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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 11 del mese di settembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 6975/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Catania Via A. CodiceFiscale_1
Mario n. 56 presso lo studio dell'Avv. Marianna Spartà che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione,
attrice
contro
CP_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_2
Leopardi n. 23 presso lo studio dell'Avv. Lausa Disfetano, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta;
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO.
Sono presenti i procuratori delle parti i quali discutono la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano pagina 1 di 4 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 5.4.2024 premettendo di avere concesso in locazione Parte_1
per uso abitativo a l'immobile sito in Catania Via Celeste n. 118 per il canone mensile di € CP_1
350.00 (oltre € 130.00 mensili per oneri condominiali) chiedeva che questo fosse dichiarato risolto atteso che il conduttore non aveva effettuato il pagamento dei canoni dal mese di gennaio 2024.
Chiedevano pertanto che fosse convalidato l'intimato sfratto con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, con la condanna del resistente al pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
Si costituiva l'intimata opponendosi.
Disposto il mutamento di rito, all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte dell'assoluta carenza di prova contraria si deve presumere che effettivamente l'inadempimento dedotto sia esistente.
E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento,
la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad pagina 2 di 4 allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533; Cass. Civ. sez. III 23 maggio 2001 n. 7027;
Cass. Civ. sez. I 27 marzo 1998 n. 3232).
Nella specie il creditore ha dimostrato l'esistenza del titolo e l'esigibilità del credito, e dunque in assenza di prova contraria non resta che dichiarare risolto il contratto per inadempimento del locatore,
con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento dei canoni scaduti a far data dal gennaio 2024
al mese di ottobre 2024 (data del rilascio) per complessivi € 3500.00.
In ordine alle quote condominiali è sufficiente rilevare come non vi sia prova alcuna di esborsi da parte della locatrice, né risultano richieste di pagamento da parte del condominio (ovvero di tentatici di recupero in danno del conduttore non andati a buon fine).
Nessun rileivo può avere la circostanza dedotta dal conduttore in ordine ad un differente contratto,
ove il canone pattuito era addirittura superiore (€ 480.00 mensili), atteso che nessuna prova di pagamenti (ovviamente per tale maggiore somma) sussiste.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
udito i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da
[...]
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: Pt_1 CP_1
1) dichiara risolto il contratto di locazione del 7.7.2023 per inadempimento del conduttore;
pagina 3 di 4 2) condanna il resistente al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 3500.00 oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze al soddisfo a titolo di canoni dal mese di gennaio 2024 al mese di ottobre 2024;
3) condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 1276.00, di cui € 76.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 11 del mese di settembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 6975/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Catania Via A. CodiceFiscale_1
Mario n. 56 presso lo studio dell'Avv. Marianna Spartà che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione,
attrice
contro
CP_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_2
Leopardi n. 23 presso lo studio dell'Avv. Lausa Disfetano, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta;
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO.
Sono presenti i procuratori delle parti i quali discutono la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano pagina 1 di 4 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 5.4.2024 premettendo di avere concesso in locazione Parte_1
per uso abitativo a l'immobile sito in Catania Via Celeste n. 118 per il canone mensile di € CP_1
350.00 (oltre € 130.00 mensili per oneri condominiali) chiedeva che questo fosse dichiarato risolto atteso che il conduttore non aveva effettuato il pagamento dei canoni dal mese di gennaio 2024.
Chiedevano pertanto che fosse convalidato l'intimato sfratto con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, con la condanna del resistente al pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
Si costituiva l'intimata opponendosi.
Disposto il mutamento di rito, all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte dell'assoluta carenza di prova contraria si deve presumere che effettivamente l'inadempimento dedotto sia esistente.
E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento,
la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad pagina 2 di 4 allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533; Cass. Civ. sez. III 23 maggio 2001 n. 7027;
Cass. Civ. sez. I 27 marzo 1998 n. 3232).
Nella specie il creditore ha dimostrato l'esistenza del titolo e l'esigibilità del credito, e dunque in assenza di prova contraria non resta che dichiarare risolto il contratto per inadempimento del locatore,
con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento dei canoni scaduti a far data dal gennaio 2024
al mese di ottobre 2024 (data del rilascio) per complessivi € 3500.00.
In ordine alle quote condominiali è sufficiente rilevare come non vi sia prova alcuna di esborsi da parte della locatrice, né risultano richieste di pagamento da parte del condominio (ovvero di tentatici di recupero in danno del conduttore non andati a buon fine).
Nessun rileivo può avere la circostanza dedotta dal conduttore in ordine ad un differente contratto,
ove il canone pattuito era addirittura superiore (€ 480.00 mensili), atteso che nessuna prova di pagamenti (ovviamente per tale maggiore somma) sussiste.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
udito i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da
[...]
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: Pt_1 CP_1
1) dichiara risolto il contratto di locazione del 7.7.2023 per inadempimento del conduttore;
pagina 3 di 4 2) condanna il resistente al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 3500.00 oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze al soddisfo a titolo di canoni dal mese di gennaio 2024 al mese di ottobre 2024;
3) condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 1276.00, di cui € 76.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4