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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 12335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12335/2024 V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. Di Monte Daniela Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Di Monte Daniela Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Le parti vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con permanenza presso Per_1 Per_2 il padre, in Montichiari (BS), via Solferino n. 4.
3. La madre potrà vedere i figli il lunedì ed il giovedì, dall'uscita dei minori da scuola o dal doposcuola, fino alla mattina successiva, quando la stessa li riaccompagnerà a scuola.
Verrà sempre garantita la bi-genitorialità, nell'esclusivo e preminente interesse dei minori, per far fronte alle loro necessità e tenendo in considerazione le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Le parti potranno comunque concordare autonomamente ulteriori visite madre-figli anche quotidiane, nel preminente interesse della prole.
I fine-settimana verranno gestiti alternativamente tra i genitori.
Durante il weekend di competenza della madre, quest'ultima potrà rimanere con i figli:
1 • dal sabato all'uscita dei minori da scuola, fino alle 21 della domenica, se la sig.ra non lavorerà la domenica mattina;
• qualora invece, la madre dovesse lavorare la domenica mattina, potrà rimanere con i figli dalla fine del proprio turno di lavoro domenicale fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
Verrà sempre garantita la bi-genitorialità, nell'esclusivo e preminente interesse dei minori, per far fronte alle loro necessità e tenendo in considerazione le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
5. Durante le vacanze natalizie e pasquali, la madre avrà diritto a tenere con sé i figli per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo col padre, sempre valutando preliminarmente gli interessi dei minori, le esigenze lavorative dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività.
6. Durante le vacanze estive la madre avrà diritto di tenere i figli con sé, per almeno quindici giorni, anche consecutivi, valutando preliminarmente gli interessi dei minori e le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Il periodo consecutivo afferente le vacanze estive, dovrà essere comunicato dalla madre al padre entro la fine di maggio di ogni anno.
7. La sig.ra provvederà a versare al sig. l'importo mensile di € 175,00 (euro Pt_1 CP_1 centosettantacinque/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nonché l'importo Per_1 mensile di € 175,00 (euro centosettantacinque/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Per_2
e così complessivamente € 350,00 mensili, da versare al padre entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con calcolo annuale della rivalutazione secondo gli indici Istat, fino alla completa autosufficienza economica dei figli.
8. La madre si obbliga altresì a corrispondere al padre, la metà delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive da questo sostenute per i figli, purché documentate, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, fino alla completa autosufficienza economica degli stessi.
9. Il sig. godrà integralmente dell'assegno unico. CP_1
10. Stante l'indipendenza economica delle parti, gli stessi rinunciano a qualsivoglia importo da versarsi a titolo di mantenimento.
11. La casa familiare, sita in Montichiari (BS), via Solferino n. 4, di proprietà del sig. , CP_1 rimarrà assegnata allo stesso, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli.
12. Il sig. continuerà a farsi carico di tutte le utenze relative alla casa familiare, nonché di ogni spesa CP_1 comunque afferente la manutenzione ordinaria e straordinaria del cespite.
13. Il sig. continuerà a farsi carico comunque, ed integralmente, del pagamento del saldo delle restanti CP_1 rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
14. Ciascuna parte rimarrà titolare del proprio conto corrente, della propria automobile, dei contratti di assicurazione, nonché dei libretti postali, così come descritto in narrativa.
15. A fronte delle condizioni suesposte, le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico- patrimoniale, nessuno escluso.
16. Le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti i minori.
2 17. Le spese legali verranno sopportate integralmente dal sig. ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/12/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Montichiari (atto n. 20, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico del sig. CP_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12335/2024 V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. Di Monte Daniela Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Di Monte Daniela Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Le parti vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con permanenza presso Per_1 Per_2 il padre, in Montichiari (BS), via Solferino n. 4.
3. La madre potrà vedere i figli il lunedì ed il giovedì, dall'uscita dei minori da scuola o dal doposcuola, fino alla mattina successiva, quando la stessa li riaccompagnerà a scuola.
Verrà sempre garantita la bi-genitorialità, nell'esclusivo e preminente interesse dei minori, per far fronte alle loro necessità e tenendo in considerazione le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Le parti potranno comunque concordare autonomamente ulteriori visite madre-figli anche quotidiane, nel preminente interesse della prole.
I fine-settimana verranno gestiti alternativamente tra i genitori.
Durante il weekend di competenza della madre, quest'ultima potrà rimanere con i figli:
1 • dal sabato all'uscita dei minori da scuola, fino alle 21 della domenica, se la sig.ra non lavorerà la domenica mattina;
• qualora invece, la madre dovesse lavorare la domenica mattina, potrà rimanere con i figli dalla fine del proprio turno di lavoro domenicale fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
Verrà sempre garantita la bi-genitorialità, nell'esclusivo e preminente interesse dei minori, per far fronte alle loro necessità e tenendo in considerazione le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
5. Durante le vacanze natalizie e pasquali, la madre avrà diritto a tenere con sé i figli per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo col padre, sempre valutando preliminarmente gli interessi dei minori, le esigenze lavorative dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività.
6. Durante le vacanze estive la madre avrà diritto di tenere i figli con sé, per almeno quindici giorni, anche consecutivi, valutando preliminarmente gli interessi dei minori e le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Il periodo consecutivo afferente le vacanze estive, dovrà essere comunicato dalla madre al padre entro la fine di maggio di ogni anno.
7. La sig.ra provvederà a versare al sig. l'importo mensile di € 175,00 (euro Pt_1 CP_1 centosettantacinque/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nonché l'importo Per_1 mensile di € 175,00 (euro centosettantacinque/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Per_2
e così complessivamente € 350,00 mensili, da versare al padre entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con calcolo annuale della rivalutazione secondo gli indici Istat, fino alla completa autosufficienza economica dei figli.
8. La madre si obbliga altresì a corrispondere al padre, la metà delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive da questo sostenute per i figli, purché documentate, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, fino alla completa autosufficienza economica degli stessi.
9. Il sig. godrà integralmente dell'assegno unico. CP_1
10. Stante l'indipendenza economica delle parti, gli stessi rinunciano a qualsivoglia importo da versarsi a titolo di mantenimento.
11. La casa familiare, sita in Montichiari (BS), via Solferino n. 4, di proprietà del sig. , CP_1 rimarrà assegnata allo stesso, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli.
12. Il sig. continuerà a farsi carico di tutte le utenze relative alla casa familiare, nonché di ogni spesa CP_1 comunque afferente la manutenzione ordinaria e straordinaria del cespite.
13. Il sig. continuerà a farsi carico comunque, ed integralmente, del pagamento del saldo delle restanti CP_1 rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
14. Ciascuna parte rimarrà titolare del proprio conto corrente, della propria automobile, dei contratti di assicurazione, nonché dei libretti postali, così come descritto in narrativa.
15. A fronte delle condizioni suesposte, le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico- patrimoniale, nessuno escluso.
16. Le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti i minori.
2 17. Le spese legali verranno sopportate integralmente dal sig. ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/12/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Montichiari (atto n. 20, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico del sig. CP_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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