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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2024, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art.127 ter c.p.c, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, la seguente S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.1586 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza, avente ad OGGETTO: spettanze lavorative
T R A
(C.F: ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], Trecase, rappresentato e difeso, dall'avv. Salvatore
Roberto Oliva (C.F.: ), con studio in Pompei, alla Via Aldo Moro II° C.F._2
Traversa 99, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F: , nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 C.F._3 individuale (P.I. , con sede legale in Poggiomarino, alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Nappi, 51
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.3.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato assunto da , in data 16.12.2008, con contratto a Controparte_1 tempo indeterminato, in regime di subordinazione;
che l'attività lavorativa era stata prestata, in assenza di contratto e senza busta paga, dal Giugno 2004 al 15 Dicembre 2008 e, con la stipula del contratto, dal 16/12/2008, epoca dell'assunzione e, fino al 30/01/2019, epoca in cui il ricorrente veniva licenziato, in qualità di operaio livello B2, mansione di consegnatario pane;
che durante l'attività lavorativa, il ricorrente non aveva percepito somme a titolo di stipendio equiparate alla sua qualifica, né per il periodo senza busta paga, né per il periodo prestato sotto contratto;
nulla, poi, aveva percepito a titolo di T.F.R.. Tanto premesso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della soc. , Controparte_1 senza busta paga, dal Giugno 2004 al 15 Dicembre 2008 e con la stipula del contratto dal
16/12/2008 al 30/01/2019, secondo le modalità di svolgimento e causali di cui innanzi specificate nella premessa in fatto e per l'effetto condannare la parte resistente al pagamento in favore dell'istante, per il periodo senza busta paga, dell'importo di € 61.123,70, di cui - € 31.179,92 differenza paghe, € € 3.743,78 a titolo di TFR, € 26.200,00 soldi mai percepiti in busta paga e, per il periodo con la stipula del contratto, dell'importo
1 di € 24.592,89, di cui - € 2.724,41 differenza paghe, € 4.560,00 credito DL n° 66/14, € 1.771,94 per assegni familiari ed € 15.536,54 a titolo di TFR. In tutto, complessivamente, €
85.716,59. Somme analiticamente indicate nei conteggi allegati al presente ricorso o, in via gradata, a quel minore o maggiore importo che il Tribunale riterrà giusto ed equo ai sensi dell'art. 432 c.p.c. anche, occorrendo all'esito di C.T.U. contabile, oltre interessi e rivalutazione, il tutto maturato in conseguenza del predetto rapporto di lavoro subordinato e per le causali di cui innanzi;
b) Condannare la resistente, al pagamento delle spese ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, rimaneva contumace la parte convenuta. Ritenuta la inammissibilità delle istanze istruttorie, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, la quale, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Il suddetto onere probatorio è, tuttavia, destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).
L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema (cfr. sul punto, Cass. 14623 del
2009). Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive, indicate in ricorso.
Nel ricorso, che segna i limiti invalicabili del thema decidendum, il ricorrente ha del tutto omesso la allegazione degli orari di lavoro e non ha indicato alcun indice della subordinazione, limitandosi a dedurre solo che il rapporto era stato in parte non regolarizzato. Nulla è stato dedotto in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore nella esecuzione della prestazione ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva contenuti e modalità, limitandone nel contempo i margini di autonomia (cfr. e plurimis Cass. 3858/2006; Cass.18660/2005) ; nulla in ordine al concreto e costante esercizio da parte del datore di lavoro di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e/o di un potere di tipo disciplinare idoneo a
2 raffigurarne una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla in ordine ad ulteriori elementi, che pure, globalmente valutati, possono ritenersi sintomatici della subordinazione, quale la osservanza di un orario di lavoro predeterminato dal datore o la erogazione di un compenso in misura fissa ed a cadenze periodiche;
nulla sulla necessità di giustificare eventuali assenze in caso di impedimento fisico alla prestazione;
né di direttive impartite per la esecuzione della prestazione lavorativa.
In relazione, poi, al periodo regolarizzato, la omessa indicazione finanche degli orari di lavoro, ha impedito al Tribunale di compiere qualsivoglia indagine. Le descritte carenze di allegazioni non si riflettono sula validità del ricorso, in cui risultano sufficientemente delineate causa petendi e petitum, ma impediscono un esame nel merito della domanda, che, invero, può trovare accoglimento solo nei limiti della prova documentale, versata in atti.
Ebbene, dalla certificazione CUD 2019 e dalla lettera di licenziamento può desumersi la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, nonché la intervenuta risoluzione del rapporto (cfr. preavviso licenziamento), con diritto del lavoratore a percepire il tfr, pari a
14.456,81, come indicato nel modello Cud, che ha efficacia probatoria in ordine al credito ivi azionato (Corte di Cassazione, ordinanza n. 10041/2017 pubblicata in data 20 aprile 2017).
Nessuna altra rivendicazione può essere accolta, in difetto dell'allegazione, prima, e della prova del relativo diritto.
Non si è dato corso alla prova testimoniale, atteso che, come si evince dal ricorso, la stessa era stata richiesta unicamente in relazione alla seguente circostanza di fatto “Il sig.
ha lavorato presso la società dal Giugno 2004 al Parte_1 Controparte_2 15 Dicembre 2008 e con la stipula del contratto dal 16/12/2008 al 30/01/2019”, inidonea a ritenere provate le rivendicazioni attoree.
La somma innanzi indicata è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Sulle singole componenti del credito sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale, dalla maturazione al saldo.
Il principio della soccombenza governa le spese, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna , al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 14.456,81, al lordo delle ritenute di legge, per la causale di cui motivazione, oltre interessi legali sulle somma via via rivalutate dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
condanna la parte convenuta, al pagamento in favore di , delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 2.000, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 6.6.2024
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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