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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 996 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.10.2022
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso congiuntamente dagli Parte_1 C.F._1
avv. ti Ivanoe Danilo Grazian e Maria Raffaella Giannotti, presso il cui studio in Lecce, alla via
Cicolella n.8/b è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lecce, alla via CP_1 C.F._2
Umberto I n.28 (studio avv. Antonio Astuto) unitamente all'avv. Mirella Rita Ramundo che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
nel giudizio in riassunzione ex art.392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 25500/2021 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Lecce n.363/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 17 febbraio 2006 il tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. condannava al pagamento di € 10,129,34 a titolo di compenso per CP_1 Parte_1
l'attività difensiva svolta in favore del resistente nell'ambito del processo di opposizione a decreto ingiuntivo avente n.3868/92 al quale era stato riunito altro processo avente n.1931/97.
1 Il tribunale riteneva che l'attività dell'avvocato non si fosse conclusa con la riunione del CP_1
giudizio numero 3868/1992 a quello numero 1931/97 tra le stesse parti, “in quanto con detta riunione il procedimento numero 3868/1992 non si è certo concluso, ma é proseguito, il che ha richiesto comunque, anche per il periodo successivo alla riunione, lo svolgimento di attività professionale da parte dell'avvocato il quale ha dovuto seguire lo svolgimento del procedimento riunito CP_1
(attraverso la partecipazione alle udienze, la redazione di scritti difensivi, l'esame delle deduzioni di controparte, ecc.), al fine di curare gli interessi del in relazione all'oggetto del giudizio Pt_1
numero 3868/1992, tenuto conto del fatto che, a seguito della riunione, i giudizi riuniti conservano comunque la loro autonomia per quel che riguarda il petitum e la causa petendi”.
L'appello proposto dal veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Lecce con Pt_1
sentenza depositata il 24 maggio 2007, successivamente cassata con sentenza della suprema corte n.
21554/2014 che ha ritenuto che la controversia non potesse essere decisa secondo il rito previsto dagli articoli 28 e 29 della legge numero 794/1942 “ non applicabile quando la controversia riguardi non solo una semplice determinazione del compenso spettante al professionista, ma anche altri oggettivi accertamenti e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato,
l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause limitative della pretesa azionata”. Ha poi osservato la corte che la sentenza impugnata aveva “contraddittoriamente ritenuto infondate nel merito le contestazioni del sulla misura del compenso non considerando che la questione da Pt_1
discendere non riguardava il venire meno del mandato difensivo relativa al procedimento numero
3868/1992 ma se il mandato stesso potesse estendersi, in forza della riunione dei due giudizi, alle attività professionali svolte nel procedimento n.1931/1997 (nel quale il era assistito da altri Pt_1 difensori)”.
Riassunto ritualmente il procedimento, il giudice del rinvio rigettava l'appello osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che:
- l'attore in primo grado aveva chiesto la liquidazione del compenso limitatamente all'attività svolta nell'ambito del giudizio numero 3868 del 1992, essendo pacifico che il mandato conferito per un giudizio non si estende ad altro giudizio a questo riunito in cui la parte sia assistita da altro difensore (circostanza verificatasi nel caso di esame);
- il provvedimento di riunione non aveva fatto venire meno l'obbligo del difensore di assistere la parte anche nel procedimento riunito e, di conseguenza, anche il suo diritto al compenso per l'attività svolta nel giudizio riunito, limitatamente all'attività riconducibile al mandato difensivo conferitogli nel giudizio di più antica pendenza.
.
2 Secondo la Corte d'appello di Lecce la difesa era stata svolta dal momento dell'instaurazione della lite in data 13.12.1993 fino alla rinuncia al mandato in data 28.10.2004, così che doveva essere riconosciuto il compenso “per l'attività procuratoria di cui alla nota allegata al fascicolo di parte nel primo giudizio di appello” attività confermata dalla documentazione in atti, mai contestata dall'appellante.
La cassazione della predetta sentenza veniva chiesta da con ricorso fondato su Parte_1
quattro motivi.
La corte di cassazione accoglieva il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione anche per la regolazione delle spese di legittimità.
La causa veniva riassunta ex art.392 c.p.c. da . Parte_1
Resisteva con comparsa datata 7.2.2022 l'avv. M. Lenzi.
All'udienza del 19.10.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È appena il caso di osservare che in questa sede è demandato a questa Corte d'appello l'obbligo di attenersi alle statuizioni della Suprema Corte, la quale, nell'ordinanza che ha disposto il rinvio, ha accolto il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il primo con cui si denunciava la violazione dell'art. 384 c.p.c., ai sensi dell'art.360, comma primo n.4 c.p.c. perché la corte CP_2
avrebbe disatteso i principi espressi dalla pronuncia di legittimità, non avendo stabilito se il mandato conferito per il giudizio n. 3868/92 potesse estendersi alla causa riunita e dichiarato assorbito il quarto.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell'art.132, comma secondo, n.4 c.p.c.
e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art.360, comma primo, n.5 c.p.c., contestando alla Corte territoriale di non aver verificato se le attività svolte dall'avv. tra la CP_1
riunione dei giudizi e la rimessione delle cause in decisione riguardassero anche il giudizio per il quale era stato conferito il mandato o solo la causa riunita (in cui il patrocinio era stato affidato ad altri due difensori) e per non aver dato conto delle ragioni che giustificavano la liquidazione delle somme attribuite al difensore.
Con il terzo motivo il ricorrente denunciava violazione dll'art.1710 c.c. e 274 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., esponendo che la riunione dei giudizi era stata disposta dopo che la causa n.3868/1992 era stata già assunta in decisione ed era stata poi rimessa sul ruolo per
3 chiarimenti per cui la successiva trattazione era funzionale solo alla definizione del giudizio
1931/1997.
Il Supremo giudice di legittimità nell'ordinanza n. 25500 - 21 ha così affermato: “la sentenza ha correttamente stabilito che anche dopo la rimessione della causa in istruttoria e la riunione dei giudizi l'avv. aveva titolo a pretendere il compenso per le attività svolte in esecuzione del CP_1
mandato. L'esaurimento dell'incarico non coincideva - difatti - con l'assunzione della causa in decisione, avendo il giudice ordinato la rimessione sul ruolo per la trasmissione del fascicolo alla sezione stralcio e per assumere chiarimenti. Premesso che, discutendosi degli onorari per la partecipazione alle udienze, il compenso era dovuto ai sensi della voce n. 16, della parte II della tabella allegata al D.M. 127/2004, salvo che per le sole udienze di mero rinvio, le doglianze del ricorrente vanno disattese, dato l'accertamento, svolto dalla Corte, circa il fatto che l'avv. CP_1
aveva svolto - anche alle udienze successive alla riunione - attività procuratoria, sì da maturare il diritto agli onorari (cfr. sentenza, pag. 7). A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne le attività istruttorie. Anzitutto, per quanto si evince dal ricorso, la causa 3868/1992 era stata rimessa sul ruolo non per l'assunzione di prova, ma per chiarimenti e comunque, per poter riconoscere gli onorari, non era sufficiente che il difensore avesse preso parte alle udienze di assunzione delle prove, ma occorreva accertare se fossero stati assunti mezzi istruttori richiesti dal resistente ed ammessi nell'ambito del giudizio n. 3868/1992, avendo la stessa sentenza impugnata riaffermato l'autonomia delle due cause e l'impossibilità di ritenere che il difensore potesse patrocinare anche nella causa n.
1931/1997. Avendo omesso tale indispensabile accertamento, la Corte di merito è incorsa nel vizio denunciato”.
Ne consegue che è demandato a questa corte l'accertamento in ordine alla circostanza se l'attività istruttoria svolta dopo la riunione riguardasse l'una o l'altra o entrambe le cause riunite e se, dunque, per la partecipazione a tali udienze spetti o meno il compenso.
Dall'esame del verbale di udienza del 26.9.01, successiva alla riunione dei giudizi disposta in data
20.1.2000, risulta che fu escusso il teste di parte attrice Dott. . In tale verbale si legge: Testimone_1
“l'avv. deposita citazione testi regolarmente notificata e chiede si proceda all'assunzione della CP_1
prova essendo presente il teste Dr. Viene introdotto il teste di parte attrice Tes_1 [...]
”. Tes_2
Non può essere riconosciuta invece la voce specifica di onorario per la partecipazione dell'avv. CP_1
alle altre udienze in cui si è svolta attività istruttoria (interrogatorio formale del sig. , Parte_1
prova per testi delegata dinanzi al tribunale di Milano, c.t.u.), trattandosi di attività attinente ai fatti di causa di cui al processo n.1931/97.
4 In relazione al quantum occorre considerare che la sentenza della Corte d'appello di Lecce n.363/16 poi cassata è passata in giudicato per le parti non espressamente impugnate.
A pag.7 della stessa si legge “incontestato il valore della controversia, per l'attività espletata dal professionista, cessata il 28.10.2004, devono essergli riconosciuti gli onorari previsti dal D.M.
n.127/2004, che prevede gli importi di seguito specificati …[omissis]… assistenza ai mezzi di prova min. €. 335,00 max € 995,00”.
Rilevato che il tribunale nella sentenza impugnata ha liquidato all'avv. la somma di € 6.500 a CP_1
titolo di onorari per l'attività prestata, da tale somma va decurtato l'importo di € 665,00 calcolato quale valore medio tra il minimo di € 335,00 ed il massimo di € 995,00 (€ 335,00 + € 995,00: 2 =
€.665,00) come da onorario previsto dal D.M. n.127/2004, con conferma per il resto della medesima sentenza.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carco del secondo Pt_1
soccombenza. Va in proposito applicato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (così come nella fattispecie in esame n.d.r.) non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (così cass.sent.ss.uu.n.32061/22). Nel caso di specie, in assenza, per quanto detto, di soccombenza reciproca, deve escludersi che ricorrano le altre condizioni per compensare, in tutto o in parte le spese del processo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale modifica della sentenza impugnata, che conferma nel resto, ridetermina in € 9.464,34
l'importo per cui è condanna di nei confronti dell'avv. Parte_1 CP_1
Condanna l'appellante in riassunzione al pagamento delle spese processuali
1. del primo giudizio di appello, liquidate in € 2.030,00 di cui € 30,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
2. del primo giudizio innanzi alla corte di cassazione liquidate in € 3.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
3. del secondo giudizio di appello, liquidate in € 2.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
5 4. del secondo giudizio innanzi alla corte di cassazione liquidate in € 3.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
5. di questo giudizio in riassunzione liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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