Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/05/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5545/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
composta dai magistrati signori:
1) dott. Antonio Masone Presidente
2) dott. Gaetano Negro Giudice rel.
3) dott.ssa Laura Gigante Giudice
4) dott.ssa Simonetta Dario Esperta
5) dott.ssa Anna Tocci Esperta
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 5545/2021 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo in materia agraria” passata in decisione all'udienza collegiale del 28.5.2025 e vertente
t r a
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Fondi alla via XXIV Maggio n. 3, presso lo studio legale dell'Avv. Valeria La Rocca che la rappresenta e difende come da procura in atti;
opponente
E
, (C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Terracina, in Piazza della Repubblica n. 44 presso lo studio degli Avv.ti Corrado De Angelis ed Erminio Caringi che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura in atti;
opposta
pagina 1 di 6
Con atto di citazione ritualmente notificato, la roponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1699/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 13.09.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 20.400,00 (oltre interessi legali, spese e compensi) in favore di a titolo di Controparte_2 corrispettivo per il mancato pagamento di canoni di affitto di fondo rustico.
A sostegno dell'opposizione, la formulava disconoscimento del Parte_1 contratto di affitto di fondo rustico posto a fondamento del decreto ingiuntivo, eccependo la nullità dell'originale prodotto dalla opposta in quanto sottoscritto in assenza dei rappresentanti sindacali e comunque in pendenza di altro contratto registrato. Nel merito, deduceva il grave inadempimento dell'opposta per aver concesso in affitto un terreno inagibile e non consono alle esigenze di coltivazione del prezzemolo radice;
nonché il danno subito per le spese sostenute e per la mancata produzione agricola.
Sulla scorta di tali motivazioni, parte opponente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità del contratto di affitto di fondo rustico e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo atteso il grave inadempimento di controparte costituito dall'inagibilità del terreno. Formulava, infine, domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento delle spese sostenute per l'infruttuosa preparazione del fondo e per i danni subiti a causa della mancata produzione agricola.
Costituitasi ritualmente in giudizio, Controparte_2
insisteva per il rigetto dell'opposizione, deducendo la validità del contratto stipulato in
[...] presenza delle associazioni di categoria, l'idoneità del terreno alla coltivazione e l'inesistenza dei lamentati danni da mancata produzione agricola in quanto non provati.
La causa – rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., mutato il rito, ed esperita la mediazione– veniva istruita mediante prove documentali e orali e decisa il 28.5.2025 all'esito della discussione orale.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini di cui in parte motiva.
Preliminarmente, occorre dare atto in rito della mancata partecipazione senza giustificato motivo di all'incontro di Controparte_3 mediazione del 7.06.2022, condotta che determina la conseguente applicazione dell'art. 8 comma 4 bis d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis vigente.
Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente a oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale si applicano le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Nel presente giudizio, il collegio deve dunque accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto, viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multiis, cfr. Cass. civ. n. 1059/1975).
Tanto premesso, deve essere vagliata la validità del contratto di affitto di fondo rustico allegato da parte opposta in sede monitoria.
pagina 2 di 6 Ebbene, l'opposta ha dedotto a fondamento del proprio credito un contratto di affitto di fondo rustico e ha allegato il mancato pagamento dei canoni da parte dell'opponente. Tale contratto è stato tuttavia disconosciuto dall'opponente, il quale, depositando un diverso contratto privo delle sottoscrizioni dei rappresentanti sindacali, ne ha eccepito la nullità. L'eccezione non merita accoglimento. Dall'istruttoria espletata emerge che il contratto allegato dall'opponente come originale costituisce una bozza di contratto sottoscritta dalle parti per consentire alla i avviare Parte_1
i lavori del terreno il prima possibile.
Tale ricostruzione emerge dalle dichiarazioni del teste il quale ha Testimone_1 dichiarato di aver predisposto lui stesso il contratto indicato, in qualità di commercialista della società opposta. Si trattava: «di un contratto standard previsto per una durata inferiore al minimo di legge e quindi doveva essere stipulato davanti ai rappresentanti di categoria».
Secondo le dichiarazioni del teste il contratto esibito dalla opponente era stato predisposto dal teste stesso che lo aveva mandato per la compilazione alla opposta la quale tuttavia dichiarava di avere necessità di esaminare il contratto e di entrare nel possesso del terreno nel più breve tempo possibile per esigenze di semina, senza dover aspettare l'appuntamento con le rappresentanze sindacali, che era previsto il primo ottobre (cfr. verbale del 25.10.2023).
Dalle dichiarazioni del teste emerge dunque come il contratto posto a fondamento del credito rappresenti l'originale, circostanza confermata anche dai rappresentanti sindacali
[...] e i quali, in sede di escussione testimoniale, hanno Parte_2 Persona_1 riconosciuto la paternità delle sigle apposte sul contratto allegato al ricorso monitorio (cfr. verbale del 24.01.2024).
Peraltro la presenza dei sindacati alla sottoscrizione dei contratti agrari delle parti non deve essere contestuale ( cfr. Appello Venezia 5.10.2010 contra App. Bari 4.11.1994 )in quanto “Ai fini della validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo di ogni singolo patto in modo che esse ne acquisiscano piena consapevolezza, senza che occorra, peraltro, che si faccia menzione della difformità dalla norma imperativa, non essendo, comunque, sufficiente la pura e semplice presenza dei rappresentanti di siffatte organizzazioni né tanto meno la sottoscrizione contestuale o successiva del contratto” ( cfr. Cass. civ. 5983/07).
In ogni caso, a voler anche solo in astratto considerare attendibile la ricostruzione di parte opponente circa l'asserita inattività dei rappresentanti sindacali – i quali si sarebbero unicamente limitati a firmare il contratto in un momento successivo senza prestare adeguata assistenza – giova considerare che tale evenienza comunque non determina l'invalidità dell'intero contratto, bensì la nullità parziale della singola clausola che deroga all'ordinaria disciplina che prescrive a 15 anni la durata del contratto di affitto di fondo rustico.
Non merita accoglimento nemmeno la deduzione secondo cui il contratto siglato dai sindacati di categoria è stato stipulato nonostante la vigenza di precedente contratto, circostanza che avrebbe impedito alla opponente di fruire di sgravi fiscali e di tenere in maniera regolare il fascicolo aziendale.
Il contratto prodotto agli atti prevede, invero, prima delle sottoscrizioni che ogni eventuale precedente contratto è annullato e sostituito dal presente, con evidente imputazione alla opponente delle conseguenze del mancato aggiornamento della tenuta telematica del fascicolo aziendale.
Merita viceversa accoglimento l'eccezione di grave inadempimento dedotta dall'opponente.
pagina 3 di 6 Parte opponente ha infatti dedotto, come prova liberatoria dal mancato pagamento dei canoni di affitto, l'inagibilità del terreno e l'inidoneità dello stesso a soddisfare le esigenze di coltivazione del prezzemolo radice per il quale era stato stipulato. L'eccezione non è priva di rilevanza in considerazione delle peculiarità della fattispecie contrattuale che viene in rilievo.
Occorre valutare quanto incida il dedotto difetto di qualità del fondo in affitto al fine di giustificare l'eccezione ex art. 1460 cc. Sul tema la Corte di Cassazione ha precisato: “il quesito se, nei rapporti agrari, sia sufficiente a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento soltanto il dato obiettivo della sua gravità
(ossia la dimensione economica obiettiva della violazione negoziale, in sè e per sè considerata), ovvero concorra, come concausa efficiente della relativa pronuncia, anche l'elemento soggettivo sotteso all'inadempimento (con riferimento tanto alla posizione del debitore che del creditore), va risolto nel senso che la peculiarità della materia impone indagini assai più articolate e composite rispetto alle fattispecie di risoluzione contrattuale ordinaria, con la conseguenza che la gravità dell'inadempimento non andrà dedotta, aprioristicamente, dalla sola, astratta rilevanza della obbligazione violata, ma sarà il risultato di una valutazione specifica, che tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto, apprezzate, oltre che in ordine alla vicenda obiettiva in cui si concreta l'inadempimento, anche con riferimento al correlato elemento soggettivo "ex latere ambo partium" ( cfr. Cass. civ. 7356\97) ( cfr. per un'applicazione pratica del principio Cass. civ. 6669\09). La destinazione del fondo agricolo alla coltivazione specifica del non emerge dal Parte_3 testo del contratto di affitto prodotto nel giudizio monitorio, tuttavia, non è stata contestata dalla opposta, quindi deve ritenersi provata. Ebbene, l'inidoneità del terreno locato alla coltivazione trova riscontro nell'istruttoria espletata. Il teste (referente della società incaricata dei lavori di coltivazione per Testimone_2 conto della opponente) ha dichiarato che, nonostante si sia recato tre volte sui luoghi di causa, ha desistito dall'eseguire i lavori di coltura commissionati a causa delle condizioni in cui versava il terreno: «era incolto, c'era l'erba alta e dei ristagni di acqua. Abbiamo provato a sistemarlo ma poi abbiamo desistito perché non ne valeva la pena […] non andava bene per le coltivazioni che voleva fare la sig.ra » (cfr. verbale del 22.5.2024). Per_2
Il teste ha altresì riferito che il terreno risultava talmente bagnato e che «in alcuni punti i mezzi agricoli affondavano», circostanza confermata anche dalle testimonianze di che, Testimone_3 definendo il terreno come “paludoso”, ha avvalorato la dedotta inadeguatezza dello stesso alla coltivazione.
Riferisce ancora il predetto teste: «la problematica del terreno paludoso si manifestava a seguito di pioggia, per questo potemmo constatare tale problematica solo in autunno» (cfr. verbale del
22.5.2024). Tali dichiarazioni si connotano per linearità e logicità e si considerano attendibili in considerazione del ruolo svolto dal teste nella contrattazione tra le parti, il quale, pur svolgendo l'attività di mediatore, ha potuto appurare la problematica del terreno solo in un momento successivo alla stipula del contratto.
Anche il teste avversario sostanzialmente conferma la ricostruzione fino a questo momento emersa, ed, infatti, pur avendo in passato coltivato i cocomeri su una porzione del fondo di causa, ha espressamente dichiarato: “si tratta di un terreno di consistenza variabile, quindi va lavorato con delle precauzioni che se utilizzate erano efficaci per la coltivazione” omissis ”Ad esempio per comprendere l'irrigazione andava gestita per la minore o maggiore coltivazione e impermeabilità del terreno” ( cfr. verbale di udienza del 23.10.2024 – teste di parte opposta). Tes_4
Deve allora darsi applicazione al seguente principio: “Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore,
pagina 4 di 6 ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita”( cfr. Cass. civ. 18859/08). Ed, allora, con riferimento all'onere della prova nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, deve richiamarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza 30.10.01 n.
13533, in tema di riparto dell'onere probatorio, secondo il quale allorquando siano provati la fonte dell'obbligazione ed il fatto storico dell'avvenuto adempimento e si controverta soltanto in ordine all'esattezza di quest'ultimo, spetta al debitore della prestazione, quale che ne sia la posizione processuale, provare l'esattezza dell'adempimento, al fine dell'accoglimento della propria domanda o eccezione (sull'applicazione del principio generale in materia di appalto v. Cass., n. 3472/2008; Cass., n. 936/2010).
Orbene, non solo parte opposta non ha assolto a siffatto onere, ma la sussistenza delle lamentate manchevolezze ha ottenuto riscontro attraverso la relazione di parte opponente, sebbene eseguita a distanza di tempo dall'inizio di esecuzione dell'affitto, ma comunque sostanzialmente confermata in sede di prova testimoniale.
Per converso, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni lamentati dall'opponente non può trovare accoglimento, in quanto non adeguatamente provata.
Parte opponente ha fondato la richiesta di risarcimento del danno emergente derivante dalle spese sostenute per l'infruttuoso tentativo di coltivazione mediante l'allegazione di un estratto del conto corrente e di una fattura di acquisto dei prodotti da semina, nonché di un bonifico di anticipo su fattura per preparazione terreno. Tali documenti non appaiono tuttavia idonei a fornire la prova del danno, né sotto il profilo del quantum né del nesso causale ex art. 1223 c.c. Invero, dall'estratto conto allegato non è dato risalire ai destinatari dei movimenti, né alle causali degli stessi, mentre il bonifico di acconto sulla fattura relativa alla preparazione della semina reca data settembre 2019 rispetto a una fattura del dicembre 2019 e reca la causale generica “acconto su fattura da ricevere”, sicché il documento non appare idoneo a provare le spese sostenute (cfr. all. 5 atto di citazione). Nemmeno l'acquisto dei prodotti da semina risulta provato: la fattura allegata, contenente formulazioni in inglese, reca come modalità di pagamento l'indicazione “30 giorni dalla data della fattura” sicché per sé sola non costituisce prova dell'avvenuto pagamento (cfr. all. 7 atto di citazione).
Ai predetti rilievi segue l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni, con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, così decide:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1699/2021 emesso dal Tribunale di Latina in data 13.09.2021;
• rigetta la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni;
• compensa le spese di lite tra le parti;
• accertata la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010 ratione temporis vigente in capo alla , Controparte_4
pagina 5 di 6 la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente all'importo dovuto per il contributo unificato del presente giudizio.
Così deciso in Latina, li 28.5.2025
IL PRESIDENTE
Antonio Masone
Il giudice estensore
Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 28.5.2025 mediante lettura del dispositivo con deposito contestuale della motivazione
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