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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1898 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019 vertente tra
(P.I. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
in carica , con sede in Cosenza alla Via Ponte Crati n. 18, ed ivi Parte_2
elettivamente domiciliata in Cosenza V.le G. Falcone n. 182, presso lo studio dell'Avv. Ornella Nucci (CF: ) che la rappresenta e C.F._1 difende in forza di procura in calce all'atto di appello.
- appellante
e
(Partita Iva Controparte_1 P.IVA_2
codice fiscale n. ) con sede in Piazza Salimbeni n. 3, iscritta P.IVA_3 CP_1
con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese di aderente al Fondo CP_1
Interbancario di tutela dei depositi, Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei
Paschi di Siena – Cod. Banca 1030.6 – Cod. Gruppo 1030.6, in persona del Avv.
David Generali (C.F. ), legale rappresentante della C.F._2 CP_1 in forza di procura speciale ai rogiti dott. notaio in Persona_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Toscano (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Via Giudecca n. 1/B, Reggio Calabria, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello.
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni Parte_1
contraria istanza ed in accoglimento delle ragioni poste a fondamento del presente gravame, riformare l'impugnata sentenza n. 459/2019, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 225/2014 presso il Tribunale di
Cosenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le disposizioni bancarie effettuate sul rapporto di conto corrente bancario n. 88959.48, intestato a
[...]
ed eseguite in data successiva al 23.05.2012 sono da ritenersi Parte_1
effettuate in violazione del rapporto contrattuale tra il cliente e Controparte_1
e, conseguentemente, condannare l'Istituto Bancario alla rifusione, in
[...]
favore della società istante, di tutti i danni conseguenti a tali operazioni, come quantificati e richiesti in corso di causa e nella CTP in atti od, in subordine, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per “In via preliminare: accertare e Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'azione esperita;
nel merito: rigettare l'appello ex adverso proposto in assenza dei presupposti di legge ed, in ogni caso, respingere il gravame perché infondato in fatto e in diritto, per le causali meglio
pag. 2/12 esposte in narrativa e, conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dalla dovuta all'odierna appellante;
confermare, in toto, la Controparte_1
sentenza n. 459/2019 pubbl. il 05/03/2019 emessa dal Tribunale civile di
Cosenza – in persona del Giudice Dott.ssa Carmen Misasi – in data 5 marzo
2019 e pubblicata in pari data;
in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori, come per legge”.
pag. 3/12
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio dinnanzi al Tribunale di Cosenza, al Controparte_1 fine di accertare la violazione dell'intercorso rapporto contrattuale di conto corrente e di ottenere il pagamento di tutti i danni conseguenti, da quantificare in corso di causa. premetteva di aver esercitato dal 2008 attività di gestione Parte_1
di impianto di distribuzione carburante con il marchio API-IP e di aver intrattenuto con un contratto di conto Controparte_1
corrente; deduceva di aver comunicato alla banca in data 23.5.2012 la revoca dell'amministratore in carica e la nomina del nuovo CP_2
amministratore ; di aver tuttavia constatato che la banca Parte_2
consentiva all'amministratore revocato di operare ancora sul conto corrente, con possibilità di svolgere attività di distribuzione e commercio di combustibili, emettendo assegni, effettuando prelievi dal pos e in contanti fino al 29.6.2012 e, per l'effetto, di aver subìto un danno economico per le operazioni illegittimamente consentite, oltre alla disdetta del contratto di gestione di impianto di API s.p.a.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando la pretesa avversaria e concludendo per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Il primo giudice, espletata la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio contabile, rigettava la domanda e compensava per metà le spese di lite, con condanna della società attrice al pagamento della residua metà in euro
1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
spese di c.t.u. poste a carico di parte attrice.
pag. 4/12 A fondamento della decisione, il primo giudice poneva la carenza di prova;
non era stato dimostrato che i pagamenti, tutti relativi alla vendita di carburante, fossero stati pregiudizievoli per la società, e che l'eccedenza di tali esborsi avrebbe provocato il danno economico. La pretesa risultava smentita anche dalla documentazione in atti, che dimostrava la risoluzione del contratto con API s.p.a. per altre ragioni (chiusura immotivata delle stazioni di carburante),
e dalla c.t.u. contabile, che non aveva potuto accertare il danno emergente e neppure il lucro cessante.
2.
Avverso la decisione ha proposto appello deducendo, Parte_1
mediante un unico esteso motivo, che il primo giudice non avrebbe analizzato il reale contenuto della domanda giudiziale, fondata unicamente sull'intervenuta violazione delle norme contrattuali da parte dell'istituto di credito;
il tribunale si sarebbe concentrato solo sulle singole operazioni svolte dal precedente amministratore, senza valutare la condotta negligente della banca e la sua responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1176 c.c.
Secondo il riparto dell'onere della prova spetterebbe alla banca convenuta provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata, ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c.
In riferimento al quantum del danno subìto, questo non potrebbe ridursi al mero ammanco di cassa sui conti della come sostenuto dal CTU, che Parte_3
si sarebbe limitato a quantificare l'importo totale delle uscite effettuate dal
23.5.2012 al 29.6.2012, in euro 65.526,10; l'aver consentito tale attività ad un soggetto che non era più legittimato ha esposto la non solo al Parte_1
danno relativo alle suddette movimentazioni, ma anche ad un ulteriore danno, da riconoscere in via presuntiva.
pag. 5/12 Il lucro cessante sarebbe ricavabile, invece, dagli atti allegati e quantificabile in ulteriori € 17.600,00/mese, per come esposto dalla CTP allegata.
Da non trascurare che, in conseguenza della irregolarità di gestione verificatasi proprio in quel mese, la avrebbe subìto un ulteriore Parte_4
pregiudizio, da liquidare in via equitativa, consistito nella revoca da parte dell'API del contratto di gestione precedentemente stipulato in suo favore.
3.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
resistendo alla domanda: a seguito della comunicazione di intervenuta variazione dell'amministratore della società i dipendenti della filiale avrebbero Parte_1
chiesto copia del verbale di nomina o, comunque, di un documento ufficiale che attestasse la variazione e, il giorno dopo consultavano un dossier , da cui risultava ancora in carica;
a prescindere dalle vicende CP_2 societarie e dalla variazione dell'amministratore unico della Parte_1
con la comunicazione del 23.5.2012 avrebbe semplicemente Parte_2
dichiarato di essere la nuova amministratrice della società ma Parte_1
non di aver revocato eventuali precedenti autorizzazioni ad operare sul conto. Ad ogni modo, dalla movimentazione effettuata da nessun danno CP_2
patrimoniale risulta provato, come già accertato dal primo giudice.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, stante l'assenza di eccezioni preliminari, la causa è stata più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.4.2025, rilevato che le parti, nel termine assegnato, depositavano note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa pag. 6/12 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello è infondato.
Con unico esteso motivo, l'appellante deduce la mancata analisi da parte del primo giudice della condotta negligente dell'istituto bancario, inquadrabile nella responsabilità contrattuale di cui al combinato disposto dell'articolo 1218 e
1176 c.c., la mancata quantificazione del danno emergente in via presuntiva e del lucro cessante mediante c.t.p. allegata, oltre al danno per la revoca del contratto di gestione, da quantificare in via presuntiva.
Tale complessiva tesi difensiva non può trovare accoglimento, risultando peraltro smentita dalla documentazione in atti.
In riferimento all' an della pretesa, eccepito l'inadempimento da parte della correntista, l'istituto di credito ha provato la propria condotta diligente;
in esito alla comunicazione della nuova nomina dell'amministratore, i dipendenti hanno richiesto la produzione di un documento valido che attestasse l'avvenuto avvicendamento, attesa l'allegazione di una visura storica della società priva di valore certificazione.
Il giorno dopo, precisamente in data 24.5.2012, espletavano una visura
, dotata di maggiore attendibilità e valenza legale, da cui risultava ancora CP_3
in carica . CP_2
Tale circostanza è confermata dall'analisi dei documenti citati e allegati in atti (vedi fascicolo di parte di primo grado di Controparte_1
, ma anche dai rilievi del consulente tecnico di ufficio che, nella
[...] ricostruzione della vicenda, ha precisato che “il 23 maggio 2012, il nuovo amministratore della società, con raccomandata a mano, comunicava alla CP_1
pag. 7/12 la propria nomina, allegando visura storica del Controparte_1
22.5.2012 senza valore di certificazione, dove risulta annotata la nomina del nuovo amministratore unico. L'annotazione afferente alla nomina del nuovo amministratore unico non risulta invece trascritta nel (Dossier con elenco soci e pregiudizievoli) “Cerved” del 24.5.2012 allegata nel fascicolo di parte resistente” (vedi c.t.u. di primo grado, pagina 3 e 4).
Del resto, la comunicazione del cambio amministratore non è stata supportata da alcuna specificazione sul divieto, per , di accedere CP_2 al conto corrente;
l'avviso alla banca inoltrato da risulta avere ad Parte_2
oggetto la sola dichiarazione di essere la nuova amministratrice, senza alcuna revoca delle precedenti autorizzazioni ad operare sul conto (vedi comunicazione in atti, allegata in entrambi i fascicoli di parte).
Come correttamente osservato dalla difesa della banca appellata, il soggetto legittimato ad operare su un conto corrente non necessariamente deve coincidere con il legale rappresentante o l'amministratore della società, ben potendosi delegare anche un semplice socio.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna condotta negligente dell'istituto bancario che, pur in assenza di specificazione sul divieto di accesso al conto per
[...]
, ha comunque diligentemente provveduto a richiedere una visura CP_2
, attestazione con maggiore rilevanza legale da cui, a quella data, non CP_3 risultava nessuna circostanza allarmante tale da impedire l'accesso al precedente amministratore.
5.1
Ciò posto, va ribadita la mancanza di prova sull'effettivo danno subìto per le operazioni bancarie compiute dal precedente amministratore e sul relativo quantum, che l'appellante individua nella quantificazione operata dal consulente tecnico di parte ovvero nella presuntiva determinazione rimessa al giudice.
pag. 8/12 La società omette di considerare che la perizia è un mero Parte_1
elemento indiziario, soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice e, proprio in quanto tale, non è idonea neppure a formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché non assurge a fatto giuridico suscettibile di prova (vedi Cassazione civile n. 5362/2025).
Nel caso in esame, la ricostruzione operata dal consulente tecnico di parte si traduce in una determinazione del danno non supportata da alcuna documentazione a sostegno;
non risultano allegati i documenti contabili, gli utili di impresa, il fatturato, il costo di carburante di solito sostenuto dalla società e il costo di vendita, né sono state allegate giustificazioni diverse ai movimenti effettuati dal precedente amministratore e neppure provati gli eventuali pregiudizi da questi derivanti.
Tale lacuna probatoria, che non consente di determinare il danno emergente e neppure il lucro cessante, è stata riscontrata anche dal consulente tecnico di ufficio che, in risposta alle osservazioni del c.t.p., ha chiarito l'impossibilità di accertare le voci di danno lamentate a causa dell'assenza di documentazione da vagliare (infatti ha potuto calcolare solo il saldo finale delle operazioni sul conto).
Si legge in particolare che “con riferimento ai calcoli effettuati dal Ctp, il sottoscritto Ctu fa presente che detti calcoli non sono riscontrabili, in quanto non depositati i documenti contabili necessari che evidenzino quanto sostenuto dal
Ctp (fatturato, costo del carburante acquistato e costo del carburante venduto, utile di esercizio, ecc.)” (vedi osservazioni allegate alla c.t.u. di primo grado, pagina 3).
La lacuna probatoria in merito alle due voci di danno non può essere colmata in via presuntiva da parte del primo giudice, essendo nella piena disponibilità della società l'assetto dei costi e ricavi sociali Parte_1
pag. 9/12 precedente e successivo alle contestate movimentazioni di conto corrente, che avrebbe dovuto necessariamente allegare.
Va infatti osservato il principio di diritto secondo cui “nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno- conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” (Cassazione civile n.
3689/2025).
Anche la risoluzione del contratto di gestione di impianto di distribuzione carburanti, secondo l'appellante dovuta dalle movimentazioni del precedente amministratore, è smentita dalle risultanze processuali in atti.
Dall'analisi della missiva di API S.p.a. datata 15.6.2012, allegata dalla stessa appellante, si evince che, nel lamentare il grave inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto dalla Parte_1
(contratto peraltro non prodotto tra gli atti del giudizio), la comodante ha addotto
“il perdurare della ingiustificata chiusura delle vendite dell'impianto di distribuzione carburanti".
Il primo giudice, con motivazione pienamente condivisibile, ha quindi accertato che non vi è riscontro sul fatto che tale disdetta sia stata causata dalla movimentazione del conto da parte di nel periodo successivo al CP_2
23.5.2012, mediante effettuazione dei pagamenti ai fornitori di carburante, risultando piuttosto conseguente all'arresto privo di giustificazione di detta attività economica.
In ultima analisi, l'amministratore che ha continuato ad effettuare operazioni sul conto, altro non ha fatto che compiere atti gestori nell'interesse della società, continuando a pagare le forniture, senza quindi causare alcun danno all'attività imprenditoriale.
pag. 10/12 Non resta, pertanto, che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità della banca convenuta.
6.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di e in favore di Parte_1 [...]
in euro 4.996,00 per compensi, oltre accessori di legge Controparte_1
(tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione per il valore della causa indeterminabile-complessità bassa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
459/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 5.3.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
sostenute da nel presente grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
pag. 11/12 - dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1898 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019 vertente tra
(P.I. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
in carica , con sede in Cosenza alla Via Ponte Crati n. 18, ed ivi Parte_2
elettivamente domiciliata in Cosenza V.le G. Falcone n. 182, presso lo studio dell'Avv. Ornella Nucci (CF: ) che la rappresenta e C.F._1 difende in forza di procura in calce all'atto di appello.
- appellante
e
(Partita Iva Controparte_1 P.IVA_2
codice fiscale n. ) con sede in Piazza Salimbeni n. 3, iscritta P.IVA_3 CP_1
con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese di aderente al Fondo CP_1
Interbancario di tutela dei depositi, Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei
Paschi di Siena – Cod. Banca 1030.6 – Cod. Gruppo 1030.6, in persona del Avv.
David Generali (C.F. ), legale rappresentante della C.F._2 CP_1 in forza di procura speciale ai rogiti dott. notaio in Persona_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Toscano (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Via Giudecca n. 1/B, Reggio Calabria, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello.
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni Parte_1
contraria istanza ed in accoglimento delle ragioni poste a fondamento del presente gravame, riformare l'impugnata sentenza n. 459/2019, emessa a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 225/2014 presso il Tribunale di
Cosenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le disposizioni bancarie effettuate sul rapporto di conto corrente bancario n. 88959.48, intestato a
[...]
ed eseguite in data successiva al 23.05.2012 sono da ritenersi Parte_1
effettuate in violazione del rapporto contrattuale tra il cliente e Controparte_1
e, conseguentemente, condannare l'Istituto Bancario alla rifusione, in
[...]
favore della società istante, di tutti i danni conseguenti a tali operazioni, come quantificati e richiesti in corso di causa e nella CTP in atti od, in subordine, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per “In via preliminare: accertare e Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'azione esperita;
nel merito: rigettare l'appello ex adverso proposto in assenza dei presupposti di legge ed, in ogni caso, respingere il gravame perché infondato in fatto e in diritto, per le causali meglio
pag. 2/12 esposte in narrativa e, conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dalla dovuta all'odierna appellante;
confermare, in toto, la Controparte_1
sentenza n. 459/2019 pubbl. il 05/03/2019 emessa dal Tribunale civile di
Cosenza – in persona del Giudice Dott.ssa Carmen Misasi – in data 5 marzo
2019 e pubblicata in pari data;
in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori, come per legge”.
pag. 3/12
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio dinnanzi al Tribunale di Cosenza, al Controparte_1 fine di accertare la violazione dell'intercorso rapporto contrattuale di conto corrente e di ottenere il pagamento di tutti i danni conseguenti, da quantificare in corso di causa. premetteva di aver esercitato dal 2008 attività di gestione Parte_1
di impianto di distribuzione carburante con il marchio API-IP e di aver intrattenuto con un contratto di conto Controparte_1
corrente; deduceva di aver comunicato alla banca in data 23.5.2012 la revoca dell'amministratore in carica e la nomina del nuovo CP_2
amministratore ; di aver tuttavia constatato che la banca Parte_2
consentiva all'amministratore revocato di operare ancora sul conto corrente, con possibilità di svolgere attività di distribuzione e commercio di combustibili, emettendo assegni, effettuando prelievi dal pos e in contanti fino al 29.6.2012 e, per l'effetto, di aver subìto un danno economico per le operazioni illegittimamente consentite, oltre alla disdetta del contratto di gestione di impianto di API s.p.a.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando la pretesa avversaria e concludendo per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Il primo giudice, espletata la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio contabile, rigettava la domanda e compensava per metà le spese di lite, con condanna della società attrice al pagamento della residua metà in euro
1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
spese di c.t.u. poste a carico di parte attrice.
pag. 4/12 A fondamento della decisione, il primo giudice poneva la carenza di prova;
non era stato dimostrato che i pagamenti, tutti relativi alla vendita di carburante, fossero stati pregiudizievoli per la società, e che l'eccedenza di tali esborsi avrebbe provocato il danno economico. La pretesa risultava smentita anche dalla documentazione in atti, che dimostrava la risoluzione del contratto con API s.p.a. per altre ragioni (chiusura immotivata delle stazioni di carburante),
e dalla c.t.u. contabile, che non aveva potuto accertare il danno emergente e neppure il lucro cessante.
2.
Avverso la decisione ha proposto appello deducendo, Parte_1
mediante un unico esteso motivo, che il primo giudice non avrebbe analizzato il reale contenuto della domanda giudiziale, fondata unicamente sull'intervenuta violazione delle norme contrattuali da parte dell'istituto di credito;
il tribunale si sarebbe concentrato solo sulle singole operazioni svolte dal precedente amministratore, senza valutare la condotta negligente della banca e la sua responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1176 c.c.
Secondo il riparto dell'onere della prova spetterebbe alla banca convenuta provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata, ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c.
In riferimento al quantum del danno subìto, questo non potrebbe ridursi al mero ammanco di cassa sui conti della come sostenuto dal CTU, che Parte_3
si sarebbe limitato a quantificare l'importo totale delle uscite effettuate dal
23.5.2012 al 29.6.2012, in euro 65.526,10; l'aver consentito tale attività ad un soggetto che non era più legittimato ha esposto la non solo al Parte_1
danno relativo alle suddette movimentazioni, ma anche ad un ulteriore danno, da riconoscere in via presuntiva.
pag. 5/12 Il lucro cessante sarebbe ricavabile, invece, dagli atti allegati e quantificabile in ulteriori € 17.600,00/mese, per come esposto dalla CTP allegata.
Da non trascurare che, in conseguenza della irregolarità di gestione verificatasi proprio in quel mese, la avrebbe subìto un ulteriore Parte_4
pregiudizio, da liquidare in via equitativa, consistito nella revoca da parte dell'API del contratto di gestione precedentemente stipulato in suo favore.
3.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
resistendo alla domanda: a seguito della comunicazione di intervenuta variazione dell'amministratore della società i dipendenti della filiale avrebbero Parte_1
chiesto copia del verbale di nomina o, comunque, di un documento ufficiale che attestasse la variazione e, il giorno dopo consultavano un dossier , da cui risultava ancora in carica;
a prescindere dalle vicende CP_2 societarie e dalla variazione dell'amministratore unico della Parte_1
con la comunicazione del 23.5.2012 avrebbe semplicemente Parte_2
dichiarato di essere la nuova amministratrice della società ma Parte_1
non di aver revocato eventuali precedenti autorizzazioni ad operare sul conto. Ad ogni modo, dalla movimentazione effettuata da nessun danno CP_2
patrimoniale risulta provato, come già accertato dal primo giudice.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, stante l'assenza di eccezioni preliminari, la causa è stata più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.4.2025, rilevato che le parti, nel termine assegnato, depositavano note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa pag. 6/12 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello è infondato.
Con unico esteso motivo, l'appellante deduce la mancata analisi da parte del primo giudice della condotta negligente dell'istituto bancario, inquadrabile nella responsabilità contrattuale di cui al combinato disposto dell'articolo 1218 e
1176 c.c., la mancata quantificazione del danno emergente in via presuntiva e del lucro cessante mediante c.t.p. allegata, oltre al danno per la revoca del contratto di gestione, da quantificare in via presuntiva.
Tale complessiva tesi difensiva non può trovare accoglimento, risultando peraltro smentita dalla documentazione in atti.
In riferimento all' an della pretesa, eccepito l'inadempimento da parte della correntista, l'istituto di credito ha provato la propria condotta diligente;
in esito alla comunicazione della nuova nomina dell'amministratore, i dipendenti hanno richiesto la produzione di un documento valido che attestasse l'avvenuto avvicendamento, attesa l'allegazione di una visura storica della società priva di valore certificazione.
Il giorno dopo, precisamente in data 24.5.2012, espletavano una visura
, dotata di maggiore attendibilità e valenza legale, da cui risultava ancora CP_3
in carica . CP_2
Tale circostanza è confermata dall'analisi dei documenti citati e allegati in atti (vedi fascicolo di parte di primo grado di Controparte_1
, ma anche dai rilievi del consulente tecnico di ufficio che, nella
[...] ricostruzione della vicenda, ha precisato che “il 23 maggio 2012, il nuovo amministratore della società, con raccomandata a mano, comunicava alla CP_1
pag. 7/12 la propria nomina, allegando visura storica del Controparte_1
22.5.2012 senza valore di certificazione, dove risulta annotata la nomina del nuovo amministratore unico. L'annotazione afferente alla nomina del nuovo amministratore unico non risulta invece trascritta nel (Dossier con elenco soci e pregiudizievoli) “Cerved” del 24.5.2012 allegata nel fascicolo di parte resistente” (vedi c.t.u. di primo grado, pagina 3 e 4).
Del resto, la comunicazione del cambio amministratore non è stata supportata da alcuna specificazione sul divieto, per , di accedere CP_2 al conto corrente;
l'avviso alla banca inoltrato da risulta avere ad Parte_2
oggetto la sola dichiarazione di essere la nuova amministratrice, senza alcuna revoca delle precedenti autorizzazioni ad operare sul conto (vedi comunicazione in atti, allegata in entrambi i fascicoli di parte).
Come correttamente osservato dalla difesa della banca appellata, il soggetto legittimato ad operare su un conto corrente non necessariamente deve coincidere con il legale rappresentante o l'amministratore della società, ben potendosi delegare anche un semplice socio.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna condotta negligente dell'istituto bancario che, pur in assenza di specificazione sul divieto di accesso al conto per
[...]
, ha comunque diligentemente provveduto a richiedere una visura CP_2
, attestazione con maggiore rilevanza legale da cui, a quella data, non CP_3 risultava nessuna circostanza allarmante tale da impedire l'accesso al precedente amministratore.
5.1
Ciò posto, va ribadita la mancanza di prova sull'effettivo danno subìto per le operazioni bancarie compiute dal precedente amministratore e sul relativo quantum, che l'appellante individua nella quantificazione operata dal consulente tecnico di parte ovvero nella presuntiva determinazione rimessa al giudice.
pag. 8/12 La società omette di considerare che la perizia è un mero Parte_1
elemento indiziario, soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice e, proprio in quanto tale, non è idonea neppure a formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché non assurge a fatto giuridico suscettibile di prova (vedi Cassazione civile n. 5362/2025).
Nel caso in esame, la ricostruzione operata dal consulente tecnico di parte si traduce in una determinazione del danno non supportata da alcuna documentazione a sostegno;
non risultano allegati i documenti contabili, gli utili di impresa, il fatturato, il costo di carburante di solito sostenuto dalla società e il costo di vendita, né sono state allegate giustificazioni diverse ai movimenti effettuati dal precedente amministratore e neppure provati gli eventuali pregiudizi da questi derivanti.
Tale lacuna probatoria, che non consente di determinare il danno emergente e neppure il lucro cessante, è stata riscontrata anche dal consulente tecnico di ufficio che, in risposta alle osservazioni del c.t.p., ha chiarito l'impossibilità di accertare le voci di danno lamentate a causa dell'assenza di documentazione da vagliare (infatti ha potuto calcolare solo il saldo finale delle operazioni sul conto).
Si legge in particolare che “con riferimento ai calcoli effettuati dal Ctp, il sottoscritto Ctu fa presente che detti calcoli non sono riscontrabili, in quanto non depositati i documenti contabili necessari che evidenzino quanto sostenuto dal
Ctp (fatturato, costo del carburante acquistato e costo del carburante venduto, utile di esercizio, ecc.)” (vedi osservazioni allegate alla c.t.u. di primo grado, pagina 3).
La lacuna probatoria in merito alle due voci di danno non può essere colmata in via presuntiva da parte del primo giudice, essendo nella piena disponibilità della società l'assetto dei costi e ricavi sociali Parte_1
pag. 9/12 precedente e successivo alle contestate movimentazioni di conto corrente, che avrebbe dovuto necessariamente allegare.
Va infatti osservato il principio di diritto secondo cui “nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno- conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” (Cassazione civile n.
3689/2025).
Anche la risoluzione del contratto di gestione di impianto di distribuzione carburanti, secondo l'appellante dovuta dalle movimentazioni del precedente amministratore, è smentita dalle risultanze processuali in atti.
Dall'analisi della missiva di API S.p.a. datata 15.6.2012, allegata dalla stessa appellante, si evince che, nel lamentare il grave inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto dalla Parte_1
(contratto peraltro non prodotto tra gli atti del giudizio), la comodante ha addotto
“il perdurare della ingiustificata chiusura delle vendite dell'impianto di distribuzione carburanti".
Il primo giudice, con motivazione pienamente condivisibile, ha quindi accertato che non vi è riscontro sul fatto che tale disdetta sia stata causata dalla movimentazione del conto da parte di nel periodo successivo al CP_2
23.5.2012, mediante effettuazione dei pagamenti ai fornitori di carburante, risultando piuttosto conseguente all'arresto privo di giustificazione di detta attività economica.
In ultima analisi, l'amministratore che ha continuato ad effettuare operazioni sul conto, altro non ha fatto che compiere atti gestori nell'interesse della società, continuando a pagare le forniture, senza quindi causare alcun danno all'attività imprenditoriale.
pag. 10/12 Non resta, pertanto, che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità della banca convenuta.
6.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di e in favore di Parte_1 [...]
in euro 4.996,00 per compensi, oltre accessori di legge Controparte_1
(tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione per il valore della causa indeterminabile-complessità bassa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
459/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 5.3.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
sostenute da nel presente grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
pag. 11/12 - dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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