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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 17317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17317/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Susa, via F. Rolando n. 5 presso lo studio dell'avv.
CHIARIGLIONE ROBERTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in VILLAR FOCCHIARDO il 12/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR FOCCHIARDO (atto n. 5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.08.2004, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e il 08.11.2007. Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 13/01/2016.
Con ricorso depositato il 16/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR FOCCHIARDO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
DA' ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto.
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Villar Focchiardo (TO) via Roma 21 al sig. , Parte_1 dando atto che egli provvederà al pagamento del mutuo n. 08/47055821 acceso presso la Banca Intesa
Sanpaolo spa cointestato con la sig.ra sino alla sua scadenza e/o alla sua completa Parte_2 estinzione.
DA' ATTO che a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi la sig.ra si impegna Parte_2
a cedere al sig. la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Villar Focchiardo Parte_1
(TO) via Roma 21 censito al NCEU al Foglio 10 numero 110 sub 2 cat. A/3 cl.1 Rendita 397,67 entro e non oltre 31.12.2024. La sig.ra da atto che, per le ragioni di cui sopra, nulla gli è Parte_2
pagina 2 di 3 dovuto per la suddetta cessione stante anche l'impegno preso a suo tempo dal sig. per sanare le Pt_1 rate del mutuo non evase dalla sig.ra Le parti concordano che le spese notarile e quelle Pt_2 connesse alla cessione della quota del sopracitato immobile saranno suddivise al 50% tra le parti.
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con mantenimento Per_2 della residenza presso l'abitazione paterna attuale o in quella diversa che il padre dovesse successivamente avere.
DISPONE che la madre avrà facoltà di tenere con sé secondo accordi tra i coniugi ed in caso di Per_2 disaccordo alle seguenti modalità: il mercoledì pomeriggio dalle 18,30 sino al mattino successivo del giovedì prendendosi cura di accompagnarlo presso la struttura scolastica da Lui frequentata;
un weekend ogni quindici giorni dalle ore 13,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
quindici giorni durante le vacanze estive – da concordare entro il 30/05 con il sig. ; durante le vacanze Natalizie Pt_1 rimarranno ad anni alterni il giorno di Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre e, sempre alternativamente, il 31/12 con la madre ed in 01/01 con il padre partendo da Natale 2024 dalla madre;
durante le vacanze di Pasqua rimarranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre partendo da Pasqua 2025 con il padre;
DA' ATTO che la figlia , attualmente disoccupata rimarrà a vivere con il padre;
Per_1
DISPONE che la sig.ra contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2 versando al sig. entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 300,00 rivalutabili Parte_1 annualmente ai sensi ISTAT oltre il 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S. N. N., nonché il 50% delle spese per attività socio-ricreative che i figli dovessero fare, spese necessarie e documentate o concordate e documentate;
tali spese dovranno essere contabilizzate mensilmente e verranno rimborsate alla sig.ra – qualora dalla stessa anticipate o viceversa al sig. Parte_2
- il mese successivo;
Parte_1
DA' ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico sarà incassato integralmente dal sig. Parte_1
[...]
DA' ATTO che le parti danno atto di essere a conoscenza e di aderire al protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di procedimenti ex art. 316 cc;
DA' ATTO che le parti dichiarano che entrambi i coniugi dovranno assolutamente evitare di comunicare tra loro per il tramite dei figli e si impegnano a tenere reciprocamente tra loro e con i figli un comportamento educato e collaborativo evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17317/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Susa, via F. Rolando n. 5 presso lo studio dell'avv.
CHIARIGLIONE ROBERTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in VILLAR FOCCHIARDO il 12/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR FOCCHIARDO (atto n. 5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.08.2004, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e il 08.11.2007. Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 13/01/2016.
Con ricorso depositato il 16/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR FOCCHIARDO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
DA' ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto.
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Villar Focchiardo (TO) via Roma 21 al sig. , Parte_1 dando atto che egli provvederà al pagamento del mutuo n. 08/47055821 acceso presso la Banca Intesa
Sanpaolo spa cointestato con la sig.ra sino alla sua scadenza e/o alla sua completa Parte_2 estinzione.
DA' ATTO che a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi la sig.ra si impegna Parte_2
a cedere al sig. la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Villar Focchiardo Parte_1
(TO) via Roma 21 censito al NCEU al Foglio 10 numero 110 sub 2 cat. A/3 cl.1 Rendita 397,67 entro e non oltre 31.12.2024. La sig.ra da atto che, per le ragioni di cui sopra, nulla gli è Parte_2
pagina 2 di 3 dovuto per la suddetta cessione stante anche l'impegno preso a suo tempo dal sig. per sanare le Pt_1 rate del mutuo non evase dalla sig.ra Le parti concordano che le spese notarile e quelle Pt_2 connesse alla cessione della quota del sopracitato immobile saranno suddivise al 50% tra le parti.
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con mantenimento Per_2 della residenza presso l'abitazione paterna attuale o in quella diversa che il padre dovesse successivamente avere.
DISPONE che la madre avrà facoltà di tenere con sé secondo accordi tra i coniugi ed in caso di Per_2 disaccordo alle seguenti modalità: il mercoledì pomeriggio dalle 18,30 sino al mattino successivo del giovedì prendendosi cura di accompagnarlo presso la struttura scolastica da Lui frequentata;
un weekend ogni quindici giorni dalle ore 13,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
quindici giorni durante le vacanze estive – da concordare entro il 30/05 con il sig. ; durante le vacanze Natalizie Pt_1 rimarranno ad anni alterni il giorno di Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre e, sempre alternativamente, il 31/12 con la madre ed in 01/01 con il padre partendo da Natale 2024 dalla madre;
durante le vacanze di Pasqua rimarranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre partendo da Pasqua 2025 con il padre;
DA' ATTO che la figlia , attualmente disoccupata rimarrà a vivere con il padre;
Per_1
DISPONE che la sig.ra contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2 versando al sig. entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 300,00 rivalutabili Parte_1 annualmente ai sensi ISTAT oltre il 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S. N. N., nonché il 50% delle spese per attività socio-ricreative che i figli dovessero fare, spese necessarie e documentate o concordate e documentate;
tali spese dovranno essere contabilizzate mensilmente e verranno rimborsate alla sig.ra – qualora dalla stessa anticipate o viceversa al sig. Parte_2
- il mese successivo;
Parte_1
DA' ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico sarà incassato integralmente dal sig. Parte_1
[...]
DA' ATTO che le parti danno atto di essere a conoscenza e di aderire al protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di procedimenti ex art. 316 cc;
DA' ATTO che le parti dichiarano che entrambi i coniugi dovranno assolutamente evitare di comunicare tra loro per il tramite dei figli e si impegnano a tenere reciprocamente tra loro e con i figli un comportamento educato e collaborativo evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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