Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4636 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
20 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4636/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a cartella;
T R A
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p. t. , (C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'Avv. A. E. Sergi;
Ricorrente
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. C. Folino e M. Nucera, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. A. Lo Presti, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.10.2023 la ricorrente, di cui in epigrafe, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420230024767539000, notificata il 18/09/2023, per il mancato pagamento di contributi previdenziali relativamente alle annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, CP_1
ammontanti ad € 6.743,73.
In particolare ha rilevato che, a seguito di un accesso ispettivo avvenuto il 09.03.2022 nel quale era emerso un errato inquadramento settoriale della ditta, PAT 21467640, le era stato notificato, in data 22/07/2022, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 202100050 con il quale era stato disposto l'allineamento retroattivo al settore Industria con conseguente obbligo di pagamento dei premi assicurativi per differenza di tasso derivante dalla variazione della gestione tariffaria, senza la maggiorazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora vista l'assenza di un errore di inquadramento addebitabile al datore di lavoro. CP_1
Oltre ad eccepire la nullità della cartella impugnata essendo stata la notifica effettuata da un indirizzo pec non indicato nei pubblici elenchi, ha rilevato l'illegittimità della cartella per decadenza ex l. 689/81 per via del decorso dei 90 giorni tra la data di accesso ispettivo e la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione nonché per la violazione della l. 241/90 e del d.lgs. n.124/2004.
Ha altresì eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per la violazione del principio di irretroattività della legge, come sancito dagli artt. 14 e 16 del D.M. 12/12/2000 e dall'art. 3, comma
8 della legge n.335/95 in cui viene disposto che la diversa classificazione aziendale deve avere effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato, nonché per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata in virtù delle considerazioni suesposte. Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1 ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per tardività della domanda ex art. 24 del d.lgs n. 46/1999.
Ha altresì esposto le ragioni di diritto che determinano l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio l' la quale, oltre a sollevare il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva, ha affermato che non sussistono dubbi circa la regolare notifica della cartella impugnata essendo l'indirizzo pec t inserito nei Email_1
pubblici elenchi pec INI-PEC, rilevando inoltre l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza della cartella per mancata attestazione di conformità all'originale.
Ferma la sussistenza della motivazione della cartella, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' e dall . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che CP_1 Controparte_3
l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, Controparte_3 sia l'ente impositore, pur sempre titolare sostanziale del credito contributivo, che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Nel merito, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ciò premesso, la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, CP_1
comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento stante la tempestività dell'impugnazione entro il termine di 40 giorni.
In ordine all'eccezione di decadenza occorre, peraltro, rilevare la tempestività della notifica del verbale unico di accertamento rispetto al quale, com'è noto il dies a quo del termine decadenziale di
90 giorni va ancorato alla conclusione degli accertamenti ispettivi coincidenti, nella specie, al
20.07.2023, secondo quanto emerge testualmente dal verbale allegato in atti.
Pertanto l'eccezione di decadenza non merita accoglimento.
In disparte i vizi di carattere formale, sollevati in odine alla cartella di pagamento, in omaggio al principio della ragione più liquida occorre focalizzare l'attenzione sul merito della vicenda e, in particolare, sul principio di retroattività dei provvedimenti dispositivi di una nuova classificazione aziendale, come quello di specie, implicanti l'obbligo di versamento di somme a titolo di premi assicurativi ulteriori rispetto a quelle originariamente versate, in assenza di profili di responsabilità del datore di lavoro in merito alla comunicazione agli enti di previdenza.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 10/08/2017, (ud.
06/04/2017, dep. 10/08/2017), n.19979) secondo cui: In effetti, allorquando il comma 3 del citato art.
14 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, art.
49 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell'Inps, precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del "provvedimento adottato" ai sensi delle citate disposizioni, laddove l'adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall CP_1
Invero, nella fattispecie vi era stata un'originaria classificazione dell'Inps nel 1999, poi modificata in via provvisoria dall nel 2002, confermata nel 2006 e seguita nel 2007 dall'ultima CP_1
riclassificazione attuata unilateralmente dall con effetto retroattivo, per cui a stretto rigore è CP_1
solo dall'adozione del provvedimento che ha inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d'ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall CP_1
6. E', quindi, il riferimento al fondamentale principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 preleggi, in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, a condurre verso la logica conclusione che il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al D.M. 12 dicembre 2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione (nella fattispecie dall'1.4.2007, trattandosi di provvedimento ricevuto dall'Acquedotto Pugliese il 13.3.2007, come posto bene in evidenza nell'impugnata sentenza).
D'altronde, in coerenza con il principio di civiltà giuridica introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n.
335, art. 3, comma 8 (secondo cui i provvedimenti adottati d'ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), l'art. 16 (per la rettifica d'ufficio) e art. 17 (per quella su istanza) del D.M. 12 dicembre 2000, dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione.
7. D'altra parte soccorre il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui all'art. 14
(Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie) e art. 16 (Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni) del citato D.M. 12 dicembre 2000. Infatti, in entrambe le disposizioni, al secondo comma, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento (nell'ipotesi dell'art. 14) e l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell'ipotesi di cui all'art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
(b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.
Analoga disposizione è prevista dalle norme di cui dello stesso D.M. 12 dicembre 2000, artt. 15 e
17, rispettivamente per l'ipotesi di rettifica dell'inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è stabilito che in caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. In forza di tali condivisi principi di diritto, in assenza di una condotta negligente da parte dell'impresa ricorrente, appare evidente l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
Il ricorso merita, dunque, accoglimento.
La particolarità e la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, afferenti all'applicazione del principio di irretroattività anche in un ambito quale quello dell'obbligazione contributiva rivista al rialzo nel quantum rispetto al dovuto calcolato in base ad un calcolo erroneo, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento la cartella di pagamento n.
09420230024767539000.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo