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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2939/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2939/2023
avente ad oggetto: usucapione promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con gli avv.ti Maurizio Klain e Egle di Pietro attori contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con l'avv. Cristian Maines convenuto rimessa in decisione all'udienza del 19 marzo 2025
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'adito Giudicante: 1) In via preliminare, contrariis reiectis, confermare la propria competenza a conoscere del presente giudizio;
2) Nel merito ed in via principale, accogliere la presente domanda e dichiarare che il contegno tenuto, negli ultimi 19 anni, da parte del sig. Controparte_1
in relazione ai cespiti così censiti: in P.T. 1142 II, C.C. particelle fondiarie 1880, Pt_3
1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 e PP.ED. 1363, 298, è stato incontrovertibilmente contraddistinto dall'animus rem sibi habendi, avendo quest'ultimo posto in essere atti dispositivi, uti dominus, senza acquisire il preventivo consenso dei comproprietari e , escludendo materialmente questi ultimi Parte_2 Pt_1
dalla possibilità di utilizzare anche gli immobili sub PP.ED 1363 e 298 del C.C. Povo;
3) De plano, dichiarare interrotto, in favore dei deducenti e Parte_1 Parte_2
1 e, contro il sig. , qualsivoglia termine finalizzato all'usucapione dei Controparte_1
richiamati cespiti: in P.T. 1142 II, C.C. particelle fondiarie 1880, 1914, 1915, Pt_3
1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 e PP.ED. 1363, 298; 4) Ordinare, pertanto la restituzione pro quota dei descritti cespiti, in favore dei comproprietari pro indiviso, Parte_2
e;
5) Respingere, in ogni caso, le avverse eccezioni tese a dimostrare
[...] Pt_1
l'asserita vigenza, tra le parti in causa, di un contratto di affitto agrario;
6) Respingere, quindi, anche l'avversa richiesta di risarcimento del danno per denunciata temerarietà del presente procedimento, in quanto inammissibile ed infondata;
7) Respingere, infine,
l'avversa richiesta di cancellazione della domanda tavolare;
8) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali ex art. 15 D.M. 05/10/1994 n. 585; 9)
In subordine, ed in via estremamente residuale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, finalizzata alla declaratoria di interruzione dei termini per l'usucapione dei cespiti elencati al precedente punto 3 delle presenti conclusioni, considerando che il presente procedimento non è stato rimesso alle sezioni specializzate agrarie, dichiarare che, a far tempo dalla stipula, tra le parti in causa, del contratto di comodato gratuito, dimesso in atti, il sig. ha esercitato Controparte_1 sull'intero richiamato compendio immobiliare un potere giuridicamente qualificabile quale detenzione gratuita, senza MAI versare, in favore dei germani, NESSUN corrispettivo. Tale ultima circostanza vale, da sé, ad escludere la sussistenza di qualsivoglia vincolo sinallagmatico tale da giustificare che tra le medesime parti potesse effettivamente concretizzarsi un rapporto contrattuale di locazione;
10) In tal caso, compensare integralmente le spese processuali tra le parti.”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO: per quanto dedotto in narrativa, ➢ rigettare l'avversaria azione in quanto inammissibile e infondata, in fatto e/o in diritto, se del caso rilevando la competenza della Sezione Specializzata Agraria nonché il mancato assolvimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11, co. 3 e 4, D.Lgs.
1 settembre 2011 n. 150 (già art. 46 L. 3 maggio 1982 n. 203) e dell'onere di previa contestazione di cui all'art. 5 co. 3 L. 3 maggio 1982 n. 203; ➢ in via di eccezioni riconvenzionali, per quanto dedotto in narrativa e, specificamente, al par. 4, rigettare
2 l'avversaria azione in quanto inammissibile e infondata, in fatto e/o in diritto, per la sussistenza di un rapporto agrario prorogato (par. 4.1) o costituito ex lege (ai sensi dell'art. 49 L. 203/82). ➢ condannare gli Attori alla lite temeraria, ossia al pagamento
a favore del Convenuto della somma di € 5.000,00 ovvero altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione;
➢ per l'effetto di quanto precede, ordinare la cancellazione tavolare della domanda attorea.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 17 novembre 2023, gli attori e Parte_1
hanno convenuto in giudizio il sig. chiedendo Parte_2 Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dichiarare e provvedere: 1) Accogliere la presente domanda;
2) Preliminarmente, sulla base della documentazione prodotta a corredo della domanda, accertare e dichiarare, che gli odierni deducenti sono comproprietari pro indiviso dei seguenti cespiti oggetto di rivendica, così censiti: in P.T.
1142 II, C.C. particelle fondiarie 1880, 1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 Pt_3
e PP.ED. 1363, 298, oltre ai beni facenti parte dell'azienda agricola oggetto di locazione contratta in data 1989; 3) In via subordinata, dichiarare, interrotto qualsivoglia termine idoneo all'usucapione di tutti i cespiti pedissequamente elencati in premessa e richiamati al punto n. 2 delle conclusioni della presente domanda;
4) De plano, ordinare la restituzione pro quota di tutti gli elencati beni in favore dei comproprietari pro indiviso istanti;
5) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A., da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali ex art. 15
D.M. 05/10/1994 n. 585.”.
Gli attori hanno esposto che sin dal 1987 i fratelli , e Parte_1 Parte_2 CP_1
– odierne parti in causa – sono comproprietari pro indiviso, ciascuno per la quota di 2/9
(quindi, complessivamente, 6/9) dei seguenti cespiti così censiti: in P.T. 1142 II, C.C.
particelle fondiarie 1880, 1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 e PP.ED. Pt_3
1363, 298, la cui titolarità, annotata sub. G.N. 8035/2 del 18.12.1987 del libro fondiario di Trento è giustificata in base al certificato di eredità del 10.09.1987.
3 Gli attori hanno, inoltre, rappresentato che la restante comproprietà pro indiviso dei beni di cui sopra, per la quota di 3/9, appartiene alla IG , deceduta ad Persona_1 intestato a Trento il giorno 04.08.2003, i cui unici eredi legittimi sono i figli Parte_2
, e .
[...] Pt_1 CP_1
I sig.ri e hanno, quindi, esposto che in data 18.01.1988, tra i Parte_2 Pt_1 signori e , da una parte ed il sig. , dall'altra, è Parte_2 Pt_1 Controparte_1 stato sottoscritto un contratto di comodato di fondi agricoli avente ad oggetto il comodato, in favore del sig. , delle porzioni di proprietà delle particelle fondiarie, Controparte_1
1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11, situate nel comune catastale di in P.T. Pt_3
1142 II. Gli stessi hanno dedotto che tale contratto, della durata di anni 15, in relazione al quale le parti non hanno pattuito alcuna proroga, è scaduto in data 31.12.2003, data in cui le parti avevano previsto che il comodatario avrebbe dovuto provvedere Controparte_1 alla materiale restituzione dei beni in favore dei comodanti germani e Parte_2
. Pt_1
Gli attori hanno, altresì, rappresentato che in data 16.02.1989, tra i signori Parte_2
, e , da una parte e ,
[...] Parte_1 Persona_1 Controparte_1 dall'altra, è stato sottoscritto un contratto di affitto di azienda agricola, avente ad oggetto la locazione, in favore del sig. , agricoltore, delle porzioni di proprietà Controparte_1 delle particelle fondiarie 1880, 1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11, situate nel comune catastale di in P.T. 1142 II, per complessivi 35.000 mq, da destinare alla Pt_3 coltivazione di uva e di frutta. Gli attori hanno esposto che tale contratto, della durata di anni 15, in relazione al quale le parti non hanno pattuito alcuna proroga, è scaduto in data
09.02.2004.
Gli attori hanno, dunque, lamentato che, nonostante quanto tra le parti contrattualmente convenuto, a far tempo dalla data di scadenza di ciascun menzionato contratto, il sig.
ha continuato a detenere il possesso materiale dei cespiti oggetto di Controparte_1 affitto e di comodato, inclusi gli strumenti costituenti l'azienda agricola oggetto del contratto di affitto del 1998, ponendo in essere atti e/o comportamenti chiaramente ed obiettivamente contrastanti con l'altrui comproprietà e palesando inequivocabilmente l'intenzione di comportarsi quale proprietario esclusivo dei richiamati beni, ovvero, di parte di essi, inclusi i beni dell'azienda agricola oggetto di locazione ed anche delle particelle edificiali 1363, 298, situate nel c.c. di in P.T. 1142 II. Pt_3
4 In ragione di ciò, e al fine di evitare che possano verificarsi i presupposti dell'usucapione in favore del convenuto, gli attori hanno in questa sede agito rivendicando la comproprietà dei seguenti cespiti: in P.T. 1142 II, C.C. Povo, particelle fondiarie 1880, 1914, 1915,
1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 e PP.ED. 1363, 298, inclusi gli strumenti che costituivano l'azienda agricola oggetto di locazione, anche con riguardo alla quota di legittima derivante dalla successione della madre . Persona_1
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto deducendo che, come già rilevato in sede di mediazione, egli non contesta il diritto di comproprietà altrui ma oppone il proprio diritto (personale ed obbligatorio) di coltivare i fondi agricoli. In ragione di ciò, il convenuto ha dedotto che gli attori avrebbero semmai dovuto agire non già in via di rivendicazione ma di restituzione negoziale, rilevando che ogni caso tale azione di restituzione sarebbe di competenza della Sezione Specializzata
Agraria. In ogni caso, il convenuto ha eccepito in via riconvenzionale di aver diritto di godere dei fondi agricoli in tutta la loro estensione, ai sensi del contratto di affitto di azienda agricola del 16 febbraio 1989 e, in subordine, dell'art. 49 co. 1 Legge 3 maggio
1982 n. 203.
Il convenuto ha, pertanto, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: per quanto dedotto in narrativa, ➢ rigettare l'avversaria azione in quanto inammissibile e infondata, in fatto e/o in diritto, se del caso rilevando la competenza della Sezione
Specializzata Agraria nonché il mancato assolvimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11, co. 3 e 4, D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 (già art. 46 L. 3 maggio 1982
n. 203) e dell'onere di previa contestazione di cui al'art. 5 co. 3 L. 3 maggio 1982 n. 203;
➢ in via di eccezioni riconvenzionali, per quanto dedotto in narrativa e, specificamente, al par. 4, rigettare l'avversaria azione in quanto inammissibile e infondata, in fatto e/o in diritto, per la sussistenza di un rapporto agrario prorogato (par. 4.1) o costituito ex lege
(ai sensi dell'art. 49 L. 203/82). ➢ condannare gli Attori alla lite temeraria, ossia al pagamento a favore del Convenuto della somma di € 5.000,00 ovvero altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione;
➢ per l'effetto di quanto precede, ordinare la cancellazione tavolare della domanda attorea.”.
La domanda di rivendicazione è inammissibile.
Giova premettere che gli attori hanno agito in questa sede in rivendicazione al fine di interrompere il termine utile per l'usucapione, sull'assunto che il convenuto stia
5 utilizzando i fondi per cui è causa “ponendo in essere atti e/o comportamenti chiaramente ed obiettivamente contrastanti con l'altrui comproprietà e palesando inequivocabilmente
l'intenzione di comportarsi quale proprietario esclusivo dei richiamati beni”.
Orbene, osserva questo Giudice, da un lato, che dalle risultanze tavolari in atti emerge che le odierne parti sono comproprietarie delle pp.ff. 1880, 1914, 1915, 1917, 1527/1,
1528/3, 1528/11 e PP.ED. 1363, 298 in C.C. Povo;
dall'altro lato, che il convenuto – a fronte delle deduzioni di parte attrice relative ad un suo preteso utilizzo dei fondi per cui
è causa contrastante con l'altrui comproprietà – ha espressamente dichiarato di riconoscere il diritto di comproprietà altrui, deducendo di aver diritto di godere dei fondi agricoli in forza di contratto di affitto di Azienda Agricola del 16 febbraio 1989 e, in subordine, ai sensi dell'art. 49 co. 1 Legge 3 maggio 1982 n. 203 (cfr. pagg.
3-4 comparsa di costituzione: “il Convenuto non contesta affatto il diritto di comproprietà altrui, ma oppone il proprio diritto (personale ed obbligatorio) di coltivare i Fondi Agricoli (…) il
Convenuto ha diritto di godere dei Fondi Agricoli in tutta la loro estensione, ai sensi - come si esporrà - del Contratto di affitto di Azienda Agricola del 16 febbraio 1989 (par.
4.1) e, in subordine, dell'art. 49 co. 1 Legge 3 maggio 1982 n. 203 (par. 4.2): si tratta di eccezioni riconvenzionali qui espressamente avanzate (Cassazione civile sez. III, 26 aprile 2004, n. 7917)”).
Tale riconoscimento del diritto di comproprietà, peraltro, era già stato manifestato dal convenuto in sede di mediazione (cfr. doc. 1 convenuto).
Ne discende, ad avviso di questo Giudice, che difetti in capo agli attori l'interesse ad agire in questa sede in rivendicazione nei confronti del convenuto il quale, come detto, ha espressamente riconosciuto, sin dalla fase di mediazione, il diritto di comproprietà degli attori, evidenziandosi che tale riconoscimento è di per sé atto idoneo a interrompere l'eventuale termine per l'usucapione (“Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., il termine per
l'usucapione della proprietà è interrotto dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, in quanto atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus.”, cfr. Cass. 5920/2025).
In ragione di quanto sopra, va ritenuto che difetti l'interesse ad agire in capo agli attori, osservandosi che “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il
6 processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (cfr. Cass. 6749/2012; cfr. anche Cass. 2057/2019).
In difetto della condizione dell'azione dell'interesse ad agire, la domanda di rivendicazione va dichiarata inammissibile.
Al contempo, va rigettata la domanda di restituzione svolta in via petitoria dalla parte attrice, atteso che il convenuto è legittimato a utilizzare i beni in quanto comproprietario ed evidenziandosi che, come chiarito dalla Suprema Corte, “In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non può essere ordinato il rilascio della quota, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata, atteso che è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso, con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari.” (cfr. Cass. 17094/2020).
Va, peraltro, osservato che i profili afferenti alla sussistenza o meno del diverso titolo di godimento dei beni da parte del convenuto, di cui alle eccezioni riconvenzionali svolte dalla parte convenuta (contratto di affittanza agraria e art. 49 co. 1 Legge 3 maggio 1982
n. 203), spettano alla cognizione della sezione specializzata agraria e potranno eventualmente essere oggetto di accertamento in quella diversa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valore della causa indeterminabile, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, ridotti per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate).
Va, inoltre, ordinato al Conservatore Tavolare competente di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alla cancellazione dell'annotazione della pendenza di lite, effettuata su istanza di parte attrice giusto decreto sub G.N. n. 7019/2023, in C.C.
Povo P.T. 1142 a carico delle pp.ff. 1880, 1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 e pp.edd. 298 e 1363, con spese a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa:
1. dichiara inammissibile la domanda di rivendicazione;
7 2. rigetta la domanda di restituzione petitoria;
3. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 5.261,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. ordina al Conservatore Tavolare competente di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alla cancellazione dell'annotazione della pendenza di lite, effettuata su istanza di parte attrice giusto decreto sub G.N. n.
7019/2023, in C.C. Povo P.T. 1142 a carico delle pp.ff. 1880, 1914, 1915, 1917,
1527/1, 1528/3, 1528/11 e pp.edd. 298 e 1363, con spese a carico della parte attrice soccombente.
Così deciso in data 17 maggio 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2939/2023
avente ad oggetto: usucapione promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con gli avv.ti Maurizio Klain e Egle di Pietro attori contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con l'avv. Cristian Maines convenuto rimessa in decisione all'udienza del 19 marzo 2025
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'adito Giudicante: 1) In via preliminare, contrariis reiectis, confermare la propria competenza a conoscere del presente giudizio;
2) Nel merito ed in via principale, accogliere la presente domanda e dichiarare che il contegno tenuto, negli ultimi 19 anni, da parte del sig. Controparte_1
in relazione ai cespiti così censiti: in P.T. 1142 II, C.C. particelle fondiarie 1880, Pt_3
1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 e PP.ED. 1363, 298, è stato incontrovertibilmente contraddistinto dall'animus rem sibi habendi, avendo quest'ultimo posto in essere atti dispositivi, uti dominus, senza acquisire il preventivo consenso dei comproprietari e , escludendo materialmente questi ultimi Parte_2 Pt_1
dalla possibilità di utilizzare anche gli immobili sub PP.ED 1363 e 298 del C.C. Povo;
3) De plano, dichiarare interrotto, in favore dei deducenti e Parte_1 Parte_2
1 e, contro il sig. , qualsivoglia termine finalizzato all'usucapione dei Controparte_1
richiamati cespiti: in P.T. 1142 II, C.C. particelle fondiarie 1880, 1914, 1915, Pt_3
1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 e PP.ED. 1363, 298; 4) Ordinare, pertanto la restituzione pro quota dei descritti cespiti, in favore dei comproprietari pro indiviso, Parte_2
e;
5) Respingere, in ogni caso, le avverse eccezioni tese a dimostrare
[...] Pt_1
l'asserita vigenza, tra le parti in causa, di un contratto di affitto agrario;
6) Respingere, quindi, anche l'avversa richiesta di risarcimento del danno per denunciata temerarietà del presente procedimento, in quanto inammissibile ed infondata;
7) Respingere, infine,
l'avversa richiesta di cancellazione della domanda tavolare;
8) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali ex art. 15 D.M. 05/10/1994 n. 585; 9)
In subordine, ed in via estremamente residuale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, finalizzata alla declaratoria di interruzione dei termini per l'usucapione dei cespiti elencati al precedente punto 3 delle presenti conclusioni, considerando che il presente procedimento non è stato rimesso alle sezioni specializzate agrarie, dichiarare che, a far tempo dalla stipula, tra le parti in causa, del contratto di comodato gratuito, dimesso in atti, il sig. ha esercitato Controparte_1 sull'intero richiamato compendio immobiliare un potere giuridicamente qualificabile quale detenzione gratuita, senza MAI versare, in favore dei germani, NESSUN corrispettivo. Tale ultima circostanza vale, da sé, ad escludere la sussistenza di qualsivoglia vincolo sinallagmatico tale da giustificare che tra le medesime parti potesse effettivamente concretizzarsi un rapporto contrattuale di locazione;
10) In tal caso, compensare integralmente le spese processuali tra le parti.”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO: per quanto dedotto in narrativa, ➢ rigettare l'avversaria azione in quanto inammissibile e infondata, in fatto e/o in diritto, se del caso rilevando la competenza della Sezione Specializzata Agraria nonché il mancato assolvimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11, co. 3 e 4, D.Lgs.
1 settembre 2011 n. 150 (già art. 46 L. 3 maggio 1982 n. 203) e dell'onere di previa contestazione di cui all'art. 5 co. 3 L. 3 maggio 1982 n. 203; ➢ in via di eccezioni riconvenzionali, per quanto dedotto in narrativa e, specificamente, al par. 4, rigettare
2 l'avversaria azione in quanto inammissibile e infondata, in fatto e/o in diritto, per la sussistenza di un rapporto agrario prorogato (par. 4.1) o costituito ex lege (ai sensi dell'art. 49 L. 203/82). ➢ condannare gli Attori alla lite temeraria, ossia al pagamento
a favore del Convenuto della somma di € 5.000,00 ovvero altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione;
➢ per l'effetto di quanto precede, ordinare la cancellazione tavolare della domanda attorea.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 17 novembre 2023, gli attori e Parte_1
hanno convenuto in giudizio il sig. chiedendo Parte_2 Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dichiarare e provvedere: 1) Accogliere la presente domanda;
2) Preliminarmente, sulla base della documentazione prodotta a corredo della domanda, accertare e dichiarare, che gli odierni deducenti sono comproprietari pro indiviso dei seguenti cespiti oggetto di rivendica, così censiti: in P.T.
1142 II, C.C. particelle fondiarie 1880, 1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 Pt_3
e PP.ED. 1363, 298, oltre ai beni facenti parte dell'azienda agricola oggetto di locazione contratta in data 1989; 3) In via subordinata, dichiarare, interrotto qualsivoglia termine idoneo all'usucapione di tutti i cespiti pedissequamente elencati in premessa e richiamati al punto n. 2 delle conclusioni della presente domanda;
4) De plano, ordinare la restituzione pro quota di tutti gli elencati beni in favore dei comproprietari pro indiviso istanti;
5) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A., da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali ex art. 15
D.M. 05/10/1994 n. 585.”.
Gli attori hanno esposto che sin dal 1987 i fratelli , e Parte_1 Parte_2 CP_1
– odierne parti in causa – sono comproprietari pro indiviso, ciascuno per la quota di 2/9
(quindi, complessivamente, 6/9) dei seguenti cespiti così censiti: in P.T. 1142 II, C.C.
particelle fondiarie 1880, 1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 e PP.ED. Pt_3
1363, 298, la cui titolarità, annotata sub. G.N. 8035/2 del 18.12.1987 del libro fondiario di Trento è giustificata in base al certificato di eredità del 10.09.1987.
3 Gli attori hanno, inoltre, rappresentato che la restante comproprietà pro indiviso dei beni di cui sopra, per la quota di 3/9, appartiene alla IG , deceduta ad Persona_1 intestato a Trento il giorno 04.08.2003, i cui unici eredi legittimi sono i figli Parte_2
, e .
[...] Pt_1 CP_1
I sig.ri e hanno, quindi, esposto che in data 18.01.1988, tra i Parte_2 Pt_1 signori e , da una parte ed il sig. , dall'altra, è Parte_2 Pt_1 Controparte_1 stato sottoscritto un contratto di comodato di fondi agricoli avente ad oggetto il comodato, in favore del sig. , delle porzioni di proprietà delle particelle fondiarie, Controparte_1
1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11, situate nel comune catastale di in P.T. Pt_3
1142 II. Gli stessi hanno dedotto che tale contratto, della durata di anni 15, in relazione al quale le parti non hanno pattuito alcuna proroga, è scaduto in data 31.12.2003, data in cui le parti avevano previsto che il comodatario avrebbe dovuto provvedere Controparte_1 alla materiale restituzione dei beni in favore dei comodanti germani e Parte_2
. Pt_1
Gli attori hanno, altresì, rappresentato che in data 16.02.1989, tra i signori Parte_2
, e , da una parte e ,
[...] Parte_1 Persona_1 Controparte_1 dall'altra, è stato sottoscritto un contratto di affitto di azienda agricola, avente ad oggetto la locazione, in favore del sig. , agricoltore, delle porzioni di proprietà Controparte_1 delle particelle fondiarie 1880, 1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11, situate nel comune catastale di in P.T. 1142 II, per complessivi 35.000 mq, da destinare alla Pt_3 coltivazione di uva e di frutta. Gli attori hanno esposto che tale contratto, della durata di anni 15, in relazione al quale le parti non hanno pattuito alcuna proroga, è scaduto in data
09.02.2004.
Gli attori hanno, dunque, lamentato che, nonostante quanto tra le parti contrattualmente convenuto, a far tempo dalla data di scadenza di ciascun menzionato contratto, il sig.
ha continuato a detenere il possesso materiale dei cespiti oggetto di Controparte_1 affitto e di comodato, inclusi gli strumenti costituenti l'azienda agricola oggetto del contratto di affitto del 1998, ponendo in essere atti e/o comportamenti chiaramente ed obiettivamente contrastanti con l'altrui comproprietà e palesando inequivocabilmente l'intenzione di comportarsi quale proprietario esclusivo dei richiamati beni, ovvero, di parte di essi, inclusi i beni dell'azienda agricola oggetto di locazione ed anche delle particelle edificiali 1363, 298, situate nel c.c. di in P.T. 1142 II. Pt_3
4 In ragione di ciò, e al fine di evitare che possano verificarsi i presupposti dell'usucapione in favore del convenuto, gli attori hanno in questa sede agito rivendicando la comproprietà dei seguenti cespiti: in P.T. 1142 II, C.C. Povo, particelle fondiarie 1880, 1914, 1915,
1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 e PP.ED. 1363, 298, inclusi gli strumenti che costituivano l'azienda agricola oggetto di locazione, anche con riguardo alla quota di legittima derivante dalla successione della madre . Persona_1
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto deducendo che, come già rilevato in sede di mediazione, egli non contesta il diritto di comproprietà altrui ma oppone il proprio diritto (personale ed obbligatorio) di coltivare i fondi agricoli. In ragione di ciò, il convenuto ha dedotto che gli attori avrebbero semmai dovuto agire non già in via di rivendicazione ma di restituzione negoziale, rilevando che ogni caso tale azione di restituzione sarebbe di competenza della Sezione Specializzata
Agraria. In ogni caso, il convenuto ha eccepito in via riconvenzionale di aver diritto di godere dei fondi agricoli in tutta la loro estensione, ai sensi del contratto di affitto di azienda agricola del 16 febbraio 1989 e, in subordine, dell'art. 49 co. 1 Legge 3 maggio
1982 n. 203.
Il convenuto ha, pertanto, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: per quanto dedotto in narrativa, ➢ rigettare l'avversaria azione in quanto inammissibile e infondata, in fatto e/o in diritto, se del caso rilevando la competenza della Sezione
Specializzata Agraria nonché il mancato assolvimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11, co. 3 e 4, D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 (già art. 46 L. 3 maggio 1982
n. 203) e dell'onere di previa contestazione di cui al'art. 5 co. 3 L. 3 maggio 1982 n. 203;
➢ in via di eccezioni riconvenzionali, per quanto dedotto in narrativa e, specificamente, al par. 4, rigettare l'avversaria azione in quanto inammissibile e infondata, in fatto e/o in diritto, per la sussistenza di un rapporto agrario prorogato (par. 4.1) o costituito ex lege
(ai sensi dell'art. 49 L. 203/82). ➢ condannare gli Attori alla lite temeraria, ossia al pagamento a favore del Convenuto della somma di € 5.000,00 ovvero altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione;
➢ per l'effetto di quanto precede, ordinare la cancellazione tavolare della domanda attorea.”.
La domanda di rivendicazione è inammissibile.
Giova premettere che gli attori hanno agito in questa sede in rivendicazione al fine di interrompere il termine utile per l'usucapione, sull'assunto che il convenuto stia
5 utilizzando i fondi per cui è causa “ponendo in essere atti e/o comportamenti chiaramente ed obiettivamente contrastanti con l'altrui comproprietà e palesando inequivocabilmente
l'intenzione di comportarsi quale proprietario esclusivo dei richiamati beni”.
Orbene, osserva questo Giudice, da un lato, che dalle risultanze tavolari in atti emerge che le odierne parti sono comproprietarie delle pp.ff. 1880, 1914, 1915, 1917, 1527/1,
1528/3, 1528/11 e PP.ED. 1363, 298 in C.C. Povo;
dall'altro lato, che il convenuto – a fronte delle deduzioni di parte attrice relative ad un suo preteso utilizzo dei fondi per cui
è causa contrastante con l'altrui comproprietà – ha espressamente dichiarato di riconoscere il diritto di comproprietà altrui, deducendo di aver diritto di godere dei fondi agricoli in forza di contratto di affitto di Azienda Agricola del 16 febbraio 1989 e, in subordine, ai sensi dell'art. 49 co. 1 Legge 3 maggio 1982 n. 203 (cfr. pagg.
3-4 comparsa di costituzione: “il Convenuto non contesta affatto il diritto di comproprietà altrui, ma oppone il proprio diritto (personale ed obbligatorio) di coltivare i Fondi Agricoli (…) il
Convenuto ha diritto di godere dei Fondi Agricoli in tutta la loro estensione, ai sensi - come si esporrà - del Contratto di affitto di Azienda Agricola del 16 febbraio 1989 (par.
4.1) e, in subordine, dell'art. 49 co. 1 Legge 3 maggio 1982 n. 203 (par. 4.2): si tratta di eccezioni riconvenzionali qui espressamente avanzate (Cassazione civile sez. III, 26 aprile 2004, n. 7917)”).
Tale riconoscimento del diritto di comproprietà, peraltro, era già stato manifestato dal convenuto in sede di mediazione (cfr. doc. 1 convenuto).
Ne discende, ad avviso di questo Giudice, che difetti in capo agli attori l'interesse ad agire in questa sede in rivendicazione nei confronti del convenuto il quale, come detto, ha espressamente riconosciuto, sin dalla fase di mediazione, il diritto di comproprietà degli attori, evidenziandosi che tale riconoscimento è di per sé atto idoneo a interrompere l'eventuale termine per l'usucapione (“Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., il termine per
l'usucapione della proprietà è interrotto dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, in quanto atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus.”, cfr. Cass. 5920/2025).
In ragione di quanto sopra, va ritenuto che difetti l'interesse ad agire in capo agli attori, osservandosi che “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il
6 processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (cfr. Cass. 6749/2012; cfr. anche Cass. 2057/2019).
In difetto della condizione dell'azione dell'interesse ad agire, la domanda di rivendicazione va dichiarata inammissibile.
Al contempo, va rigettata la domanda di restituzione svolta in via petitoria dalla parte attrice, atteso che il convenuto è legittimato a utilizzare i beni in quanto comproprietario ed evidenziandosi che, come chiarito dalla Suprema Corte, “In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non può essere ordinato il rilascio della quota, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata, atteso che è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso, con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari.” (cfr. Cass. 17094/2020).
Va, peraltro, osservato che i profili afferenti alla sussistenza o meno del diverso titolo di godimento dei beni da parte del convenuto, di cui alle eccezioni riconvenzionali svolte dalla parte convenuta (contratto di affittanza agraria e art. 49 co. 1 Legge 3 maggio 1982
n. 203), spettano alla cognizione della sezione specializzata agraria e potranno eventualmente essere oggetto di accertamento in quella diversa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valore della causa indeterminabile, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, ridotti per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate).
Va, inoltre, ordinato al Conservatore Tavolare competente di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alla cancellazione dell'annotazione della pendenza di lite, effettuata su istanza di parte attrice giusto decreto sub G.N. n. 7019/2023, in C.C.
Povo P.T. 1142 a carico delle pp.ff. 1880, 1914, 1915, 1917, 1527/1, 1528/3, 1528/11 e pp.edd. 298 e 1363, con spese a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa:
1. dichiara inammissibile la domanda di rivendicazione;
7 2. rigetta la domanda di restituzione petitoria;
3. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 5.261,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. ordina al Conservatore Tavolare competente di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alla cancellazione dell'annotazione della pendenza di lite, effettuata su istanza di parte attrice giusto decreto sub G.N. n.
7019/2023, in C.C. Povo P.T. 1142 a carico delle pp.ff. 1880, 1914, 1915, 1917,
1527/1, 1528/3, 1528/11 e pp.edd. 298 e 1363, con spese a carico della parte attrice soccombente.
Così deciso in data 17 maggio 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini
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