Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2078 del 26.06.2024 Oggetto: rideterminazione spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresento e difeso dall'avv. Giulio Insalata Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Salvo e Marcello Raho CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 4.07.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per l'accertamento del diritto alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia- aveva dichiarato cessata la materia del contendere, a seguito del riconoscimento del diritto in via amministrativa, sia pure in epoca successiva alla notifica del ricorso, compensando per metà le spese di giudizio, “per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa”, e liquidando la restante parte in € 900,00.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale, pure a fronte della totale soccombenza virtuale dell' , aveva disposto la compensazione Controparte_2
parziale delle spese di lite. Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento dell'ulteriore metà delle spese processuali liquidate nel giudizio di CP_1
primo grado, oltre alle spese di questo grado.
1
All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
Giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali;
pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (Cass. n. 11494/2004; n. 3148/2016).
In particolare, laddove, come nella specie, il procedimento sia disciplinato ratione temporis dall'art. 92
c.p.c. nel testo attualmente vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado, le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate va aggiunta -per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, additiva di accoglimento- quella in cui sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
in relazione al nuovo enunciato introdotto dal Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Il riferimento è, dunque, a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste in giudizio (cfr. in tal senso Cass. n. 34830/2022).
Ciò posto, il Tribunale ha giustificato la compensazione parziale delle spese processuali “per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa”.
E tuttavia, le motivazioni addotte dal Tribunale non appaiono idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la parziale compensazione, considerato che l' - CP_1
attraverso la trasformazione della pensione in sede amministrativa con la decorrenza di legge- ha, di fatto, riconosciuto la totale fondatezza della domanda attorea.
2 Deve quindi ritenersi che, secondo il principio della soccombenza, l' debba essere condannato CP_1
al pagamento per intero delle spese di giudizio, da liquidarsi -tenuto conto della quantificazione già effettuata dal primo giudice- in € 1.800,00.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 4.07.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 26.06.2024 n. 2078 Parte_1 CP_1 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 1.800,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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