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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2024, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Concetta Potito - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3779 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Paglia Vincenzo
Ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del P.M.
Conclusioni: la ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti. Il P.M. ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Manfredonia (FG) in data 24.08.1991 con , da Controparte_1 cui si era separata consensualmente in virtù di convenzione di negoziazione assistita del
20.12.2019, depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia in data
23.12.2019, con conseguente nulla osta del PM del 31.12.2019 (proc. n. 285/2019) e che dall' Per_ unione coniugale erano nati i figli (il 19.04.1991), (il 26.09.1996) e (il Per_2 Per_3
06.04.2005), dei quali solo il figlio ancora convivente con la madre e non Per_3 economicamente autosufficiente – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 06.11.2023 - svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – pronunciava, in data 07.11.2023,
l'ordinanza con la quale dichiarava la contumacia del resistente (non costituitosi in giudizio, seppur regolarmente citato) e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22
c.p.c.; inoltre, constatata l'assenza di istanze istruttorie, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza del 18.11.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
– la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto tra le parti a seguito di convenzione di negoziazione assistita, è decorso un periodo di
2 tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni di parte ricorrente, le risultanze anagrafiche, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_3
La ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni adottate in via temporanea ed urgente dal
Giudice con ordinanza in data 07.11.2023, con la quale è stato sostanzialmente disposto che il resistente dovesse contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_3 economicamente indipendente, versando mensilmente lo stesso importo che era stato concordato tra le parti al momento della separazione, quando il figlio era minorenne. Per_3
Occorre premettere che, affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis,
Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
Si ritiene, nel caso di specie, di dover accogliere la richiesta della ricorrente, tenuto conto che il figlio risulta convivente con la madre (cfr. certificazione anagrafica agli atti), ha da poco Per_3 raggiunto la maggiore età (ha 19 anni) e non è ancora economicamente autosufficiente, non essendo emersi elementi di segno contrario nel corso del giudizio.
In ordine al quantum del mantenimento va osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ebbene, tenuto conto della situazione reddituale ed economica delle parti e non essendo emersi elementi di novità rispetto alla situazione sussistente al momento dell'accordo di negoziazione assistita e dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del Giudice istruttore, appare equo confermare quanto già disposto al riguardo dal Giudice in ordinanza, ponendo a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente Per_3 non autosufficiente, convivente con la madre, versando a , entro il 5 di Parte_1 ciascun mese, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione
3 dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia in data 18.03.2016 ).
Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, nonché della mancata opposizione del resistente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Manfredonia (FG) il
24.08.1991 tra e (atto n. 233, parte II, serie A, anno Controparte_1 Parte_1
1991);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_3 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, convivente con la madre, mediante il versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 250,00 Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del predetto figlio, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Foggia, 17.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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