Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/04/2025 nella causa n. 674/2022 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. BARNABA TEODORO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dagli avv.ti CATALDI MARCELLA e PARISI TOMMASO CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- Controparte_2
000121899, con la quale l ordinava di pagare la somma di Parte_2
€ 17.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento al mese di novembre 2014 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito il parziale adempimento dell'obbligazione contributiva entro tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento prodromico e in ogni caso contestato la sproporzione delle sanzioni irrogate.
1
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione in € € 634,71), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
All'udienza del 30.1.2025 la ricorrente ha dato di avere intenzione di pagare la sanzione, ma di non avervi ancora provveduto.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente ha esibito copia dell'F24 con cui è stata pagata in data 20.3.2025 la sanzione rideterminata dall unitamente alle spese di notifica, per CP_1 complessivi € € 645,04 e le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 3/4/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
2