Articolo 2 della Legge 4 agosto 1955, n. 689
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 settembre 1955
Art. 2.
Tutte le forme di assistenza, ivi compresa l'assistenza materiale e sociale, che l'Opera nazionale invalidi di guerra concede ai propri associati, sono applicabili anche agli invalidi per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539 .
Entrata in vigore il 2 settembre 1955