Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 11225 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18/12/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per altre professionali giudizialmente quantificate, determinanti un danno biologico cumulativamente valutato nella misura dell'11% , ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'aggravamento delle malattie “BPCO” e “ipoacusia neurosensoriale”.
Lamenta infatti il ricorrente che a seguito di domanda di aggravamento l' aveva accertato CP_1
condizioni peggiori del Sig. valutando il danno biologico nella misura a suo dire insufficiente del Pt_1
12% e, conseguentemente, chiedeva dichiararsi il proprio diritto a conseguire un maggior indennizzo, derivante dai maggiori postumi;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze del CP_1
dovuto maturato e maturando nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Il CTU nominato, Dott. , ha concluso ritenendo che l'ipoacusia da rumore è Persona_1
effettivamente aggravata rispetto a quanto già riconosciuto dall' e determina un danno CP_1
biologico pari a 8% con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento 29.05.2023. Per quanto concerne, invece, la malattia professionale BPCO enfisematosa già riconosciuta con danno biologico del 6%, ha ritenuto che tale patologia non si sia aggravata rispetto alla valutazione già espressa.
Pertanto, il ricorrente, già titolare di indennizzo nella misura del 12%, ha un danno biologico aggravato nella misura del 14% con decorrenza dalla data della denuncia di riconoscimento dell'aggravamento della malattia professionale (29.05.2023).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente al maggior indennizzo per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 14 % con decorrenza dal
29.05.2023, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto CP_1
maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal
121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente al maggior indennizzo per l'aggravamento della sola malattia professionale “ipoacusia da rumore” nella misura complessiva del 14 % dal 29.05.2025, condanna l' al pagamento delle differenze del CP_1
dovuto maturato e maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 24.03.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)