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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/05/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2415 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2415 /2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PEROTTI ELENA;
Pt_1
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SANTORELLI STEFANO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa in data 18.03.2021 dal
Tribunale di Roma nel procedimento avente r.g. 2020/43809
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
5/3/25 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado con ricorso ex art. 702 bis cpc la Società ha convenuto in Parte_1
giudizio il e premesso di essere creditore dello Controparte_2
stesso in ragione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma e reso esecutivo in corso di causa.
Ha esposto che in data 09.07.2020 aveva diffidato il al pagamento CP_1
dell'intera somma entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, e, in caso di mancato pagamento degli importi, alla comunicazione entro lo stesso termine dei nominativi dei Condomini OR nonché dei loro dati anagrafici e del loro debito in base ai millesimi.
Ha esposto che il Condominio era rimasto inerte e non aveva adempiuto alla richiesta, così come previsto dall'art. 63 disp att. cod. civ..
Ha concluso chiedendo:
1) Condannare il , in persona del proprio Controparte_3
Amm.re pro-tempore, a comunicare alla in persona del proprio legale Parte_1
rapp.te p.t., le tabelle millesimali ed i nominativi e dati anagrafici di tutti i condomini OR rispetto al credito vantato in forza del decreto ingiuntivo n. 22543/2019 emesso dal Tribunale di Roma;
2) Condannare il , in persona del proprio Controparte_3
Amm.re pro-tempore, a versare al ricorrente la somma di euro 100,00, o la maggiore
o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio, per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Il convenuto si è costituito ed ha eccepito di avere pagato interamente il CP_1
debito portato dal decreto ingiuntivo ed ancor prima di avere comunicato alla parte attrice l'elenco dei condomini.
Ha concluso chiedendo:
2 In via principale, dichiarare la cessata materia del contendere, per l'intervenuta comunicazione della lista dei condomini con i rispettivi millesimi di proprietà nel corso dell'udienza del 7 gennaio 2021 nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di
rubricato al n. R.G. 4635/20, nonché a seguito dell'integrale pagamento CP_3
dell'importo richiesto con il provvedimento monitorio di cui è causa
In via ugualmente principale, condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del resistente del CP_1
danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di Giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale ha così deciso:
1) Dichiara il difetto di legittimazione del;
Controparte_3
2) Condanna la parte ricorrente, a rimborsare alla parte resistente, il Pt_1
, le spese di lite che liquida in € 3.000,00 Controparte_3
per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge
A fondamento di questa decisione è stato posto il difetto di legittimazione passiva del
Condominio, in quanto obbligato alla comunicazione prevista dall'art. 63 disp att. cc è
l'amministratore personalmente il quale ha la responsabilità diretta di attivarsi per la riscossione degli oneri condominiali e consentire il pagamento dei creditori delle forniture di beni e servizi di primaria importanza per la vita del Condominio. L'attore, invece, aveva evocato in giudizio il e non l'amministratore. CP_1
Ha proposto appello l' Pt_1
IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 63 delle disp att cc e la cui corretta interpretazione avrebbe dovuto condurre ad affermare la legittimazione passiva del e non dell'amministratore in proprio. CP_1
Ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l'art. 63 disp. att. c.c. costituisce, invero, un'obbligazione che la legge pone direttamente a carico
3 dell'amministratore, ma questa si inserisce nell'ambito di un rapporto contrattuale tra l'amministratore ed il condominio che può qualificarsi alla stregua del mandato.
IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Quale secondo motivo di appello ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. e delle Tabelle di cui al D.M. n. 37 del 08.03.2018.
Ha sostenuto che da un lato la correttezza della vocatio in iudicium e la fondatezza delle pretese della rendono illegittima la decisione di rigetto e quindi la Parte_1
condanna alle spese di lite e dall'altro che la quantificazione delle stesse, così come effettuata dal Magistrato, oltre a non essere specificatamente motivata, risulta illegittima non risultando alcuna corrispondenza con le tabelle contenute nel D.M. richiamato, visto peraltro che non vi è stata alcuna attività istruttoria.
Ha esposto, sempre in punto di soccombenza, che il aveva effettuato la CP_1
comunicazione richiesta solo in data 07.01.2021, successivamente al deposito del ricorso ed alla notificazione dello stesso.
Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto decidere in conformità delle rinnovate conclusioni, dichiarando la cessata materia del contendere e condannando il al pagamento delle spese di lite. CP_1
Ha concluso chiedendo:
Voglia la Corte d'Appello di Roma in riforma/annullamento dell'ordinanza emessa in data 18.03.2021 dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Zanchetta, comunicata il successivo 22.03.2021, a conclusione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ed iscritto al n. 43809/2020, oggi impugnata, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito si riportano:
a) Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione del Controparte_3
con codice fiscale a contraddire alla domanda per cui è
[...] P.IVA_1
processo;
4 b) Nel merito dichiarare la cessata materia del contendere, con applicazione del principio della soccombenza virtuale a carico del Controparte_3
in persona dell'Amministratore p.t., e quindi con condanna di spese di lite
[...]
del procedimento in carico al resistente. CP_1
Si è costituito il appellato che ha contestato integralmente l'appello. CP_1
Ha concluso chiedendo:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello proposto dalla per tutto Parte_1
quanto dedotto in parte motiva.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di qualsivoglia riforma della ordinanza emessa in data 18.03.2021 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 43809/2020, voglia comunque rigettare tutte le richieste formulate dalla nelle conclusioni del proprio Parte_1
atto di appello, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, come esposto in parte motiva.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'appello è infondato.
In ordine al primo motivo di appello, attinente alla questione della legittimazione passiva, il Tribunale ha correttamente deciso individuando quale legittimato passivo l'amministratore del in proprio. CP_1
In tal senso è intervenuta di recente la Corte di Cassazione (Sez. 2 -, Sentenza n. 1002 del 15/01/2025) secondo la quale l'obbligo di comunicare i dati dei condomini OR
(e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo CP_1
aquiliano.
5 Correttamente, pertanto, è stato affermato il difetto di titolarità passiva in capo al
. CP_1
Il secondo motivo di appello è evidentemente infondato;
il governo delle spese, infatti,
è stato regolato secondo il principio della soccombenza, ovviamente applicabile al caso di specie stante il rigetto della domanda. La parte del motivo di appello relativa alla quantificazione delle pretese è ugualmente infondata posto che gli importi liquidati, adottando quale parametro quello delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, risultano anche inferiore ai minimi dello scaglione.
Con riferimento alla dedotta assenza di attività istruttoria è sufficiente osservare che secondo la Corte di Cassazione (Sez.
3 - Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023) la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario, non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore indeterminabile per le cause di complessità bassa, seguono la soccombenza.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così Pt_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
6 b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 9.900,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 14/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Silvia Di Matteo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2415 /2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PEROTTI ELENA;
Pt_1
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SANTORELLI STEFANO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa in data 18.03.2021 dal
Tribunale di Roma nel procedimento avente r.g. 2020/43809
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
5/3/25 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado con ricorso ex art. 702 bis cpc la Società ha convenuto in Parte_1
giudizio il e premesso di essere creditore dello Controparte_2
stesso in ragione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma e reso esecutivo in corso di causa.
Ha esposto che in data 09.07.2020 aveva diffidato il al pagamento CP_1
dell'intera somma entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, e, in caso di mancato pagamento degli importi, alla comunicazione entro lo stesso termine dei nominativi dei Condomini OR nonché dei loro dati anagrafici e del loro debito in base ai millesimi.
Ha esposto che il Condominio era rimasto inerte e non aveva adempiuto alla richiesta, così come previsto dall'art. 63 disp att. cod. civ..
Ha concluso chiedendo:
1) Condannare il , in persona del proprio Controparte_3
Amm.re pro-tempore, a comunicare alla in persona del proprio legale Parte_1
rapp.te p.t., le tabelle millesimali ed i nominativi e dati anagrafici di tutti i condomini OR rispetto al credito vantato in forza del decreto ingiuntivo n. 22543/2019 emesso dal Tribunale di Roma;
2) Condannare il , in persona del proprio Controparte_3
Amm.re pro-tempore, a versare al ricorrente la somma di euro 100,00, o la maggiore
o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio, per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Il convenuto si è costituito ed ha eccepito di avere pagato interamente il CP_1
debito portato dal decreto ingiuntivo ed ancor prima di avere comunicato alla parte attrice l'elenco dei condomini.
Ha concluso chiedendo:
2 In via principale, dichiarare la cessata materia del contendere, per l'intervenuta comunicazione della lista dei condomini con i rispettivi millesimi di proprietà nel corso dell'udienza del 7 gennaio 2021 nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di
rubricato al n. R.G. 4635/20, nonché a seguito dell'integrale pagamento CP_3
dell'importo richiesto con il provvedimento monitorio di cui è causa
In via ugualmente principale, condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del resistente del CP_1
danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di Giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale ha così deciso:
1) Dichiara il difetto di legittimazione del;
Controparte_3
2) Condanna la parte ricorrente, a rimborsare alla parte resistente, il Pt_1
, le spese di lite che liquida in € 3.000,00 Controparte_3
per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge
A fondamento di questa decisione è stato posto il difetto di legittimazione passiva del
Condominio, in quanto obbligato alla comunicazione prevista dall'art. 63 disp att. cc è
l'amministratore personalmente il quale ha la responsabilità diretta di attivarsi per la riscossione degli oneri condominiali e consentire il pagamento dei creditori delle forniture di beni e servizi di primaria importanza per la vita del Condominio. L'attore, invece, aveva evocato in giudizio il e non l'amministratore. CP_1
Ha proposto appello l' Pt_1
IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 63 delle disp att cc e la cui corretta interpretazione avrebbe dovuto condurre ad affermare la legittimazione passiva del e non dell'amministratore in proprio. CP_1
Ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l'art. 63 disp. att. c.c. costituisce, invero, un'obbligazione che la legge pone direttamente a carico
3 dell'amministratore, ma questa si inserisce nell'ambito di un rapporto contrattuale tra l'amministratore ed il condominio che può qualificarsi alla stregua del mandato.
IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Quale secondo motivo di appello ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. e delle Tabelle di cui al D.M. n. 37 del 08.03.2018.
Ha sostenuto che da un lato la correttezza della vocatio in iudicium e la fondatezza delle pretese della rendono illegittima la decisione di rigetto e quindi la Parte_1
condanna alle spese di lite e dall'altro che la quantificazione delle stesse, così come effettuata dal Magistrato, oltre a non essere specificatamente motivata, risulta illegittima non risultando alcuna corrispondenza con le tabelle contenute nel D.M. richiamato, visto peraltro che non vi è stata alcuna attività istruttoria.
Ha esposto, sempre in punto di soccombenza, che il aveva effettuato la CP_1
comunicazione richiesta solo in data 07.01.2021, successivamente al deposito del ricorso ed alla notificazione dello stesso.
Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto decidere in conformità delle rinnovate conclusioni, dichiarando la cessata materia del contendere e condannando il al pagamento delle spese di lite. CP_1
Ha concluso chiedendo:
Voglia la Corte d'Appello di Roma in riforma/annullamento dell'ordinanza emessa in data 18.03.2021 dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Zanchetta, comunicata il successivo 22.03.2021, a conclusione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ed iscritto al n. 43809/2020, oggi impugnata, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito si riportano:
a) Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione del Controparte_3
con codice fiscale a contraddire alla domanda per cui è
[...] P.IVA_1
processo;
4 b) Nel merito dichiarare la cessata materia del contendere, con applicazione del principio della soccombenza virtuale a carico del Controparte_3
in persona dell'Amministratore p.t., e quindi con condanna di spese di lite
[...]
del procedimento in carico al resistente. CP_1
Si è costituito il appellato che ha contestato integralmente l'appello. CP_1
Ha concluso chiedendo:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello proposto dalla per tutto Parte_1
quanto dedotto in parte motiva.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di qualsivoglia riforma della ordinanza emessa in data 18.03.2021 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 43809/2020, voglia comunque rigettare tutte le richieste formulate dalla nelle conclusioni del proprio Parte_1
atto di appello, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, come esposto in parte motiva.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'appello è infondato.
In ordine al primo motivo di appello, attinente alla questione della legittimazione passiva, il Tribunale ha correttamente deciso individuando quale legittimato passivo l'amministratore del in proprio. CP_1
In tal senso è intervenuta di recente la Corte di Cassazione (Sez. 2 -, Sentenza n. 1002 del 15/01/2025) secondo la quale l'obbligo di comunicare i dati dei condomini OR
(e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo CP_1
aquiliano.
5 Correttamente, pertanto, è stato affermato il difetto di titolarità passiva in capo al
. CP_1
Il secondo motivo di appello è evidentemente infondato;
il governo delle spese, infatti,
è stato regolato secondo il principio della soccombenza, ovviamente applicabile al caso di specie stante il rigetto della domanda. La parte del motivo di appello relativa alla quantificazione delle pretese è ugualmente infondata posto che gli importi liquidati, adottando quale parametro quello delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, risultano anche inferiore ai minimi dello scaglione.
Con riferimento alla dedotta assenza di attività istruttoria è sufficiente osservare che secondo la Corte di Cassazione (Sez.
3 - Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023) la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario, non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore indeterminabile per le cause di complessità bassa, seguono la soccombenza.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così Pt_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
6 b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 9.900,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 14/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Silvia Di Matteo
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