Articolo 105 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 104Articolo 106
Versione
25 aprile 1981
Art. 105. (Condono disciplinare)

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno.
Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981