava proposta oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta del dolo, che nella specie, come anche eccepito in primo grado, doveva ritenersi essere intervenuta già dal 2017, in quanto, con una querela dal medesimo PP ER proposta, nell'aprile di quell'anno, quest'ultimo lamentava l'asserito dolo della resistente, e inoltre nel procedimento penale apertosi a carico di essa EC egli aveva avuto conoscenza della sentenza di adozione.
3. La prima doglianza è infondata.
Il ricorrente deduce di avere agito in qualità di fratello ed erede dell'adottante e di essere come tale legittimato.
3.1. Deve anzitutto rilevarsi che parti del procedimento di adozione (di maggiorenne) in esame sono esclusivamente l'adottante, l'adottando ed il pubblico ministero. E gli stessi soggetti sono i soli legittimati ad impugnare il decreto di adozione.
Ai sensi dell'art.305 c.c., l'adozione si può revocare soltanto nei casi di : a) revoca per indegnità dell'adottato (art.306 c.c.), quando l'adottato abbia «attentato» alla vita dell'adottante o del suo coniuge oppure alla vita dei suoi discendenti o degli ascendenti o si sia reso colpevole nei loro confronti di un delitto punibile con pena detentivi non inferiore nel minimo a tre anni;
b) revoca per indegnità dell'adottante.
Il testo originario dell'art. 313 c.c., è stato modificato ad opera della L. n. 184 del 1983, che ha previsto l'obbligo di motivazione del decreto di adozione di persone di maggiore età e, inserendovi un secondo comma, la reclamabilità alla Corte d'appello da parte dell'adottante, dell'adottato e del pubblico ministero, Successivamente, la L. n.149 del 2001 ha previsto per l'adozione la forma della sentenza e la possibilità di proporre «impugnazione» alla corte d'appello da parte dei medesimi soggetti.
Questa Corte ha affermato che « il decreto che pronunzia l'adozione di persone di maggiore età (art. 314 c.c.) è costitutivo dell'adozione, produce effetti direttamente incidenti sullo status dell'adottato ed è connotato dalla stabilità, comprovata dalla circostanza della previsione della sua revocabilità soltanto in casi tassativi e specifici (artt. 305-309 c.c.), in conseguenza di fatti sopravvenuti e con efficacia ex tunc;
pertanto, poiché siffatto decreto ha natura di provvedimento decisorio e definitivo, i vizi sia processuali sia sostanziali che, eventualmente, lo inficiano e ne determinano la nullità si convertono in pagina 5 di 11 motivi di impugnazione e possono essere fatti valere esclusivamente con il mezzo di impugnazione previsto dall'ordinamento, con la conseguenza che la decadenza dall'impugnazione comporta che gli stessi, in applicazione del principio stabilito dall'art. 161 c.p.c., non possono essere più dedotti, neppure con la actio nullitatis" » (Cass. 13171/2004; conf. Cass. 12556/2012, con la quale si è confutata la tesi dei ricorrenti secondo cui il reclamo ex art.313 c.c. potrebbe ammettersi soltanto per i vizi processuali o per l'assenza dei presupposti di legge dell'adozione, mentre quelli sostanziali, quali mancanza o vizi del consenso, incapacità legale o naturale, scopo illecito, ecc., sarebbero stati esperibili le ordinarie azioni negoziali di nullità o annullamento ).
Sempre in tema di adozione di maggiorenni, anche in Cass. 4694/1992, pur affermandosi che il consenso dell'adottante assume carattere negoziale e quindi resta soggetto alla disciplina concernente i negozi privatistici, che inquadra si è aveva poi precisato il principio secondo cui «nel caso di incapacità naturale dell'adottante al momento della prestazione del consenso, la mancanza di una espressa previsione normativa circa le persone legittimate a far valere la suddetta situazione invalidante, raffrontata alla dettagliata e specifica indicazione delle categorie di persone e congiunti legittimati a proporre le singole azioni dettata dal codice civile in materia di diritto di famiglia, esclude che possa trovare applicazione in materia la disposizione generale di cui all'art. 428 cod. civ., atteso che tale norma, nel consentire l'esercizio dell'azione anche agli eredi e aventi causa, appare volta a tutelare interessi essenzialmente patrimoniali, con la conseguenza che soggetto legittimato a proporre l'azione di impugnazione del consenso dell'adottante è soltanto lo stesso adottante, titolare della posizione soggettiva in contestazione, dovendo tale azione considerarsi esclusivamente personale e non trasmissibile, se non esercitata in vita dal detto titolare del rapporto adottivo»; tale principio è stato tanto più ribadito nella successiva n. 12556/2012 (essendosi scelta la tesi della necessità di fare valere anche i vizi sostanziali del decreto di adozione con il reclamo previsto dall'ordinamento).
Il disposto del quarto comma dell'art.298 c.c. secondo cui «gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione» non ha il significato voluto dal ricorrente, di riconoscimento da parte del legislatore della qualità di parte nel procedimento di adozione dell'erede dell'adottante.
La disposizione deve infatti essere letta unitamente al terzo comma dell'art.298 c.c., che contempla l'ipotesi in cui l'adottante muoia «dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto», stabilendo che si possa comunque procedere «al compimento degli atti necessari per l'adozione»: la procedura di adozione resta aperta e possono essere sentiti gli eredi dell'adottante
(che aveva espresso il consenso all'adozione prima del decesso).
pagina 6 di 11 Ma tale ipotesi non ricorre nella fattispecie, essendo il decesso dell'adottante intervenuto nel 2020, tre anni dopo che la sentenza di adozione della EC era stata pronunciata, nel 2017.
La questione di legittimità costituzionale, con la quale si pongono sullo stesso piano, ipotizzando disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza, i genitori dell'adottando o il coniuge dell'adottante (che devono prestare assenso all'adozione), da un lato, e «gli eredi dell'adottante», dall'altro, è manifestatamente infondata, per la sola considerazione che anche i genitori dell'adottando e il coniuge dell'adottante non sono parti del processo di adozione.
3.2. LL specie, la sentenza di adozione, a distanza di tre anni dalla pubblicazione, è stata impugnata dal fratello dell'adottante per revocazione per dolo di una parte ai danni dell'altra, ex art.395 n. 1
c.p.c..
Il rimedio generale prescelto deve ritenersi in astratto ammissibile (cfr. Cass. 4780/1991, in fattispecie di adozione di minorenne).
Orbene, la Corte d'appello ha rilevato che, essendo la revocazione, ex art.395 c.p.c. (nella specie proposta per dolo della parte, l'adottanda, poi adottata, EC), un mezzo ordinario di impugnazione, secondo i principi generali in tema di interesse e legittimazione ad impugnare, sono soltanto coloro che hanno preso parte al precedente giudizio che la possono esperire.
La motivazione deve essere corretta, ai sensi dell'art.384 c.p.c..
In effetti, al giudizio di revocazione devono partecipare gli stessi soggetti che hanno preso parte al processo conclusosi con la pronuncia di cui si chiede la revoca, come già chiarito da questa Corte
[Cass.3228/1987, in cui si è precisato che: in caso abbia partecipato al giudizio (definito con la sentenza oggetto di revocazione) un ente soppresso, deve essere convenuto il soggetto al primo succeduto ex lege, per assunzione delle relative funzioni;
nella successiva Cass. n. 1583/2020, inoltre, si è affermato che, stante «la peculiare natura della revocazione, che mira a restaurare il processo nelle condizioni in cui avrebbe dovuto trovarsi quello concluso con la sentenza revocanda se l'errore revocatorio non ci fosse stato», è « indefettibile la perfetta identità delle persone in relazione a tutte le parti processuali della sentenza revocanda anche nel giudizio di revocazione»].
Questa Corte, con riguardo alla revocazione ed alla posizione dell'erede, ha affermato che «l'erede, nella sua qualità di successore nella stessa situazione giuridica del defunto, non è titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo ad impugnare per revocazione o con l'opposizione di terzo, una sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del suo autore, con la conseguenza che se a costui sia rimasto precluso, per scadenza del termine o per altro motivo, l'esercizio della suddetta azione (come anche, di ogni altra azione trasmissibile con l'eredità) la medesima preclusione vale anche per il successore» (Cass. 35/1971, in relazione a fattispecie in cui il defunto era decaduto dall'impugnativa pagina 7 di 11 per inosservanza del termine ex art.325 c.p.c. sia ai sensi dell'art.404, comma 1, c.p.c., sia ai sensi dell'art.395 n. 1 c.p.c. , perché consapevole del dolo o della collusione, cosicché si è ritenuto che non potesse aver trasmesso l'azione alla moglie, erede testamentaria, non essendo la stessa mai entrata a far parte del suo patrimonio;
conf. Cass. 8284/2016).
Essendo dunque l'erede, in qualità di successore a titolo universale, titolare di un diritto derivativo e subentrando il medesimo nella stessa situazione giuridica del defunto, l'impugnativa è condizionata a
«quei medesimi fatti costitutivi, modificativi ed estintivi, che condizionavano l'azione del precedente titolare»: se al dante causa sia rimasto precluso, per tardività o altro motivo, l'esercizio di una determinata azione trasmissibile con l'eredità, la stessa preclusione varrà per il suo successore.
Ne consegue che, anche se, come affermato nel presente ricorso dal ricorrente (ma negato nella sentenza di primo grado), il ER avesse speso, nella citazione del 2020, introduttiva del giudizio di revocazione della sentenza di adozione del 2017, anche la qualità di unico erede del fratello AM
(che non aveva né moglie né figli, salvo l'adottata EC), in base a quanto sopra chiarito, deve escludersi che lo stesso ER fosse legittimato ad agire, atteso che l'erede dell'adottante non è parte del processo di adozione, dove non vi aveva infatti preso parte, e che non poteva succedere al de cuius
ER AM, in quanto egli era titolare di una posizione derivata, non autonoma;
e non poteva subentrare in una impugnativa in relazione alla quale il de cuius era già decaduto.
LL memoria, il ricorrente ribadisce che il proprio ricorso si fonda sulla mancata considerazione della qualità di parte nel processo, con conseguente sua legittimazione all'azione di revocazione dell'adozione, dell'odierno ricorrente quale unico erede del fratello, circostanza non valutata dal
Tribunale e dalla Corte d'appello. Avendo il ricorrente agito quale fratello ed erede dell'adottante e avendo «dimostrato» di essere suo successore, nella stessa posizione giuridica del fratello, non si potrebbe quindi affermare che «i successori di una delle parti non possono subentrare nella posizione di una delle parti processuali».
Orbene, a prescindere dalla questione relativa alla qualificazione della domanda proposta e alla legitimatio ad causam, il subentro, in caso di morte della parte, del successore (a titolo universale), ex art.110 c.p.c., nella stessa posizione processuale del proprio autore, presuppone che il processo sia pendente.
Laddove il processo sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'erede, successore universale, può impugnare per revocazione solo se, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, il dante causa non sia decaduto dall'impugnativa.
Doveva essere allora dimostrato che, ai sensi dell'art.396 c.p.c., per il dante causa deceduto la scoperta del dolo fosse avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare.
pagina 8 di 11 Ma il ricorrente ha soltanto dedotto che «egli» aveva scoperto il dolo della EC nell'anno 2020
(dopo il decesso dell'adottante). Ciò che non basta.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte d'appello ha ritenuto che il ER non fosse legittimato ad impugnare per revocazione ex art.395 n. 1 c.p.c. la sentenza di adozione, in quanto terzo rimasto estraneo al precedente giudizio, e che l'unico rimedio impugnatorio esperibile era l'opposizione di terzo ex art.404 c.p.c., nella specie non esperita.
Il ricorrente lamenta, in relazione a tale statuizione, che la domanda dal medesimo proposta (in cui si contestava, sostanzialmente, l'opponibilità a sé della sentenza di adozione perché frutto del dolo dell'adottando) doveva essere «riqualificata» come opposizione di terzo, essendo previsto dal secondo comma dell'art.404 c.p.c., che «gli aventi causa o i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno».
Orbene, fermo che l'attore ER non era legittimato a far valere la pretesa nullità di una sentenza che era stata resa inter alios, in quanto la legittimazione ad agire per revocazione compete solo a chi avesse assunto la qualità̀ di parte di quel giudizio, salvo l'ipotesi di successione nel diritto del de cuius trasmesso con l'eredità, deve rilevarsi che, quand'anche potesse la domanda qualificarsi come opposizione di terzo revocatoria ai sensi dell'art. 404, cpv. c.p.c., piuttosto che come azione ai sensi dell'art. 395, n. 1 c.p.c., avendo il ER lamentato essenzialmente che la causa di adozione era stata frutto di una macchinazione fraudolenta ai suoi danni, deve, in ogni caso, escludersi che il ER avesse la legittimazione ad agire in opposizione di terzo revocatoria, essendo riconosciuta tale azione solo «ai creditori o agli aventi causa di una delle parti», non rientrando gli eredi in quest'ultima categoria.
Questa Corte ha infatti chiarito che « L'erede, nella sua qualità di successore nella stessa situazione giuridica del defunto, non è titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo ad impugnare per revocazione o con l'opposizione di terzo, una sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del suo autore, con la conseguenza che se a costui sia rimasto precluso, per scadenza del termine o per altro motivo, l'esercizio della suddetta azione (come anche, di ogni altra azione trasmissibile con l'eredità) la medesima preclusione vale anche per il successore» (Cass. n. 35/1971; conf. Cass. 8284/2016).
Si è quindi affermato che quando la legge parla di «aventi causa», senza ulteriori specificazioni, intende riferirsi, al più, soltanto ai successori a titolo particolare e che dalla formulazione dell'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ. non si ricavano elementi per ritenere che il legislatore abbia inteso derogare a tale principio generale (Cass. 2323/1994).
pagina 9 di 11 Deve comunque ribadirsi, per quanto in questa sede interessa, che l'erede, successore nella situazione giuridica del defunto, non sia titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo che lo legittima ad impugnare per revocazione o con l'opposizione di terzo una sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del suo autore, tanto che, se a costui sia rimasto precluso l'esercizio delle azioni trasmissibili con l'eredità, la medesima preclusione vale anche per il successore.
Il successore, a titolo universale, non può̀ pertanto essere considerato terzo poiché́ è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, come conformata da quest'ultimo, e venendo a profittare di tutti i diritti, le azioni e le facoltà̀ inerenti al titolo.
La sentenza impugnata deve essere quindi soltanto corretta nella motivazione ex art.384 c.p.c.
5. Pertanto, il ricorso va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza”.
Rimane, quindi, da verificare solo se possa essere accolta l'opposizione di terzo ordinaria.
Ritiene il Collegio che nemmeno detta domanda possa essere accolta.
Come chiarito dalla Corte di Legittimità, "l'opposizione ordinaria di terzo, di cui all'art. 404 c.p.c., comma 1, non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato"
(Cass., Sez. 1, 24/05/1999, n. 5026. Si vedano anche Cass. n. 5244/2019 e Cass. n. 21230/2024).
Il fratello del de cuius, escluso dalla successione, risulta invece titolare non già di un diritto, di una vera e propria posizione giuridica sostanziale di vantaggio, bensì di una aspettativa di mero fatto, ossia quella di accedere, per via successoria, al patrimonio ereditario del fratello. L'attore ed oggi i suoi eredi non erano legittimari e, quindi, non avevano diritto ad ereditare da AM ER. Sebbene sia indubbio che l'aspirazione di PP ER sia stata frustrata dalla sentenza di adozione resa inter alios, la sua posizione non appare sufficiente ad assurgere a diritto, come prescritto dal primo comma dell'art. 404 c.p.c.
La domanda deve, quindi, essere respinta per tale ragione, senza necessità di esaminare le ulteriori eccezioni e contestazioni della convenuta in applicazione del principio della ragione più liquida.
*
Nonostante il rigetto delle domande attoree, considerato che è ancora possibile la compensazione parziale o integrale delle spese di lite nel caso di gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. – Corte
Cost. n. 77/2018 – ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese fra le parti in causa.
pagina 10 di 11 Nel caso di specie le gravi ed eccezionali ragioni sono ravvisabili nella condotta della convenuta che induceva il de cuius ad adottarla abusando della sua incapacità di intendere, come accertato in sede penale, e, quindi, con una condotta oggettivamente meritevole di riprovazione, pregiudicava l'aspirazione dell'attore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 21 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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