TRIB
Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Alessandra Lulli Giudice
Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 600/2025 R.G., posto in discussione ex art. 669 terdecies c.p.c. il
17.03.2025 con udienza a cd. “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. e con termine in favore delle parti per il deposito di note difensive scritte di giorni dieci ed ulteriore successivo termine di giorni cinque per eventuali repliche e promosso da
, con gli Avv.ti Leonardo Bottone e Igor Antonini Parte_1
Reclamante contro
, con l'Avv. Marco Stravato CP_1
Reclamato
Oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
*********
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.03.2025 tenuta a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. con termine in favore delle parti per il deposito di note difensive scritte di giorni dieci ed ulteriore successivo termine di giorni cinque in favore delle stesse per eventuali repliche (giusto il provvedimento del 28.02.2025-03.03.2025 e giuste le note scritte telematiche del
14.03.2025 e del 16.03.2025 delle parti in vista della ridetta udienza del 17.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c.), il Collegio, approvato e/o ratificato e/o condiviso integralmente l'operato del Giudice
Relatore/Estensore indicato in epigrafe quale magistrato già designato/delegato alla trattazione della presente vertenza con provvedimento presidenziale del 18-20.02.2025 ex art. 669 terdecies c.p.c.
(cfr., altresì, il decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Latina n. 5 del 22.01.2019 s.m.i.), osserva quanto segue.
Il reclamante ha impugnato con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. il provvedimento cron.
n.291/2025 del 23.01.2025-R.G. n.4771/2024-Trib. Latina, con il quale è stata respinta la propria
1
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
domanda di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c. (per completezza ed in sintesi, l'invocato accertamento tecnico preventivo afferisce alcune operazioni e/o movimentazioni in uscita ovvero prestiti di qualsiasi natura asseritamente intervenuti negli ultimi dieci anni sul conto corrente del de cuius , deceduto il 10.02.2018 e padre delle odierne parti in causa, Persona_1 indicati in atti come accreditati/prestati al reclamato nonché l'importo delle operazioni e/o movimentazione in entrata ovvero rimborsi di prestiti di qualsiasi natura intervenuti negli ultimi dieci anni dal conto corrente del reclamato e già resistente in prime cure ed asseritamente accreditati/restituiti sul conto corrente del de cuius), così chiedendo testualmente che “(…) IN VIA
PRINCIPALE in accoglimento del reclamo, CONCEDERE L'ACCERTAMENTO TECNICO
URGENTE, ex art 696-bis cpc, ovvero anche ex art 696 cpc, così come domandato nel ricorso introduttivo, per il tramite di quesiti gradati, anche in via subordinata, da intendersi qui ritrascritti, sempre secondo le forme e nel rispetto dei limiti previsti dall'Ordinamento, con ogni conseguente effetto anche in ordine alla restituzione dei compensi ed accessori di condanna già versati al resistente, oltre interessi e rivalutazione. IN VIA DI MERO SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'avvenuto rigetto dell'accertamento tecnico urgente, per le ragioni e causali sopra esposte RIFORMARE IN PUNTO DI SPESE IL PROVVEDIMENTO RECLAMATO
E LIQUIDARE CORRETTAMENTE LE MEDESIME, compensandole integralmente tra le parti, con ogni conseguente effetto anche in ordine alla restituzione dei compensi ed accessori di condanna già versati al resistente, oltre interessi e rivalutazione. IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ulteriore ipotesi di conferma del rigetto dell'accertamento tecnico urgente e mancata compensazione integrale delle spese, RILIQUIDARE CORRETTAMENTE LE
SPESE SECONDO GLI EFFETTIVI PARAMETRI E FASI PREVISTI DAL DM n.55/14, adottando i dichiarati valori minimi della tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva) anzichè gli erronei valori minimi della tabella 10 (procedimenti cautelari), eliminando quindi la fase decisoria perchè esclusa/non prevista dal DM, e del resto nemmeno tenutasi, e quindi liquidando l'importo finale di euro 1.063, oltre spese ed accessori, ovvero una minore somma, anzichè la somma di 2.613 liquidata in ordinanza e manifestamente erronea, con ogni conseguente effetto anche in ordine alla restituzione dei compensi ed accessori di condanna già versati al resistente, oltre interessi e rivalutazione. IN OGNI CASO Il ricorrente si riserva di indicare il Consulente tecnico di parte in ipotesi di ammissione dell'accertamento tecnico preventivo. CON VITTORIA DI SPESE E
COMPENSI DI ENTRAMBI I PROCEDIMENTI, come da nota spese analitica, oltre al 15% di rimborso spese forfettarie e cpa, con distrazione degli stessi ex art.93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari (…)” per i motivi indicati in atti (si ricordi che “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1,
2
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n.
90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile” – cfr., tra le altre: Cass., n.
9087/2023 – e che “In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini” – cfr.: Cass., n. 69/2025, onde nel caso di specie deve ritenersi ritualmente instaurato il presente giudizio ex art. 669 terdecies c.p.c. per quanto allo stato emergente dagli atti e ciò stanti anche le istanze di parte reclamante del 13.02.2025 e del 20.02.2025 ex art. 153 c.p.c. e relativi allegati nonché l'assenza di compiute contestazioni ex art. 115 c.p.c., assorbito così ogni altro profilo sul punto).
Parte reclamata ha contestato quanto ex adverso dedotto e chiesto testualmente che “(…) Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare il reclamo proposto dal sig. , Parte_1
laddove ritenuto tempestivo, in via principale per sua inammissibilità, subordinatamente per insussistenza dei suoi requisiti, oltre che per essere infondato in fatto e diritto. Con declaratoria di rigetto del reclamo avverso anche limitatamente alla richiesta di riforma del provvedimento reso dalla dott.ssa in ordine alle spese di lite come ivi liquidate, per trattarsi come per Parte_2
legge di un procedimento cautelare cd. ante causam avente una propria autonomia, conclusosi un una pronuncia di rigetto per inammissibilità del ricorso ivi proposto, con il quale il Giudice deve pronunciarsi anche sulle spese di lite ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c., in questa sede non contestabili (Così Cass. Civ. n. 11800/2012 – Cass. Civ. Sez. VI n. 6180 del 01/03/2019). In denegata ipotesi di suo accoglimento, si confermano le richieste di cui alla riprodotta memoria versata nel giudizio ex art. 669 bis e ss. c.p.c., recante n. R.G. 4771/2024, quivi da intendersi integralmente trascritte, con domanda di loro disposizione, nonché tutte le contestazioni ivi sollevate avverso la documentazione depositata ex adverso, quivi pure da aversi per riprodotte nella loro interezza, in quanto anche in questa sede tutta rielencata e ridepositata. Ovviamente, quivi allegandosi tutta la documentazione ivi versata, per cui come di seguito si riproduce il fascicolo di parte di causa. Con vittoria degli esborsi e dei compensi di questo procedimento di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario (…)” per i motivi indicati in atti (cfr. anche il cd.
“principio di raggiungimento dello scopo dell'atto”).
Con provvedimento del 28.02.2025-03.03.2025 ex art. 669 terdecies c.p.c. si è testualmente disposto che “(…) visto il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto il 13.02.2025 da Pt_1
; visto il provvedimento presidenziale di designazione/delega dello scrivente del 18-
[...]
3
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
20.02.2025 (cfr., altresì, il decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Latina n. 5 del
22.01.2019 s.m.i.); visti gli atti, ivi comprese l'istanza di del 13.02.2025 con cui si Parte_1 chiede testualmente che “(…) l'Ill.mo Giudice adito, dopo aver accertato la sussistenza delle predette n.6 (sei) PEC comprovanti il tempestivo deposito avvenuto in data 07.02.25, e quindi la tempestività dello stesso (ritualmente accettato anche dalla cancelleria del Tribunale di Latina senza rilievi di sorta) voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, ritenere il deposito 13.02.2025 (meramente ripetitivo di quello del 7.02.2025 accettato) valido ed efficace o comunque, alternativamente, disporre la rimessione in termini, ovvero ancora assumere il diverso provvedimento ritenuto idoneo allo scopo (…)” nei termini ivi meglio indicati nonché l'istanza di del 20.02.2025 con cui si chiede testualmente che “(…) di disporre che l'intero Parte_1 contenuto della chiavetta USB (ovvero L'ALL'41-BIS EML. SECONDA PEC 7.02.2025
ACCETTAZIONE DEPOSITO BUSTA 1) pervenuta alla Cancelleria civile, sezione I in data
18.02.24 (al momento presente nel fascicolo solo in forma di annotazione) sia inserito nel fascicolo
Contr R.G. n.600/2025, così da risultare pienamente visibile e documentare tutti i file (n.6 file . già nella disponibilità della cancelleria emittente) emessi dalla cancelleria del Tribunale di Latina in data 7.02.2025 (…)” nei termini ivi meglio indicati;
visto anche l'art. 127 ter c.p.c.; tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
- nulla osta in via provvisoria all'acquisizione agli atti anche in telematico a cura della Cancelleria con tempestività dei documenti di cui alla nota telematica del
20.02.2025 di indicata in premessa, mandando alla Cancelleria per quanto di Parte_1
competenza ivi compresa la predisposizione ed acquisizione agli atti anche in telematico con tempestività di propria relazione circa le circostanze di cui alle note telematiche del 13.02.2025 e del 20.02.2025 suddetta di indicate in premessa nonché salva ogni altra eventuale Parte_1
valutazione di legge ex art. 669 terdecies c.p.c. unitamente al merito/da parte del Collegio;
-fissa quindi, per la trattazione in senso ampio in forma cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. della presente vertenza, l'udienza del 17.03.2025 alle ore 09.30 ss. (udienza così individuata anche in base alle attuali esigenze di ruolo complessive oltre che in ragione delle attività espletande), con termine a parte ricorrente/reclamante fino al 06.03.2025 per la notifica alle controparti del ricorso introduttivo e del presente provvedimento;
- dispone che l'udienza suddetta fissata per il
17.03.2025 sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. limitate alle istanze e conclusioni rivolte al Giudice/Collegio/Tribunale, salva all'esito della stessa detta udienza cd.
“scritta” ex art. 127 ter c.p.c. del 17.03.2025 altresì l'eventuale assunzione della causa in riserva/al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. con concessione alle parti di eventuali termini per note difensive e/o repliche ove occorrente;
-onera le parti di redigere le predette note ex art. 127 ter c.p.c. nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, anche mediante rinvio a istanze e conclusioni eventualmente formulate in altri scritti già depositati oppure presenti in eventuali verbali di pregresse udienze, eventuali atti e/o eventuali verbali da richiamare specificamente
4
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
mediante l'indicazione della data dei medesimi;
-assegna alle parti termine perentorio sino alla detta udienza del 17.03.2025-ore 09.30 per il deposito telematico delle predette note ex art. 127 ter c.p.c. ed onera le medesime di denominare il relativo file con la specifica dicitura “Note scritte in sostituzione dell'udienza” (termine così abbreviato ex art. 127 ter comma 2 ultimo periodo c.p.c. a giorni cinque e ciò attesa la rappresentata/tendenziale urgenza anche in rapporto alla natura/oggetto del presente procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. e/o alle peculiarità tutte del caso concreto), con termine alle parti di giorni due dalla comunicazione/notificazione del presente provvedimento per richiedere eventuale trattazione cd. “in presenza” (termine così abbreviato ex art. 127 ter comma 2 ultimo periodo c.p.c. e ciò attesa la rappresentata/tendenziale urgenza anche in rapporto alla natura/oggetto del presente procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. e/o alle peculiarità tutte del caso concreto); -onera la Cancelleria di eseguire tempestivamente gli adempimenti di competenza, ivi compreso l'inserimento nel cd. “Storico” del fascicolo d'ufficio informatico/telematico del presente procedimento dell'annotazione “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” in corrispondenza della data già fissata per l'udienza di cui sopra del
17.03.2025 e sostituita dallo scambio di note cd. “scritte” ex art. 127 ter c.p.c., come detto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti tutti di rito (…)” come ivi meglio indicato.
All'udienza del 17.03.2025, tenuta in forma cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. (giusto il ricordato provvedimento del 28.02.2025-03.03.2025 qui richiamato per quanto di ragione), la causa, documentale, è stata assunta in riserva e rimessa al Collegio per ogni decisione ex art. 669 terdecies c.p.c. con termine in favore delle parti per il deposito di note difensive scritte di giorni dieci ed ulteriore successivo termine di giorni cinque in favore delle stesse per eventuali repliche, il tutto nel rispetto del contraddittorio secondo la cognizione destrutturata e deformalizzata tipicamente caratterizzante i procedimenti ex art. 669 terdecies c.p.c. come il presente (si ricordi che i procedimenti cautelari in senso ampio risultano caratterizzarsi tipicamente per la libertà delle forme e la sommarietà ossia risultano svincolati da una rigida predeterminazione dei tempi e delle modalità di svolgimento connotanti all'opposto il giudizio di cognizione ordinaria, in quanto finalizzati ad un accertamento delibativo di mera verosimiglianza della situazione tutelanda senza pregiudizio del riesame nella successiva fase di merito con giudizio di certezza e nella completezza delle disponibilità e delle acquisizioni istruttorie - cfr., tra le altre e più in generale: Trib. Napoli,
27.04.2005 e Trib. Rossano, 16.11.2012).
Va anzitutto evidenziato che in linea generale deve ritenersi ammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso i provvedimenti emessi in sede di istruzione preventiva ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c. (cfr.: Corte Cost., n. 202/2023 la quale ha dichiarato “(…) l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della
5
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice (…)”).
Ciò posto, è poi noto che l'art. 696 c.p.c. prevede, in tema di accertamento tecnico preventivo, che “Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli
694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni”, mentre l'art. 696 bis c.p.c., introdotto dal D.L. n. 35/2005 s.m.i. in tema di consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite, prevede che “L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 (ndr: l'accertamento tecnico preventivo di cui al detto art. 696
c.p.c.), ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili”.
La principale differenza che distingue i due tipi di accertamento tecnico preventivo è data dunque dal fatto che la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. non presuppone per il suo espletamento la sussistenza del cd. “periculum in mora” ossia il pericolo che, nell'attesa dell'insaturazione del processo di merito, gli elementi di prova che necessitano di essere raccolti vengano dispersi.
Inoltre, la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi può essere promossa nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro, derivanti da illeciti contrattuali o extracontrattuali.
Lo scopo del consulente tecnico è, tipicamente, quello di tentare la conciliazione delle parti ex art. 696 bis c.p.c., oltre a quello di accertare tecnicamente la sussistenza e conformazione dei fatti controversi.
Tale strumento presenta pertanto, da un lato, una funzione accertativa e, dall'altro lato e segnatamente, una funzione conciliativa (e, con essa, deflattiva del contenzioso), stante l'obbligo in capo al consulente nominato dal giudice, prima di depositare la relazione, di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti.
6
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
Orbene, alla luce di tutto quanto precede, è stato evidenziato in giurisprudenza che “La consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite prevista dall'art. 696-bis c.p.c. presuppone che la controversia tra le parti abbia un unico punto di dissenso che può costituire l'oggetto della consulenza tecnica su cui le parti, molto probabilmente, potranno conciliarsi, senza che residuino altre questioni controverse” (cfr., tra le altre: Trib. Milano, n.31821/2024 secondo cui in motivazione e più in dettaglio l'istituto contemplato dall'art. 696 bis c.p.c. “(…) assolve ad una duplice funzione, posto che esso, da un lato, tende, in un'ottica deflattiva del contenzioso, a favorire tra le parti la conciliazione di un'insorgenda controversia, mentre, per altro verso, è pur sempre volto a precostituire un mezzo di prova da produrre nel successivo giudizio di merito, qualora la conciliazione non riesca. (…) la sua ammissibilità presuppone la positiva delibazione, da parte del
Giudice, dell'utilizzabilità del mezzo di prova nel successivo giudizio di merito a cognizione piena
(…)” onde il presupposto per l'applicabilità dell'istituto previsto dall'art 696 bis c.p.c. è che “(…) la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile con valutazione da compiersi in concreto ex ante che esse si concilieranno, non residuando altre questioni controverse
(…)”).
In altri termini, stante anche la ratio dell'istituto ed articolato normativo in questione (in contrapposizione al dettato dell'art. 696 c.p.c., come detto), è stato chiarito che “La consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è, in definitiva uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, di talché l'espletamento di tale consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 696 c.p.c., ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Stante la citata funzione deflattivo-conciliativa dell'istituto non sono consentite interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche, salvo il caso in cui la possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi come quando vi sia una contestazione radicale del rapporto da cui trarrebbe origine il credito da accertare;
in tali casi, infatti, mancherebbe qualsivoglia punto di partenza per l'ipotesi di conciliazione e la consulenza preventiva rischierebbe di essere meramente esplorativa, volta alla precostituzione di un mezzo di prova al di fuori del requisito del periculum e non già ad evitare il giudizio di merito” (cfr., tra le altre: Trib. Palermo, 14.08.2019) e che “In sede di vaglio preliminare di ammissibilità, il Giudice deve verificare se la controversia tra le parti possa essere effettivamente composta in forza di un mero accertamento tecnico;
deve escludersi quando vi siano, tra le parti, profili controversi involgenti questioni giuridiche o accertamenti di fatto. Il ricorso a norma dell'art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia
7
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ex ante – altre questioni controverse, essendo solo in tal modo possibile scongiurare l'instaurazione di procedimenti ante causam volti ad ottenere consulenze tecniche “esplorative”, non precedute – come accadrebbe invece nel giudizio di merito – dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione”
(cfr.: Trib. Roma, 14.02.2019; cfr. altresì, tra le altre e mutatis mutandis: Trib. Modena, 11.05.2023 secondo cui “Ai fini dell'ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., la quale non assolve alla funzione di permettere l'acquisizione di una prova altrimenti destinata a disperdersi nel tempo dell'istaurazione dell'ordinario processo ma assolve in via principale una funzione conciliativa, è irrilevante l'esistenza del periculum in mora (cfr. art. 696 bis c.p.c. che espressamente prevede che l'espletamento della consulenza tecnica preventiva «può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696»); deve peraltro assumersi che, come in ogni ipotesi di istruzione preventiva, la sua ammissione sia comunque vincolata all'accertamento della sussistenza del fumus boni iuris (Trib. Milano, 13 aprile 2011), non potendo darsi ingresso ad istanze di consulenza tecnica palesemente esplorative o, comunque, relative a fatti non pertinenti al thema decidendum del futuro processo o, ancora, istanze che demandano al consulente tecnico la soluzione di questioni di carattere giuridico” e Trib. Milano,
23.01.2007 secondo cui “Presupposto della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, è assai probabile che esse si concilieranno: non altre questioni controverse” e Trib. Firenze, 07.06.2017 e Trib. Nocera
Inferiore, 08.06.2016 secondo cui “E' inammissibile il ricorso ex art. 669 bis c.p.c. quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica. Tale ricorso infatti presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto "ex ante", altre questioni controverse” e Trib. Milano, 30.06.2011 e Trib. Caltagirone, 09.11.2023 secondo cui in motivazione “(…) premesso, in punto di diritto, che l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c., ha la finalità primaria di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale;
ritenuto che
, in particolare, esso è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, (…); ritenuto che, stante la citata funzione deflattivo-conciliativa dell'istituto non sono consentite interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche, salvo il caso in cui la
8
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi come quando vi sia una contestazione radicale del rapporto da cui trarrebbe origine il credito da accertare: in tali casi, infatti, mancherebbe qualsivoglia punto di partenza per l'ipotesi di conciliazione e la consulenza preventiva rischierebbe di essere meramente esplorativa, volta alla precostituzione di un mezzo di prova al di fuori del requisito del periculum e non già ad evitare il giudizio di merito;
considerato, altresì, che ai fini della delibazione preliminare in ordine alla ammissibilità/inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, deve muoversi, innanzitutto, dal dato letterale dell'art. 696-bis c.p.c., (…); ritenuto che la giurisprudenza di merito, ormai consolidata, cui questo Tribunale ritiene di aderire, sostiene l'inammissibilità del rimedio in questione: • ove sia controverso l'an della prestazione: difatti, indefettibile presupposto della consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi è “che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica dovendosi ritenere inammissibile la richiesta della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. qualora le parti non controvertano soltanto sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa, oltre che sull'individuazione del soggetto ad essa eventualmente tenuto”
(cfr. Trib. Catania, ord. Pres. 1.12.2011, RG 6016/2011; Trib. Milano, sez. X, 23.1.2007; Trib.
Milano 17.4.2006); • ove si voglia demandare al CTU la verifica della mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali ovvero l'esistenza del fatto illecito, in tal modo rimettendo al CTU valutazioni giuridiche a lui precluse (cfr. Trib. Torino, 8.10.2014); rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'ATP in funzione conciliativa al fine di verificare lo stato dei luoghi, la sussistenza delle lamentate infiltrazioni e quantificare i danni subiti dall'immobile di proprietà, senza tuttavia allegare alcuna documentazione a supporto delle proprie allegazioni;
rilevato che entrambi i resistenti hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'ATP, evidenziando l'assenza di qualsivoglia prospettiva conciliativa, anche tenuto conto dell'assenza di prova di quanto allegato e, per l'effetto, della natura meramente esplorativa del mandato da conferire al CTU, al quale sarebbe anche demandato il compito di verificare a quale dei resistenti è in astratto imputabile il danno;
ritenuto che
il chiesto accertamento tecnico a fini conciliativi non sia ammissibile;
ritenuto che
, infatti, le reciproche deduzioni delle parti (che non manifestano una possibilità conciliativa) presuppongono accertamenti che non sono interamente ed esclusivamente demandabili ad un accertamento tecnico e che, considerate le contestazioni dei resistenti, appaiono preliminari ad esso e afferenti al pieno assolvimento degli oneri probatori (…)” e Trib. Catania,
01.12.2011 e Trib. Milano, 17.04.2006 e Trib. Torino, 08.10.2014 e Trib. Bari, n.2249/2024 e Trib.
Vicenza, 14.01.2020 e Trib. Trani, 12.02.2009 secondo cui “È inammissibile il ricorso volto all'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex art. 696 bis c.p.c. nelle controversie in tema di ripetizione dell'indebito” e Giudice di Pace di Bari, n.
2263/2011).
9
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
Orbene, nel caso di specie parte reclamata ha contestato le deduzioni e difese attoree anche dal punto di vista dell'effettiva sussistenza del diritto controverso e/o della riconducibilità di esso alle parti attraverso l'articolazione di molteplici eccezioni e contestazioni in fatto ed in diritto con produzione dei relativi documenti di riscontro, sia in rito (ad esempio, in punto di prescrizione del diritto controverso) sia nel merito (ad esempio, in punto di intervenuta accettazione dell'eredità del de cuius con beneficio d'inventario da parte anche dell'odierno reclamante con Persona_1
conseguente redazione del relativo inventario e conseguente dedotta preclusione di ogni altro eventuale accertamento/acquiescenza ovvero in punto di ricostruzione delle vicende familiari e/o imprenditoriali in contestazione), con ciò emergendo dagli atti nel complesso la mancanza di possibilità conciliative anche ex art. 696 bis c.p.c. allo stato ovvero più in generale l'inammissibilità dello strumento di cui all'art. 696 bis c.p.c. per assenza dei relativi presupposti di legge tutti per quanto esposto ed evidenziato secondo la descritta cognizione destrutturata e deformalizzata propria dei procedimenti camerali e devolutivi ex art. 669 terdecies c.p.c. (cfr., in dettaglio, già le pagine 01 ss. della memoria di prime cure di parte odierna reclamata ed ivi resistente del 08.01.2025 ed allegati), il quale rimedio ex art. 696 bis c.p.c. finirebbe – diversamente e così - con l'assumere finalità esplorative ovvero con l'incidere su aspetti prettamente giuridici e/o pertinenti ad un ordinario giudizio di merito per certi versi ossia - in ultima istanza - con l'esorbitare dal perimetro normativo tipicamente suo proprio.
Dallo stesso reclamo introduttivo di causa ex art. 669 terdecies c.p.c. ed allegati, anche a non voler considerare in ipotesi le memorie difensive e gli atti ex art. 669 terdecies c.p.c. di parte odierna reclamata, emerge del resto che le contestazioni tra le parti presentano un'ampia portata e che le parti hanno già tentato in passato soluzioni conciliative anche mediante procedimenti di mediazione e/o di negoziazione assistita, senza esito (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. da 02 a 27 e
29 e 30 del reclamo introduttivo di causa ex art. 669 terdecies c.p.c.).
In altre parole, nel caso di specie, fermo restando il fatto che esula dal sindacato dell'intestato
Ufficio il merito delle contrapposte prospettazioni difensive delle parti, anche a voler prescindere ed a prescindere dal fatto che la controversia insorta e/o insorgenda fra le parti sia suscettibile o meno di involgere non solo il quantum ma anche l'an delle rispettive pretese e ciò in ragione delle deduzioni e difese delle stesse, essa controversia, per quanto emergente dagli atti allo stato, risulta presentare una natura tale da esorbitare dal perimetro dell'art. 696 bis c.p.c. poiché non suscettibile di costituire interamente oggetto di una consulenza tecnica (come tale, esplorativa per certi versi), acquisita la quale possa formularsi un tentativo di conciliazione idoneo ad integrare le reciproche concessioni sue proprie rispetto ai fatti tecnicamente accertati.
Quanto alla subordinata domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., va rilevato, anche ove voglia ritenersi la stessa effettivamente/ritualmente avanzata quanto meno in questa sede ex art. 669 tercedcies c.p.c. e tanto a prescindere dalla circostanza che dalla
10
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
formulazione e dalla portata sostanziale degli scritti difensivi - specie di prime cure - di parte odierna reclamante ciò non appare emergere (cfr., in tema di qualificazione giuridica della domanda e tra le altre, in generale: Cass., n.13602/2019), che appaiono comunque mancare i presupposti di legge per l'eventuale suo accoglimento.
Infatti, con precipuo riguardo ai procedimenti ex art. 696 c.p.c. è stato affermato che “I procedimenti di istruzione preventiva vanno inquadrati nella più ampia categoria dei procedimenti cautelari e dunque, anche per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (a differenza di quanto previsto dall'art.696-bis c.p.c. la cui finalità è soprattutto conciliativa e deflattiva), devono ricorrere a pena di inammissibilità i presupposti canonici: il fumus boni iuris, il pericolo nel ritardo ed il rapporto di strumentalità con il giudizio di merito” (cfr., tra le varie: Trib. Brindisi,
09.04.2024) e che “Il periculum in mora individuato dall'art. 696 c.p.c., si sostanzia (…) nel timore che nel tempo necessario all'instaurazione del giudizio di merito volto alla tutela di una determinata situazione giuridica, venga meno o, comunque, venga alterato l'oggetto della prova, circostanza, questa, della cui allegazione e prova, è onerata parte ricorrente” (cfr., tra le varie:
Trib. Brindisi, 09.04.2024 già citata;
cfr. altresì, mutatis mutandis: Trib. Padova, 21.09.2018).
Nel caso di specie, parte odierna reclamante deduce in punto di cd. “periculum in mora” ex art. 696 c.p.c. testualmente che “(…) il ricorrente può certamente provare anche la sussistenza del grave pericolo ex art. 696 c.p.c. dato dal rischio imminente di dispersione di parte della prova. E quindi, non procedere immediatamente all'accertamento contabile delle movimentazioni comprometterebbe progressivamente la ripetizione di quanto ricevuto senza causa e/o non restituito
(prestiti) dal sig. (RESISTENTE), al creditore/erede sig. CP_1 Parte_1
(RICORRENTE). Infatti — come noto — la ripetizione delle somme accertate trattenute/non restituite è soggetta a prescrizione decennale. (…) ogni mese di ritardo comporta l'irripetibilità di parte delle somme, che altrimenti progressivamente si prescriveranno (dei ratei di prestiti non restituiti). Inoltre, è necessario esaminare la questione delle fatture relative alle forniture del figlio verso il padre ed eventualmente opposte in compensazione, per accertarne la validità e l'esistenza delle operazioni, poiché gli importi fatturati da sembrano del tutto incoerenti. CP_1
Infatti, queste ipotetiche forniture erano destinate a un che non offre servizio Parte_3
mensa e si trova vicino a un negozio di alimentari ben fornito. In sintesi fatturazioni di CP_1
annotate nei libri contabili della ditta del padre contengono importi così
[...]
imponenti/sproporzionate e con causali (fornitura verdura) tali da apparire al ricorrente così irrealistiche da imporre l'esibizione delle stesse per verificarne la congruità dell'oggetto, al fine di escludere il possibile proposito simulatorio di prestazioni opposte in compensazione alla mancata restituzione. Ove controparte opponga in giudizio fatturazione di proprie imprese in luogo di restituzione, anche parziale, dei prestiti ricevuti, sarà necessario verificare la validità delle fatture emesse da , poiché le fatture riguarderebbe supposte forniture di verdure a un CP_1
11
R.G. n. 600/2025-Trib.
[...]
[
senza servizio ristorante/mensa, vicino a un alimentari ben fornito, e gli importi Controparte_3
apparirebbero al ricorrente, per come già indicati nella documentazione, manifestamente sproporzionati e irrealistici. Specie se confrontati con Registri 2010/2013 della Ditta individuale
AN NT (ALL. 19-BIS) in cui le medesime forniture del resistente sarebbero largamente inferiori a quelle ipoteticamente emesse negli anni a seguire (…)” (cfr., in dettaglio, le pagine 08 ss. del ricorso di prime cure del 26.11.2024; cfr., inoltre, le pagine 16 ss. del reclamo introduttivo del presente giudizio ex art. 669 terdecies c.p.c., in atti).
Trattasi di deduzioni generiche e/o inconferenti, frutto di (mere) petizioni di principio e sovrapponenti profili di cd. “periculum” e profili di cd. “fumus” per certi aspetti (del resto, la prescrizione è suscettibile di atti interruttivi ex art. 2943 c.c.), in ciò apprezzato anche il fatto che il cd. “periculum” tipicamente caratterizzante i procedimenti ex art. 696 c.p.c. afferisce tipicamente e segnatamente non il diritto in sé ma la prova di esso come detto (cfr.: Trib. Teramo, 11.06.2018 e
Trib. Ravenna, 08.07.2022 e Trib. Catania, 10.05.2017) nonché ad ogni modo il fatto che nel caso de quo il decesso di risulta risalire a diversi anni addietro ossia a febbraio 2018 - e Persona_1
così, con esso e più in generale, i fatti controversi nel loro complesso - a fronte dell'intervenuta instaurazione del procedimento in oggetto ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c. in prime cure (solo) nel novembre 2024, per completezza (si ricordi che “Il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra la pretesa violazione e la reazione giudiziaria attenua, fino a escludere il requisito del periculum in mora, lasciando presumere l'esistenza di una tolleranza che risulta incompatibile con l'asserita urgenza (nella specie si trattava di un anno e mezzo)” – cfr., mutatis mutandis: Trib. Bologna,
02.01.2018 – e che “Il periculum in mora deve essere escluso allorché tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo, quando la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla parte che si assume lesa, dato che il decorso del tempo — la cui valutazione è evidentemente rimessa caso per caso al giudice — costituisce sintomo di una tolleranza non in armonia con l'assunta urgenza” – cfr., mutatis mutandis: Trib. Bologna, 09.04.2010; cfr. altresì, tra le altre e sia pure con riguardo ai procedimenti ex art. 700 c.p.c. ma con enunciazione di più generali principi di diritto, mutatis mutandis: Trib. Milano, 14.05.2009 e Trib. Bologna, 28.10.2008 e Trib. Roma, 10.10.2008
e Trib. Bologna, 19.12.2007 e Trib. Roma, 14.09.2007 e Trib. Milano, 07.12.2007 e Trib. Catania,
08.09.2005 e Trib. Roma, 02.10.2009 e Trib. Bologna, 23.06.2010 e Trib. Bologna, 07.10.2009 e
Trib. Bologna, 03.03.2010).
Per tutto quanto esposto, deve concludersi per il rigetto del reclamo in questione ex art. 669 terdecies c.p.c. secondo la cognizione camerale e sommaria tipicamente propria dei giudizi ex art. 669 terdecies c.p.c. come il presente, salvo quanto appresso in punto di spese di lite del giudizio di prime cure.
In punto di contestazioni ex art. 669 terdecies c.p.c. circa le spese di lite liquidate con il
12
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
provvedimento di prime cure cron. n.291/2025 del 23.01.2025-R.G. n.4771/2024-Trib. Latina come accennato, va osservato che “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto (…)” (cfr., tra le altre: Cass., n. 26573/2018; cfr. altresì, tra le altre: Trib. Verona, 31.12.2015).
Acclarato che è dovuta la liquidazione e regolamentazione delle spese di lite a carico del soccombente ex artt. 91 ss. c.p.c. nel caso di specie per tutto quanto detto, circa il quantum di essa occorre rilevare che non appare corretto l'intervenuto impiego, in sede di provvedimento di prime cure cron. n.291/2025 del 23.01.2025-R.G. n.4771/2024-Trib. Latina, dei parametri del D.M. n.
55/2014 s.m.i. come modificato con D.M. n.37/2018 s.m.i. e con D.M. n. 147/2022 s.m.i. relativi ai procedimenti cautelari e ciò stante la previsione normativa, come eccepito e contestato ad opera di parte odierna reclamante con il ricorso introduttivo di causa ex art. 669 terdecies c.p.c., di una specifica tariffa per i procedimenti di istruzione preventiva (cfr., in materia e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n.11189/2021).
Essendosi con il provvedimento di prime cure cron. n.291/2025 del 23.01.2025-R.G.
n.4771/2024-Trib. Latina disposto in punto di spese di lite ed a fronte dell'intervenuto integrale rigetto delle domande di parte odierna reclamante/ricorrente ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c. nel senso testualmente che “(…) le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022
(procedimenti cautelari - valore compreso da € 52.000,01 ad € 260.000,00), tenuto conto delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante l'assenza di attività istruttoria e la natura strettamente documentale della controversia.
P.Q.M.
(…) 2) condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.613,00 per compensi di avvocato, euro 379,50 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge (…)”, il ridetto provvedimento cron. n.291/2025 del 23.01.2025-R.G. n.4771/2024-
Trib. Latina deve essere riformato sul punto ossia sul capo relativo alle spese di lite per quanto di ragione e deve conseguentemente disporsi, fermo l'onere delle stesse in capo al soccombente in prime cure ex artt. 91 ss., 669 bis ss. e 696 ss. c.p.c. nel testo vigente ratione Parte_1
temporis e nei limiti della compatibilità come detto, la liquidazione delle spese di lite di prime cure secondo i corrispondenti parametri del D.M. n.55/2014 s.m.i. come modificato con D.M. n.37/2018
s.m.i. e con D.M. n. 147/2022 s.m.i. (in vigore dal 23.10.2022) in forza del valore della vertenza nonché dell'attività istruttoria e difensiva complessivamente poste in essere oltre che in virtù della natura delle tematiche in fatto ed in diritto trattate e decise (ossia procedimenti di istruzione preventiva - vertenze di valore compreso tra €52.001,00 ed €260.000,00 – parametri minimi – fasi
13
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
di studio ed introduttiva con esclusione della fase istruttoria non espletata e della fase decisionale non prevista dalle ridette tariffe e così complessivi €1.063,00 quali onorari oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge), con susseguente condanna di alla restituzione CP_1
in favore di di quanto da questi eventualmente già corrispostogli per dette causali in Parte_1
eccedenza in forza della pronuncia di prime cure sul punto riformata con cron. n.291/2025 del
23.01.2025-R.G. n.4771/2024-Trib. Latina oltre accessori in misura e con decorrenza di legge come richiesto (cfr., in proposito e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n. 7144/2021 e Cass., n.
18972/2016).
Nel resto il provvedimento di prime cure cron. n.291/2025 del 23.01.2025-R.G. n.4771/2024-
Trib. Latina deve essere confermato anche in punto di spese di lite, ivi compresi i profili afferenti l'intervenuto riconoscimento tra le spese di lite della somma di €379,50 per esborsi/spese vive (cfr. anche il cd. “principio di causalità”).
Tali le ragioni della presente decisione.
Resta assorbita ogni altra questione e superato ogni altro accertamento (ivi compresa ogni altra eventuale attività di Cancelleria giusto il ricordato provvedimento del 28.02.2025-03.03.2025, in atti) per quanto esposto e considerato altresì il cd. “principio di economia processuale” (si ricordi che “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice
(ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (…)” - cfr., con enunciazione di principi di diritto più generali e tra le altre: Cass., n.15106/2013), mentre ogni altro distinto e/o più approfondito accertamento potrà e dovrà essere eventualmente posto in essere nelle competenti sedi anche di merito ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio ex art. 669 terdecies c.p.c., esse vengono integralmente compensate ex artt. 91 ss., 92, 669 bis ss. e 696 ss. c.p.c. nel testo vigente ratione temporis e nei limiti della compatibilità e ciò attesa la reciproca soccombenza delle parti con riferimento al presente giudizio ex art. 669 terdecies c.p.c. in virtù dell'intervenuto accoglimento del proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. sotto il (distinto) capo relativo alle spese di lite del giudizio di prime cure, con suo rigetto nel resto (cfr., tra le altre: Cass., SS. UU., n.32061/2022).
Infine, circa il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115/2002 s.m.i. va osservato, in linea teorica ed astratta, che con precipuo riferimento alla materia dei reclami ex art. 669 terdecies c.p.c., in passato, nell'immediatezza dell'entrata in vigore del detto articolato normativo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 s.m.i., si è sostenuta
14
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 s.m.i. alla fattispecie di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., considerata norma di stretta interpretazione;
l'evoluzione giurisprudenziale più recente in materia ha chiarito che “Il reclamo è un mezzo di impugnazione deformalizzato a critica libera, destinato ad essere definito con ordinanza inidonea a passare in giudicato, e tuttavia costituisce un mezzo di impugnazione nel momento in cui va proposto entro un termine stabilito a pena di decadenza ed è finalizzato alla revisione ed alla modifica della prima decisione cautelare. Di qui l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato previsto dal comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2002” (cfr., tra le altre: Trib. Napoli Nord, 15-
16.11.2017; cfr. altresì, più in generale: Cass. SS. UU., n. 4315/2020 secondo cui “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno”).
Ciò posto, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti di legge per l'applicazione di detta norma ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 s.m.i., la quale richiede l'integrale rigetto dell'impugnazione intesa in senso ampio, e ciò atteso l'esito del giudizio in oggetto ex art. 669 terdecies c.p.c. parzialmente favorevole e vittorioso per il reclamante come detto (invero, “In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R., n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame” – cfr.: Cass., n. 26981/2023 – e “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” – cfr.: Cass., SS. UU.,
n.4315/2020 già citata).
Inoltre, “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è
15
R.G. n. 600/2025-Trib. Latina
tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” (cfr.: Cass., SS. UU., n.4315/2020 già citata).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Latina-Sezione Prima Civile, ogni altra domanda, eccezione, deduzione e/o difesa disattese, così provvede nel presente giudizio ex art. 669 terdecies c.p.c. con R.G. n.
600/2025:
-in parziale accoglimento del reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. per quanto di ragione ed in riforma sul punto del provvedimento di prime cure con cron. n.291/2025 del 23.01.2025-R.G.
n.4771/2024-Trib. Latina per quanto di ragione da intendere fermo nel resto, liquida le spese di lite del giudizio di prime cure R.G. n.4771/2024-Trib. Latina a carico del soccombente Parte_1 in complessivi €1.063,00 quali onorari ed €379,50 quali esborsi/spese vive oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con condanna di alla restituzione in favore di CP_1
di quanto da questi eventualmente già corrispostogli per dette causali in eccedenza in Parte_1
forza della pronuncia di prime cure sul punto riformata con cron. n.291/2025 del 23.01.2025-R.G.
n.4771/2024-Trib. Latina oltre accessori in misura e con decorrenza di legge;
-rigetta nel resto il reclamo introduttivo del presente procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c.;
-compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio ex art. 669 terdecies c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, lì 03.04.2025
Il Presidente
(Dott. Pier Luigi De Cinti)
16