Art. 2.
Tutte le forme di assistenza, ivi compresa l'assistenza materiale e sociale, che l'Opera nazionale invalidi di guerra concede ai propri associati, sono applicabili anche agli invalidi per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539 .
Tutte le forme di assistenza, ivi compresa l'assistenza materiale e sociale, che l'Opera nazionale invalidi di guerra concede ai propri associati, sono applicabili anche agli invalidi per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539 .