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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5043/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 15/05/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5043/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIPRIANI ILARIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CIPRIANI ILARIA
RICORRENTE contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva che con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di
Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge
5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Con DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36, “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, all'art. 1 si è previsto che:
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art.
3 -bis .
pagina 1 di 8
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge
21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n.
555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed
è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini
è nato in [...]».
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 - bis . Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter . Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare
e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
La questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi superata, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che, seppur perfettibili anche in sede di conversione, risultano rispondere pagina 2 di 8 ai dubbi di legittimità sollevati con la suddetta ordinanza quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere.
Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera dell'atto avente forza di legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta.
A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede:
Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito, con ricorso depositato il 17/04/2023 il ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1
discendente diretto in linea paterna di (bisnonno) nato il [...] nel Persona_1
Comune di Valsavarenche (attuale provincia di Aosta), nell'allora Regno di Sardegna, come emerge dall'originale dell'estratto di nascita n. 12 P. Unica S.A. 1854, rilasciato dal servizio dello stato civile del Comune di Valsavarenche in data 28.12.2022 e dalla copia conforme all'originale, rilasciata sempre dal Comune di questione in data 28.12.2022, del certificato di nascita e di battesimo della
Parrocchia dell'Assunzione di Valsavarenche, munito di traduzione giurata. (doc. 1 e 2) Dopo la proclamazione del Regno d'Italia (17.03.1861) il sig. emigrò negli Stati Uniti d'America, Per_1
Part (doc. 2 ), dove morì in data 07.01.1890, dopo la proclamazione del Regno d'Italia, come da certificato di morte rilasciato dagli Archivi dello Stato di HO ND (U.S.A.), in data 13.01.2022
(doc. 4), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, che aveva acquisito a seguito dell'unificazione del Regno d'Italia, e senza naturalizzarsi cittadino statunitense, come mostra la dichiarazione del U.S. citizenship and immigration services department of homeland security e la dichiarazione rilasciata da pagina 3 di 8 parte degli Archivi Nazionali di BO (doc. 5bis) nonché da successivo provvedimento emesso dalla
Corte Suprema dello Stato di HO ND (nel quale l'Avo ha sempre abitato in vita negli U.S.A.)
(doc. 5).
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare si osserva che la competenza del giudice adito risulta validamente radicata. Il ricorrente ha, come da documenti allegati, stabilito la sua dimora attuale in Italia, nel Comune di Lucca, avendo presentato al Comune di Lucca la richiesta di permesso di soggiorno per residenza elettiva, presso l'immobile che ha acquistato di recente, in comproprietà con il marito, e nel quale intende definitivamente stabilirsi (doc. 21). L'introduzione avanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del
Tribunale di Firenze risponde pertanto al criterio stabilito dagli artt. 3 e 5 del DL 13/2017 e dall'art. 19 bis del Dlgs 150/2011, che individua la competenza per materia e per territorio nella sezione specializzata “del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”.
Ancora in via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire in tutte le situazioni in cui si palesi una oggettiva situazione di incertezza in cui l'Amministrazione non esamini la domanda nei termini previsti per legge, anche pagina 4 di 8 soltanto perché impossibilitata a farlo per il numero esorbitante di domande e gli organi amministrativi deputati non risultino in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sussiste, ancora, l'interesse ad agire quando la via amministrativa debba ritenersi esclusa dalla stesa amministrazione competente perché la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un dichiarato orientamento interpretativo consolidato, fatto proprio dall'Amministrazione.
Il caso di specie può dirsi riconducibile alla seconda ipotesi, sussistendo l'interesse ad agire per il fatto che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento, come subito si dirà, ad un passaggio generazionale per discendenza da donna italiana nata prima del
1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini Controparte_1
italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Sussiste quindi l'interesse ad agire in considerazione della consolidata ancorché infondata e non condivisa interpretazione adottata sul punto dall'amministrazione.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che il ricorrente afferma di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente in linea retta da un avo italiano, nato il [...] nel Comune di Valsavarenche (provincia di Persona_1
Aosta), poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia
[...]
nata il [...] a [...], HO ND, (U.S.A.) e morta il 08.07.1951 negli Persona_2
U.S.A., che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, come anticipato, si registrano in realtà passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo alla predetta Persona_2
nata il [...] a [...], HO ND, (U.S.A.) e morta il 08.07.1951 negli U.S.A. e alla
[...]
di lei figlia ( da coniugata) nata il Controparte_3 Controparte_4
28.05.1926 a Warwick, HO ND e morta il 28.01.2003 negli U.S.A., talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
pagina 5 di 8 soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta:
pagina 6 di 8 Parte_3
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022). pagina 7 di 8 Sul regime delle spese si osserva che è orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, così come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA cittadino italiano. Parte_1
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.450,00 Controparte_1
per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 15/05/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5043/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIPRIANI ILARIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CIPRIANI ILARIA
RICORRENTE contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva che con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di
Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge
5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Con DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36, “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, all'art. 1 si è previsto che:
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art.
3 -bis .
pagina 1 di 8
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge
21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n.
555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed
è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini
è nato in [...]».
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 - bis . Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter . Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare
e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
La questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi superata, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che, seppur perfettibili anche in sede di conversione, risultano rispondere pagina 2 di 8 ai dubbi di legittimità sollevati con la suddetta ordinanza quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere.
Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera dell'atto avente forza di legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta.
A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede:
Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito, con ricorso depositato il 17/04/2023 il ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1
discendente diretto in linea paterna di (bisnonno) nato il [...] nel Persona_1
Comune di Valsavarenche (attuale provincia di Aosta), nell'allora Regno di Sardegna, come emerge dall'originale dell'estratto di nascita n. 12 P. Unica S.A. 1854, rilasciato dal servizio dello stato civile del Comune di Valsavarenche in data 28.12.2022 e dalla copia conforme all'originale, rilasciata sempre dal Comune di questione in data 28.12.2022, del certificato di nascita e di battesimo della
Parrocchia dell'Assunzione di Valsavarenche, munito di traduzione giurata. (doc. 1 e 2) Dopo la proclamazione del Regno d'Italia (17.03.1861) il sig. emigrò negli Stati Uniti d'America, Per_1
Part (doc. 2 ), dove morì in data 07.01.1890, dopo la proclamazione del Regno d'Italia, come da certificato di morte rilasciato dagli Archivi dello Stato di HO ND (U.S.A.), in data 13.01.2022
(doc. 4), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, che aveva acquisito a seguito dell'unificazione del Regno d'Italia, e senza naturalizzarsi cittadino statunitense, come mostra la dichiarazione del U.S. citizenship and immigration services department of homeland security e la dichiarazione rilasciata da pagina 3 di 8 parte degli Archivi Nazionali di BO (doc. 5bis) nonché da successivo provvedimento emesso dalla
Corte Suprema dello Stato di HO ND (nel quale l'Avo ha sempre abitato in vita negli U.S.A.)
(doc. 5).
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare si osserva che la competenza del giudice adito risulta validamente radicata. Il ricorrente ha, come da documenti allegati, stabilito la sua dimora attuale in Italia, nel Comune di Lucca, avendo presentato al Comune di Lucca la richiesta di permesso di soggiorno per residenza elettiva, presso l'immobile che ha acquistato di recente, in comproprietà con il marito, e nel quale intende definitivamente stabilirsi (doc. 21). L'introduzione avanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del
Tribunale di Firenze risponde pertanto al criterio stabilito dagli artt. 3 e 5 del DL 13/2017 e dall'art. 19 bis del Dlgs 150/2011, che individua la competenza per materia e per territorio nella sezione specializzata “del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”.
Ancora in via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire in tutte le situazioni in cui si palesi una oggettiva situazione di incertezza in cui l'Amministrazione non esamini la domanda nei termini previsti per legge, anche pagina 4 di 8 soltanto perché impossibilitata a farlo per il numero esorbitante di domande e gli organi amministrativi deputati non risultino in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sussiste, ancora, l'interesse ad agire quando la via amministrativa debba ritenersi esclusa dalla stesa amministrazione competente perché la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un dichiarato orientamento interpretativo consolidato, fatto proprio dall'Amministrazione.
Il caso di specie può dirsi riconducibile alla seconda ipotesi, sussistendo l'interesse ad agire per il fatto che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento, come subito si dirà, ad un passaggio generazionale per discendenza da donna italiana nata prima del
1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini Controparte_1
italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Sussiste quindi l'interesse ad agire in considerazione della consolidata ancorché infondata e non condivisa interpretazione adottata sul punto dall'amministrazione.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che il ricorrente afferma di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente in linea retta da un avo italiano, nato il [...] nel Comune di Valsavarenche (provincia di Persona_1
Aosta), poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia
[...]
nata il [...] a [...], HO ND, (U.S.A.) e morta il 08.07.1951 negli Persona_2
U.S.A., che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, come anticipato, si registrano in realtà passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo alla predetta Persona_2
nata il [...] a [...], HO ND, (U.S.A.) e morta il 08.07.1951 negli U.S.A. e alla
[...]
di lei figlia ( da coniugata) nata il Controparte_3 Controparte_4
28.05.1926 a Warwick, HO ND e morta il 28.01.2003 negli U.S.A., talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
pagina 5 di 8 soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta:
pagina 6 di 8 Parte_3
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022). pagina 7 di 8 Sul regime delle spese si osserva che è orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, così come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA cittadino italiano. Parte_1
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.450,00 Controparte_1
per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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