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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6312 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 22407 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 07/05/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ex art. 127-ter c.p.c., ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
arch. (avv. Gentili Maria Paola e Davide Losi ) Parte_1
ricorrente contro
CP_1 Controparte_2
(avv. ZA
[...]
EP )
rappr. e dif. avv. R. Piergentili CP_3
resistenti
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso iscritto telematicamente in data 10/06/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...]
formulando le Controparte_4
seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito di cui alla
L. n. 228/2012 e s.m.i. con decorrenza dal 1°.8.2017 (o da altra data, anteriore o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), e, per l'effetto, condannare gli Enti convenuti alla corresponsione in favore del ricorrente del suddetto trattamento pensionistico e di tutti i ratei di pensione maturati e non riscossi a far data dalla data di decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al saldo, previa eventuale dichiarazione di illegittimità e disapplicazione nel caso di specie della normativa regolamentare o statutaria eventualmente ostativa al suddetto diritto;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia in totalizzazione con decorrenza dal
1°.5.2018 (o da altra data, anteriore o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), e, per l'effetto, condannare gli Enti convenuti alla corresponsione in favore del ricorrente del suddetto trattamento pensionistico e di tutti i ratei di pensione maturati e non riscossi a far data dalla data di decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al saldo, previa eventuale dichiarazione di illegittimità e disapplicazione nel caso di specie della normativa regolamentare o statutaria eventualmente ostativa al suddetto diritto;
c) in via ulteriormente subordinata, accertare il diritto del ricorrente alla liquidazione da parte dell' della quota di pensione di vecchiaia in regime CP_3
di cumulo gratuito di cui alla L. n. 228/2012 e s.m.i. od in totalizzazione di competenza dell' stesso e, per l'effetto, condannare quest'ultimo Ente alla CP_3
corresponsione in favore del ricorrente del suddetto trattamento pensionistico e di tutti i ratei di pensione maturati e non riscossi a far data dalla data di decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al saldo;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Si costituiva in giudizio la parte resistente , esplicando ampie CP_1
difese e concludendo per il rigetto della domanda.
2 L' parimenti si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità ed CP_3
improponibilità della domanda e ne contestava, per quanto di propria competenza, la fondatezza
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di discussione e di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
1.In via introduttiva, data anche la complessità del giudizio, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n.
179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
2.Oggetto del giudizio è l'accertamento di sussistenza del diritto azionato dall'arch. ai fini dell'ottenimento della pensione di vecchiaia in Parte_1
regime di cumulo gratuito ex lege n. 228/2012 e s.m.i., o, in via subordinata, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in totalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2006.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione risultano per tabulas. Gli stessi possono così essere riassunti, riportando le stesse allegazioni delle parti, in parte concordanti e comunque suffragate dalla prova documentale.
Il ricorrente è stato iscritto ad Inarcassa: dal 19/02/1980 al 01/07/1986; dal 21/09/1989 al 31/12/1996; dal 24/04/1997 ad oggi.
Per gli anni 1990 - 1991- 1992-1993-1994-1995-1996-1999-2001-2003-2005-
2006-2007 il ricorrente risulta avere versato correttamente i contributi dovuti.
Gli anni 1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986, ad avviso della resistente, non sarebbero utili ai fini pensionistici in quanto periodi “oggetto di restituzione contributiva non utile a pensione” (nell'estratto conto integrato doc.4 resistente, sotto la voce “Note” in corrispondenza di ogni anno è indicato
“E2)”. Dall'estratto conto previdenziale (doc.3 convenuta) risulta che i contributi oneri e sanzioni relativi alle predette annualità sono stati oggetto di sgravio ed in parte anche oggetto di restituzione in data 27/01/2005, ex art.40
3 dello Statuto vigente fino al 2011 (doc.5 res.). Tale ultimo dato storico non risulta specificamente contestato
Per l'anno 1989 il ricorrente è stato iscritto sia a che all' . In CP_1 CP_3
particolare, dal 1.7.1986 al 30.9.1989, il ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato, ed è stato conseguentemente iscritto all' – Fondo Pensione CP_3
Lavoratori Dipendenti, maturando ivi un'anzianità contributiva pari a 3 anni e
13 settimane (169 contributi settimanali).
Gli anni 1997 e 1998 sarebbero, ad avviso dell' prescritti e quindi CP_1
non sarebbero utili ai fini pensionistici.
Per le restanti annualità il ricorrente ha totalmente omesso il pagamento dei contributi, ad eccezione degli anni 2000, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011 in cui risultano parziali pagamenti dei contributi e/o delle sanzioni. Secondo
tali versamenti non sarebbero comunque computabili ai fini CP_1
delle prestazioni pensionistiche richieste, non essendo possibile una totalizzazione parziale dei periodi contributivi, né un cumulo parziale, anche in considerazione del disposto dell'art.16 bis RGP dell'ordinamento interno.
3. Tanto premesso, in data 20/07/2017, il ricorrente ha presentato ad CP_1
la “domanda di pensione di vecchiaia con cumulo gratuito” ai sensi della legge n.228/2012 come modificata dalla legge n.232/2016.
La con nota del 09/07/2018, ha comunicato che la maturazione del CP_2
diritto alla pensione e la liquidazione della pensione erano subordinate all'adempimento dell'obbligo contributivo, ed ha invitato il ricorrente al pagamento dei contributi omessi, maggiorati di sanzioni e interessi, per complessivi € 41.905,672.
L'Ente ha quindi rilevato che l'architetto non aveva maturato i requisiti minimi di anzianità contributiva complessiva relativa a periodi non coincidenti di 32 anni previsti, per l'anno 2017, dall'art.24 bis del Regolamento Generale di
Previdenza e dalla Delibera adottata dal Comitato dei delegati di nella CP_1
seduta del 12-13 ottobre 2017, approvata con decreto interministeriale del 2 febbraio 2018, poiché solo 13 anni e 100 giorni sarebbero risultati regolari e computabili ai fini pensionistici.
La resistente ha quindi respinto la domanda.
L'architetto ha in data 27/12/2021 presentato la domanda di pensione Parte_1
di vecchiaia in totalizzazione ex D.Lgs 42/2006, anch'essa respinta.
4 4. Ora, nell'ordine logico delle questioni, il giudice ritiene preliminarmente necessario affrontare la tematica fondamentale generale discussa in giudizio, attinente alla controversa portata impeditiva, rispetto all'acquisizione del diritto azionato, derivante dall'omesso versamento regolare di tutti i contributi maturati e dovuti nel corso degli anni.
Sul punto, questo Giudice ritiene di dare continuità al condivisibile orientamento espresso dalla Corte di appello romana, con sentenza n.
2193/2023, e successivamente recepito in numerose sentenze, anche di altri uffici giudiziari e della medesima Corte capitolina, tra cui la recente sentenza n. 1367/2025 (depositate agli atti dalla difesa attorea).
Nel citato arresto, qui richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si è affermato, molto correttamente, che non si rinviene, nell'ordinamento positivo una disposizione che precluda il trattamento previdenziale al lavoratore autonomo, che abbia maturato i relativi requisiti, per il solo fatto dell'esistenza di irregolarità contributiva. La Corte ha aggiunto quanto segue: «Anzi, al contrario, vi sono precisi dati di normazione positiva, relativi alla CP_2 appellante, che depongono in senso contrario. L'articolo 17.2 del Regolamento di previdenza Inarcassa stabilisce, per l'appunto, che “La pensione di vecchiaia
è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad ”, CP_1
previsione da cui si evince che il presupposto di maturazione del trattamento pensionistico di vecchiaia è costituito, oltre che dal requisito anagrafico, da un minimo di anni di iscrizione e contribuzione, senza attribuire rilievo alla presenza di eventuali irregolarità.
Identica disposizione è dettata dall'articolo 20.1 del medesimo Regolamento, relativo alla pensione di vecchiaia unificata, corrisposta dall'ente a partire dal
1° gennaio 2013. Tale ultima disposizione prevede, ulteriormente, che “Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni”.
Se la pensione di vecchiaia, quindi, al raggiungimento dell'età di settanta anni, prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva, è evidente che non possa operare nemmeno l'affermato presupposto della regolarità della stessa al fine della maturazione del diritto a pensione, che deve essere liquidata secondo i contributi versati.
5 4.2.La tesi non trova, peraltro, nemmeno supporto nell'interpretazione della giurisprudenza.
La appellante richiama ampiamente, quanto impropriamente, la CP_2
pronuncia della Corte di Cassazione n. 10431 del 2017 riguardante, nella parte di interesse del presente giudizio, il ricorso incidentale della
[...]
che si duole della decisione della Corte territoriale Controparte_5
nella parte in cui ha ritenuto < contributiva utile per la pensione di anzianità, potessero rilevare anche le annualità per le quali l'assicurato aveva estinto l'obbligazione contributiva, pur risultando ancora in debito per le sanzioni.>>.
La Corte Suprema accoglie il ricorso incidentale della affermando che le CP_2
sanzioni sono sottoposte alla medesima disciplina della contribuzione, sussistendo fra dette poste creditorie un legame di automaticità funzionale, e, dopo aver richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che < trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., per modo che l'erogazione delle provvidenze non è collegata alla maturazione dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva ma al suo integrale adempimento (cfr. in tal senso Cass. nn. 6340 del 2005 e 23164 del 2007)>>, perviene quindi alla conclusione che
< riconoscere il diritto alla pensione di anzianità, debba concernere non soltanto l'obbligazione principale, relativa ai contributi, ma, in ragione del vincolo di dipendenza genetico-funzionale di cui s'è detto, anche quella accessoria, afferente alle sanzioni civili>>.
Come appare evidente, la sentenza in questione afferma il principio che, al fine del riconoscimento del diritto a pensione, sono utili solamente gli anni in cui l'obbligazione contributiva è stata integralmente adempiuta (ivi comprese le sanzioni pecuniarie), ma non afferma il diverso principio, sostenuto dalla CP_2
appellante, che, se pur il professionista abbia integralmente versato gli anni di contribuzione necessari per la maturazione del diritto, quest'ultimo sarebbe impedito dalla presenza di ulteriori annualità non regolari».
Tali argomentazioni sono pienamente condivise da questo giudice, risultando peraltro in linea con il citato orientamento, più volte espresso dalla Suprema
6 corte, anche in contenziosi relativi ad , secondo cui “il principio CP_1
generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell'art. 2116 c.c. nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale - nel difetto di norme di legge e fonte secondaria che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni (cfr., da ultimo, Cass. 14 giugno 2018, n. 15643 e i precedenti ivi richiamati)” (Cass. n. 9865/2019).
Infatti, come sopra anticipato, la mancata operatività nella previdenza dei liberi professionisti della regola dell'automatismo, esclude che possano essere utilizzati a fini pensionistici periodi non oggetto di regolare versamento contributivo, ma non implica che, a fronte di regolari versamenti contributivi per i periodi sufficienti per l'acquisizione del diritto alla pensione, possa rivestire portata ostativa la presenza di (altre) irregolarità contributive. Ciò in armonia col canone interpretativo secondo cui sussiste il requisito dell'anzianità contributiva anche in presenza di non integrale versamento dei contributi, come espresso anche dalla sentenza della Cassazione n. 15643 del
2018.
Pertanto, risulta non legittimo il rifiuto aprioristico dell' a CP_1
riconoscere il diritto alla pensione, sino a che non risulti adempiuto con esattezza e completezza tutto il debito contributivo gravante sul professionista.
Si aggiunga che, come rimarcato dalla Corte d'appello romana, nella recente citata sentenza n. 1367/2025, «nel NRGP Inarcassa del 2012, sia l'articolo 17, concernente la pensione di vecchiaia, sia l'articolo 18, concernente la pensione di anzianità, sia l'articolo 19, concernente la pensione contributiva, sia l'articolo 20, concernente la pensione di vecchiaia unificata decorrente dal 1° gennaio 2013 – prestazione, quest'ultima, che ha sostituito tutte le precedenti indicate – parlano solo di maturazione di anni di iscrizione e contribuzione, senza nemmeno specificare che quest'ultima debba essere effettiva (anche se, pur in difetto di una tale specificazione, non possa essere ritenuto altrimenti, non operando nella previdenza dei liberi professionisti il principio
7 dell'automaticità delle prestazioni). Ma, come chiarito dalla Suprema Corte,
l'effettività della contribuzione non richiede anche l'integralità della stessa, essendo sufficiente, ai fini dell'ottenimento della prestazione pensionistica,
l'avvenuto raggiungimento degli anni di contribuzione richiesti, oltre al requisito anagrafico.
Si osserva, infine, che affermare il diritto degli iscritti alla percezione delle prestazioni all'avvenuto raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi non significa far venire meno o indebolire il diritto – dovere della di CP_2
riscuotere quanto dagli stessi dovuto».
Tanto premesso, il primo dato da assodare è dunque che l'esistenza, non contestata peraltro, di un attuale inadempimento delle obbligazioni contributive a carico dell'arch. non impedisce in radice la possibilità di Parte_1
riconoscere il diritto a prestazioni pensionistiche, sempre che ne risultino sussistenti i relativi presupposti.
Infatti, una volta affermato che l'esistenza di irregolarità contributive non osta in astratto al riconoscimento di diritti pensionistici, occorre verificare se, in concreto, e rispetto alle singole prestazioni richieste siano sussistenti i relativi precipui requisiti, soprattutto contributivi.
5. Tanto assodato può transitarsi dunque al vaglio di sussistenza degli specifici fatti costitutivi del diritto alla pensione azionato dal ricorrente, in relazione alla domanda principale ed a quella subordinata, ovviamente, per quanto detto, fondandosi solo sui versamenti contributivi effettivamente posti in essere dall'Architetto nel corso del tempo o a quelli comunque utilizzabili Parte_1
ai fini del diritto azionato.
Partendo dall'analisi della domanda principale proposta, deve intanto escludersi la fondatezza dell'assunto della resistente secondo cui, sul CP_2
piano amministrativo, la sopravvenienza della domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione ex D.Lgs 42/2006, dopo il rigetto della domanda di pensione in cumulo, avrebbe generato una fattispecie di rinuncia tacita alla prima prestazione ovvero di incompatibilità giuridica tra i due benefici.
Infatti, pur prendendo atto del disposto dell'art. 3 commi 2 e 3 del d.lgs. n.
42/2006, è dirimente osservare che il ricorrente ha presentato la domanda di pensione in cumulo il 20/07/2017,e questa domanda è stata respinta ed archiviata da , con comunicazione del 20/09/2021 per insussistenza CP_1
8 del requisito contributivo. L'architetto ha quindi, in data 27/12/2021, Parte_1
presentato la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione ex D.Lgs
42/2006, inserendo tuttavia la seguente esplicita dichiarazione:
«La presente domanda di pensione è presentata in via cautelativa, esclusivamente a causa del precedente diniego ed al solo scopo di ottenere un reddito da pensione, di cui il sottoscritto ha fondamentale bisogno riservandomi qualsivoglia azione a tutela dei miei diritti, ferma la domanda di pensione in regime di cumulo già presentata. Considerata la maturazione dei requisiti, ne chiedo l'immediata liquidazione».
Dunque, la seconda domanda è stata avanzata – in via cautelativa - con espressa salvezza della prima, e con riserva di farne valere gli effetti.
Pertanto, alcun effetto abdicativo o dismissivo può essere riconnesso alla presentazione della seconda domanda.
6. Transitando all'esame del merito della domanda, sulla base dello scrutinio effettuato, l'assunto attoreo si rivela infondato con riferimento sia alla domanda principale azionata, che a quella subordinata.
Muovendo dalla domanda principale azionata, bisogna ricordare che l'art. 1, comma 239, della citata legge n. 228/2012 ha disciplinato i requisiti e le modalità di esercizio della facoltà di cumulo gratuito, stabilendo che essa possa essere esercitata da coloro che, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (o alla gestione separata o agli Enti previdenziali CP_3
privatizzati), non siano già titolari di pensione ed abbiano maturato complessivamente, tra le varie gestioni, i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
L'art. 1, comma 246, ha stabilito le modalità per individuare, nell'ambito delle singole gestioni, le regole di calcolo del trattamento pensionistico, stabilendo che, per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo previsto dalla singola gestione, si debba tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al precedente comma 239, ferma restando la valorizzazione con il sistema di calcolo contributivo delle anzianità maturate a decorrere dal 1°.1.2012.
Inoltre, ai sensi dell'art.1, comma 243 della medesima legge 228/2012 “la facoltà di cumulo cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239”.
9 L'art.1, comma 241, prevede ancora: “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto”.
Quanto ai criteri di determinazione del trattamento, il comma 245 dell'art. 1 prevede che “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.
L'art. 24 bis del Regolamento Generale di Previdenza 2012 delinea, quindi, “i requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti” ai fini del comma 241 cit. La norma regolamentare fa, in particolare, riferimento ai criteri fissati dalla Tabella I del RGP 2012 per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria.
Pertanto, nel caso in esame, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, il ricorrente avrebbe dovuto avere maturato nel 2017, anno di presentazione della domanda di pensione, 66 anni di età e 32 anni di anzianità contributiva complessiva tra le due gestioni.
Orbene, tali requisiti erano e sono tuttora insussistenti poiché a fronte di 33 anni e
26 giorni di iscrizione, solo 13 anni e 100 giorni di contribuzione risultano regolari presso e sono pertanto computabili ai fini pensionistici, secondo i criteri CP_1
indicati.
In particolare, come premesso, è pacifico ed ammesso da che, per 13 CP_1
annualità (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005,
2006, 2007), vi è stato il versamento integrale della contribuzione da parte del dott.
Parte_1
Per ulteriori 7 annualità (2000, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016),
l'architetto ha effettuato versamenti contributivi, ma parziali;
pertanto, ai sensi della norma richiamata, non è possibile ritenere cumulabili per intero detti periodi.
Inoltre, sette annualità, dal 1980 al 1986, non risultano utili a fini pensionistici perché oggetto di “restituzione contributiva non utile a pensione” ai sensi dell'art. 10 40 dello Statuto. Per l'annualità 1989, come espressamente risultante anche dall'estratto contributivo depositato anche da , l'anzianità maturata CP_3 CP_1 dall'Arch. presso l' non è integrale, coprendo solamente 38 Parte_1 CP_3
settimane. Per l'annualità 1997 vi sono versamenti parziali e per il resto trattasi di periodo prescritto e quindi non computabile a fini pensionistici, stante l'irricevibilità dei contributi. Vi sono poi le n. 169 settimane (pari a 3 anni e 13 settimane) maturate presso l' . CP_3
Pertanto, valutando i periodi contributivi utili, allo stato, non si raggiunge l'anzianità contributiva richiesta dalla norma, ai fini della pensione di vecchiaia in regime di cumulo.
Infatti, come risulta dall'estratto conto previdenziale, emerge che il ricorrente, in disparte il requisito della regolarità contributiva per tutto il periodo di iscrizione alla ex art.16 bis RGP, non ha raggiunto il requisito contributivo minimo degli CP_2
anni di contribuzione complessiva effettiva come previsti dalla legge.
Del resto, occorre ribadire che la citata norma di cui al comma 243 è chiara nel senso di prevedere la necessità che il cumulo debba avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni;
la norma del comma 245 conseguentemente è limpida nel disporre che ciascuna gestione debba liquidare la quota del trattamento in regime di cumulo a suo carico in “rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati”. Nel caso di specie, la pensione in regime di cumulo non poteva essere riconosciuta non potendo avere ad oggetto “tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239” non operando, nel regime previdenziale della la norma relativa CP_5 all'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., il che esclude che possano essere utilizzati a fini pensionistici periodi non oggetto di regolare versamento contributivo.
7.Venendo quindi alla valutazione della domanda subordinata di pensione di vecchiaia in totalizzazione si ricorda che l'art. 1 comma 1 del dlgs cit., dispone:
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
11 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione.
3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1.
In questo caso, oltre al requisito anagrafico dei 65 anni di età sia per gli uomini che per le donne, è necessario il requisito dei 20 anni di anzianità contributiva.
Nel merito della verifica di sussistenza dei requisiti contributivi, anche in questo caso, il diritto azionato non è dimostrato come insorto ed esistente.
Sul punto, a differenza di quanto argomentato dalla difesa attorea, intanto, non corrisponde al vero che abbia riconosciuto l'esistenza del CP_1
requisito contributivo, infatti, dalla mamoeria di costituzione, sino alle note finali, quest'ultima ha sempre specificamente negato la sussistenza dell'anzianità contributiva ventennale effettiva ed utile ai fini della maturazione del diritto alla prestazione richeista.
In ogni caso, il ricorrente, per tutto quanto già chiarito, non era in possesso dei requisiti previsti neppure per tale trattamento pensionistico, non avendo, alla data di presentazione della domanda, maturato il requisito dei 20 anni di anzianità contributiva. Invero, giova ribadire, solo per gli anni 1990 - 1991- 1992-1993-1994-
1995-1996-1999-2001-2003-2005-2006-2007, quindi 13 anni, il ricorrente ha pagato integralmente i contributi, mentre per le restanti annualità il medesimo ha totalmente omesso il pagamento dei contributi, mentre, negli anni 2000, 2002,
2004, 2008, 2009, 2010, 2011, risultano parziali pagamenti dei contributi e/o delle sanzioni, comunque non computabili, nemmeno secondo la disciplina della totalizzazione, di cui al d.lgs. n. 46/2002, non essendo possibile una totalizzazione parziale e frazionata dei periodi contributivi.
Pertanto, anche la domanda subordinata non può essere accolta.
Ogni altra questione ed eccezione deve ritenersi superata o assorbita.
Per tali ragioni il ricorso deve essere complessivamente respinto.
12 8.Tenuto conto dell'esistenza di contrasti interpretativi, le spese del giudizio sono compensate tra tutte le parti per metà e, per il residuo, seguono la regola della soccombenza del ricorrente di cui all'art. 91 c.p.c..
Nella liquidazione delle spese del giudizio nell'importo di cui al dispositivo si è fatta applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. In particolare, si è tenuto conto: della tabella relativa alle cause di previdenza, del valore della controversia, si sono inoltre considerate le fasi processuali svolte e la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite per metà e condanna il ricorrente alla rifusione delle residue spese di lite in favore delle due resistenti, liquidate in € 1620,00 ciascuna.
Roma, 03/06/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 22407 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 07/05/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ex art. 127-ter c.p.c., ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
arch. (avv. Gentili Maria Paola e Davide Losi ) Parte_1
ricorrente contro
CP_1 Controparte_2
(avv. ZA
[...]
EP )
rappr. e dif. avv. R. Piergentili CP_3
resistenti
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso iscritto telematicamente in data 10/06/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...]
formulando le Controparte_4
seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito di cui alla
L. n. 228/2012 e s.m.i. con decorrenza dal 1°.8.2017 (o da altra data, anteriore o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), e, per l'effetto, condannare gli Enti convenuti alla corresponsione in favore del ricorrente del suddetto trattamento pensionistico e di tutti i ratei di pensione maturati e non riscossi a far data dalla data di decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al saldo, previa eventuale dichiarazione di illegittimità e disapplicazione nel caso di specie della normativa regolamentare o statutaria eventualmente ostativa al suddetto diritto;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia in totalizzazione con decorrenza dal
1°.5.2018 (o da altra data, anteriore o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), e, per l'effetto, condannare gli Enti convenuti alla corresponsione in favore del ricorrente del suddetto trattamento pensionistico e di tutti i ratei di pensione maturati e non riscossi a far data dalla data di decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al saldo, previa eventuale dichiarazione di illegittimità e disapplicazione nel caso di specie della normativa regolamentare o statutaria eventualmente ostativa al suddetto diritto;
c) in via ulteriormente subordinata, accertare il diritto del ricorrente alla liquidazione da parte dell' della quota di pensione di vecchiaia in regime CP_3
di cumulo gratuito di cui alla L. n. 228/2012 e s.m.i. od in totalizzazione di competenza dell' stesso e, per l'effetto, condannare quest'ultimo Ente alla CP_3
corresponsione in favore del ricorrente del suddetto trattamento pensionistico e di tutti i ratei di pensione maturati e non riscossi a far data dalla data di decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al saldo;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Si costituiva in giudizio la parte resistente , esplicando ampie CP_1
difese e concludendo per il rigetto della domanda.
2 L' parimenti si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità ed CP_3
improponibilità della domanda e ne contestava, per quanto di propria competenza, la fondatezza
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di discussione e di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
1.In via introduttiva, data anche la complessità del giudizio, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n.
179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
2.Oggetto del giudizio è l'accertamento di sussistenza del diritto azionato dall'arch. ai fini dell'ottenimento della pensione di vecchiaia in Parte_1
regime di cumulo gratuito ex lege n. 228/2012 e s.m.i., o, in via subordinata, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in totalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2006.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione risultano per tabulas. Gli stessi possono così essere riassunti, riportando le stesse allegazioni delle parti, in parte concordanti e comunque suffragate dalla prova documentale.
Il ricorrente è stato iscritto ad Inarcassa: dal 19/02/1980 al 01/07/1986; dal 21/09/1989 al 31/12/1996; dal 24/04/1997 ad oggi.
Per gli anni 1990 - 1991- 1992-1993-1994-1995-1996-1999-2001-2003-2005-
2006-2007 il ricorrente risulta avere versato correttamente i contributi dovuti.
Gli anni 1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986, ad avviso della resistente, non sarebbero utili ai fini pensionistici in quanto periodi “oggetto di restituzione contributiva non utile a pensione” (nell'estratto conto integrato doc.4 resistente, sotto la voce “Note” in corrispondenza di ogni anno è indicato
“E2)”. Dall'estratto conto previdenziale (doc.3 convenuta) risulta che i contributi oneri e sanzioni relativi alle predette annualità sono stati oggetto di sgravio ed in parte anche oggetto di restituzione in data 27/01/2005, ex art.40
3 dello Statuto vigente fino al 2011 (doc.5 res.). Tale ultimo dato storico non risulta specificamente contestato
Per l'anno 1989 il ricorrente è stato iscritto sia a che all' . In CP_1 CP_3
particolare, dal 1.7.1986 al 30.9.1989, il ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato, ed è stato conseguentemente iscritto all' – Fondo Pensione CP_3
Lavoratori Dipendenti, maturando ivi un'anzianità contributiva pari a 3 anni e
13 settimane (169 contributi settimanali).
Gli anni 1997 e 1998 sarebbero, ad avviso dell' prescritti e quindi CP_1
non sarebbero utili ai fini pensionistici.
Per le restanti annualità il ricorrente ha totalmente omesso il pagamento dei contributi, ad eccezione degli anni 2000, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011 in cui risultano parziali pagamenti dei contributi e/o delle sanzioni. Secondo
tali versamenti non sarebbero comunque computabili ai fini CP_1
delle prestazioni pensionistiche richieste, non essendo possibile una totalizzazione parziale dei periodi contributivi, né un cumulo parziale, anche in considerazione del disposto dell'art.16 bis RGP dell'ordinamento interno.
3. Tanto premesso, in data 20/07/2017, il ricorrente ha presentato ad CP_1
la “domanda di pensione di vecchiaia con cumulo gratuito” ai sensi della legge n.228/2012 come modificata dalla legge n.232/2016.
La con nota del 09/07/2018, ha comunicato che la maturazione del CP_2
diritto alla pensione e la liquidazione della pensione erano subordinate all'adempimento dell'obbligo contributivo, ed ha invitato il ricorrente al pagamento dei contributi omessi, maggiorati di sanzioni e interessi, per complessivi € 41.905,672.
L'Ente ha quindi rilevato che l'architetto non aveva maturato i requisiti minimi di anzianità contributiva complessiva relativa a periodi non coincidenti di 32 anni previsti, per l'anno 2017, dall'art.24 bis del Regolamento Generale di
Previdenza e dalla Delibera adottata dal Comitato dei delegati di nella CP_1
seduta del 12-13 ottobre 2017, approvata con decreto interministeriale del 2 febbraio 2018, poiché solo 13 anni e 100 giorni sarebbero risultati regolari e computabili ai fini pensionistici.
La resistente ha quindi respinto la domanda.
L'architetto ha in data 27/12/2021 presentato la domanda di pensione Parte_1
di vecchiaia in totalizzazione ex D.Lgs 42/2006, anch'essa respinta.
4 4. Ora, nell'ordine logico delle questioni, il giudice ritiene preliminarmente necessario affrontare la tematica fondamentale generale discussa in giudizio, attinente alla controversa portata impeditiva, rispetto all'acquisizione del diritto azionato, derivante dall'omesso versamento regolare di tutti i contributi maturati e dovuti nel corso degli anni.
Sul punto, questo Giudice ritiene di dare continuità al condivisibile orientamento espresso dalla Corte di appello romana, con sentenza n.
2193/2023, e successivamente recepito in numerose sentenze, anche di altri uffici giudiziari e della medesima Corte capitolina, tra cui la recente sentenza n. 1367/2025 (depositate agli atti dalla difesa attorea).
Nel citato arresto, qui richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si è affermato, molto correttamente, che non si rinviene, nell'ordinamento positivo una disposizione che precluda il trattamento previdenziale al lavoratore autonomo, che abbia maturato i relativi requisiti, per il solo fatto dell'esistenza di irregolarità contributiva. La Corte ha aggiunto quanto segue: «Anzi, al contrario, vi sono precisi dati di normazione positiva, relativi alla CP_2 appellante, che depongono in senso contrario. L'articolo 17.2 del Regolamento di previdenza Inarcassa stabilisce, per l'appunto, che “La pensione di vecchiaia
è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad ”, CP_1
previsione da cui si evince che il presupposto di maturazione del trattamento pensionistico di vecchiaia è costituito, oltre che dal requisito anagrafico, da un minimo di anni di iscrizione e contribuzione, senza attribuire rilievo alla presenza di eventuali irregolarità.
Identica disposizione è dettata dall'articolo 20.1 del medesimo Regolamento, relativo alla pensione di vecchiaia unificata, corrisposta dall'ente a partire dal
1° gennaio 2013. Tale ultima disposizione prevede, ulteriormente, che “Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni”.
Se la pensione di vecchiaia, quindi, al raggiungimento dell'età di settanta anni, prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva, è evidente che non possa operare nemmeno l'affermato presupposto della regolarità della stessa al fine della maturazione del diritto a pensione, che deve essere liquidata secondo i contributi versati.
5 4.2.La tesi non trova, peraltro, nemmeno supporto nell'interpretazione della giurisprudenza.
La appellante richiama ampiamente, quanto impropriamente, la CP_2
pronuncia della Corte di Cassazione n. 10431 del 2017 riguardante, nella parte di interesse del presente giudizio, il ricorso incidentale della
[...]
che si duole della decisione della Corte territoriale Controparte_5
nella parte in cui ha ritenuto < contributiva utile per la pensione di anzianità, potessero rilevare anche le annualità per le quali l'assicurato aveva estinto l'obbligazione contributiva, pur risultando ancora in debito per le sanzioni.>>.
La Corte Suprema accoglie il ricorso incidentale della affermando che le CP_2
sanzioni sono sottoposte alla medesima disciplina della contribuzione, sussistendo fra dette poste creditorie un legame di automaticità funzionale, e, dopo aver richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che < trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., per modo che l'erogazione delle provvidenze non è collegata alla maturazione dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva ma al suo integrale adempimento (cfr. in tal senso Cass. nn. 6340 del 2005 e 23164 del 2007)>>, perviene quindi alla conclusione che
< riconoscere il diritto alla pensione di anzianità, debba concernere non soltanto l'obbligazione principale, relativa ai contributi, ma, in ragione del vincolo di dipendenza genetico-funzionale di cui s'è detto, anche quella accessoria, afferente alle sanzioni civili>>.
Come appare evidente, la sentenza in questione afferma il principio che, al fine del riconoscimento del diritto a pensione, sono utili solamente gli anni in cui l'obbligazione contributiva è stata integralmente adempiuta (ivi comprese le sanzioni pecuniarie), ma non afferma il diverso principio, sostenuto dalla CP_2
appellante, che, se pur il professionista abbia integralmente versato gli anni di contribuzione necessari per la maturazione del diritto, quest'ultimo sarebbe impedito dalla presenza di ulteriori annualità non regolari».
Tali argomentazioni sono pienamente condivise da questo giudice, risultando peraltro in linea con il citato orientamento, più volte espresso dalla Suprema
6 corte, anche in contenziosi relativi ad , secondo cui “il principio CP_1
generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell'art. 2116 c.c. nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale - nel difetto di norme di legge e fonte secondaria che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni (cfr., da ultimo, Cass. 14 giugno 2018, n. 15643 e i precedenti ivi richiamati)” (Cass. n. 9865/2019).
Infatti, come sopra anticipato, la mancata operatività nella previdenza dei liberi professionisti della regola dell'automatismo, esclude che possano essere utilizzati a fini pensionistici periodi non oggetto di regolare versamento contributivo, ma non implica che, a fronte di regolari versamenti contributivi per i periodi sufficienti per l'acquisizione del diritto alla pensione, possa rivestire portata ostativa la presenza di (altre) irregolarità contributive. Ciò in armonia col canone interpretativo secondo cui sussiste il requisito dell'anzianità contributiva anche in presenza di non integrale versamento dei contributi, come espresso anche dalla sentenza della Cassazione n. 15643 del
2018.
Pertanto, risulta non legittimo il rifiuto aprioristico dell' a CP_1
riconoscere il diritto alla pensione, sino a che non risulti adempiuto con esattezza e completezza tutto il debito contributivo gravante sul professionista.
Si aggiunga che, come rimarcato dalla Corte d'appello romana, nella recente citata sentenza n. 1367/2025, «nel NRGP Inarcassa del 2012, sia l'articolo 17, concernente la pensione di vecchiaia, sia l'articolo 18, concernente la pensione di anzianità, sia l'articolo 19, concernente la pensione contributiva, sia l'articolo 20, concernente la pensione di vecchiaia unificata decorrente dal 1° gennaio 2013 – prestazione, quest'ultima, che ha sostituito tutte le precedenti indicate – parlano solo di maturazione di anni di iscrizione e contribuzione, senza nemmeno specificare che quest'ultima debba essere effettiva (anche se, pur in difetto di una tale specificazione, non possa essere ritenuto altrimenti, non operando nella previdenza dei liberi professionisti il principio
7 dell'automaticità delle prestazioni). Ma, come chiarito dalla Suprema Corte,
l'effettività della contribuzione non richiede anche l'integralità della stessa, essendo sufficiente, ai fini dell'ottenimento della prestazione pensionistica,
l'avvenuto raggiungimento degli anni di contribuzione richiesti, oltre al requisito anagrafico.
Si osserva, infine, che affermare il diritto degli iscritti alla percezione delle prestazioni all'avvenuto raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi non significa far venire meno o indebolire il diritto – dovere della di CP_2
riscuotere quanto dagli stessi dovuto».
Tanto premesso, il primo dato da assodare è dunque che l'esistenza, non contestata peraltro, di un attuale inadempimento delle obbligazioni contributive a carico dell'arch. non impedisce in radice la possibilità di Parte_1
riconoscere il diritto a prestazioni pensionistiche, sempre che ne risultino sussistenti i relativi presupposti.
Infatti, una volta affermato che l'esistenza di irregolarità contributive non osta in astratto al riconoscimento di diritti pensionistici, occorre verificare se, in concreto, e rispetto alle singole prestazioni richieste siano sussistenti i relativi precipui requisiti, soprattutto contributivi.
5. Tanto assodato può transitarsi dunque al vaglio di sussistenza degli specifici fatti costitutivi del diritto alla pensione azionato dal ricorrente, in relazione alla domanda principale ed a quella subordinata, ovviamente, per quanto detto, fondandosi solo sui versamenti contributivi effettivamente posti in essere dall'Architetto nel corso del tempo o a quelli comunque utilizzabili Parte_1
ai fini del diritto azionato.
Partendo dall'analisi della domanda principale proposta, deve intanto escludersi la fondatezza dell'assunto della resistente secondo cui, sul CP_2
piano amministrativo, la sopravvenienza della domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione ex D.Lgs 42/2006, dopo il rigetto della domanda di pensione in cumulo, avrebbe generato una fattispecie di rinuncia tacita alla prima prestazione ovvero di incompatibilità giuridica tra i due benefici.
Infatti, pur prendendo atto del disposto dell'art. 3 commi 2 e 3 del d.lgs. n.
42/2006, è dirimente osservare che il ricorrente ha presentato la domanda di pensione in cumulo il 20/07/2017,e questa domanda è stata respinta ed archiviata da , con comunicazione del 20/09/2021 per insussistenza CP_1
8 del requisito contributivo. L'architetto ha quindi, in data 27/12/2021, Parte_1
presentato la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione ex D.Lgs
42/2006, inserendo tuttavia la seguente esplicita dichiarazione:
«La presente domanda di pensione è presentata in via cautelativa, esclusivamente a causa del precedente diniego ed al solo scopo di ottenere un reddito da pensione, di cui il sottoscritto ha fondamentale bisogno riservandomi qualsivoglia azione a tutela dei miei diritti, ferma la domanda di pensione in regime di cumulo già presentata. Considerata la maturazione dei requisiti, ne chiedo l'immediata liquidazione».
Dunque, la seconda domanda è stata avanzata – in via cautelativa - con espressa salvezza della prima, e con riserva di farne valere gli effetti.
Pertanto, alcun effetto abdicativo o dismissivo può essere riconnesso alla presentazione della seconda domanda.
6. Transitando all'esame del merito della domanda, sulla base dello scrutinio effettuato, l'assunto attoreo si rivela infondato con riferimento sia alla domanda principale azionata, che a quella subordinata.
Muovendo dalla domanda principale azionata, bisogna ricordare che l'art. 1, comma 239, della citata legge n. 228/2012 ha disciplinato i requisiti e le modalità di esercizio della facoltà di cumulo gratuito, stabilendo che essa possa essere esercitata da coloro che, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (o alla gestione separata o agli Enti previdenziali CP_3
privatizzati), non siano già titolari di pensione ed abbiano maturato complessivamente, tra le varie gestioni, i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
L'art. 1, comma 246, ha stabilito le modalità per individuare, nell'ambito delle singole gestioni, le regole di calcolo del trattamento pensionistico, stabilendo che, per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo previsto dalla singola gestione, si debba tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al precedente comma 239, ferma restando la valorizzazione con il sistema di calcolo contributivo delle anzianità maturate a decorrere dal 1°.1.2012.
Inoltre, ai sensi dell'art.1, comma 243 della medesima legge 228/2012 “la facoltà di cumulo cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239”.
9 L'art.1, comma 241, prevede ancora: “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto”.
Quanto ai criteri di determinazione del trattamento, il comma 245 dell'art. 1 prevede che “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.
L'art. 24 bis del Regolamento Generale di Previdenza 2012 delinea, quindi, “i requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti” ai fini del comma 241 cit. La norma regolamentare fa, in particolare, riferimento ai criteri fissati dalla Tabella I del RGP 2012 per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria.
Pertanto, nel caso in esame, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, il ricorrente avrebbe dovuto avere maturato nel 2017, anno di presentazione della domanda di pensione, 66 anni di età e 32 anni di anzianità contributiva complessiva tra le due gestioni.
Orbene, tali requisiti erano e sono tuttora insussistenti poiché a fronte di 33 anni e
26 giorni di iscrizione, solo 13 anni e 100 giorni di contribuzione risultano regolari presso e sono pertanto computabili ai fini pensionistici, secondo i criteri CP_1
indicati.
In particolare, come premesso, è pacifico ed ammesso da che, per 13 CP_1
annualità (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005,
2006, 2007), vi è stato il versamento integrale della contribuzione da parte del dott.
Parte_1
Per ulteriori 7 annualità (2000, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016),
l'architetto ha effettuato versamenti contributivi, ma parziali;
pertanto, ai sensi della norma richiamata, non è possibile ritenere cumulabili per intero detti periodi.
Inoltre, sette annualità, dal 1980 al 1986, non risultano utili a fini pensionistici perché oggetto di “restituzione contributiva non utile a pensione” ai sensi dell'art. 10 40 dello Statuto. Per l'annualità 1989, come espressamente risultante anche dall'estratto contributivo depositato anche da , l'anzianità maturata CP_3 CP_1 dall'Arch. presso l' non è integrale, coprendo solamente 38 Parte_1 CP_3
settimane. Per l'annualità 1997 vi sono versamenti parziali e per il resto trattasi di periodo prescritto e quindi non computabile a fini pensionistici, stante l'irricevibilità dei contributi. Vi sono poi le n. 169 settimane (pari a 3 anni e 13 settimane) maturate presso l' . CP_3
Pertanto, valutando i periodi contributivi utili, allo stato, non si raggiunge l'anzianità contributiva richiesta dalla norma, ai fini della pensione di vecchiaia in regime di cumulo.
Infatti, come risulta dall'estratto conto previdenziale, emerge che il ricorrente, in disparte il requisito della regolarità contributiva per tutto il periodo di iscrizione alla ex art.16 bis RGP, non ha raggiunto il requisito contributivo minimo degli CP_2
anni di contribuzione complessiva effettiva come previsti dalla legge.
Del resto, occorre ribadire che la citata norma di cui al comma 243 è chiara nel senso di prevedere la necessità che il cumulo debba avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni;
la norma del comma 245 conseguentemente è limpida nel disporre che ciascuna gestione debba liquidare la quota del trattamento in regime di cumulo a suo carico in “rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati”. Nel caso di specie, la pensione in regime di cumulo non poteva essere riconosciuta non potendo avere ad oggetto “tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239” non operando, nel regime previdenziale della la norma relativa CP_5 all'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., il che esclude che possano essere utilizzati a fini pensionistici periodi non oggetto di regolare versamento contributivo.
7.Venendo quindi alla valutazione della domanda subordinata di pensione di vecchiaia in totalizzazione si ricorda che l'art. 1 comma 1 del dlgs cit., dispone:
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
11 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione.
3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1.
In questo caso, oltre al requisito anagrafico dei 65 anni di età sia per gli uomini che per le donne, è necessario il requisito dei 20 anni di anzianità contributiva.
Nel merito della verifica di sussistenza dei requisiti contributivi, anche in questo caso, il diritto azionato non è dimostrato come insorto ed esistente.
Sul punto, a differenza di quanto argomentato dalla difesa attorea, intanto, non corrisponde al vero che abbia riconosciuto l'esistenza del CP_1
requisito contributivo, infatti, dalla mamoeria di costituzione, sino alle note finali, quest'ultima ha sempre specificamente negato la sussistenza dell'anzianità contributiva ventennale effettiva ed utile ai fini della maturazione del diritto alla prestazione richeista.
In ogni caso, il ricorrente, per tutto quanto già chiarito, non era in possesso dei requisiti previsti neppure per tale trattamento pensionistico, non avendo, alla data di presentazione della domanda, maturato il requisito dei 20 anni di anzianità contributiva. Invero, giova ribadire, solo per gli anni 1990 - 1991- 1992-1993-1994-
1995-1996-1999-2001-2003-2005-2006-2007, quindi 13 anni, il ricorrente ha pagato integralmente i contributi, mentre per le restanti annualità il medesimo ha totalmente omesso il pagamento dei contributi, mentre, negli anni 2000, 2002,
2004, 2008, 2009, 2010, 2011, risultano parziali pagamenti dei contributi e/o delle sanzioni, comunque non computabili, nemmeno secondo la disciplina della totalizzazione, di cui al d.lgs. n. 46/2002, non essendo possibile una totalizzazione parziale e frazionata dei periodi contributivi.
Pertanto, anche la domanda subordinata non può essere accolta.
Ogni altra questione ed eccezione deve ritenersi superata o assorbita.
Per tali ragioni il ricorso deve essere complessivamente respinto.
12 8.Tenuto conto dell'esistenza di contrasti interpretativi, le spese del giudizio sono compensate tra tutte le parti per metà e, per il residuo, seguono la regola della soccombenza del ricorrente di cui all'art. 91 c.p.c..
Nella liquidazione delle spese del giudizio nell'importo di cui al dispositivo si è fatta applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. In particolare, si è tenuto conto: della tabella relativa alle cause di previdenza, del valore della controversia, si sono inoltre considerate le fasi processuali svolte e la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite per metà e condanna il ricorrente alla rifusione delle residue spese di lite in favore delle due resistenti, liquidate in € 1620,00 ciascuna.
Roma, 03/06/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
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