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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Procedimenti riuniti R.G. 1227/2024 sub. 1 e sub. 2
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il giudice della sezione civile del Tribunale di Palmi, dott. Mariano Carella, in funzione di giudice unico, ha reso il seguente
DECRETO nei procedimenti riuniti n. 1227 sub. 1 e sub. 2 del Registro Generale Contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Rosarno, Via M. Zita n. 35, presso lo studio dell'avv. Rositano Teresa che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Mammola 36/A, Cinquefrondi (RC) C.F._2
presso lo studio dell'avv. Carmela Macrì che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Altri procedimenti cautelari.
************************************
1. In data 29.10.2024 depositava ricorso per separazione giudiziale esponendo: Parte_1
la ricorrente aveva contratto il 5.04.1987 matrimonio concordatario con Controparte_1
dal matrimonio erano nati tre figli, tutti maggiorenni economicamente non
[...]
autosufficienti: , nato a [...] il [...], , nata in Persona_1 Persona_2
Svizzera (CH) il 31/03/1997, e , nato a [...] il [...]; la Persona_3
ricorrente, negli ultimi anni, aveva subito una forte pressione psicologica dovuta ai continui attacchi fisici e verbali del marito, , il quale aveva imposto al proprio nucleo Controparte_1
familiare le proprie decisioni, privando i figli e la moglie di autonomia decisionale anche per le più banali decisioni;
la ricorrente, dopo aver sopportato per molti anni le violenze del marito, con il sostegno dei propri figli, oggi maggiorenni, aveva trovato il coraggio necessario per chiedere la separazione;
tale decisione era risultata difficile per la ricorrente, poiché la paura di una dura reazione da parte del marito aveva condizionato per lungo tempo tale scelta;
i coniugi Per_4 vivevano con i propri figli nella casa familiare sita in Anoia Superiore (RC) alla Via Padre
[...]
Vincenzo Idà n. 33, oggetto di donazione a favore dei tre figli;
a seguito di una lite abbastanza animata, con l'intervento dei Carabinieri di Anoia, il , su richiesta dei propri figli, aveva CP_1
Per_ lasciato la casa coniugale;
infatti, i figli , e , giunti all'esasperazione Persona_1 Per_3
e per proteggere la propria madre, affetta da problemi cardiaci e reduce da ictus, avevano chiesto al proprio padre, sempre più violento, di lasciare la casa familiare;
tuttavia, il , in accoglimento CP_1
della richiesta avanzata dai propri figli, aveva lasciato la casa familiare per poi farvi ritorno.
Si costituiva, con comparsa di risposta depositata il 7.01.2025, , il quale Controparte_1
contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, la quale, invece, aveva assunto un atteggiamento dispotico nei suoi confronti;
peraltro, anche le allegazioni di violenza dedotte risultavano infondate alla luce della circostanza che il resistente era stato all'estero per decenni, svolgendo in Svizzera la propria attività lavorativa, facendo rientro in Calabria solo a gennaio 2023.
Invero, il resistente aveva sempre provveduto a qualsiasi esigenza economica della moglie e dei figli, i quali lo avevano sempre considerato come loro “portafoglio personale”; il CP_1
manifestava, altresì, l'intenzione di lasciare la casa coniugale, necessitando, tuttavia, del tempo occorrente e dei mezzi economici necessari per potersi trasferire altrove.
Il Tribunale adottava in data 7.02.2025 i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22
c.p.c., con i quali, tra l'altro, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in Anoia Superiore (RC), Via Padre Francesco Idà n. 33, alla ricorrente quale genitore convivente con i figli maggiorenni economicamente non Parte_1
autosufficienti.
Con istanza depositata il 25.02.2025, la ricorrente nell'evidenziare che il Parte_1
non aveva inteso ancora lasciare la casa coniugale e che la stessa temeva per la propria CP_1 incolumità psicologica e fisica, chiedeva in via d'urgenza: “al Magistrato adito l'emissione di un provvedimento che ordini al sig. di lasciare l'abitazione coniugale con l'intervento delle CP_1 forze dell'ordine. Si chiede, altresì, in caso di accoglimento della presente istanza, che il provvedimento sia notificato alla Tenenza dei Carabinieri di Cinquefrondi competenti territorialmente”.
Con decreto del 26.02.2025 veniva disposta l'audizione di due informatori per parte e fatta comunicazione al P.M. in sede per l'inoltro di eventuali atti ostensibili (con riscontro negativo della
Procura della Repubblica di Palmi in data 3.03.2025).
Con successiva istanza depositata il 27.02.2025 il resistente Controparte_1 nell'evidenziare di aver individuato altra abitazione nella quale si sarebbe trasferito non appena completati i lavori di ristrutturazione, chiedeva “di voler emettere provvedimento che autorizzi il Sig. a trattenersi presso la casa coniugale per il mese di marzo 2025, fino ad ultimazione CP_1 dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione presso la quale dovrà trasferirsi”;
All'udienza del 21.03.2025, veniva disposta la riunione delle due istanze e venivano sentiti due informatori di parte ricorrente;
le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive richieste.
2. Nel presente procedimento la ricorrente ha richiesto l'allontanamento del Parte_1
coniuge dalla casa coniugale in relazione al timore per la propria sfera psico-fisica dovuto alle pregresse aggressioni verbali e fisiche del marito . Controparte_1
La richiesta così formulata deve qualificarsi come istanza di emissione di ordini di protezione ex art. 473-bis.69 e ss c.p.c. contro gli abusi familiari, attualmente contenuta negli artt. 473-bis.69 ss.
c.p.c.
Dal combinato disposto degli artt. 473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c si evince come, ai fini dell'emanazione dell'ordine di protezione, debbano ricorrere tre presupposti: - l'assunzione di una condotta illecita, ancorché non necessariamente rilevante penalmente;
- il pregiudizio connotato da gravità all'integrità fisica o morale o alla libertà del coniuge o convivente;
- il nesso causale tra la condotta contestata ed il grave pregiudizio. Qualora tali presupposti ricorrano contestualmente il
Giudice deve emettere l'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, disponendo eventualmente altresì l'allontanamento dalla casa coniugale e, se del caso, gli ulteriori provvedimenti stabiliti nell'art. 473-bis.70 c.p.c.
Più nello specifico, il presupposto rappresentato dall'esistenza di un pregiudizio grave all'integrità fisica, “morale” o alla “libertà personale” patito dal familiare richiedente, deve essere imputabile in termini causali alla condotta dell'altro, ossia di fatti violenti/maltrattanti dai quali siano derivate lesioni alla persona o un conclamato stato di turbamento/sofferenza fisica;
rientra nei presupposti per la concessione anche una situazione di conflittualità così elevata da poter prevedibilmente dare adito al rischio concreto ed attuale, per uno dei familiari conviventi, di subire violenze gravi dall'altro.
Ritiene questo Giudice che sussistano allo stato elementi sufficienti per intervenire mediante emissione di ordini di protezione ex artt. 473-bis.69-70 c.p.c.
L'audizione degli informatori, i quali hanno prestato il giuramento di rito, ha confermato che l' ha subito, nel tempo e in ripetute occasioni, le condotte aggressive del Parte_1 CP_1
sia verbali che fisiche e che hanno da sempre caratterizzato il loro rapporto fino anche di recente, con accese discussioni intercorse anche tra il e gli altri familiari, Controparte_1
compresi i figli.
Nel dettaglio il figlio maggiorenne della coppia, , il quale vive a tutt'oggi presso la Persona_3
casa coniugale, ha esposto i singoli episodi, cui ha assistito, e in cui il padre ha aggredito la madre, non riuscendo, talvolta, nel proprio intento, solo per la tempestiva frapposizione fisica dei figli
(“Posso riferire di altri episodi, ad esempio di quando mio padre ha lanciato una bottiglia piena di acqua da 2 litri addosso a mia madre;
al riguardo ricordo che tale episodio è avvenuto dopo il
2020, ma non ricordo esattamente quando. Sempre dopo il 2020 sono avvenuti i vari episodi di lui che si lamentava del cibo cucinato da mia madre e lanciava il piatto addosso a lei. Il 14 gennaio
2021 ricordo che ci sono stati i soliti litigi, allorquando mio padre ha alzato la voce, ha preso una sedia e voleva lanciarla contro mia madre ed io mi sono messo davanti come scudo in mezzo;
allorché lui posa la sedia e mette le mani attorno al mio collo, con il tentativo di strozzarmi, e
“questo perché io non dovevo mettermi in mezzo e dovevo lasciare stare”. Un altro episodio è quello del 7.07.2024, allorquando stavamo uscendo di casa, io con mia madre e mia sorella , Per_2
poiché dovevo andare fuori per fare delle commissioni per la mia tesi di laurea;
allorché mio padre comincia a sbraitare e a raggiungerci con il tentativo di alzare le mani a mia madre;
di nuovo, io mi metto in mezzo e lui mi morde il braccio;
allorché, avutane abbastanza decidiamo di chiamare i carabinieri…Mi ricordo di un litigio, all'incirca tra agosto-settembre 2024, in cui mio padre sale sopra nella stanza di mia sorella, dove si trova mia madre e comincia a sbraitare sempre per motivi di denaro;
specifico di essere stato presente anche a tale episodio, perché mi trovavo anch'io a casa. Un altro episodio è quello di dicembre 2024 allorquando mia madre stava spazzando casa, entra per continuare a spazzare nella stanza dove dorme attualmente mio padre, e lui si alza tutto innervosito, dicendo che non voleva essere disturbato mentre dorme e morde il braccio a mia madre;
io ho assistito a questo episodio dalle scale.”).
Anche l'altra informatrice sorella della ricorrente, ha confermato l'atteggiamento Persona_5
aggressivo e prevaricatorio del , indirizzato non solo verso la moglie, Controparte_1 ma anche verso gli altri familiari, coinvolti anche loro negli agiti violenti del resistente (“Mi ricordo di un episodio accaduto all'incirca due anni fa, era estate ricordo, non riesco ad essere più precisa.
Ricordo che tale episodio è avvenuto a casa di mia mamma, che abita a fianco di casa dei coniugi
; io ero presente, c'era anche mia figlia Teresa, che all'epoca era un po' robusta. Il CP_1 CP_1 ha iniziato ad offendere mia figlia con parole offensive: “Quanto sei grassa, sembri una vacca”. In quella occasione era presente anche mia sorella che si è rivolta al dicendo di Parte_1 CP_1 lasciarla stare che la ragazza era rimasta male. Allorchè il si è alterato e se l'è presa con CP_1 mia sorella, rivolgendo tante parole offensive del tipo “tu stai zitta” “non capisci niente”. Quindi
c'è stata una discussione con urla e il stava per dare a mia sorella un ceffone;
l'altra mia CP_1
sorella più grande , che era lì presente, si è messa in mezzo e li ha fatti separare. Alchè il Per_6
si è messo ad urlare come un pazzo ed è uscito di casa. C'è stato un ulteriore episodio CP_1
avvenuto a gennaio 2025: io mi trovavo a casa di mia madre (ricordo che le due abitazioni sono attigue). Erano aperti i portoni di entrambe le abitazioni e sento delle urla del provenire da CP_1 casa sua;
io quindi esco da casa di mia madre per raggiungere l'abitazione di mia sorella, quindi entro dentro la loro casa e mi rivolgo a mio cognato con queste parole: perché gridi? Che Per_7
è successo?” Vedo il che gridava, con gli occhi di fuori, trasformato completamente, CP_1
indirizzando epiteti ingiuriosi verso mia sorella e i suoi figli. Ho chiesto al cosa fosse CP_1
successo e lui inizia ad aggredire verbalmente mia sorella, offendendola dicendo che non è buona per niente, e poi offendeva anche i suoi figli, dicendo ad uno di essere “handicappato”, l'altra
“brutta, grassa, vagabonda”, l'altro “che era andato a scuola solo per fregargli i soldi”. Alchè io gli dico: “sono sempre i figli tuoi” e lui affermava di non riconoscerli come figli, perché non lo calcolavano. D'un tratto, essendoci mia sorella lì vicino, il si è messo ad urlare e stava per CP_1
darle un ceffone;
allorché io ho spinto mia sorella per allontanarla e il ceffone è arrivato Parte_1
a me. Allorchè io esclamo: “mi hai dato uno schiaffo”” e lui mi prende per la gola e mi stringe;
erano presenti i suoi figli e mia madre. Dopo un po' il mi libera dalla presa dal collo e CP_1 quindi io gli dico: “così tu davi botte a mia sorella” e lui mi risponde: “Certo, perché se le merita”.”).
I fatti esposti dagli informatori sono descritti in modo puntuale e circostanziato, così confermando il grave quadro rappresentato dalla ricorrente con la denuncia querela sporta il Parte_1
29.08.2024, cui, peraltro, sono succeduti ulteriori episodi di aggressione da parte del
[...]
ciò rende allarmante la situazione e comprova come il resistente abbia agiti di Controparte_1
violenza anche recenti contro il proprio coniuge, con i familiari intervenuti diverse volte ad evitare conseguenze più serie per la , rendendo così attuale il pregiudizio grave all'integrità fisica e Pt_1
morale ovvero alla libertà del coniuge convivente, esposta al rischio di potenziali ulteriori reazioni da parte del resistente, anche in relazione alle vicende separative che vedono attualmente coinvolte le parti.
La gravità dei fatti ed il pericolo imminente per l'incolumità psico-fisica della ricorrente
[...]
richiede la tempestiva adozione degli ordini di protezione previsti dall'art. 473bis.70 Parte_1
c.p.c. senza che possa attendersi, per come richiesto dal resistente, il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione in cui il intenderebbe trasferirsi (peraltro tale trasferimento CP_1
avverrebbe da maggio in poi, secondo la decorrenza individuata dal contratto preliminare di locazione prodotto in atti).
Deve, dunque, essere ordinato al resistente di cessare le condotte pregiudizievoli poste in essere ai danni della moglie , nonché essere disposto l'immediato allontanamento/divieto Parte_1
di rientro dello stesso nella casa familiare sita in Anoia Superiore (RC) alla Via Padre Vincenzo Idà
n. 33, con divieto di avvicinarsi a tale luogo e nel raggio di almeno 200 metri alla casa nonché ai luoghi frequentati dalla ricorrente L'ordine di protezione viene allo stato Parte_1
stabilito della durata di mesi 10.
P.Q.M.
visti gli artt. 473 bis.69 ss c.p.c.,
[...]
, nato il [...] a [...] (c.f. Parte_2
), di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole nei confronti di C.F._2
, nata a [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1
ORDINA
l'allontanamento di dalla casa familiare, sita in Anoia Controparte_1
Superiore (RC) alla Via Padre Vincenzo Idà n. 33;
ORDINA al resistente di astenersi dal rientrare nella casa familiare di sita in Anoia Superiore (RC) alla Via
Padre Vincenzo Idà n. 33, ove attualmente si trova la ricorrente;
Parte_1
PRESCRIVE al resistente di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da nel raggio Parte_1
di almeno 200 metri, in particolare alla casa familiare sita in Anoia Superiore (RC) alla Via Padre
Vincenzo Idà n. 33;
DETERMINA in mesi 10 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla data della loro esecuzione;
DISPONE che l'esecuzione del presente provvedimento avvenga con l'ausilio della forza pubblica, ove necessario;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio (Stazione dei Carabinieri di Cinquefrondi) affinché proceda alla notifica del presente decreto all'interessato nato il [...] a [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in [...]; C.F._2
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al P.M. in sede (anche per le opportune valutazioni) e alle parti costituite;
DICHIARA chiuso il presente procedimento, con spese al merito.
Provvedimento immediatamente esecutivo ex lege. Così deciso in Palmi, li 27/03/2025.
Il Giudice dott. Mariano Carella
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il giudice della sezione civile del Tribunale di Palmi, dott. Mariano Carella, in funzione di giudice unico, ha reso il seguente
DECRETO nei procedimenti riuniti n. 1227 sub. 1 e sub. 2 del Registro Generale Contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Rosarno, Via M. Zita n. 35, presso lo studio dell'avv. Rositano Teresa che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Mammola 36/A, Cinquefrondi (RC) C.F._2
presso lo studio dell'avv. Carmela Macrì che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Altri procedimenti cautelari.
************************************
1. In data 29.10.2024 depositava ricorso per separazione giudiziale esponendo: Parte_1
la ricorrente aveva contratto il 5.04.1987 matrimonio concordatario con Controparte_1
dal matrimonio erano nati tre figli, tutti maggiorenni economicamente non
[...]
autosufficienti: , nato a [...] il [...], , nata in Persona_1 Persona_2
Svizzera (CH) il 31/03/1997, e , nato a [...] il [...]; la Persona_3
ricorrente, negli ultimi anni, aveva subito una forte pressione psicologica dovuta ai continui attacchi fisici e verbali del marito, , il quale aveva imposto al proprio nucleo Controparte_1
familiare le proprie decisioni, privando i figli e la moglie di autonomia decisionale anche per le più banali decisioni;
la ricorrente, dopo aver sopportato per molti anni le violenze del marito, con il sostegno dei propri figli, oggi maggiorenni, aveva trovato il coraggio necessario per chiedere la separazione;
tale decisione era risultata difficile per la ricorrente, poiché la paura di una dura reazione da parte del marito aveva condizionato per lungo tempo tale scelta;
i coniugi Per_4 vivevano con i propri figli nella casa familiare sita in Anoia Superiore (RC) alla Via Padre
[...]
Vincenzo Idà n. 33, oggetto di donazione a favore dei tre figli;
a seguito di una lite abbastanza animata, con l'intervento dei Carabinieri di Anoia, il , su richiesta dei propri figli, aveva CP_1
Per_ lasciato la casa coniugale;
infatti, i figli , e , giunti all'esasperazione Persona_1 Per_3
e per proteggere la propria madre, affetta da problemi cardiaci e reduce da ictus, avevano chiesto al proprio padre, sempre più violento, di lasciare la casa familiare;
tuttavia, il , in accoglimento CP_1
della richiesta avanzata dai propri figli, aveva lasciato la casa familiare per poi farvi ritorno.
Si costituiva, con comparsa di risposta depositata il 7.01.2025, , il quale Controparte_1
contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, la quale, invece, aveva assunto un atteggiamento dispotico nei suoi confronti;
peraltro, anche le allegazioni di violenza dedotte risultavano infondate alla luce della circostanza che il resistente era stato all'estero per decenni, svolgendo in Svizzera la propria attività lavorativa, facendo rientro in Calabria solo a gennaio 2023.
Invero, il resistente aveva sempre provveduto a qualsiasi esigenza economica della moglie e dei figli, i quali lo avevano sempre considerato come loro “portafoglio personale”; il CP_1
manifestava, altresì, l'intenzione di lasciare la casa coniugale, necessitando, tuttavia, del tempo occorrente e dei mezzi economici necessari per potersi trasferire altrove.
Il Tribunale adottava in data 7.02.2025 i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22
c.p.c., con i quali, tra l'altro, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in Anoia Superiore (RC), Via Padre Francesco Idà n. 33, alla ricorrente quale genitore convivente con i figli maggiorenni economicamente non Parte_1
autosufficienti.
Con istanza depositata il 25.02.2025, la ricorrente nell'evidenziare che il Parte_1
non aveva inteso ancora lasciare la casa coniugale e che la stessa temeva per la propria CP_1 incolumità psicologica e fisica, chiedeva in via d'urgenza: “al Magistrato adito l'emissione di un provvedimento che ordini al sig. di lasciare l'abitazione coniugale con l'intervento delle CP_1 forze dell'ordine. Si chiede, altresì, in caso di accoglimento della presente istanza, che il provvedimento sia notificato alla Tenenza dei Carabinieri di Cinquefrondi competenti territorialmente”.
Con decreto del 26.02.2025 veniva disposta l'audizione di due informatori per parte e fatta comunicazione al P.M. in sede per l'inoltro di eventuali atti ostensibili (con riscontro negativo della
Procura della Repubblica di Palmi in data 3.03.2025).
Con successiva istanza depositata il 27.02.2025 il resistente Controparte_1 nell'evidenziare di aver individuato altra abitazione nella quale si sarebbe trasferito non appena completati i lavori di ristrutturazione, chiedeva “di voler emettere provvedimento che autorizzi il Sig. a trattenersi presso la casa coniugale per il mese di marzo 2025, fino ad ultimazione CP_1 dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione presso la quale dovrà trasferirsi”;
All'udienza del 21.03.2025, veniva disposta la riunione delle due istanze e venivano sentiti due informatori di parte ricorrente;
le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive richieste.
2. Nel presente procedimento la ricorrente ha richiesto l'allontanamento del Parte_1
coniuge dalla casa coniugale in relazione al timore per la propria sfera psico-fisica dovuto alle pregresse aggressioni verbali e fisiche del marito . Controparte_1
La richiesta così formulata deve qualificarsi come istanza di emissione di ordini di protezione ex art. 473-bis.69 e ss c.p.c. contro gli abusi familiari, attualmente contenuta negli artt. 473-bis.69 ss.
c.p.c.
Dal combinato disposto degli artt. 473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c si evince come, ai fini dell'emanazione dell'ordine di protezione, debbano ricorrere tre presupposti: - l'assunzione di una condotta illecita, ancorché non necessariamente rilevante penalmente;
- il pregiudizio connotato da gravità all'integrità fisica o morale o alla libertà del coniuge o convivente;
- il nesso causale tra la condotta contestata ed il grave pregiudizio. Qualora tali presupposti ricorrano contestualmente il
Giudice deve emettere l'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, disponendo eventualmente altresì l'allontanamento dalla casa coniugale e, se del caso, gli ulteriori provvedimenti stabiliti nell'art. 473-bis.70 c.p.c.
Più nello specifico, il presupposto rappresentato dall'esistenza di un pregiudizio grave all'integrità fisica, “morale” o alla “libertà personale” patito dal familiare richiedente, deve essere imputabile in termini causali alla condotta dell'altro, ossia di fatti violenti/maltrattanti dai quali siano derivate lesioni alla persona o un conclamato stato di turbamento/sofferenza fisica;
rientra nei presupposti per la concessione anche una situazione di conflittualità così elevata da poter prevedibilmente dare adito al rischio concreto ed attuale, per uno dei familiari conviventi, di subire violenze gravi dall'altro.
Ritiene questo Giudice che sussistano allo stato elementi sufficienti per intervenire mediante emissione di ordini di protezione ex artt. 473-bis.69-70 c.p.c.
L'audizione degli informatori, i quali hanno prestato il giuramento di rito, ha confermato che l' ha subito, nel tempo e in ripetute occasioni, le condotte aggressive del Parte_1 CP_1
sia verbali che fisiche e che hanno da sempre caratterizzato il loro rapporto fino anche di recente, con accese discussioni intercorse anche tra il e gli altri familiari, Controparte_1
compresi i figli.
Nel dettaglio il figlio maggiorenne della coppia, , il quale vive a tutt'oggi presso la Persona_3
casa coniugale, ha esposto i singoli episodi, cui ha assistito, e in cui il padre ha aggredito la madre, non riuscendo, talvolta, nel proprio intento, solo per la tempestiva frapposizione fisica dei figli
(“Posso riferire di altri episodi, ad esempio di quando mio padre ha lanciato una bottiglia piena di acqua da 2 litri addosso a mia madre;
al riguardo ricordo che tale episodio è avvenuto dopo il
2020, ma non ricordo esattamente quando. Sempre dopo il 2020 sono avvenuti i vari episodi di lui che si lamentava del cibo cucinato da mia madre e lanciava il piatto addosso a lei. Il 14 gennaio
2021 ricordo che ci sono stati i soliti litigi, allorquando mio padre ha alzato la voce, ha preso una sedia e voleva lanciarla contro mia madre ed io mi sono messo davanti come scudo in mezzo;
allorché lui posa la sedia e mette le mani attorno al mio collo, con il tentativo di strozzarmi, e
“questo perché io non dovevo mettermi in mezzo e dovevo lasciare stare”. Un altro episodio è quello del 7.07.2024, allorquando stavamo uscendo di casa, io con mia madre e mia sorella , Per_2
poiché dovevo andare fuori per fare delle commissioni per la mia tesi di laurea;
allorché mio padre comincia a sbraitare e a raggiungerci con il tentativo di alzare le mani a mia madre;
di nuovo, io mi metto in mezzo e lui mi morde il braccio;
allorché, avutane abbastanza decidiamo di chiamare i carabinieri…Mi ricordo di un litigio, all'incirca tra agosto-settembre 2024, in cui mio padre sale sopra nella stanza di mia sorella, dove si trova mia madre e comincia a sbraitare sempre per motivi di denaro;
specifico di essere stato presente anche a tale episodio, perché mi trovavo anch'io a casa. Un altro episodio è quello di dicembre 2024 allorquando mia madre stava spazzando casa, entra per continuare a spazzare nella stanza dove dorme attualmente mio padre, e lui si alza tutto innervosito, dicendo che non voleva essere disturbato mentre dorme e morde il braccio a mia madre;
io ho assistito a questo episodio dalle scale.”).
Anche l'altra informatrice sorella della ricorrente, ha confermato l'atteggiamento Persona_5
aggressivo e prevaricatorio del , indirizzato non solo verso la moglie, Controparte_1 ma anche verso gli altri familiari, coinvolti anche loro negli agiti violenti del resistente (“Mi ricordo di un episodio accaduto all'incirca due anni fa, era estate ricordo, non riesco ad essere più precisa.
Ricordo che tale episodio è avvenuto a casa di mia mamma, che abita a fianco di casa dei coniugi
; io ero presente, c'era anche mia figlia Teresa, che all'epoca era un po' robusta. Il CP_1 CP_1 ha iniziato ad offendere mia figlia con parole offensive: “Quanto sei grassa, sembri una vacca”. In quella occasione era presente anche mia sorella che si è rivolta al dicendo di Parte_1 CP_1 lasciarla stare che la ragazza era rimasta male. Allorchè il si è alterato e se l'è presa con CP_1 mia sorella, rivolgendo tante parole offensive del tipo “tu stai zitta” “non capisci niente”. Quindi
c'è stata una discussione con urla e il stava per dare a mia sorella un ceffone;
l'altra mia CP_1
sorella più grande , che era lì presente, si è messa in mezzo e li ha fatti separare. Alchè il Per_6
si è messo ad urlare come un pazzo ed è uscito di casa. C'è stato un ulteriore episodio CP_1
avvenuto a gennaio 2025: io mi trovavo a casa di mia madre (ricordo che le due abitazioni sono attigue). Erano aperti i portoni di entrambe le abitazioni e sento delle urla del provenire da CP_1 casa sua;
io quindi esco da casa di mia madre per raggiungere l'abitazione di mia sorella, quindi entro dentro la loro casa e mi rivolgo a mio cognato con queste parole: perché gridi? Che Per_7
è successo?” Vedo il che gridava, con gli occhi di fuori, trasformato completamente, CP_1
indirizzando epiteti ingiuriosi verso mia sorella e i suoi figli. Ho chiesto al cosa fosse CP_1
successo e lui inizia ad aggredire verbalmente mia sorella, offendendola dicendo che non è buona per niente, e poi offendeva anche i suoi figli, dicendo ad uno di essere “handicappato”, l'altra
“brutta, grassa, vagabonda”, l'altro “che era andato a scuola solo per fregargli i soldi”. Alchè io gli dico: “sono sempre i figli tuoi” e lui affermava di non riconoscerli come figli, perché non lo calcolavano. D'un tratto, essendoci mia sorella lì vicino, il si è messo ad urlare e stava per CP_1
darle un ceffone;
allorché io ho spinto mia sorella per allontanarla e il ceffone è arrivato Parte_1
a me. Allorchè io esclamo: “mi hai dato uno schiaffo”” e lui mi prende per la gola e mi stringe;
erano presenti i suoi figli e mia madre. Dopo un po' il mi libera dalla presa dal collo e CP_1 quindi io gli dico: “così tu davi botte a mia sorella” e lui mi risponde: “Certo, perché se le merita”.”).
I fatti esposti dagli informatori sono descritti in modo puntuale e circostanziato, così confermando il grave quadro rappresentato dalla ricorrente con la denuncia querela sporta il Parte_1
29.08.2024, cui, peraltro, sono succeduti ulteriori episodi di aggressione da parte del
[...]
ciò rende allarmante la situazione e comprova come il resistente abbia agiti di Controparte_1
violenza anche recenti contro il proprio coniuge, con i familiari intervenuti diverse volte ad evitare conseguenze più serie per la , rendendo così attuale il pregiudizio grave all'integrità fisica e Pt_1
morale ovvero alla libertà del coniuge convivente, esposta al rischio di potenziali ulteriori reazioni da parte del resistente, anche in relazione alle vicende separative che vedono attualmente coinvolte le parti.
La gravità dei fatti ed il pericolo imminente per l'incolumità psico-fisica della ricorrente
[...]
richiede la tempestiva adozione degli ordini di protezione previsti dall'art. 473bis.70 Parte_1
c.p.c. senza che possa attendersi, per come richiesto dal resistente, il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione in cui il intenderebbe trasferirsi (peraltro tale trasferimento CP_1
avverrebbe da maggio in poi, secondo la decorrenza individuata dal contratto preliminare di locazione prodotto in atti).
Deve, dunque, essere ordinato al resistente di cessare le condotte pregiudizievoli poste in essere ai danni della moglie , nonché essere disposto l'immediato allontanamento/divieto Parte_1
di rientro dello stesso nella casa familiare sita in Anoia Superiore (RC) alla Via Padre Vincenzo Idà
n. 33, con divieto di avvicinarsi a tale luogo e nel raggio di almeno 200 metri alla casa nonché ai luoghi frequentati dalla ricorrente L'ordine di protezione viene allo stato Parte_1
stabilito della durata di mesi 10.
P.Q.M.
visti gli artt. 473 bis.69 ss c.p.c.,
[...]
, nato il [...] a [...] (c.f. Parte_2
), di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole nei confronti di C.F._2
, nata a [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1
ORDINA
l'allontanamento di dalla casa familiare, sita in Anoia Controparte_1
Superiore (RC) alla Via Padre Vincenzo Idà n. 33;
ORDINA al resistente di astenersi dal rientrare nella casa familiare di sita in Anoia Superiore (RC) alla Via
Padre Vincenzo Idà n. 33, ove attualmente si trova la ricorrente;
Parte_1
PRESCRIVE al resistente di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da nel raggio Parte_1
di almeno 200 metri, in particolare alla casa familiare sita in Anoia Superiore (RC) alla Via Padre
Vincenzo Idà n. 33;
DETERMINA in mesi 10 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla data della loro esecuzione;
DISPONE che l'esecuzione del presente provvedimento avvenga con l'ausilio della forza pubblica, ove necessario;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio (Stazione dei Carabinieri di Cinquefrondi) affinché proceda alla notifica del presente decreto all'interessato nato il [...] a [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in [...]; C.F._2
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al P.M. in sede (anche per le opportune valutazioni) e alle parti costituite;
DICHIARA chiuso il presente procedimento, con spese al merito.
Provvedimento immediatamente esecutivo ex lege. Così deciso in Palmi, li 27/03/2025.
Il Giudice dott. Mariano Carella