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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G 260+ 636/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Maria Francesca Mammone Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
BIANCA MARIA 17 MILANO presso lo studio dell'avv. FALCHI MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
NONCHE' DA
RA DA elettivamente domiciliati in VIALE BIANCA Controparte_1
MARIA 17 MILANO presso lo studio dell'avv. FALCHI MAURIZIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
elettivamente domiciliati in VIA Controparte_2 Controparte_3
GOITO, 9 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGISTRETTI MASSIMILIANO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.NESLER CATTANEO ANDREA
EMILIO GIUSEPPE
sulle seguenti conclusioni.
Per “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i motivi in narrativa, così Parte_1 riformare la sentenza impugnata: Nel merito: accertare l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare la meritevolezza e l'accoglimento del presente appello e, per l'effetto, pagina 1 di 8 riformare la pronuncia impugnata condannando gli attori di primo grado e odierni convenuti alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese legali di primo grado e della fase cautelare, nella misura riconosciuta in loro favore e contro i convenuti principali persone fisiche nella pronuncia impugnata o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a condannare la controparte per lite temeraria in ragione della perfetta e dichiarata consapevolezza dell'estraneità dell'appellante al giudizio di primo grado, oltre alle spese legali del presente grado, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia, nonché quelle per ripetuta temerarietà in caso di resistenza in appello, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. Nel rito: respingere la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto ultronea e non pertinente con le domande del presente giudizio”
Per e RA DA: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi Controparte_1 di cui in narrativa, riformare la sentenza impugnata: Nel merito: accertare la bontà della domanda proposta, la mancata applicazione delle norme di diritto invocate in via riconvenzionale in primo grado e portate in appello a critica della sentenza impugnata, dichiarare responsabili le controparti per condotta contraria alla legge contrattuale pattuita tra le parti e, per l'effetto, condannarle primieramente al risarcimento del danno, quantificato dal decreto ingiuntivo posto a base dell'azione per Euro 24.200,00 oltre spese legali (a cui non si sarebbe dovuti pervenire) e, per l'effetto, riformare secondo quanto in atto la sentenza di primo grado. Condannare le controparti al risarcimento del danno, in alternativa che si quantificano in euro 20.400,00 come da garanzia – o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia – oltre spese legali pregresse ed alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e della fase cautelare, nella misura ritenuta di giustizia. In conseguenza, accertare la pretestuosità e comunque l'infondatezza dell'azione revocatoria proposta, dichiararne l'illiceità e, per l'effetto, riformare anche su tal punto la sentenza di primo grado, disponendo la liberazione delle azioni oggetto di cautela e condannando la controparte a sostenere tutti i costi ad essa legati. In via subordinata: accertare la bontà della domanda oggetto di appello, fondata la riconvenzionale di primo grado, dichiarare le controparti tenute al risarcimento del danno per condotta contraria alla legge contrattuale convenuta tra le parti e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno nella misura di cui alla garanzia prestata, o alla maggiore o minore somma secondo quanto ritenuto di giustizia e, in ogni caso, con riforma delle spese di primo grado e salvezza delle spese legali di appello. In conseguenza, disporre la cancellazione della revocazione e della misura cautelare, condannando la controparte al pagamento di tutti i costi ad essa connessi. Nel rito: respingere la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto ultronea e non pertinente con le domande del presente giudizio”
Per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_2 Controparte_3
Milano, contrariis rejectis, respingere le impugnazioni proposte da e dai Sig.ri Parte_1 e AR MU perché inammissibili e, comunque, infondate, confermando la decisione di Controparte_1 primo grado con la miglior motivazione;
in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da
[...]
e dai Sig.ri e AR MU in quanto improcedibili, inammissibili e, Parte_1 Controparte_1 comunque, perché infondate in fatto ed in diritto.Con il favore delle spese tutte di causa, comprensive di IVA e di CAP e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.”
Svolgimento del processo
Con sentenza n.6650/ 2023 il tribunale di Milano, ritenute preliminarmente fondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e carenza di interesse ad agire sollevate dalla convenuta
[...]
( in avanti , ha rigettato la domanda principale di simulazione assoluta ex Parte_1 Parte_1 art. 1414 c.c. avanzata dagli attori e ( in avanti Controparte_2 Controparte_3
avente ad oggetto l'atto di cessione delle azioni della società stipulato in data CP_2 Parte_1
16.1.2021 tra e AR MU, ed ha accolto la domanda subordinata ex art. 2901 Controparte_1
pagina 2 di 8 c.c. dichiarando l'inefficacia del medesimo atto. In particolare il tribunale, ritenuto accertato il credito di parte attrice, a fronte della adozione di decreto ingiuntivo definitivo nei confronti di Controparte_1 per canoni di locazione impagati risalenti alle annualità 2016-2017, anteriore all'atto dispositivo, nonché l'incapienza del debitore, per come acclarata a seguito di pignoramento con esito negativo, ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo dell'azione avuto riguardo al debitore nonché al terzo Controparte_1 acquirente AR MU, coniuge del primo sulla scorta di indici presuntivi quali l'essere locatrice anch'ella dell'immobile locato i cui canoni erano rimasti impagati, nonché il prezzo irrisorio pattuito per le azioni, pari a soli euro 10,00, di cui per di più non era stato provato il pagamento.
Il tribunale ha rigettato domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e MU avente ad CP_1 oggetto l'accertamento dell'inadempimento degli attori all'obbligo contrattuale di avvalersi della fideiussione prestata in loro favore in concomitanza della conclusione del contratto di locazione, e la condanna dei medesimi attori al risarcimento del danno, così dichiarando la non debenza di alcuna somma, in subordine dichiarando la compensazione delle rispettive pretese di credito/ debito.
Quanto al regime delle spese ha condannato in solido tra loro i convenuti soccombenti e MU a CP_1 rifondere le spese di lite in favore degli attori mentre ha compensato le spese di lite tra gli CP_2 attori e la società valorizzando che la società, pur essendo inutilmente convenuta, non si fosse Parte_1 limitata ad eccepire la carenza di legittimazione passiva, o legittimazione attiva in capo agli appellanti, ma avesse speso argomenti nel merito, opponendosi all'accoglimento della domanda attorea.
Con atto di appello depositato il 4.3.2023, che ha dato origine al procedimento RGA n. 636 / 2024,
e MU hanno impugnato la medesima sentenza censurando: 1) il rigetto della domanda CP_1 subordinata riconvenzionale vertente sull' accertamento dell'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dai avente ad oggetto l'escussione della garanzia per il mancato CP_2 pagamento dei canoni, garanzia che sarebbe stata escussa fuori dai termini contrattuali, con conseguente responsabilità dell'appellata per avere dato adito a decadenza, credito risarcitorio passibile di compensazione;
2) la statuizione assunta in ordine alle spese di lite in quanto il valore della causa avrebbe dovuto comportare la adozione dello scaglione corrispondente all'importo del decreto ingiuntivo del valore di 24.200,00, mentre i compensi adottati dal giudice di prime cure non troverebbero giustificazione applicando il dettato normativo. Hanno pertanto chiesto accertarsi la responsabilità della controparte e la condanna di costoro al risarcimento del danno da quantificarsi in euro CP_2
24.000,00 come da garanzia, o nella somma maggiore o minore di giustizia.
La sentenza, con atto di appello depositato il 29.1.2024, che ha dato origina alla iscrizione del procedimento RGA n. 260/ 2024, è stata impugnata anche da La società appellante ha Parte_1 lamentato la contraddittorietà della sentenza, contestando la compensazione delle spese di lite operata dal tribunale, chiedendo la condanna dei alle spese del primo grado e della fase cautelare, nonché CP_2 la condanna dei predetti ex art. 96 c.p.c. Inparticolare l'appellante ha dedotto di non avere speso argomenti di merito, opponendosi alla domanda attorea, non essendo stata avanzata nei confronti della società alcuna domanda, né avendo essa stessa avanzato domande se non quella volta ad ottenere la rifusione delle spese di lite.
Gli appellati si sono costituiti nei giudizi così instaurati, mediante deposito di comparse di CP_2 costituzione rispettivamente depositate in data 10.4.2024 e in data 30.5.2024, chiedendo preliminarmente la riunione tra di procedimenti RGA n. 260/ 2024 e n. 636 / 2024.
pagina 3 di 8 Quanto all'appello avanzato dai coniugi appellanti e MU gli appellati ne hanno CP_1 CP_2 eccepito preliminarmente l'inammissibilità avuto riguardo: a) al fatto che le domande svolte dai coniugi e MU difetterebbero dei requisiti previsti dall'art.36 cpc, non essendo le domande formulate CP_1 dipendenti né dal titolo dedotto in giudizio, né da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione;
b) alla inammissibilità dell'eccezione di compensazione svolta in via subordinata e riconvenzionale per il mancato accertamento giudiziale del credito invocato in compensazione;
c) all'essere MU carente di legittimazione attiva rispetto alle domande ed eccezioni riconvenzionali proposte, non essendo parte contraente del contratto di locazione, con conseguente inammissibilità di ogni domanda concernente tale rapporto negoziale. Nel merito hanno contraddetto le avverse deduzioni avuto particolare riguardo all' assenza di alcuna causa di estinzione del credito vantato e al fatto che il
“contratto di affitto assicurato” costituiva uno strumento negoziale diretto a rafforzare le aspettative di soddisfazione dei locatori e non contemplava alcuna preventiva escussione di in Controparte_4 luogo dei conduttori morosi, nonché al corretto riparto e quantificazione delle spese di lite.
Quanto all'appello di hanno contraddetto le opposte argomentazioni eccependone Parte_1 l'inammissibilità, nel merito l'infondatezza.
Alla prima udienza di comparizione del 9.5.2024, disposto il rinvio del procedimento RGA n. 260/ 24 all'udienza del procedimento RGA n. 636/ 2024 fissata al 27.6.2024, disposta la riunione il consigliere istruttore ha assegnato i termini ex art. 352 c.p.c. e rinviato all' udienza del 17.10.2024,per la rimessione in decisione al collegio. Differita tale udienza d'ufficio al 7.11.2024 in tale udienza, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.11.2024.
Motivi della decisione
1.L'appello proposto da è infondato. Parte_1
La società, le cui azioni sono state oggetto del negozio di cessione dichiarato inefficace, risulta avere sottoscritto l'atto di cessione in quanto ha sottoscritto in proprio, e spendendo la qualità Controparte_1 di rappresentante legale di In sede di atto di citazione in primo grado parte appellata ha Parte_1 rappresentato “In calce alla scrittura privata de qua è stato apposto un timbro di DE IM S.p.A. ed una firma (presumibilmente dal Dr. : sebbene la società non sia contraente dell'atto, né CP_1 litisconsorte necessario rispetto alle azioni di simulazione e di revocatoria proposte dagli esponenti, il presente atto di citazione viene notificato, per quanto occorrer possa, ad IM S.p.A. affinché l'emananda sentenza faccia stato anche nei suoi confronti”.
Costituendosi in primo grado la società appellante ha rivendicato la propria estraneità al giudizio e l'assenza di domande nei suoi confronti, sicchè il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Risulta contraddetto in atti che in primo grado non abbia sposato la linea difensiva dei Parte_1 convenuti principali. Infatti in sede conclusiva ha chiesto “Nel merito: voglia l'Ill.mo tribunale Parte_1 adito accertare la carenza di legittimazione passiva dall'ente societario anche in virtù dell'assenza di domande nei propri confronti, dichiarare l'inesistenza della domanda nei confronti della
[...] con conseguente estraneità al giudizio e, per l'effetto, respingere la domanda Controparte_5
pagina 4 di 8 avversaria”,nonché di condannare i Signori ai sensi dell'art.96 c.p.c. Trattasi di conclusioni CP_2 che sono l'esito della spendita nel corso del giudizio di primo grado di argomenti finalizzati a contrastare la pretesa attorea, e quindi supportare la tesi dei convenuti, contestando l'esistenza di irregolarità della società ( per come fatte oggetto di comunicazione del custode giudiziario Avv. Pellegrini in sede di udienza del 20.2.2023, nonché di relazione depositata in data 20.3.2023, anticipata da pregressa relazione del 15.3.2022, vertente sul procedimento di costituzione di e sulla ritenuta irregolare Parte_1 gestione sociale da parte degli organi sociali), nonché rivendicando la correttezza dell'operato della società anche in ì in sede di opposizione alla esecuzione ( p. 6 comparsa conclusionale).
Non è dirimente che la società abbia svolto le proprie difese depositando scritti difensivi autonomi rispetto a quelli versati in atti dai coniugi venendo in rilievo esclusivamente il contenuto di tali CP_1 scritti che, nel caso di specie, depongono per avere la difesa della società, rappresentata dal medesimo legale che ha assistito e assiste i coniugi assunto una linea difensiva che ha trasmodato Persona_1 nel merito, risolvendosi in una attività ultronea rispetto alle eccezioni inerenti l' assenza di legittimazione passiva.
Tantomeno ha pregio il richiamo ad una asserita violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. in quanto è pacifico che, non essendo stata avanzata domanda nei confronti della società questa non abbia Parte_1 assunto la qualità di parte, conseguentemente parte appellata non poteva essere considerata soccombente. non solo ha ritenuto di dovere costituirsi in giudizio, ma ha svolto difese rivelatesi quantomeno Parte_1 inutili ed ha infine avanzato domanda per la rifusione delle spese legali, anche per la fase cautelare, nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La statuizione concernente la compensazione delle spese di lite è quindi coerente con la impossibilità di ritenere la società appellante totalmente vittoriosa e con il principio di causazione: come affermato dal giudice di prime cure se è pur vero che parte appellata ha evocato in primo grado la possibilità che la sentenza facesse stato anche nei confronti della società, salvo poi enunciare in termini chiari la funzione di litis denunicatio della domanda introduttiva, la condotta processuale della società, e la presa di interesse di emergente dagli scritti difensivi, ha comportato la spendita di attività processuale che fonda la statuizione adottata.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare infondato nel merito l'appello proposto da e MU. CP_1
2.1.Parte appellante non ha contestato la decisione assunta dal giudice di prime cure avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi dell'azione revocatoria, ma con il primo motivo di appello si è limitata a ribadire la tesi secondo cui per avere tardivamente escusso la CP_2
“garanzia” a suo tempo prestata a fronte delle obbligazioni da lui assunte con il contratto di locazione inter partes, si sarebbero resi responsabili dell'inadempimento alle proprie obbligazioni contrattuali, sicchè il debito del conduttore si sarebbe estinto o, comunque, avrebbe dovuto essere integralmente compensato con un controcredito di pari importo a titolo risarcitorio.
Trattasi di prospettiva che è stata puntualmente disattesa dalla sentenza impugnata che ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dagli odierni appellanti
Non è stato efficacemente contraddetto che il “contratto di affitto assicurato” concluso con
[...] non fosse una fideiussione, bensì' una disponibilità all'acquisto pro soluto dei crediti del CP_4 locatore per canoni di locazione non pagati, né è stato smentito che i non fossero CP_2 obbligatoriamente tenuti ad alcuna preventiva escussione del garante. Tra l'altro gli stessi coniugi pagina 5 di 8 appellanti in termini non lineari affermano che la garanzia sarebbe stata escussa, ma malamente, sicchè l'effetto sarebbe stato quello della decadenza nei confronti dei dato che, in ogni caso, da un CP_2 lato non comporta l'estinzione del credito, dall'altro non prova alcunchè sul preteso danno che ne sarebbe derivato.
2.2. Quanto alla quantificazione delle spese di lite a carico dei coniugi soccombenti è stato CP_1 liquidato per compensi l'importo complessivo di euro 18.000,00 comprensivo della fase cautelare, di merito e di reclamo.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda subordinata svolta dai sicchè non è CP_2 ravvisabile una soccombenza parziale.
Quanto liquidato rimanda ai parametri relativi al valore della causa, individuabile in € 30.061,84, corrispondente al credito a tutela del quale è stata promossa l'azione revocatoria ( docc.
6-8 fasc.I grado), importo indicato come valore della causa già in sede di atto di citazione, con applicazione dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00.
L'appellante ha censurato la sentenza limitandosi sul punto ad individuare nel decreto ingiuntivo di euro 24.200,00 il titolo utile alla individuazione del valore della causa, non confrontandosi con la diversa e corretta indicazione evincibile dal precetto notificato il 15 aprile 2021, in forza della sentenza passata in giudicato emessa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, valore assunto dalla parte appellata, e a cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado.
Per la fase di merito è stata correttamente liquidata anche la fase istruttoria, atteso che in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
D'altra parte la nota spese depositata in primo grado da patrocinata dal medesimo legale dei Parte_1 coniugi è stata redatta tenendo in considerazione la fase istruttoria sia nel giudizio di merito che in CP_1 sede cautelare, indicando per di più come base di calcolo della parcella il valore della causa in euro
30.000 ( allegati comparsa conclusionale I grado depositata il23.5., 2023).
Nel caso di specie viene in rilievo per di più che in sede di trattazione sono state svolte attività consistenti nell'esame di relazioni del Custode Giudiziario Avv.Pellegrini e nella partecipazione alla attività di assunzione a chiarimento del medesimo custode in sede di udienza del 20.2.2023.
In ogni caso appare dirimente il richiamo al principio consolidato secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura»
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017).
pagina 6 di 8 Non è stato allegato che i compensi liquidati dal giudice di primo grado abbiano superato i valori massimi sicchè la doglianza che investe l'ammontare dei compensi liquidati sul punto è generica.
Infine quanto liquidato non viola i parametri indicati dalla tabella ministeriale. Per completezza è da osservarsi che, individuabile il compenso per la fase cautelare in euro 5.213,00 (vedasi anche p.8 atto di appello , mentre i valori massimi per la causa di merito consentono di individuare l'importo di CP_1 euro 11.425,00, non è dato neppure apprezzare il riferimento alla circostanza che per il reclamo ex art.669-terdecies cpc “la sezione è solita liquidare un valore che oscilla tra i 1.000 ed i 1500,00 euro,
3.Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese di lite a carico delle parti soccombenti.
Per quanto attiene l'appello avanzato dai coniugi le spese vanno liquidate ex D.M. 147/2022, CP_1 facendo riferimento agli importi previsti per le cause comprese nello scaglione da euro da € 26.000,01 a €
52.000,00 in ragione del credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020), avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, alla difficoltà delle questioni trattate in termini tali da fondare la applicazione dei parametri medi.
Va da sé che risulta del tutto assorbita la domanda avanza dall'appellante avente ad oggetto la condanna della controparte ex art 96 c.p.c. Per contro non è dato rilevare circostanze emerse nel presente giudizio che fondino la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, tra l'altro già investita della vicenda che oppone le parti in relazione alla dedotta simulata e fraudolenta cessione delle azioni Parte_1
Per quanto attiene l'appello avanzato da le spese di lite devono essere determinate avuto Parte_1 riguardo alla circostanza che oggetto dell'impugnazione è la compensazione delle spese di lite operata con la sentenza di primo grado. Del tutto erroneo appare il riferimento al valore della causa indicata in euro 18.000 indicato come “importo di condanna di primo grado per obbligazioni e spese”, importo che corrisponde piuttosto a quanto liquidato dal giudice di prime cure a carico dei coniugi e a Persona_1 favore dei Deve pertanto essere applicato lo scaglione per le cause di valore indeterminabile CP_2 complessità bassa avuto riguardo ai valori medi.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di entrambe le parti appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 Maggio 2002 n. 115 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
e nonché da avverso la sentenza del tribunale di Milano Parte_2 Parte_1
n.6650/ 2023 pubblicata il .8.2023, così dispone:
1) rigetta gli appelli avanzati da e nonché da Controparte_1 Parte_2 [...]
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2) condanna gli appellanti e AR MU in solido tra loro alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali nei confronti della parte appellata, liquidate nell'importo di € 6.946,00 a titolo di onorari, oltre a spese generali (15%), iva se dovuta, e cpa;
3) dispone a carico degli appellanti e AR MU il raddoppio del contributo Controparte_1 unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012:
pagina 7 di 8 4) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei Parte_3 confronti della parte appellata, liquidate nell'importo di € 6.946,00 a titolo di onorari, oltre a spese generali (15%), iva se dovuta, e cpa;
3) dispone a carico dell'appellante il raddoppio del contributo unificato ex Parte_1 art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano il 13.11.2024
Il consigliere
Dott.ssa Roberta Nunnari
Il presidente
Dott.ssa Maria Teresa Brena
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Maria Francesca Mammone Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
BIANCA MARIA 17 MILANO presso lo studio dell'avv. FALCHI MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
NONCHE' DA
RA DA elettivamente domiciliati in VIALE BIANCA Controparte_1
MARIA 17 MILANO presso lo studio dell'avv. FALCHI MAURIZIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
elettivamente domiciliati in VIA Controparte_2 Controparte_3
GOITO, 9 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGISTRETTI MASSIMILIANO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.NESLER CATTANEO ANDREA
EMILIO GIUSEPPE
sulle seguenti conclusioni.
Per “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i motivi in narrativa, così Parte_1 riformare la sentenza impugnata: Nel merito: accertare l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare la meritevolezza e l'accoglimento del presente appello e, per l'effetto, pagina 1 di 8 riformare la pronuncia impugnata condannando gli attori di primo grado e odierni convenuti alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese legali di primo grado e della fase cautelare, nella misura riconosciuta in loro favore e contro i convenuti principali persone fisiche nella pronuncia impugnata o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a condannare la controparte per lite temeraria in ragione della perfetta e dichiarata consapevolezza dell'estraneità dell'appellante al giudizio di primo grado, oltre alle spese legali del presente grado, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia, nonché quelle per ripetuta temerarietà in caso di resistenza in appello, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. Nel rito: respingere la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto ultronea e non pertinente con le domande del presente giudizio”
Per e RA DA: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi Controparte_1 di cui in narrativa, riformare la sentenza impugnata: Nel merito: accertare la bontà della domanda proposta, la mancata applicazione delle norme di diritto invocate in via riconvenzionale in primo grado e portate in appello a critica della sentenza impugnata, dichiarare responsabili le controparti per condotta contraria alla legge contrattuale pattuita tra le parti e, per l'effetto, condannarle primieramente al risarcimento del danno, quantificato dal decreto ingiuntivo posto a base dell'azione per Euro 24.200,00 oltre spese legali (a cui non si sarebbe dovuti pervenire) e, per l'effetto, riformare secondo quanto in atto la sentenza di primo grado. Condannare le controparti al risarcimento del danno, in alternativa che si quantificano in euro 20.400,00 come da garanzia – o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia – oltre spese legali pregresse ed alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e della fase cautelare, nella misura ritenuta di giustizia. In conseguenza, accertare la pretestuosità e comunque l'infondatezza dell'azione revocatoria proposta, dichiararne l'illiceità e, per l'effetto, riformare anche su tal punto la sentenza di primo grado, disponendo la liberazione delle azioni oggetto di cautela e condannando la controparte a sostenere tutti i costi ad essa legati. In via subordinata: accertare la bontà della domanda oggetto di appello, fondata la riconvenzionale di primo grado, dichiarare le controparti tenute al risarcimento del danno per condotta contraria alla legge contrattuale convenuta tra le parti e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno nella misura di cui alla garanzia prestata, o alla maggiore o minore somma secondo quanto ritenuto di giustizia e, in ogni caso, con riforma delle spese di primo grado e salvezza delle spese legali di appello. In conseguenza, disporre la cancellazione della revocazione e della misura cautelare, condannando la controparte al pagamento di tutti i costi ad essa connessi. Nel rito: respingere la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto ultronea e non pertinente con le domande del presente giudizio”
Per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_2 Controparte_3
Milano, contrariis rejectis, respingere le impugnazioni proposte da e dai Sig.ri Parte_1 e AR MU perché inammissibili e, comunque, infondate, confermando la decisione di Controparte_1 primo grado con la miglior motivazione;
in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da
[...]
e dai Sig.ri e AR MU in quanto improcedibili, inammissibili e, Parte_1 Controparte_1 comunque, perché infondate in fatto ed in diritto.Con il favore delle spese tutte di causa, comprensive di IVA e di CAP e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.”
Svolgimento del processo
Con sentenza n.6650/ 2023 il tribunale di Milano, ritenute preliminarmente fondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e carenza di interesse ad agire sollevate dalla convenuta
[...]
( in avanti , ha rigettato la domanda principale di simulazione assoluta ex Parte_1 Parte_1 art. 1414 c.c. avanzata dagli attori e ( in avanti Controparte_2 Controparte_3
avente ad oggetto l'atto di cessione delle azioni della società stipulato in data CP_2 Parte_1
16.1.2021 tra e AR MU, ed ha accolto la domanda subordinata ex art. 2901 Controparte_1
pagina 2 di 8 c.c. dichiarando l'inefficacia del medesimo atto. In particolare il tribunale, ritenuto accertato il credito di parte attrice, a fronte della adozione di decreto ingiuntivo definitivo nei confronti di Controparte_1 per canoni di locazione impagati risalenti alle annualità 2016-2017, anteriore all'atto dispositivo, nonché l'incapienza del debitore, per come acclarata a seguito di pignoramento con esito negativo, ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo dell'azione avuto riguardo al debitore nonché al terzo Controparte_1 acquirente AR MU, coniuge del primo sulla scorta di indici presuntivi quali l'essere locatrice anch'ella dell'immobile locato i cui canoni erano rimasti impagati, nonché il prezzo irrisorio pattuito per le azioni, pari a soli euro 10,00, di cui per di più non era stato provato il pagamento.
Il tribunale ha rigettato domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e MU avente ad CP_1 oggetto l'accertamento dell'inadempimento degli attori all'obbligo contrattuale di avvalersi della fideiussione prestata in loro favore in concomitanza della conclusione del contratto di locazione, e la condanna dei medesimi attori al risarcimento del danno, così dichiarando la non debenza di alcuna somma, in subordine dichiarando la compensazione delle rispettive pretese di credito/ debito.
Quanto al regime delle spese ha condannato in solido tra loro i convenuti soccombenti e MU a CP_1 rifondere le spese di lite in favore degli attori mentre ha compensato le spese di lite tra gli CP_2 attori e la società valorizzando che la società, pur essendo inutilmente convenuta, non si fosse Parte_1 limitata ad eccepire la carenza di legittimazione passiva, o legittimazione attiva in capo agli appellanti, ma avesse speso argomenti nel merito, opponendosi all'accoglimento della domanda attorea.
Con atto di appello depositato il 4.3.2023, che ha dato origine al procedimento RGA n. 636 / 2024,
e MU hanno impugnato la medesima sentenza censurando: 1) il rigetto della domanda CP_1 subordinata riconvenzionale vertente sull' accertamento dell'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dai avente ad oggetto l'escussione della garanzia per il mancato CP_2 pagamento dei canoni, garanzia che sarebbe stata escussa fuori dai termini contrattuali, con conseguente responsabilità dell'appellata per avere dato adito a decadenza, credito risarcitorio passibile di compensazione;
2) la statuizione assunta in ordine alle spese di lite in quanto il valore della causa avrebbe dovuto comportare la adozione dello scaglione corrispondente all'importo del decreto ingiuntivo del valore di 24.200,00, mentre i compensi adottati dal giudice di prime cure non troverebbero giustificazione applicando il dettato normativo. Hanno pertanto chiesto accertarsi la responsabilità della controparte e la condanna di costoro al risarcimento del danno da quantificarsi in euro CP_2
24.000,00 come da garanzia, o nella somma maggiore o minore di giustizia.
La sentenza, con atto di appello depositato il 29.1.2024, che ha dato origina alla iscrizione del procedimento RGA n. 260/ 2024, è stata impugnata anche da La società appellante ha Parte_1 lamentato la contraddittorietà della sentenza, contestando la compensazione delle spese di lite operata dal tribunale, chiedendo la condanna dei alle spese del primo grado e della fase cautelare, nonché CP_2 la condanna dei predetti ex art. 96 c.p.c. Inparticolare l'appellante ha dedotto di non avere speso argomenti di merito, opponendosi alla domanda attorea, non essendo stata avanzata nei confronti della società alcuna domanda, né avendo essa stessa avanzato domande se non quella volta ad ottenere la rifusione delle spese di lite.
Gli appellati si sono costituiti nei giudizi così instaurati, mediante deposito di comparse di CP_2 costituzione rispettivamente depositate in data 10.4.2024 e in data 30.5.2024, chiedendo preliminarmente la riunione tra di procedimenti RGA n. 260/ 2024 e n. 636 / 2024.
pagina 3 di 8 Quanto all'appello avanzato dai coniugi appellanti e MU gli appellati ne hanno CP_1 CP_2 eccepito preliminarmente l'inammissibilità avuto riguardo: a) al fatto che le domande svolte dai coniugi e MU difetterebbero dei requisiti previsti dall'art.36 cpc, non essendo le domande formulate CP_1 dipendenti né dal titolo dedotto in giudizio, né da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione;
b) alla inammissibilità dell'eccezione di compensazione svolta in via subordinata e riconvenzionale per il mancato accertamento giudiziale del credito invocato in compensazione;
c) all'essere MU carente di legittimazione attiva rispetto alle domande ed eccezioni riconvenzionali proposte, non essendo parte contraente del contratto di locazione, con conseguente inammissibilità di ogni domanda concernente tale rapporto negoziale. Nel merito hanno contraddetto le avverse deduzioni avuto particolare riguardo all' assenza di alcuna causa di estinzione del credito vantato e al fatto che il
“contratto di affitto assicurato” costituiva uno strumento negoziale diretto a rafforzare le aspettative di soddisfazione dei locatori e non contemplava alcuna preventiva escussione di in Controparte_4 luogo dei conduttori morosi, nonché al corretto riparto e quantificazione delle spese di lite.
Quanto all'appello di hanno contraddetto le opposte argomentazioni eccependone Parte_1 l'inammissibilità, nel merito l'infondatezza.
Alla prima udienza di comparizione del 9.5.2024, disposto il rinvio del procedimento RGA n. 260/ 24 all'udienza del procedimento RGA n. 636/ 2024 fissata al 27.6.2024, disposta la riunione il consigliere istruttore ha assegnato i termini ex art. 352 c.p.c. e rinviato all' udienza del 17.10.2024,per la rimessione in decisione al collegio. Differita tale udienza d'ufficio al 7.11.2024 in tale udienza, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.11.2024.
Motivi della decisione
1.L'appello proposto da è infondato. Parte_1
La società, le cui azioni sono state oggetto del negozio di cessione dichiarato inefficace, risulta avere sottoscritto l'atto di cessione in quanto ha sottoscritto in proprio, e spendendo la qualità Controparte_1 di rappresentante legale di In sede di atto di citazione in primo grado parte appellata ha Parte_1 rappresentato “In calce alla scrittura privata de qua è stato apposto un timbro di DE IM S.p.A. ed una firma (presumibilmente dal Dr. : sebbene la società non sia contraente dell'atto, né CP_1 litisconsorte necessario rispetto alle azioni di simulazione e di revocatoria proposte dagli esponenti, il presente atto di citazione viene notificato, per quanto occorrer possa, ad IM S.p.A. affinché l'emananda sentenza faccia stato anche nei suoi confronti”.
Costituendosi in primo grado la società appellante ha rivendicato la propria estraneità al giudizio e l'assenza di domande nei suoi confronti, sicchè il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Risulta contraddetto in atti che in primo grado non abbia sposato la linea difensiva dei Parte_1 convenuti principali. Infatti in sede conclusiva ha chiesto “Nel merito: voglia l'Ill.mo tribunale Parte_1 adito accertare la carenza di legittimazione passiva dall'ente societario anche in virtù dell'assenza di domande nei propri confronti, dichiarare l'inesistenza della domanda nei confronti della
[...] con conseguente estraneità al giudizio e, per l'effetto, respingere la domanda Controparte_5
pagina 4 di 8 avversaria”,nonché di condannare i Signori ai sensi dell'art.96 c.p.c. Trattasi di conclusioni CP_2 che sono l'esito della spendita nel corso del giudizio di primo grado di argomenti finalizzati a contrastare la pretesa attorea, e quindi supportare la tesi dei convenuti, contestando l'esistenza di irregolarità della società ( per come fatte oggetto di comunicazione del custode giudiziario Avv. Pellegrini in sede di udienza del 20.2.2023, nonché di relazione depositata in data 20.3.2023, anticipata da pregressa relazione del 15.3.2022, vertente sul procedimento di costituzione di e sulla ritenuta irregolare Parte_1 gestione sociale da parte degli organi sociali), nonché rivendicando la correttezza dell'operato della società anche in ì in sede di opposizione alla esecuzione ( p. 6 comparsa conclusionale).
Non è dirimente che la società abbia svolto le proprie difese depositando scritti difensivi autonomi rispetto a quelli versati in atti dai coniugi venendo in rilievo esclusivamente il contenuto di tali CP_1 scritti che, nel caso di specie, depongono per avere la difesa della società, rappresentata dal medesimo legale che ha assistito e assiste i coniugi assunto una linea difensiva che ha trasmodato Persona_1 nel merito, risolvendosi in una attività ultronea rispetto alle eccezioni inerenti l' assenza di legittimazione passiva.
Tantomeno ha pregio il richiamo ad una asserita violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. in quanto è pacifico che, non essendo stata avanzata domanda nei confronti della società questa non abbia Parte_1 assunto la qualità di parte, conseguentemente parte appellata non poteva essere considerata soccombente. non solo ha ritenuto di dovere costituirsi in giudizio, ma ha svolto difese rivelatesi quantomeno Parte_1 inutili ed ha infine avanzato domanda per la rifusione delle spese legali, anche per la fase cautelare, nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La statuizione concernente la compensazione delle spese di lite è quindi coerente con la impossibilità di ritenere la società appellante totalmente vittoriosa e con il principio di causazione: come affermato dal giudice di prime cure se è pur vero che parte appellata ha evocato in primo grado la possibilità che la sentenza facesse stato anche nei confronti della società, salvo poi enunciare in termini chiari la funzione di litis denunicatio della domanda introduttiva, la condotta processuale della società, e la presa di interesse di emergente dagli scritti difensivi, ha comportato la spendita di attività processuale che fonda la statuizione adottata.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare infondato nel merito l'appello proposto da e MU. CP_1
2.1.Parte appellante non ha contestato la decisione assunta dal giudice di prime cure avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi dell'azione revocatoria, ma con il primo motivo di appello si è limitata a ribadire la tesi secondo cui per avere tardivamente escusso la CP_2
“garanzia” a suo tempo prestata a fronte delle obbligazioni da lui assunte con il contratto di locazione inter partes, si sarebbero resi responsabili dell'inadempimento alle proprie obbligazioni contrattuali, sicchè il debito del conduttore si sarebbe estinto o, comunque, avrebbe dovuto essere integralmente compensato con un controcredito di pari importo a titolo risarcitorio.
Trattasi di prospettiva che è stata puntualmente disattesa dalla sentenza impugnata che ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dagli odierni appellanti
Non è stato efficacemente contraddetto che il “contratto di affitto assicurato” concluso con
[...] non fosse una fideiussione, bensì' una disponibilità all'acquisto pro soluto dei crediti del CP_4 locatore per canoni di locazione non pagati, né è stato smentito che i non fossero CP_2 obbligatoriamente tenuti ad alcuna preventiva escussione del garante. Tra l'altro gli stessi coniugi pagina 5 di 8 appellanti in termini non lineari affermano che la garanzia sarebbe stata escussa, ma malamente, sicchè l'effetto sarebbe stato quello della decadenza nei confronti dei dato che, in ogni caso, da un CP_2 lato non comporta l'estinzione del credito, dall'altro non prova alcunchè sul preteso danno che ne sarebbe derivato.
2.2. Quanto alla quantificazione delle spese di lite a carico dei coniugi soccombenti è stato CP_1 liquidato per compensi l'importo complessivo di euro 18.000,00 comprensivo della fase cautelare, di merito e di reclamo.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda subordinata svolta dai sicchè non è CP_2 ravvisabile una soccombenza parziale.
Quanto liquidato rimanda ai parametri relativi al valore della causa, individuabile in € 30.061,84, corrispondente al credito a tutela del quale è stata promossa l'azione revocatoria ( docc.
6-8 fasc.I grado), importo indicato come valore della causa già in sede di atto di citazione, con applicazione dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00.
L'appellante ha censurato la sentenza limitandosi sul punto ad individuare nel decreto ingiuntivo di euro 24.200,00 il titolo utile alla individuazione del valore della causa, non confrontandosi con la diversa e corretta indicazione evincibile dal precetto notificato il 15 aprile 2021, in forza della sentenza passata in giudicato emessa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, valore assunto dalla parte appellata, e a cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado.
Per la fase di merito è stata correttamente liquidata anche la fase istruttoria, atteso che in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
D'altra parte la nota spese depositata in primo grado da patrocinata dal medesimo legale dei Parte_1 coniugi è stata redatta tenendo in considerazione la fase istruttoria sia nel giudizio di merito che in CP_1 sede cautelare, indicando per di più come base di calcolo della parcella il valore della causa in euro
30.000 ( allegati comparsa conclusionale I grado depositata il23.5., 2023).
Nel caso di specie viene in rilievo per di più che in sede di trattazione sono state svolte attività consistenti nell'esame di relazioni del Custode Giudiziario Avv.Pellegrini e nella partecipazione alla attività di assunzione a chiarimento del medesimo custode in sede di udienza del 20.2.2023.
In ogni caso appare dirimente il richiamo al principio consolidato secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura»
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017).
pagina 6 di 8 Non è stato allegato che i compensi liquidati dal giudice di primo grado abbiano superato i valori massimi sicchè la doglianza che investe l'ammontare dei compensi liquidati sul punto è generica.
Infine quanto liquidato non viola i parametri indicati dalla tabella ministeriale. Per completezza è da osservarsi che, individuabile il compenso per la fase cautelare in euro 5.213,00 (vedasi anche p.8 atto di appello , mentre i valori massimi per la causa di merito consentono di individuare l'importo di CP_1 euro 11.425,00, non è dato neppure apprezzare il riferimento alla circostanza che per il reclamo ex art.669-terdecies cpc “la sezione è solita liquidare un valore che oscilla tra i 1.000 ed i 1500,00 euro,
3.Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese di lite a carico delle parti soccombenti.
Per quanto attiene l'appello avanzato dai coniugi le spese vanno liquidate ex D.M. 147/2022, CP_1 facendo riferimento agli importi previsti per le cause comprese nello scaglione da euro da € 26.000,01 a €
52.000,00 in ragione del credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020), avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, alla difficoltà delle questioni trattate in termini tali da fondare la applicazione dei parametri medi.
Va da sé che risulta del tutto assorbita la domanda avanza dall'appellante avente ad oggetto la condanna della controparte ex art 96 c.p.c. Per contro non è dato rilevare circostanze emerse nel presente giudizio che fondino la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, tra l'altro già investita della vicenda che oppone le parti in relazione alla dedotta simulata e fraudolenta cessione delle azioni Parte_1
Per quanto attiene l'appello avanzato da le spese di lite devono essere determinate avuto Parte_1 riguardo alla circostanza che oggetto dell'impugnazione è la compensazione delle spese di lite operata con la sentenza di primo grado. Del tutto erroneo appare il riferimento al valore della causa indicata in euro 18.000 indicato come “importo di condanna di primo grado per obbligazioni e spese”, importo che corrisponde piuttosto a quanto liquidato dal giudice di prime cure a carico dei coniugi e a Persona_1 favore dei Deve pertanto essere applicato lo scaglione per le cause di valore indeterminabile CP_2 complessità bassa avuto riguardo ai valori medi.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di entrambe le parti appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 Maggio 2002 n. 115 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
e nonché da avverso la sentenza del tribunale di Milano Parte_2 Parte_1
n.6650/ 2023 pubblicata il .8.2023, così dispone:
1) rigetta gli appelli avanzati da e nonché da Controparte_1 Parte_2 [...]
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2) condanna gli appellanti e AR MU in solido tra loro alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali nei confronti della parte appellata, liquidate nell'importo di € 6.946,00 a titolo di onorari, oltre a spese generali (15%), iva se dovuta, e cpa;
3) dispone a carico degli appellanti e AR MU il raddoppio del contributo Controparte_1 unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012:
pagina 7 di 8 4) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei Parte_3 confronti della parte appellata, liquidate nell'importo di € 6.946,00 a titolo di onorari, oltre a spese generali (15%), iva se dovuta, e cpa;
3) dispone a carico dell'appellante il raddoppio del contributo unificato ex Parte_1 art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano il 13.11.2024
Il consigliere
Dott.ssa Roberta Nunnari
Il presidente
Dott.ssa Maria Teresa Brena
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