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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6097/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. DAL BO ARMIDA Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. Controparte_1
, con l'avv. NAPOLITANO SIMONA P.IVA_1
e
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
E con la chiamata in causa di
Controparte_3
(c.f. , con l'avv. FORMARO ANTONIO
[...] P.IVA_3
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13 novembre 2024
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.08.2022, ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 119 2019 00046122 92 001 e l'intimazione di pagamento n. 119 20229003512209000, notificata in data 05.08.2022, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 65.249,43 a fronte della fideiussione dal medesimo prestata in data 19.03.2015 a garanzia del finanziamento (“fido promiscuo classe 1” a valere sul conto corrente n. 40982606, con scadenza 31.01.2016) di euro 100.000,00 concesso da alla società CP_3 Parte_2
[...
la quale in data 18.02.2015 era stata altresì ammessa al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese nei limiti del 60%.
A sostegno dell'opposizione, il predetto ha eccepito: l'illegittimità della riscossione mediante ruolo in assenza di titolo idoneo alla stessa, per violazione degli artt. 17 e 21 del
Contr d.lgs. 46/1999; l'insussistenza del diritto di surroga di nei confronti del sig.
[...]
quale fideiussore di posto che, da un lato, la fideiussione non Parte_1 Parte_2
potrebbe essere estesa alla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo, a fronte del disposto dell'art.
4.4. del Regolamento del Ministero delle attività produttive del
23.09.2005 e, dall'altro, alla fattispecie in questione non sarebbe applicabile l'art. 8 bis del d.l 3/2015 convertito in L.22/2015; l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata nei
Contr confronti dell'opponente a fronte della insussistenza del credito vantato da nei confronti del debitore principale fallito in data 28.10.2015, per la dichiarata inammissibilità Contr della domanda ultratardiva di insinuazione al passivo svolta da nei confronti del fallimento ma, in ogni caso, per l'infondatezza della stessa, in quanto Parte_2
pagamento del garante successivo al fallimento e non interamente satisfattivo della pretesa del creditore garantito ex art. 67 comma 2 l.fall; l'intervenuta estinzione ai sensi degli artt. Part 1955 e 1957 c.c. della fideiussione prestata dal posto che la colpevole mancata
Contr ammissione di al passivo del fallimento per giunta con il grado Parte_2
privilegiato, avrebbe impedito al fideiussore di surrogarsi nella medesima posizione del garante pubblico e di avvalersi della garanzia che assiste il credito, causandogli un
Contr pregiudizio irreversibile, e che una volta sostituitasi nella posizione del garantito
2 (correttamente insinuatosi al passivo) avrebbe dovuto diligentemente coltivare la CP_3
predetta iniziativa nei confronti del e, in particolare, agire per Parte_3
l'adempimento nei 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
l'esistenza per tali motivi di un credito risarcitorio del fideiussore da opporre in compensazione;
la possibilità Contr per di esercitare la surroga nei confronti del fideiussore previa detrazione della quota interna di competenza.
Ha, pertanto, concluso chiedendo di dichiarare la nullità della cartella e dell'intimazione di
Contr pagamento e l'insussistenza ed illegittimità della pretesa creditoria vantata da nei confronti del fideiussore o, in subordine, l'intervenuta estinzione della fideiussione o, ancora, la detrazione da quanto eventualmente dovuto della quota interna di debito pari ad
Contr euro 30.000,00 e, in ogni caso, la condanna di al risarcimento dei danni cagionati al fideiussore, pari ad euro 60.000,00 con compensazione dei rispettivi crediti.
Contr Nel costituirsi in giudizio, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di
, ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione sollevati dalla CP_3
controparte in punto di illegittimità della riscossione mediante ruolo, insussistenza del
Contr diritto di surroga di ai sensi dell'art.
4.4. del Regolamento del Ministero delle attività produttive del 23.09.2005 ed inapplicabilità dell'art. 8 bis del d.l 3/2015.
Ha poi sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 61 l.fall, nonché degli artt. 1955 e 1957 c.c. al caso di specie, non ricorrendo l'ipotesi di regresso tra coobbligati falliti ed essendo le norme del Codice Civile tese a disciplinare unicamente i rapporti tra creditore originario e coobbligati e non anche la diversa fattispecie dell'azione di surroga ai sensi degli artt. 1203
c.c. e 2 comma 4 DM 20.06.2005; la sussistenza del proprio diritto a recuperare l'intera somma liquidata in perdita, con grado di privilegio, anche contro il terzo prestatore di garanzie. Contr Da ultimo, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di al CP_3
pagamento della somma di euro 60.000,00 in caso di accertamento di una responsabilità sostanziale della banca finanziatrice e conseguente preclusione dell'azione di recupero del credito vantato dal garante pubblico.
Non si è costituita . Controparte_5
3 Con comparsa depositata in data 13.04.2023, si è costituita in giudizio , la CP_3
quale ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, deducendo l'infondatezza della chiamata in causa a fronte della correttezza del proprio operato e, dunque, la propria totale estraneità alla eccezione di intervenuta estinzione della garanzia ai sensi degli artt. 1955 e 1957 c.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
La contestazione da parte dell'opponente del diritto della creditrice opposta di procedere alla riscossione coattiva in mancanza di un titolo fornito di efficacia esecutiva non può essere accolta.
Parte opponente ha lamentato l'illegittimo utilizzo della procedura di riscossione mediante ruolo, non avendo la pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1
- surrogatasi nelle ragioni di credito originariamente
[...]
vantate da - natura tributaria, ma trovando la sua causa in un rapporto di CP_3
diritto privato di tipo contrattuale, con la conseguenza che difetterebbero, dunque, i presupposti per l'iscrizione a ruolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D.lgs. 46/1999.
La censura, tuttavia, non coglie nel segno.
La ha pacificamente agito nei Controparte_6
confronti dell'opponente dopo aver corrisposto la quota pari al 60% dell'affidamento concesso a da , in virtù del diritto di surroga previsto ex lege. Parte_2 CP_3
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n.
33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva
4 e confermativa del regime già vigente (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9657 del
10/04/2024; Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Nel caso di specie, il credito azionato da parte opposta è connesso, al pari degli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. La natura pubblicistica di detto credito ne giustifica pertanto la riscossione tramite ruolo.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello riguardante il Medio Credito Centrale - in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - e l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2, comma 4, DM 20.6.2005 n.
18456.
Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Ne consegue che il ha la possibilità di procedere ad esecuzione Controparte_1
coattiva mediante ruolo, con le conseguenti facilitazioni in termini di effettività della riscossione.
I principi dianzi esposti sono stati ribaditi, da ultimo, anche da Cass. n. 15485/2024.
Analogamente, deve essere disatteso anche il motivo di opposizione basato sulla nullità della fideiussione per dedotta violazione del divieto di doppia garanzia, previsto dal punto
4.4 della parte seconda dell'allegato al DM 23/09/2005 (che preclude all'istituto di credito erogante di munirsi di ulteriore garanzia reale, bancaria o assicurativa sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo di garanzia).
Al riguardo, si rileva che, nello stabilire il c.d. divieto di doppia garanzia, la norma circoscrive la portata del divieto alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, mentre non comprende le garanzie personali come quella fornita dall'opponente.
Né la fideiussione prestata dall'opponente è qualificabile come garanzia “bancaria”: se garanzia assicurativa è senza dubbio quella prestata da una compagnia assicuratrice, si parla
5 di garanzia bancaria per riferirsi alla garanzia prestata da una banca e non già “a favore di una banca”.
Come sostenuto da condivisibile indirizzo giurisprudenziale, infatti, “il predetto divieto non risulta testualmente esteso alla garanzia personale, quale è la fideiussione in questione, rilasciata da persona fisica;
inoltre, il disposto di cui al punto sub n.
4.4 pare applicabile solo nell'ambito del rapporto interno tra Fondo di garanzia e soggetto finanziatore - rapporto rispetto al quale il beneficiario del finanziamento si pone come terzo estraneo. Ne Contr consegue la surroga legale di ai sensi dell'art. 1203 c.c. richiamato dall'art. 2 comma 4 DM 20/06/2005, nei crediti della Banca finanziatrice, sia verso il debitore principale ... sia verso i suoi fideiussori, fra cui l'odierno attore” (Tribunale di Milano, sentenza n. 107/2023). Contr Quanto alla lamentata insussistenza del potere di di chiedere il pagamento al fideiussore, in assenza di una norma ratione temporis applicabile che attribuisca al garante pubblico la predetta specifica facoltà, va considerato come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che “la norma dell'art.
8- bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (cfr. Cass. n. 9657/2024).
Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità non può ritenersi circoscritto alla limitata questione del privilegio che assiste l'azione del Fondo nei confronti debitore garantito, posto che – a ben vedere – la possibilità per il garante pubblico di rivolgersi al fideiussore era già insita nel combinato disposto degli artt. 2 comma 4 DM 20.06.2005, 1203, 1204 e 1949 c.c.
Contr L'opponente ha poi eccepito l'inammissibilità della surroga di nei confronti del fideiussore per insussistenza del diritto di surroga nei confronti del debitore principale fallito.
Sul punto, premesso che per consolidata giurisprudenza di Cassazione il provvedimento di ammissione o meno del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento (cfr. Cass. n. 11808/2022), va osservato, da un lato, che la dichiarata inammissibilità della istanza di ammissione ultratardiva non implica ex se insussistenza del
6 Contr diritto di surroga di nei confronti del debitore principale fallito ma, soprattutto, di Contr nei confronti del fideiussore, il quale peraltro ha rilasciato una garanzia a prima richiesta;
dall'altro, che neppure l'art. 61 comma 2 l.fall. sancisce l'insussistenza del diritto alla surroga del garante pubblico che abbia pagato, limitandosi unicamente a disciplinare la ammissione al passivo dei creditori aventi diritto al regresso.
Non ricorre, poi, in concreto la causa di estinzione della fideiussione specificamente prevista dall'art. 1955 c.c., tenuto conto, in via generale, che per giurisprudenza unanime, se la norma in questione non può trovare applicazione nei casi di mancato assolvimento di un onere, a fortiori la sua applicabilità va esclusa nei casi in cui si discuta di mere facoltà in capo al creditore comune (nessun dovere giuridico impone, infatti, al creditore di azionare giudizialmente la propria pretesa nelle forme dell'esecuzione concorsuale fallimentare) e, più nello specifico, che la suddetta disposizione, in quanto rivolta nei confronti del
Contr creditore – non può essere applicata al garante pubblico il quale oltretutto avrebbe potuto sin da subito rivolgersi anche solo al fideiussore, in forza della garanzia a prima richiesta da quest'ultimo rilasciata.
Del pari, l'art. 1957 c.c. impone al creditore – e non al garante in surroga - di proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (qui elevati a 36 mesi) le sue istanze contro il debitore e di continuarle con diligenza, ciò che si ritiene sia stato concretamente fatto da con la domanda di insinuazione al passivo di data 31.12.2015 e con la CP_3
richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia in data 11.03.2016.
Ancora, non coglie nel segno la tesi di parte opponente fondata sulla esistenza di un proprio diritto al risarcimento dei danni da opporre in compensazione per il pregiudizio arrecato dal
Contr comportamento di al diritto del fideiussore di surrogarsi con il medesimo grado di
Part privilegio spettante al garante pubblico, posto che - a ben vedere – il potrebbe al più surrogarsi nella posizione che aveva nei confronti del debitore principale e CP_3
non in quella del garante pubblico.
Contr Da ultimo, l'opponente ha eccepito la necessità che nell'esercizio della surroga nei confronti del fideiussore, detragga dal proprio credito la sua quota interna di competenza.
Anche tale ultima deduzione, tuttavia, deve ritenersi infondata, posto che l'art. 2, comma 4,
DM 20.6.2005, emanato in attuazione dell'art. 1, c. 209, l. n. 311/04, stabilisce che “ai sensi
7 dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”.
La norma richiama, pertanto, l'istituto codicistico della surrogazione legale, gli effetti del quale sono disciplinati anche dall'art. 1204 c.c., che stabilisce che la surrogazione abbia effetto anche contro i terzi che abbiano prestato garanzie per il debitore.
Peraltro, tale ultima soluzione appare giustificata dal fatto che, come già anticipato, “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n.
662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (cfr. Cass. n. 9657/2024).
L'opposizione proposta da va pertanto rigettata, con conseguente Parte_1
Contr condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite sostenute da
Quanto alle spese del terzo chiamato, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “In forza del principio di causazione - che, unitamente
a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (cfr. Cass. n. 31889 2019).
8 Nel caso di specie, va evidenziato come la chiamata in causa, benché autorizzata, fosse infondata e non giustificata dalle tesi sostenute dall'opponente, il quale – dando invece atto della diligenza di nel coltivare le istanze nei confronti del debitore principale CP_3
Contr poi fallito – ha imputato in via esclusiva alla condotta asseritamente negligente di il pregiudizio derivante al fideiussore dalla tardiva domanda di ammissione al passivo.
Contr Le spese di lite di , pertanto, vanno poste a carico di e liquidate come in CP_3
dispositivo, tenuto conto in punto quantum delle limitate questioni di fatto e diritto legate alla precitata chiamata in causa.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella la cartella Parte_1 esattoriale n. 119 2019 00046122 92 001 e l'intimazione di pagamento n. 119
20229003512209000; condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 9142,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in euro 6307,00 per CP_3
compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 29.05.2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. DAL BO ARMIDA Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. Controparte_1
, con l'avv. NAPOLITANO SIMONA P.IVA_1
e
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
E con la chiamata in causa di
Controparte_3
(c.f. , con l'avv. FORMARO ANTONIO
[...] P.IVA_3
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13 novembre 2024
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.08.2022, ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 119 2019 00046122 92 001 e l'intimazione di pagamento n. 119 20229003512209000, notificata in data 05.08.2022, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 65.249,43 a fronte della fideiussione dal medesimo prestata in data 19.03.2015 a garanzia del finanziamento (“fido promiscuo classe 1” a valere sul conto corrente n. 40982606, con scadenza 31.01.2016) di euro 100.000,00 concesso da alla società CP_3 Parte_2
[...
la quale in data 18.02.2015 era stata altresì ammessa al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese nei limiti del 60%.
A sostegno dell'opposizione, il predetto ha eccepito: l'illegittimità della riscossione mediante ruolo in assenza di titolo idoneo alla stessa, per violazione degli artt. 17 e 21 del
Contr d.lgs. 46/1999; l'insussistenza del diritto di surroga di nei confronti del sig.
[...]
quale fideiussore di posto che, da un lato, la fideiussione non Parte_1 Parte_2
potrebbe essere estesa alla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo, a fronte del disposto dell'art.
4.4. del Regolamento del Ministero delle attività produttive del
23.09.2005 e, dall'altro, alla fattispecie in questione non sarebbe applicabile l'art. 8 bis del d.l 3/2015 convertito in L.22/2015; l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata nei
Contr confronti dell'opponente a fronte della insussistenza del credito vantato da nei confronti del debitore principale fallito in data 28.10.2015, per la dichiarata inammissibilità Contr della domanda ultratardiva di insinuazione al passivo svolta da nei confronti del fallimento ma, in ogni caso, per l'infondatezza della stessa, in quanto Parte_2
pagamento del garante successivo al fallimento e non interamente satisfattivo della pretesa del creditore garantito ex art. 67 comma 2 l.fall; l'intervenuta estinzione ai sensi degli artt. Part 1955 e 1957 c.c. della fideiussione prestata dal posto che la colpevole mancata
Contr ammissione di al passivo del fallimento per giunta con il grado Parte_2
privilegiato, avrebbe impedito al fideiussore di surrogarsi nella medesima posizione del garante pubblico e di avvalersi della garanzia che assiste il credito, causandogli un
Contr pregiudizio irreversibile, e che una volta sostituitasi nella posizione del garantito
2 (correttamente insinuatosi al passivo) avrebbe dovuto diligentemente coltivare la CP_3
predetta iniziativa nei confronti del e, in particolare, agire per Parte_3
l'adempimento nei 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
l'esistenza per tali motivi di un credito risarcitorio del fideiussore da opporre in compensazione;
la possibilità Contr per di esercitare la surroga nei confronti del fideiussore previa detrazione della quota interna di competenza.
Ha, pertanto, concluso chiedendo di dichiarare la nullità della cartella e dell'intimazione di
Contr pagamento e l'insussistenza ed illegittimità della pretesa creditoria vantata da nei confronti del fideiussore o, in subordine, l'intervenuta estinzione della fideiussione o, ancora, la detrazione da quanto eventualmente dovuto della quota interna di debito pari ad
Contr euro 30.000,00 e, in ogni caso, la condanna di al risarcimento dei danni cagionati al fideiussore, pari ad euro 60.000,00 con compensazione dei rispettivi crediti.
Contr Nel costituirsi in giudizio, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di
, ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione sollevati dalla CP_3
controparte in punto di illegittimità della riscossione mediante ruolo, insussistenza del
Contr diritto di surroga di ai sensi dell'art.
4.4. del Regolamento del Ministero delle attività produttive del 23.09.2005 ed inapplicabilità dell'art. 8 bis del d.l 3/2015.
Ha poi sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 61 l.fall, nonché degli artt. 1955 e 1957 c.c. al caso di specie, non ricorrendo l'ipotesi di regresso tra coobbligati falliti ed essendo le norme del Codice Civile tese a disciplinare unicamente i rapporti tra creditore originario e coobbligati e non anche la diversa fattispecie dell'azione di surroga ai sensi degli artt. 1203
c.c. e 2 comma 4 DM 20.06.2005; la sussistenza del proprio diritto a recuperare l'intera somma liquidata in perdita, con grado di privilegio, anche contro il terzo prestatore di garanzie. Contr Da ultimo, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di al CP_3
pagamento della somma di euro 60.000,00 in caso di accertamento di una responsabilità sostanziale della banca finanziatrice e conseguente preclusione dell'azione di recupero del credito vantato dal garante pubblico.
Non si è costituita . Controparte_5
3 Con comparsa depositata in data 13.04.2023, si è costituita in giudizio , la CP_3
quale ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, deducendo l'infondatezza della chiamata in causa a fronte della correttezza del proprio operato e, dunque, la propria totale estraneità alla eccezione di intervenuta estinzione della garanzia ai sensi degli artt. 1955 e 1957 c.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
La contestazione da parte dell'opponente del diritto della creditrice opposta di procedere alla riscossione coattiva in mancanza di un titolo fornito di efficacia esecutiva non può essere accolta.
Parte opponente ha lamentato l'illegittimo utilizzo della procedura di riscossione mediante ruolo, non avendo la pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1
- surrogatasi nelle ragioni di credito originariamente
[...]
vantate da - natura tributaria, ma trovando la sua causa in un rapporto di CP_3
diritto privato di tipo contrattuale, con la conseguenza che difetterebbero, dunque, i presupposti per l'iscrizione a ruolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D.lgs. 46/1999.
La censura, tuttavia, non coglie nel segno.
La ha pacificamente agito nei Controparte_6
confronti dell'opponente dopo aver corrisposto la quota pari al 60% dell'affidamento concesso a da , in virtù del diritto di surroga previsto ex lege. Parte_2 CP_3
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n.
33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva
4 e confermativa del regime già vigente (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9657 del
10/04/2024; Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Nel caso di specie, il credito azionato da parte opposta è connesso, al pari degli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. La natura pubblicistica di detto credito ne giustifica pertanto la riscossione tramite ruolo.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello riguardante il Medio Credito Centrale - in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - e l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2, comma 4, DM 20.6.2005 n.
18456.
Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Ne consegue che il ha la possibilità di procedere ad esecuzione Controparte_1
coattiva mediante ruolo, con le conseguenti facilitazioni in termini di effettività della riscossione.
I principi dianzi esposti sono stati ribaditi, da ultimo, anche da Cass. n. 15485/2024.
Analogamente, deve essere disatteso anche il motivo di opposizione basato sulla nullità della fideiussione per dedotta violazione del divieto di doppia garanzia, previsto dal punto
4.4 della parte seconda dell'allegato al DM 23/09/2005 (che preclude all'istituto di credito erogante di munirsi di ulteriore garanzia reale, bancaria o assicurativa sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo di garanzia).
Al riguardo, si rileva che, nello stabilire il c.d. divieto di doppia garanzia, la norma circoscrive la portata del divieto alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, mentre non comprende le garanzie personali come quella fornita dall'opponente.
Né la fideiussione prestata dall'opponente è qualificabile come garanzia “bancaria”: se garanzia assicurativa è senza dubbio quella prestata da una compagnia assicuratrice, si parla
5 di garanzia bancaria per riferirsi alla garanzia prestata da una banca e non già “a favore di una banca”.
Come sostenuto da condivisibile indirizzo giurisprudenziale, infatti, “il predetto divieto non risulta testualmente esteso alla garanzia personale, quale è la fideiussione in questione, rilasciata da persona fisica;
inoltre, il disposto di cui al punto sub n.
4.4 pare applicabile solo nell'ambito del rapporto interno tra Fondo di garanzia e soggetto finanziatore - rapporto rispetto al quale il beneficiario del finanziamento si pone come terzo estraneo. Ne Contr consegue la surroga legale di ai sensi dell'art. 1203 c.c. richiamato dall'art. 2 comma 4 DM 20/06/2005, nei crediti della Banca finanziatrice, sia verso il debitore principale ... sia verso i suoi fideiussori, fra cui l'odierno attore” (Tribunale di Milano, sentenza n. 107/2023). Contr Quanto alla lamentata insussistenza del potere di di chiedere il pagamento al fideiussore, in assenza di una norma ratione temporis applicabile che attribuisca al garante pubblico la predetta specifica facoltà, va considerato come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che “la norma dell'art.
8- bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (cfr. Cass. n. 9657/2024).
Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità non può ritenersi circoscritto alla limitata questione del privilegio che assiste l'azione del Fondo nei confronti debitore garantito, posto che – a ben vedere – la possibilità per il garante pubblico di rivolgersi al fideiussore era già insita nel combinato disposto degli artt. 2 comma 4 DM 20.06.2005, 1203, 1204 e 1949 c.c.
Contr L'opponente ha poi eccepito l'inammissibilità della surroga di nei confronti del fideiussore per insussistenza del diritto di surroga nei confronti del debitore principale fallito.
Sul punto, premesso che per consolidata giurisprudenza di Cassazione il provvedimento di ammissione o meno del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento (cfr. Cass. n. 11808/2022), va osservato, da un lato, che la dichiarata inammissibilità della istanza di ammissione ultratardiva non implica ex se insussistenza del
6 Contr diritto di surroga di nei confronti del debitore principale fallito ma, soprattutto, di Contr nei confronti del fideiussore, il quale peraltro ha rilasciato una garanzia a prima richiesta;
dall'altro, che neppure l'art. 61 comma 2 l.fall. sancisce l'insussistenza del diritto alla surroga del garante pubblico che abbia pagato, limitandosi unicamente a disciplinare la ammissione al passivo dei creditori aventi diritto al regresso.
Non ricorre, poi, in concreto la causa di estinzione della fideiussione specificamente prevista dall'art. 1955 c.c., tenuto conto, in via generale, che per giurisprudenza unanime, se la norma in questione non può trovare applicazione nei casi di mancato assolvimento di un onere, a fortiori la sua applicabilità va esclusa nei casi in cui si discuta di mere facoltà in capo al creditore comune (nessun dovere giuridico impone, infatti, al creditore di azionare giudizialmente la propria pretesa nelle forme dell'esecuzione concorsuale fallimentare) e, più nello specifico, che la suddetta disposizione, in quanto rivolta nei confronti del
Contr creditore – non può essere applicata al garante pubblico il quale oltretutto avrebbe potuto sin da subito rivolgersi anche solo al fideiussore, in forza della garanzia a prima richiesta da quest'ultimo rilasciata.
Del pari, l'art. 1957 c.c. impone al creditore – e non al garante in surroga - di proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (qui elevati a 36 mesi) le sue istanze contro il debitore e di continuarle con diligenza, ciò che si ritiene sia stato concretamente fatto da con la domanda di insinuazione al passivo di data 31.12.2015 e con la CP_3
richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia in data 11.03.2016.
Ancora, non coglie nel segno la tesi di parte opponente fondata sulla esistenza di un proprio diritto al risarcimento dei danni da opporre in compensazione per il pregiudizio arrecato dal
Contr comportamento di al diritto del fideiussore di surrogarsi con il medesimo grado di
Part privilegio spettante al garante pubblico, posto che - a ben vedere – il potrebbe al più surrogarsi nella posizione che aveva nei confronti del debitore principale e CP_3
non in quella del garante pubblico.
Contr Da ultimo, l'opponente ha eccepito la necessità che nell'esercizio della surroga nei confronti del fideiussore, detragga dal proprio credito la sua quota interna di competenza.
Anche tale ultima deduzione, tuttavia, deve ritenersi infondata, posto che l'art. 2, comma 4,
DM 20.6.2005, emanato in attuazione dell'art. 1, c. 209, l. n. 311/04, stabilisce che “ai sensi
7 dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”.
La norma richiama, pertanto, l'istituto codicistico della surrogazione legale, gli effetti del quale sono disciplinati anche dall'art. 1204 c.c., che stabilisce che la surrogazione abbia effetto anche contro i terzi che abbiano prestato garanzie per il debitore.
Peraltro, tale ultima soluzione appare giustificata dal fatto che, come già anticipato, “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n.
662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (cfr. Cass. n. 9657/2024).
L'opposizione proposta da va pertanto rigettata, con conseguente Parte_1
Contr condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite sostenute da
Quanto alle spese del terzo chiamato, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “In forza del principio di causazione - che, unitamente
a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (cfr. Cass. n. 31889 2019).
8 Nel caso di specie, va evidenziato come la chiamata in causa, benché autorizzata, fosse infondata e non giustificata dalle tesi sostenute dall'opponente, il quale – dando invece atto della diligenza di nel coltivare le istanze nei confronti del debitore principale CP_3
Contr poi fallito – ha imputato in via esclusiva alla condotta asseritamente negligente di il pregiudizio derivante al fideiussore dalla tardiva domanda di ammissione al passivo.
Contr Le spese di lite di , pertanto, vanno poste a carico di e liquidate come in CP_3
dispositivo, tenuto conto in punto quantum delle limitate questioni di fatto e diritto legate alla precitata chiamata in causa.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella la cartella Parte_1 esattoriale n. 119 2019 00046122 92 001 e l'intimazione di pagamento n. 119
20229003512209000; condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 9142,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in euro 6307,00 per CP_3
compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 29.05.2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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