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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4949/2024
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr. e difeso dall' avv. Petrucci Maria Teresa Pt_1
OPPONENTE contro
, rappr e difesa dall' avv Cursano Francesca CP_1
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 193/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.4.2024 l' chiedeva di revocare Pt_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 193/2024, con il quale il Tribunale di Lecce aveva ingiunto all' il pagamento in favore di CP_2 CP_1
dell'importo di € 5458,96 a titolo di ANF, deducendo che la
[...] ricorrente per ingiunzione non aveva presentato all' la Pt_1 documentazione integrativa che gli era stata richiesta, di talchè
l' non aveva potuto definire la pratica amministrativa della CP_2 stessa, procedendo all'eventuale accoglimento della richiesta.
La resistente chiedeva il rigetto dell' l'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato. La lavoratrice/opposta (convenuta formale ma attore sostanziale) ha infatti adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in fase monitoria.
In particolare, a sostegno della domanda ha dedotto che “Dal
18.11.2016 al 4.3.2020 la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di
“L' Italiana Società Cooperative”, società cancellate in data
12.5.2020 giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
Tale circostanza risulta dalla documentazione in atti (estratto contributivo, dichiarazioni reddituali) e non è contestata dall' ; anche la presenza del nucleo familiare che giustifica il Pt_1 diritto ai relativi assegni di cui all'art. 2 D.L. 13 marzo 1988,
n. 69 (convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153) risulta dallo stato di famiglia in atti e non è contestata.
Il credito azionato in fase monitoria è quindi fondato su prova scritta ed appare certo, liquido ed esigibile.
La domanda di pagamento diretto presentata all' è pienamente Pt_1 ammissibile, in quanto l' è l'obbligato principale, mentre CP_2 il datore di lavoro e adiectus solutionis causa.
L'opposizione dell' non è invece fondata su prova scritta, in Pt_1 quanto nel ricorso si deduce esclusivamente la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta in fase amministrativa.
Al riguardo, si deve rilevare che la documentazione richiesta si compone di tre dichiarazioni di responsabilità: due del datore di lavoro e una della lavoratrice;
per quelle relative al datore di lavoro, dagli atti risulta che si tratta di società cancellata dal
12.5.2020, per cui difficilmente la lavoratrice avrebbe potuto ottenere tali dichiarazioni;
per quella relativa alla lavoratrice,
è evidente che la lavoratrice non avrebbe avuto interesse a presentare domanda di pagamento degli ANF al datore di lavoro, date le condizioni della società innanzi evidenziate.
Più in generale, si tratta di documenti previsti da circolari Pt_1 che rilevano esclusivamente ai fini della fase amministrativa, ma non incidono nella presente fase di merito, non costituendo fatti impeditivi del diritto alla prestazione oggetto di causa, in base alla norma che la prevede.
Quanto infine all' ulteriore rilievo sollevato dall' secondo Pt_1 cui la lavoratrice non avrebbe diritto al pagamento diretto degli
ANF da parte dell' in quanto dipendente di azienda esonerata Pt_1 dal versamento del contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)va evidenziato che tale circostanza non risulta provata da parte dell'
atteso che dalla stessa documentazione prodotta dall' opponente Pt_1 emerge che la società cooperative era tenuta al versamento del CUAF seppure in misura ridotta (v. all. “ CUAF” del ricorso ove al CP_1 codice 3A è specificato “Azienda cooperative con cuaf ridotta”).
In ogni caso, indipendentemente dall' effettivo versamento del contributo CUAF dovuto dalla società datrice di lavoro, la lavoratrice, anche in virtù del principio di automaticità della prestazione, ha diritto alla prestazione richiesta.
Mancano inoltre del tutto contestazioni sul quantum.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi confermato.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della mancanza di attività istruttoria o di trattazione.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
22.4.2024 dall' nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
-Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di Pt_1 opposizione, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 27/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr. e difeso dall' avv. Petrucci Maria Teresa Pt_1
OPPONENTE contro
, rappr e difesa dall' avv Cursano Francesca CP_1
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 193/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.4.2024 l' chiedeva di revocare Pt_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 193/2024, con il quale il Tribunale di Lecce aveva ingiunto all' il pagamento in favore di CP_2 CP_1
dell'importo di € 5458,96 a titolo di ANF, deducendo che la
[...] ricorrente per ingiunzione non aveva presentato all' la Pt_1 documentazione integrativa che gli era stata richiesta, di talchè
l' non aveva potuto definire la pratica amministrativa della CP_2 stessa, procedendo all'eventuale accoglimento della richiesta.
La resistente chiedeva il rigetto dell' l'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato. La lavoratrice/opposta (convenuta formale ma attore sostanziale) ha infatti adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in fase monitoria.
In particolare, a sostegno della domanda ha dedotto che “Dal
18.11.2016 al 4.3.2020 la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di
“L' Italiana Società Cooperative”, società cancellate in data
12.5.2020 giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
Tale circostanza risulta dalla documentazione in atti (estratto contributivo, dichiarazioni reddituali) e non è contestata dall' ; anche la presenza del nucleo familiare che giustifica il Pt_1 diritto ai relativi assegni di cui all'art. 2 D.L. 13 marzo 1988,
n. 69 (convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153) risulta dallo stato di famiglia in atti e non è contestata.
Il credito azionato in fase monitoria è quindi fondato su prova scritta ed appare certo, liquido ed esigibile.
La domanda di pagamento diretto presentata all' è pienamente Pt_1 ammissibile, in quanto l' è l'obbligato principale, mentre CP_2 il datore di lavoro e adiectus solutionis causa.
L'opposizione dell' non è invece fondata su prova scritta, in Pt_1 quanto nel ricorso si deduce esclusivamente la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta in fase amministrativa.
Al riguardo, si deve rilevare che la documentazione richiesta si compone di tre dichiarazioni di responsabilità: due del datore di lavoro e una della lavoratrice;
per quelle relative al datore di lavoro, dagli atti risulta che si tratta di società cancellata dal
12.5.2020, per cui difficilmente la lavoratrice avrebbe potuto ottenere tali dichiarazioni;
per quella relativa alla lavoratrice,
è evidente che la lavoratrice non avrebbe avuto interesse a presentare domanda di pagamento degli ANF al datore di lavoro, date le condizioni della società innanzi evidenziate.
Più in generale, si tratta di documenti previsti da circolari Pt_1 che rilevano esclusivamente ai fini della fase amministrativa, ma non incidono nella presente fase di merito, non costituendo fatti impeditivi del diritto alla prestazione oggetto di causa, in base alla norma che la prevede.
Quanto infine all' ulteriore rilievo sollevato dall' secondo Pt_1 cui la lavoratrice non avrebbe diritto al pagamento diretto degli
ANF da parte dell' in quanto dipendente di azienda esonerata Pt_1 dal versamento del contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)va evidenziato che tale circostanza non risulta provata da parte dell'
atteso che dalla stessa documentazione prodotta dall' opponente Pt_1 emerge che la società cooperative era tenuta al versamento del CUAF seppure in misura ridotta (v. all. “ CUAF” del ricorso ove al CP_1 codice 3A è specificato “Azienda cooperative con cuaf ridotta”).
In ogni caso, indipendentemente dall' effettivo versamento del contributo CUAF dovuto dalla società datrice di lavoro, la lavoratrice, anche in virtù del principio di automaticità della prestazione, ha diritto alla prestazione richiesta.
Mancano inoltre del tutto contestazioni sul quantum.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi confermato.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della mancanza di attività istruttoria o di trattazione.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
22.4.2024 dall' nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
-Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di Pt_1 opposizione, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 27/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa