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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 3360/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
28.3.2024, proposto da
nato in [...] in data [...] (CUI: - C.F.: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo C.F._2
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia l'11.1.2024 e notificato il 7.3.2024, di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto pubblicato il 15.4.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 5.11.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia, celebrata con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il G.I. con ordinanza del 15.11.2024 ha confermato il decreto del 15.4.2024.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non Controparte_1
si è costituito e, pertanto, con ordinanza del 15.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito di note scritte entro il 15.5.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del
7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente
(istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
2 Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3. – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, si mostra di particolare rilievo la documentazione lavorativa degli ultimi quattro anni versata in atti : (i) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale di Tarollo Elia dal 2.1.2025 al
30.6.2025, con mansione di bracciante agricolo, nonché buste paga di gennaio (€ 1.300), febbraio
(€ 1.300), marzo (€ 1.300) e aprile (€ 1.300); (ii) modello Unilav comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale di Tarollo Elia dal
2.1.2024 al 31.12.2024, con mansione di bracciante agricolo, con buste paga di gennaio (€ 141) e febbraio (€ 1.141); (iii) contratto di lavoro subordinato dall'11.5.2024 al 30.6.2024,come lavapiatti, alle dipendenze di Spiaggia Lunga s.r.l. , nonché quattro buste paga emesse da maggio ad agosto per un importo netto complessivo percepito paria euro € 5.565,00; (iv) modello Unilav/ comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
dal 1.1.2023 al 31.12.2023, nonché buste paga di gennaio (€ 1.214,72), febbraio (€ Controparte_2
1.168,08), marzo (€ 746,47), aprile (€ 1.145,85) , maggio (€ 1.143,89), giugno (€ 78,62); (v) CU
2023, attestante la percezione di un reddito da lavoro dipendente presso Fratelli Capolonglo s.r.l. pari a € 2.060,28, per attività lavorativa svolta dal 3.11.2022 al 31.12.2022, nonché relativo modello
Unilav; (vi) CU 2023, attestante la percezione di un reddito da lavoro dipendente presso l'impresa individuale CA ER pari a € 396,87, per attività svolta dal 1.9.2022 al 31.10.2022.
Le comunicazioni UNILAV, le buste-paga e, in generale, la documentazione contrattuale relativa a rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà dello sforzo di integrazione manifestato dal richiedente.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato -ormai da tempo- e proseguito un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia e ha un contratto di lavoro in essere, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di
3 vista economico, con le retribuzioni percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data 16.4.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_3
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 3360/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
28.3.2024, proposto da
nato in [...] in data [...] (CUI: - C.F.: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo C.F._2
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia l'11.1.2024 e notificato il 7.3.2024, di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto pubblicato il 15.4.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 5.11.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia, celebrata con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il G.I. con ordinanza del 15.11.2024 ha confermato il decreto del 15.4.2024.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non Controparte_1
si è costituito e, pertanto, con ordinanza del 15.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito di note scritte entro il 15.5.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del
7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente
(istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
2 Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3. – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, si mostra di particolare rilievo la documentazione lavorativa degli ultimi quattro anni versata in atti : (i) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale di Tarollo Elia dal 2.1.2025 al
30.6.2025, con mansione di bracciante agricolo, nonché buste paga di gennaio (€ 1.300), febbraio
(€ 1.300), marzo (€ 1.300) e aprile (€ 1.300); (ii) modello Unilav comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale di Tarollo Elia dal
2.1.2024 al 31.12.2024, con mansione di bracciante agricolo, con buste paga di gennaio (€ 141) e febbraio (€ 1.141); (iii) contratto di lavoro subordinato dall'11.5.2024 al 30.6.2024,come lavapiatti, alle dipendenze di Spiaggia Lunga s.r.l. , nonché quattro buste paga emesse da maggio ad agosto per un importo netto complessivo percepito paria euro € 5.565,00; (iv) modello Unilav/ comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
dal 1.1.2023 al 31.12.2023, nonché buste paga di gennaio (€ 1.214,72), febbraio (€ Controparte_2
1.168,08), marzo (€ 746,47), aprile (€ 1.145,85) , maggio (€ 1.143,89), giugno (€ 78,62); (v) CU
2023, attestante la percezione di un reddito da lavoro dipendente presso Fratelli Capolonglo s.r.l. pari a € 2.060,28, per attività lavorativa svolta dal 3.11.2022 al 31.12.2022, nonché relativo modello
Unilav; (vi) CU 2023, attestante la percezione di un reddito da lavoro dipendente presso l'impresa individuale CA ER pari a € 396,87, per attività svolta dal 1.9.2022 al 31.10.2022.
Le comunicazioni UNILAV, le buste-paga e, in generale, la documentazione contrattuale relativa a rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà dello sforzo di integrazione manifestato dal richiedente.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato -ormai da tempo- e proseguito un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia e ha un contratto di lavoro in essere, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di
3 vista economico, con le retribuzioni percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data 16.4.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_3
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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