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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Roberto Riggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. CARRABINO ARTURO INNOCENZO, rappresentante e difensore
Ricorrente - Attrice
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente – convenuta
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3
(c.f. , Controparte_3 C.F._4
(c.f. , Controparte_4 C.F._5
c.f. , Controparte_5 P.IVA_1
, (c.f. ), CP_6 C.F._6
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., CP_7 P.IVA_2
(c.f. ), Parte_2 C.F._7
(c.f. ), Parte_3 C.F._8
, (c.f. , Parte_4 C.F._9
(c.f. ), Parte_5 C.F._10
(c.f. , Parte_6 C.F._11
p.iva Controparte_8 P.IVA_3
1 Resistenti
Oggetto: Opposizione liquidazione CTU
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia la S.V., in accoglimento della presente opposizione, disporre la liquidazione dell'onorario del C.T.U. secondo l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione o quello che riterrà di giustizia per l'attività espletata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi per C.T.U. emesso in data 19.07.2024 dal Tribunale civile di Gela, nell'ambito del procedimento civile n. 865/2023 R.G. Il ricorrente ha premesso :
- di esser stato nominato c.t.u. nel procedimento civile di cui sopra, promosso da
, e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in persona del legale rappresentante p.t. relativo
[...] Controparte_8
a risarcimento danni da incendio;
-che il mandato conferito dal giudice era il seguente:
“sulla base dei documenti in atti e di uno o più sopralluoghi:
1) accerti le cause dell'asserito incendio verificatosi in data 2.7.2023, alle ore 23:00 circa, nel parcheggio sito a Gela in via Venezuela n. 24, e in particolare accerti se tale incendio è stato causato dal veicolo Roller Team, tg. EY953NR, di proprietà di oppure Controparte_4 da altra causa;
2) quantifichi i danni causati da tale incendio a ciascuno dei seguenti veicoli, precisandone il valore di mercato al momento dell'incendio, comprensivo degli accessori e delle suppellettili presenti al loro interno, e la tipologia e il costo degli interventi di ripristino necessari” a sette automezzi e ad una moto d'acqua;
3) quantifichi i danni causati da tale incendio all'area di parcheggio, precisandone il valore di mercato al momento dell'incendio e la tipologia e il costo dei seguenti interventi: i) bonifica dell'area di parcheggio;
l) ripristino delle mura di cinta del lato ovest dell'immobile; m) ripristino della copertura in lamiera unitamente agli accessori (pilastri, estintori ecc.)”;
-a seguito di sua rituale istanza, presentata tenendo conto dei criteri di cui agli artt. 3 e 11 del DM 30.5.2002 era stata liquidata la somma di € 3.000,00 a titolo di onorari, oltre IVA e C.P. come per legge, applicando esclusivamente il parametro di cui art. 3 d.m. 30.5.2022 in relazione al “valore della causa come da domanda (€ 88.500,00 in base alla c.t.p. allegata al ricorso)”;
2 Tanto premesso, il ricorrente nell'impugnare il decreto di liquidazione ha contestato la congruità dell'importo liquidato sia perché si era trattata di “un'attività periziale particolarmente impegnativa, sia per la mole degli atti e per la difficoltà d'indagine” e sia perché vi sarebbe stata “un'erronea valutazione” in ordine al valore della causa atteso che la stessa ctp allegata al ricorso “determinava un valore “indeterminabile” “ Rilevava altresì che nel quesito era demandato di accertare “anche i danni di tutti i veicoli coinvolti e non solo quelle dei ricorrenti” oltre “ dell'area del parcheggio ove è avvenuto l'incendio”. Pertanto concludeva chiedendo “in accoglimento della presente opposizione, disporre la liquidazione dell'onorario del C.T.U. secondo l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione o quello che riterrà di giustizia per l'attività espletata. MOTIVAZIONE In primo lugo va dichiarata la contumacia di tutti i resistenti regolarmente citati e non comparsi. E' documentalmente provato che l'istante ha svolto le funzioni di ctu nel procedimento n. R.G. 865/2023 presso il Tribunale Civile di Gela, relativo a ricorso ex art. 696 cp.c. in materia di risarcimento danni e che, in esito all'espletamento dell'incarico, era stata liquidata la somma di € 3.000,00 in relazione all'art. 3 del D.M. 30.5.2002, e cioè a percentuale sulla base della consulenza tecnica allegata al ricorso. Il ricorrente ha, con il ricorso in esame, chiesto una rivisitazione di quanto liquidato, rivendicando quanto già richiesto nel giudizio con la originaria richiesta di liquidazione e cioè “tenendo conto delle difficoltà, delle indagini, della completezza e del pregio della prestazione fornita: 1) Onorari di cui all'art.3 del DM 182/2002 …. Valore stimato dei danni causati dall'incendio, secondo il valore di mercato al momento dell'incendio, comprensivo degli accessori e delle suppellettili presenti al loro interno: Euro 156.525,00 2) Onorari di cui all'Art. 11 del DM 182/2002: Valore stimato dei danni causati dall'incendio all'area di parcheggio ….: Euro 64.223,00”. In particolare il ricorrente, in tal modo, ha lamentato sia l'errata applicazione del criterio di liquidazione – e cioè solamente quello di cui all'art. 3 decr. Cit- e sia l'erronea individuazione della somma sulla quale effettuare il calcolo a percentuale. Ciò posto, ritiene il giudicante che il ricorso sia solo parzialmente fondato. Ed invero con riferimento al primo motivo, posto che nel decreto di liquidazione non è stato preso in considerazione l'art. 16 del d.m. citato che prevede un onorario fisso per
“stima dei danni da incendio”, va certamente escluso che debba essere applicato l'art. 11 atteso che riguarda altra materia e che comunque le varie voci inserite nel quesito n.3) (tra le quali la bonifica) attenevano sempre all'indicazione dell'ammontare dei danni. Con riferimento poi alla percentuale va evidenziato che il provvedimento opposto ha indicato quale valore della controversia – e quindi quale base di calcolo ex art. 1 DM citato – la somma indicata in ricorso e cioè quella indicata nella consulenza tecnica allo stesso allegata, pari ad € 88.500,00: è stato infatti correttamente evidenziato che non si trattava di un valore indeterminabile sulla base del condivisibile principio giurisprudenziale riportato nello stesso decreto (Cass. 6414/2007).
3 Alla stregua delle superiori, pur condividendosi le modalità di determinazione del compenso tuttavia ritiene questo giudice che, in considerazione della complessità, difficoltà e della completezza della prestazione effettuata, lo stesso debba essere rivisto con l'applicazione dell'onorario massimo e l'aumento ex art. 52 DPR 115/2002
– già concesso nel provvedimento opposto – nella misura del 100 %. Pertanto l'onorario deve essere rideterminato in € 4.343,54 (€ 2.171,77 x 2), oltre i.v.a. e c.p. nella misura di legge, Le spese, avuto riguardo alle motivazioni di accoglimento e in ragione della condotta processuale di non resistenza, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Nella contumacia di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nei confronti di , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , CP_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in persona del legale Parte_6 Controparte_8 rappresentante p.t., qui dichiarata, in parziale riforma del decreto impugnato, liquida al consulente , a titolo di compensi per la CTU espletata nel Parte_1 procedimento civile dinanzi al Tribunale di Gela n. 865/2023 R.G., , la somma complessiva di € € 4.343,54 a titolo di onorario, oltre i.v.a. e c.p. nella misura di legge.
Gela, 20 marzo 2025
Il Giudice
Roberto Riggio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Roberto Riggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. CARRABINO ARTURO INNOCENZO, rappresentante e difensore
Ricorrente - Attrice
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente – convenuta
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3
(c.f. , Controparte_3 C.F._4
(c.f. , Controparte_4 C.F._5
c.f. , Controparte_5 P.IVA_1
, (c.f. ), CP_6 C.F._6
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., CP_7 P.IVA_2
(c.f. ), Parte_2 C.F._7
(c.f. ), Parte_3 C.F._8
, (c.f. , Parte_4 C.F._9
(c.f. ), Parte_5 C.F._10
(c.f. , Parte_6 C.F._11
p.iva Controparte_8 P.IVA_3
1 Resistenti
Oggetto: Opposizione liquidazione CTU
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia la S.V., in accoglimento della presente opposizione, disporre la liquidazione dell'onorario del C.T.U. secondo l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione o quello che riterrà di giustizia per l'attività espletata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi per C.T.U. emesso in data 19.07.2024 dal Tribunale civile di Gela, nell'ambito del procedimento civile n. 865/2023 R.G. Il ricorrente ha premesso :
- di esser stato nominato c.t.u. nel procedimento civile di cui sopra, promosso da
, e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in persona del legale rappresentante p.t. relativo
[...] Controparte_8
a risarcimento danni da incendio;
-che il mandato conferito dal giudice era il seguente:
“sulla base dei documenti in atti e di uno o più sopralluoghi:
1) accerti le cause dell'asserito incendio verificatosi in data 2.7.2023, alle ore 23:00 circa, nel parcheggio sito a Gela in via Venezuela n. 24, e in particolare accerti se tale incendio è stato causato dal veicolo Roller Team, tg. EY953NR, di proprietà di oppure Controparte_4 da altra causa;
2) quantifichi i danni causati da tale incendio a ciascuno dei seguenti veicoli, precisandone il valore di mercato al momento dell'incendio, comprensivo degli accessori e delle suppellettili presenti al loro interno, e la tipologia e il costo degli interventi di ripristino necessari” a sette automezzi e ad una moto d'acqua;
3) quantifichi i danni causati da tale incendio all'area di parcheggio, precisandone il valore di mercato al momento dell'incendio e la tipologia e il costo dei seguenti interventi: i) bonifica dell'area di parcheggio;
l) ripristino delle mura di cinta del lato ovest dell'immobile; m) ripristino della copertura in lamiera unitamente agli accessori (pilastri, estintori ecc.)”;
-a seguito di sua rituale istanza, presentata tenendo conto dei criteri di cui agli artt. 3 e 11 del DM 30.5.2002 era stata liquidata la somma di € 3.000,00 a titolo di onorari, oltre IVA e C.P. come per legge, applicando esclusivamente il parametro di cui art. 3 d.m. 30.5.2022 in relazione al “valore della causa come da domanda (€ 88.500,00 in base alla c.t.p. allegata al ricorso)”;
2 Tanto premesso, il ricorrente nell'impugnare il decreto di liquidazione ha contestato la congruità dell'importo liquidato sia perché si era trattata di “un'attività periziale particolarmente impegnativa, sia per la mole degli atti e per la difficoltà d'indagine” e sia perché vi sarebbe stata “un'erronea valutazione” in ordine al valore della causa atteso che la stessa ctp allegata al ricorso “determinava un valore “indeterminabile” “ Rilevava altresì che nel quesito era demandato di accertare “anche i danni di tutti i veicoli coinvolti e non solo quelle dei ricorrenti” oltre “ dell'area del parcheggio ove è avvenuto l'incendio”. Pertanto concludeva chiedendo “in accoglimento della presente opposizione, disporre la liquidazione dell'onorario del C.T.U. secondo l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione o quello che riterrà di giustizia per l'attività espletata. MOTIVAZIONE In primo lugo va dichiarata la contumacia di tutti i resistenti regolarmente citati e non comparsi. E' documentalmente provato che l'istante ha svolto le funzioni di ctu nel procedimento n. R.G. 865/2023 presso il Tribunale Civile di Gela, relativo a ricorso ex art. 696 cp.c. in materia di risarcimento danni e che, in esito all'espletamento dell'incarico, era stata liquidata la somma di € 3.000,00 in relazione all'art. 3 del D.M. 30.5.2002, e cioè a percentuale sulla base della consulenza tecnica allegata al ricorso. Il ricorrente ha, con il ricorso in esame, chiesto una rivisitazione di quanto liquidato, rivendicando quanto già richiesto nel giudizio con la originaria richiesta di liquidazione e cioè “tenendo conto delle difficoltà, delle indagini, della completezza e del pregio della prestazione fornita: 1) Onorari di cui all'art.3 del DM 182/2002 …. Valore stimato dei danni causati dall'incendio, secondo il valore di mercato al momento dell'incendio, comprensivo degli accessori e delle suppellettili presenti al loro interno: Euro 156.525,00 2) Onorari di cui all'Art. 11 del DM 182/2002: Valore stimato dei danni causati dall'incendio all'area di parcheggio ….: Euro 64.223,00”. In particolare il ricorrente, in tal modo, ha lamentato sia l'errata applicazione del criterio di liquidazione – e cioè solamente quello di cui all'art. 3 decr. Cit- e sia l'erronea individuazione della somma sulla quale effettuare il calcolo a percentuale. Ciò posto, ritiene il giudicante che il ricorso sia solo parzialmente fondato. Ed invero con riferimento al primo motivo, posto che nel decreto di liquidazione non è stato preso in considerazione l'art. 16 del d.m. citato che prevede un onorario fisso per
“stima dei danni da incendio”, va certamente escluso che debba essere applicato l'art. 11 atteso che riguarda altra materia e che comunque le varie voci inserite nel quesito n.3) (tra le quali la bonifica) attenevano sempre all'indicazione dell'ammontare dei danni. Con riferimento poi alla percentuale va evidenziato che il provvedimento opposto ha indicato quale valore della controversia – e quindi quale base di calcolo ex art. 1 DM citato – la somma indicata in ricorso e cioè quella indicata nella consulenza tecnica allo stesso allegata, pari ad € 88.500,00: è stato infatti correttamente evidenziato che non si trattava di un valore indeterminabile sulla base del condivisibile principio giurisprudenziale riportato nello stesso decreto (Cass. 6414/2007).
3 Alla stregua delle superiori, pur condividendosi le modalità di determinazione del compenso tuttavia ritiene questo giudice che, in considerazione della complessità, difficoltà e della completezza della prestazione effettuata, lo stesso debba essere rivisto con l'applicazione dell'onorario massimo e l'aumento ex art. 52 DPR 115/2002
– già concesso nel provvedimento opposto – nella misura del 100 %. Pertanto l'onorario deve essere rideterminato in € 4.343,54 (€ 2.171,77 x 2), oltre i.v.a. e c.p. nella misura di legge, Le spese, avuto riguardo alle motivazioni di accoglimento e in ragione della condotta processuale di non resistenza, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Nella contumacia di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nei confronti di , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , CP_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in persona del legale Parte_6 Controparte_8 rappresentante p.t., qui dichiarata, in parziale riforma del decreto impugnato, liquida al consulente , a titolo di compensi per la CTU espletata nel Parte_1 procedimento civile dinanzi al Tribunale di Gela n. 865/2023 R.G., , la somma complessiva di € € 4.343,54 a titolo di onorario, oltre i.v.a. e c.p. nella misura di legge.
Gela, 20 marzo 2025
Il Giudice
Roberto Riggio
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