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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2726/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LODI CHIARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 302/F 40013 CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv. LODI CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LODI CHIARA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 302/F 40013 CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv. LODI CHIARA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda di separazione consensuale con trasferimento immobiliare e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cpc proposta con ricorso depositato in data 28.02.2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Castello D'Argile (Bologna), in data 25.09.2005 – atto iscritto nei Registri dello Stato Civile al n. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2005; rilevato che dalla loro unione sono nate due figlie: (Bologna, 09.06.2009) e Persona_1 Per_2
(Bologna, 19.03.2015), entrambe minorenni;
[...] rilevato che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza del 17.06.2024, cui ha fatto seguito la sentenza n. 235/2024 (pubblicata in data 18.06.2024) e passata in giudicato, alla quale è stato dato adempimento pagina 1 di 4 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (17.06.2024) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e alla disciplina introdotta con la L. 54/2006; visto il parere favorevole del PM visto che nel verbale dell'udienza 19.12.2024 le parti personalmente hanno confermato di voler ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], FE, il 08.12.1973) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Castello D'Argile (Bologna), in data 25.09.2005 – atto iscritto nei Registri dello Stato Civile al n. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2005
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza prende atto che in base all'accordo delle parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- L'abitazione familiare, in Bologna via Paganini n.2, verrà assegnata al signor La Controparte_1 signora si trasferirà altrove, e segnatamente in un'abitazione già oggetto di promessa di Parte_1 acquisto sita in Bologna via Ercole Lelli n.21, ed ivi, presso la madre, verrà fissata la residenza delle figlie e . Per_1 Per_2
- Le figlie minori e sono congiuntamente affidate ad entrambi i genitori ed avranno Per_1 Per_2 la residenza presso la madre in Bologna, via Ercole Lelli n.21.
Entrambi i genitori sono chiamati ad esercitare la potestà, curando di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
- e staranno con la madre dal lunedì alla domenica tranne due fine settimana al mese Per_1 Per_2 che passeranno con il padre dal venerdì alle 18,00 al martedì alle ore 21,00 e tutti i giovedì che trascorreranno con il padre dalle 18,00 alle 21,00.
I coniugi, salvo che non siano previsti viaggi durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica, terranno con sé e nei giorni di Vigilia/ Natale, Pasqua/Lunedì Per_1 Per_2 dell'Angelo, 31 Dicembre/1° gennaio ad anni alterni, iniziando con la Vigilia 2024 che trascorreranno assieme al padre e 2024 che trascorreranno insieme alla madre;
Per_3
pagina 2 di 4 Pasqua 2024 assieme alla madre e Lunedì dell'Angelo assieme al padre. e Per_1 Per_2 trascorreranno il 1° dell'anno con la madre fino alla morte del bisnonno . Persona_4
Trascorreranno il 25 aprile con la madre;
il 1° maggio ed il 2 giugno ad anni alterni con ciascun genitore;
il 4 ottobre con la madre e l'8 dicembre con il padre.
Trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori.
Trascorreranno, durante i mesi di vacanza scolastica, un periodo di due settimane consecutive con ciascun genitore, con periodi da concordarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Frequenteranno centri estivi e/o vacanze studio in periodi da concordare entro il 30 novembre (o alla prima scadenza disponibile di tour operator).
- I genitori sosterranno il mantenimento di e in maniera paritetica provvedendo alle Per_1 Per_2 loro necessità ordinarie in maniera diretta e versando altresì mensilmente la somma di euro 500,00
(euro 250,00 per ciascuna figlia) ciascuno sul conto cointestato a entrambi i genitori presso ING
BANK N.V. IBAN: IT 69 I 03475 01605 CC0010114290. Quota che sarà rivalutata annualmente sulla base del parametro ISTAT FOI del mese di dicembre.
- I genitori si faranno carico delle spese straordinarie delle figlie nella misura del 50% ciascuno. Per la individuazione delle spese straordinarie i coniugi fanno riferimento al protocollo in uso al
Tribunale di Bologna.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, pagina 3 di 4 comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto non si fa luogo ad alcun contributo di mantenimento.
- La signora è proprietaria della vettura Toyota Auris targata FC756AZ che trasferirà Parte_1 al signor senza corrispettivo entro il 03/04/2024. CP_1
- Il signor è proprietario del motociclo Honda targato DC36154 che rimarrà di sua proprietà. CP_1
- La signora è proprietaria del motociclo Honda targato FB84286 che rimarrà di sua Parte_1 proprietà.
- Ogni altra questione economica è già stata risolta dai coniugi.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05.02.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2726/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LODI CHIARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 302/F 40013 CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv. LODI CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LODI CHIARA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 302/F 40013 CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv. LODI CHIARA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda di separazione consensuale con trasferimento immobiliare e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cpc proposta con ricorso depositato in data 28.02.2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Castello D'Argile (Bologna), in data 25.09.2005 – atto iscritto nei Registri dello Stato Civile al n. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2005; rilevato che dalla loro unione sono nate due figlie: (Bologna, 09.06.2009) e Persona_1 Per_2
(Bologna, 19.03.2015), entrambe minorenni;
[...] rilevato che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza del 17.06.2024, cui ha fatto seguito la sentenza n. 235/2024 (pubblicata in data 18.06.2024) e passata in giudicato, alla quale è stato dato adempimento pagina 1 di 4 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (17.06.2024) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e alla disciplina introdotta con la L. 54/2006; visto il parere favorevole del PM visto che nel verbale dell'udienza 19.12.2024 le parti personalmente hanno confermato di voler ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], FE, il 08.12.1973) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Castello D'Argile (Bologna), in data 25.09.2005 – atto iscritto nei Registri dello Stato Civile al n. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2005
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza prende atto che in base all'accordo delle parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- L'abitazione familiare, in Bologna via Paganini n.2, verrà assegnata al signor La Controparte_1 signora si trasferirà altrove, e segnatamente in un'abitazione già oggetto di promessa di Parte_1 acquisto sita in Bologna via Ercole Lelli n.21, ed ivi, presso la madre, verrà fissata la residenza delle figlie e . Per_1 Per_2
- Le figlie minori e sono congiuntamente affidate ad entrambi i genitori ed avranno Per_1 Per_2 la residenza presso la madre in Bologna, via Ercole Lelli n.21.
Entrambi i genitori sono chiamati ad esercitare la potestà, curando di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
- e staranno con la madre dal lunedì alla domenica tranne due fine settimana al mese Per_1 Per_2 che passeranno con il padre dal venerdì alle 18,00 al martedì alle ore 21,00 e tutti i giovedì che trascorreranno con il padre dalle 18,00 alle 21,00.
I coniugi, salvo che non siano previsti viaggi durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica, terranno con sé e nei giorni di Vigilia/ Natale, Pasqua/Lunedì Per_1 Per_2 dell'Angelo, 31 Dicembre/1° gennaio ad anni alterni, iniziando con la Vigilia 2024 che trascorreranno assieme al padre e 2024 che trascorreranno insieme alla madre;
Per_3
pagina 2 di 4 Pasqua 2024 assieme alla madre e Lunedì dell'Angelo assieme al padre. e Per_1 Per_2 trascorreranno il 1° dell'anno con la madre fino alla morte del bisnonno . Persona_4
Trascorreranno il 25 aprile con la madre;
il 1° maggio ed il 2 giugno ad anni alterni con ciascun genitore;
il 4 ottobre con la madre e l'8 dicembre con il padre.
Trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori.
Trascorreranno, durante i mesi di vacanza scolastica, un periodo di due settimane consecutive con ciascun genitore, con periodi da concordarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Frequenteranno centri estivi e/o vacanze studio in periodi da concordare entro il 30 novembre (o alla prima scadenza disponibile di tour operator).
- I genitori sosterranno il mantenimento di e in maniera paritetica provvedendo alle Per_1 Per_2 loro necessità ordinarie in maniera diretta e versando altresì mensilmente la somma di euro 500,00
(euro 250,00 per ciascuna figlia) ciascuno sul conto cointestato a entrambi i genitori presso ING
BANK N.V. IBAN: IT 69 I 03475 01605 CC0010114290. Quota che sarà rivalutata annualmente sulla base del parametro ISTAT FOI del mese di dicembre.
- I genitori si faranno carico delle spese straordinarie delle figlie nella misura del 50% ciascuno. Per la individuazione delle spese straordinarie i coniugi fanno riferimento al protocollo in uso al
Tribunale di Bologna.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, pagina 3 di 4 comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto non si fa luogo ad alcun contributo di mantenimento.
- La signora è proprietaria della vettura Toyota Auris targata FC756AZ che trasferirà Parte_1 al signor senza corrispettivo entro il 03/04/2024. CP_1
- Il signor è proprietario del motociclo Honda targato DC36154 che rimarrà di sua proprietà. CP_1
- La signora è proprietaria del motociclo Honda targato FB84286 che rimarrà di sua Parte_1 proprietà.
- Ogni altra questione economica è già stata risolta dai coniugi.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05.02.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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