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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3580/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3580/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA MARIA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. IANNONE SALVATORE e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 08/10/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Bracigliano, Sa, il 31/08/2009 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, n. 17), deducendo che dal matrimonio con era nato, il 26.04.2010, il figlio . Controparte_1 Per_1
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e, dando atto della pagina 1 di 4 definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 06.02.2025, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale, nonché formulando una proposta conciliativa della causa.
Iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 26.03.2025, le parti hanno presentato conclusioni congiunte (conformemente alla proposta conciliativa suddetta) ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte (conformemente alla proposta conciliativa del 24.02.2025) ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 4 La proposta, peraltro, è quella di seguito indicata:
“1. rinuncia alle domande di addebito ed alle ulteriori domande proposte, incompatibili (promosse nel presente giudizio) con il contenuto della presente proposta;
2. conferma dei provvedimenti provvisori qui resi;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”
ed i provvedimenti provvisori emessi, invero, sono stati i seguenti:
“a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. affida , nato il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
c. nulla dispone in merito all'assegnazione della casa coniugale, per le ragioni di cui in parte motiva;
d. dispone la domiciliazione del figlio presso la madre, e, pertanto, Per_1 Parte_1 presso l'abitazione dei nonni materni, sita in Bracigliano (Sa), alla via Alessandro Manzoni n. 54; e. stabilisce la permanenza di figli minori presso il padre, in conformità e nei termini di Per_1 cui al calendario di visite, come redatto dal padre, all'uopo, per l'effetto, disponendo l'affido paritario ed alternato come ivi dettagliato;
f. dispone, altresì, in conformità del piano genitoriale, come redatto dalla ricorrente, giacché idoneo a consentire, ad entrambi i genitori, di partecipare concordemente alle scelte del figlio;
g. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al Controparte_1 mantenimento del figlio previa corresponsione di un assegno mensile di € 350,00 da versare alla madre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
dispone che inoltre contribuisca al mantenimento di , Controparte_1 Parte_1 previa corresponsione di un assegno mensile di € 150,00 da versare con le stesse modalità in precedenza stabilite;
dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di
ed nella misura del 50% ciascuno”. Parte_1 Controparte_1
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate (in particolare, la rinuncia delle parti di cui al punto n. 1 della proposta), giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo.
pagina 3 di 4 Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Bracigliano, Sa, il 31/08/2009 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, n. 17),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, di cui alla proposta conciliativa, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, prendendo atto delle residue condizioni concordate di cui ai punti n.ri 1 della suddetta proposta.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3580/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA MARIA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. IANNONE SALVATORE e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 08/10/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Bracigliano, Sa, il 31/08/2009 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, n. 17), deducendo che dal matrimonio con era nato, il 26.04.2010, il figlio . Controparte_1 Per_1
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e, dando atto della pagina 1 di 4 definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 06.02.2025, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale, nonché formulando una proposta conciliativa della causa.
Iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 26.03.2025, le parti hanno presentato conclusioni congiunte (conformemente alla proposta conciliativa suddetta) ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte (conformemente alla proposta conciliativa del 24.02.2025) ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 4 La proposta, peraltro, è quella di seguito indicata:
“1. rinuncia alle domande di addebito ed alle ulteriori domande proposte, incompatibili (promosse nel presente giudizio) con il contenuto della presente proposta;
2. conferma dei provvedimenti provvisori qui resi;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”
ed i provvedimenti provvisori emessi, invero, sono stati i seguenti:
“a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. affida , nato il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
c. nulla dispone in merito all'assegnazione della casa coniugale, per le ragioni di cui in parte motiva;
d. dispone la domiciliazione del figlio presso la madre, e, pertanto, Per_1 Parte_1 presso l'abitazione dei nonni materni, sita in Bracigliano (Sa), alla via Alessandro Manzoni n. 54; e. stabilisce la permanenza di figli minori presso il padre, in conformità e nei termini di Per_1 cui al calendario di visite, come redatto dal padre, all'uopo, per l'effetto, disponendo l'affido paritario ed alternato come ivi dettagliato;
f. dispone, altresì, in conformità del piano genitoriale, come redatto dalla ricorrente, giacché idoneo a consentire, ad entrambi i genitori, di partecipare concordemente alle scelte del figlio;
g. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al Controparte_1 mantenimento del figlio previa corresponsione di un assegno mensile di € 350,00 da versare alla madre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
dispone che inoltre contribuisca al mantenimento di , Controparte_1 Parte_1 previa corresponsione di un assegno mensile di € 150,00 da versare con le stesse modalità in precedenza stabilite;
dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di
ed nella misura del 50% ciascuno”. Parte_1 Controparte_1
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate (in particolare, la rinuncia delle parti di cui al punto n. 1 della proposta), giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo.
pagina 3 di 4 Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Bracigliano, Sa, il 31/08/2009 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, n. 17),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, di cui alla proposta conciliativa, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, prendendo atto delle residue condizioni concordate di cui ai punti n.ri 1 della suddetta proposta.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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