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1 gennaio 2020
1 gennaio 2020
Art. 6. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.
Commentario • 1
- 1. Immigrazione: Le carceri possono essere utilizzate come centri di permanenza temporanea.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022 · 0.9514191
La sezione di un istituto penitenziario può essere considerata un «apposito centro di permanenza temporanea», purché le condizioni di trattenimento applicabili a questi cittadini evitino, quanto più possibile, che tale trattenimento sia simile a un confinamento in ambiente carcerario e siano concepite in modo da rispettare i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Corte giustizia UE sez. V, 10/03/2022, n.519 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 18 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni …
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Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/05/2025, n. 10262Provvedimento: Pubblicato il 28/05/2025 N. 10262/2025 REG.PROV.COLL. N. 12340/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12340 del 2021, proposto da Hydrowatt SHP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Valeria Lanna, Mauro Cuzzaniti e Giuseppe Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e …Leggi di più...
- riduzione tariffa incentivante·
- proroga termini stato di emergenza·
- giurisdizione amministrativa·
- proroga termini entrata in esercizio·
- proroga termini decurtazione tariffa·
- incentivi energie rinnovabili·
- art. 103 D.L. 18/2020·
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- principio di ragione più liquida