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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 19132/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19132/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MESA CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
26/02/2001.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 17/8/1998 e il 12/7/2003. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la NO versi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, al Parte_1 signor fino a che la FI risiederà con il padre, e comunque fino a che la medesima non sarà Parte_2 economicamente indipendente;
viceversa, nel caso in cui decidesse di tornare a vivere con la Per_2 madre, sarà il padre tenuto a versare, entro il giorno 18 di ogni mese la somma di euro 300,00 alla NO
, fino a che risiederà con la madre, fino a che non sarà economicamente indipendente. Parte_1 Per_2
Qualora, poi, la FI decidesse di trasferirsi altrove, i ricorrenti verseranno a titolo di contributo al mantenimento di la somma di €300,00 ciascuno, entro il giorno 5 del mese la madre, ed il padre, Per_2 entro il giorno 18 del mese, precisando le parti che le somme suindicate verranno versate alla FI
, sul conto corrente a lei intestato, a decorrere dal mese successivo a quello in cui il trasferimento Per_2 di abitazione sarà effettivo, questo fino a che la medesima non sarà economicamente indipendente. Le spese mediche scolastiche, sportive, mediche concordate o urgenti e/o indifferibili non coperte dal S.S.N., verranno sostenute al 50% tra i coniugi;
i medesimi sosterranno per il 50% ciascuno gli importi delle eventuali franchigie riferite alle spese mediche sostenute nell'interesse della FI . Tutte le spese Per_2 dovranno essere documentate con invio all'altro genitore delle pezze giustificative;
i rimborsi a tale titolo avverranno a cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo alla spesa effettuata e le relative somme a rimborso pro quota sarà pagata con bonifico. Per quanto non specificamente qui previsto in materia di spese per i figli si rinvia al Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino;
le eventuali spese scolastiche di formazione successive alla maturità, già conseguita, che siano state concordate fra le parti, verranno sostenute al 50% fra i genitori.
PRENDE ATTO che, quanto al bungalow con annessa roulotte, in comproprietà e sito in Ceriale, via
Pineo, 51, le parti si impegnano a metterlo a disposizione delle figlie e , e stabiliscono che Per_1 Per_2 le spese per la locazione della piazzola pari a circa euro 2400,00 annuali saranno a carico della parte che intenderà utilizzarlo. Per l'anno 2024-2025 la NO interverrà con il pagamento della quota Parte_1 della annualità nella proporzione di 1/6 del costo complessivo (annualità e spese accessorie).
Successivamente, qualora le parti decidessero di concederlo in locazione a terzi si ripartiranno i relativi costi ed i conseguenti ricavi al 50% fra loro;
diversamente qualora nessuna delle parti fosse interessata all'utilizzo, previa manifestazione esplicita di interesse, il bungalow e la roulotte verranno posti in vendita entro l'anno successivo ed il ricavato verrà poi ripartito al 50% fra i proprietari, con costi di gestione, fino alla vendita, ripartiti a metà fra le parti.
PRENDE ATTO che i coniugi rilasciano reciprocamente il consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto.
PRENDE ATTO che le parti danno atto di aver definito i loro rapporti patrimoniali relativamente agli immobili suindicati e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa;
essi dichiarano, pagina 2 di 3 altresì di essere economicamente indipendenti e di rinunciare l'uno al mantenimento nei confronti dell'altra e viceversa.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19132/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MESA CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
26/02/2001.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 17/8/1998 e il 12/7/2003. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la NO versi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, al Parte_1 signor fino a che la FI risiederà con il padre, e comunque fino a che la medesima non sarà Parte_2 economicamente indipendente;
viceversa, nel caso in cui decidesse di tornare a vivere con la Per_2 madre, sarà il padre tenuto a versare, entro il giorno 18 di ogni mese la somma di euro 300,00 alla NO
, fino a che risiederà con la madre, fino a che non sarà economicamente indipendente. Parte_1 Per_2
Qualora, poi, la FI decidesse di trasferirsi altrove, i ricorrenti verseranno a titolo di contributo al mantenimento di la somma di €300,00 ciascuno, entro il giorno 5 del mese la madre, ed il padre, Per_2 entro il giorno 18 del mese, precisando le parti che le somme suindicate verranno versate alla FI
, sul conto corrente a lei intestato, a decorrere dal mese successivo a quello in cui il trasferimento Per_2 di abitazione sarà effettivo, questo fino a che la medesima non sarà economicamente indipendente. Le spese mediche scolastiche, sportive, mediche concordate o urgenti e/o indifferibili non coperte dal S.S.N., verranno sostenute al 50% tra i coniugi;
i medesimi sosterranno per il 50% ciascuno gli importi delle eventuali franchigie riferite alle spese mediche sostenute nell'interesse della FI . Tutte le spese Per_2 dovranno essere documentate con invio all'altro genitore delle pezze giustificative;
i rimborsi a tale titolo avverranno a cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo alla spesa effettuata e le relative somme a rimborso pro quota sarà pagata con bonifico. Per quanto non specificamente qui previsto in materia di spese per i figli si rinvia al Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino;
le eventuali spese scolastiche di formazione successive alla maturità, già conseguita, che siano state concordate fra le parti, verranno sostenute al 50% fra i genitori.
PRENDE ATTO che, quanto al bungalow con annessa roulotte, in comproprietà e sito in Ceriale, via
Pineo, 51, le parti si impegnano a metterlo a disposizione delle figlie e , e stabiliscono che Per_1 Per_2 le spese per la locazione della piazzola pari a circa euro 2400,00 annuali saranno a carico della parte che intenderà utilizzarlo. Per l'anno 2024-2025 la NO interverrà con il pagamento della quota Parte_1 della annualità nella proporzione di 1/6 del costo complessivo (annualità e spese accessorie).
Successivamente, qualora le parti decidessero di concederlo in locazione a terzi si ripartiranno i relativi costi ed i conseguenti ricavi al 50% fra loro;
diversamente qualora nessuna delle parti fosse interessata all'utilizzo, previa manifestazione esplicita di interesse, il bungalow e la roulotte verranno posti in vendita entro l'anno successivo ed il ricavato verrà poi ripartito al 50% fra i proprietari, con costi di gestione, fino alla vendita, ripartiti a metà fra le parti.
PRENDE ATTO che i coniugi rilasciano reciprocamente il consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto.
PRENDE ATTO che le parti danno atto di aver definito i loro rapporti patrimoniali relativamente agli immobili suindicati e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa;
essi dichiarano, pagina 2 di 3 altresì di essere economicamente indipendenti e di rinunciare l'uno al mantenimento nei confronti dell'altra e viceversa.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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