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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/10/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Perugia Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Paola De Lisio Consigliera alla pubblica udienza del giorno 8/10/2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.61 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in riassunzione in appello depositato il 13/05/2025 da:
, Parte_1 corrente in Roma, con gli avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta, Giulia
ZE, EL AN e TE Di CA, parte RICORRENTE contro
parte CONVENUTA, CONTUMACE Controparte_1 quale giudice del rinvio in seguito alla cassazione, con ordinanza della Suprema
Corte di cassazione n.8563/2025 del 01/04/2025, della sentenza n.248/2022 della Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, pronunciata avverso la sentenza n.380/2021 dell'11/11/2021 del Tribunale di Terni, in funzione di
Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede:
A. Rigetta la domanda di ricalcolo della base di calcolo della quota B del trattamento pensionistico , già ENPALS;
Pt_1
B. Liquida le spese processuali dell'intero giudizio in complessivi
€.8.000,00 per compenso professionale (di cui €.2.200,00 per il primo grado ed €2.000,00 per l'appello, €.1.800,00 per il grado di legittimità ed €.2.000,00 per il presente giudizio di rinvio), da maggiorarsi con rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
C. Compensa tra le parti due terzi le spese processuali come appena liquidate e dichiara tenuto l' a rifonderne la residua parte in favore Pt_1 della controparte limitatamente al primo grado ed al grado di cassazione.
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi
, Parte_1 corrente in Roma, con gli avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta, Giulia
ZE, EL AN e TE Di CA, parte RICORRENTE contro
parte CONVENUTA, CONTUMACE Controparte_1 quale giudice del rinvio in seguito alla cassazione, con ordinanza della Suprema
Corte di cassazione n.8563/2025 del 01/04/2025, della sentenza n.248/2022 della Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, pronunciata avverso la sentenza n.380/2021 dell'11/11/2021 del Tribunale di Terni, in funzione di
Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede:
A. Rigetta la domanda di ricalcolo della base di calcolo della quota B del trattamento pensionistico , già ENPALS;
Pt_1
B. Liquida le spese processuali dell'intero giudizio in complessivi
€.8.000,00 per compenso professionale (di cui €.2.200,00 per il primo grado ed €2.000,00 per l'appello, €.1.800,00 per il grado di legittimità ed €.2.000,00 per il presente giudizio di rinvio), da maggiorarsi con rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
C. Compensa tra le parti due terzi le spese processuali come appena liquidate e dichiara tenuto l' a rifonderne la residua parte in favore Pt_1 della controparte limitatamente al primo grado ed al grado di cassazione.
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi