Articolo 9 della Legge 25 febbraio 1971, n. 111
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 aprile 1971
Art. 9.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile direzione generale dell'aviazione civile, puo' assumere per le esigenze dei programmi previsti dall'articolo 1, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio, purche' tale impegno non superi, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi e purche' gli impegni non superino le autorizzazioni di spesa indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 1.
Le somme non utilizzate in ciascun esercizio saranno riportate all'esercizio successivo.
Eventuali economie conseguite negli stanziamenti, dopo la costruzione o il completamento degli aeroporti indicati nell'articolo 1, potranno essere utilizzate per il finanziamento di opere da eseguire in altro aeroporto per la realizzazione del programma.
Entrata in vigore il 15 aprile 1971