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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/10/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3887/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
BA De Munari IC
Luisa Bettio IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3887/2025 promossa da:
in veste di curatore di con il patrocinio dall'avv. Parte_1 CP_1 Persona_1
RU RT
-ricorrente- nei confronti di
Controparte_2
-resistente-
Con l'intervento del PM che ha espresso parere favorevole.
Oggetto: revoca inabilitazione
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 07.10.2025 e decisa nella Camera di
Consiglio del 23.10.25
CONCLUSIONI
“All'Ill.mo Tribunale adito affinché Voglia:
1 1. Revocare la misura dell'inabilitazione applicata con Sentenza del 05.11.1997, depositata in cancelleria il 23.12.1997, dal Tribunale di Brescia al sig. , nato il Controparte_2
21.2.1965 a Padova, attualmente domiciliato a Ponte San Nicolò (PD), c/o Comunità Rio;
2. Disporre la trasmissione degli atti al IC Tutelare dr.ssa Marta Massaro, già assegnataria del fascicolo della curatela n. 8510/2018 R.G.V. per l'apertura dell'amministrazione di sostegno nei confronti del sig. prevedendo la nomina del dr. già noto Controparte_2 Parte_1
all'Ufficio in quanto curatore attuale dell'inabilitato, ad amministratore di sostegno a tempo indeterminato affinché, in sostituzione del sig. , in nome e per conto dello Controparte_2
stesso, possa rappresentarlo nel compimento dei seguenti atti, senza necessità di separata ulteriore autorizzazione, al fine di attuare il programma di sostegno di seguito illustrato:
3.1. riscossione della pensione e di eventuali indennità e versamento in un conto corrente, postale o bancario, intestato alla persona beneficiaria e vincolato all'ordine del giudice, con autorizzazione a pagare ogni mese, con utilizzo del bancomat, carte di credito e di debito, rid, bonifico, carta prepagata e tramite home-banking, le spese necessarie per l'assistenza, la vita quotidiana e per tutti
i bisogni della persona beneficiaria, salvo obbligo di rendiconto;
3.2. chiusura e apertura di conti correnti bancari e postali;
richiesta di dispositivi necessari per
l'utilizzo del servizio home-banking, bancomat o postamat;
3.3. vincolare all'ordine del giudice eventuali altri conti correnti, libretti e depositi titoli di cui sia titolare il beneficiario;
con autorizzazione permanente al prelievo mensile fino all'importo di euro
400,00 (quattrocentovirgolazerozero) al mese, per le altre esigenze del beneficiario;
3.4. rappresentare il beneficiario in tutti i rapporti con il Servizio Sanitario, la Pubblica
Amministrazione, con e con gli Istituti di Credito;
CP_3
3.5. presentare istanze presso i pubblici uffici per la richiesta di assistenza anche sanitaria e di sussidi;
3.6. presentare l'eventuale dichiarazione dei redditi e sottoscrivere gli altri atti di natura fiscale;
3.7. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione del patrimonio del beneficiario, fermo il disposto degli artt. 374 e 411 c.c.;
2 3.8. valutare la necessità del compimento di atti di straordinaria amministrazione nell'interesse del beneficiario e chiedere le necessarie autorizzazioni;
3.9. reinvestire in Titoli di Stato, garantiti dallo Stato, BOT o buoni fruttiferi postali e/o al rinnovo dei medesimi titoli ove in scadenza;
ulteriori e diversi investimenti devono invece essere previamente autorizzati dal G. T.;
3.10. stipulare e gestire contratti per l'assunzione in regola di assistenti familiari, anche con cooperative di servizio, ovvero contratti con strutture di ospitalità provvedendo a tutti gli adempimenti connessi compreso il pagamento delle rette di ospitalità;
3.11. assumere tutte le determinazioni per la cura della persona del beneficiario, compresa la prestazione del consenso per eventuali trattamenti chirurgici o sanitari che non comportino il pericolo di vita;
3.12. prestare il consenso relativo al trattamento dei dati personali;
e, infine, nel compimento di ogni altro atto che il G.T. ritenga necessario ed opportuno per la più efficace tutela del beneficiario.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2025, , in qualità di curatore di Parte_1 Controparte_2
, ha chiesto al Tribunale di Padova di revocare l'inabilitazione di quest'ultimo e, per
[...]
l'effetto, di trasmettere gli atti al IC Tutelare di Padova affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno.
In particolare, esponeva che: Parte_1
- con ricorso notificato il 06.12.1996, chiedeva al Tribunale di Brescia che Parte_2
venisse pronunciata nei confronti del figlio , affetto da schizofrenia paranoide, Persona_1
l'interdizione o l'inabilitazione;
- con sentenza n. 4693/1997, il Tribunale di Brescia, in seguito a CTU, pronunciava l'inabilitazione di e nominava quale curatore;
Persona_1 Parte_2
- con decreto del 12.12.2019 il Tribunale di Padova, acquisita dal Tribunale di Brescia il fascicolo della curatela di residente a [...]e inserito presso la Controparte_2
Cooperativa “La Lanterna” di Abano Terme, revocava la nomina a e Parte_2
3 nominava quale nuovo curatore il dr. che assumeva l'ufficio all'udienza del Persona_2
17.12.2019;
- con decreto dell'01.02.2024, il G.T. revocava la nomina al dr. e, Persona_2
contestualmente, nominava quale nuovo curatore il dr. autorizzandolo a Parte_1
compiere, fin da subito, in sostituzione dell'interessato, in nome e per conto dello stesso, le attività urgenti e necessarie;
- con dichiarazione del 07.02.2024, il dr. accettava l'incarico e prestava giuramento;
Pt_1
- con decreto del 26.06.2024, il G.T autorizzava il nuovo curatore all'utilizzo di una carta prepagata come richiesto dallo stesso e, successivamente, accoglieva le ulteriori istanze di autorizzazione e/o integrazione di poteri depositate nelle settimane precedenti;
- in data 09.08.2024, il dr. depositava la relazione provvisoria relativa alla propria Pt_1
gestione che veniva acquisita agli atti all'udienza del 05.09.2024 nel corso della quale il professionista evidenziava nuove ed ulteriori criticità e limitazioni di operatività derivanti dall'incarico rivestito, specie con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie dell'inabilitato;
- una nuova e diversa istanza depositata dal dr. in data 11.02.2025, per l'attivazione di Pt_1
una ricaricabile prepagata da lasciare in deposito alla struttura di residenza per consentire all'inabilitato di poter disporre di una piccola provvista per le spese quotidiane, veniva accolta dal G.T. in data 16.02.2025;
- a causa delle numerose difficoltà operative nella gestione della curatela, soprattutto in relazione ai rapporti con le e gli Istituti bancari, autorizzato con decreto del G.T., il dr CP_3
aveva conferito mandato per la predisposizione e presentazione del ricorso ex art. 473 Pt_1
bis.57 c.p.c..
Il ricorrente chiedeva, quindi, che venisse revocata la misura dell'inabilitazione a Controparte_2
e venisse disposta la trasmissione degli atti al G.T. per l'apertura dell'amministrazione di
[...]
sostegno, ritenuta misura più idonea a rappresentare gli interessi della persona incapace.
4 Effettuato l'esame di all'udienza del 07.10.2025 e acquisita la Controparte_2
dichiarazione di assenso del fratello dell'inabilitato, il IC rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
***
Alla luce di quanto riportato dal curatore dott. ritiene il Tribunale che la misura di protezione Pt_1
in essere non sia più idonea a tutelare compiutamente gli interessi del resistente e che l'amministrazione di sostegno sia l'istituto maggiormente adeguato al caso di specie in quanto istituto più completo e più duttile.
Appare opportuno a tal proposito ricordare la giurisprudenza formatasi dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, n. 6 che, all'art. 3, introduce la figura dell'amministratore di sostegno. La Corte
Costituzionale sanciva una generale preferenza dell'ordinamento per la misura dell'amministratore di sostegno rispetto all'inabilitazione e all'interdizione: “la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare
l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per
l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.” (Corte Costituzionale, sentenza n. 440 del 09/12/2005).
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta per meglio definire il rapporto tra le diverse misure di protezione previste dal codice civile, in particolare specificando che “l'amministrazione di sostegno
[…] ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti,
5 l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.” (Cassazione, sez. 2, sentenza 6079 del 04/03/2020).
Pertanto, si ritiene che la misura dell'inabilitazione debba essere revocata e che l'amministrazione di sostegno sia la misura più adeguata a tutelare la situazione personale e patrimoniale di Controparte_2
. Tale istituto, infatti, consente una più elevata flessibilità e una maggiore possibilità di
[...]
adattamento alle specifiche esigenze del beneficiario anche nel compimento di atti di amministrazione di carattere patrimoniale.
Ciò posto, si conviene che , nel caso di specie, si possa interpretare in modo estensivo l'art. 429 cod. civ. e che, quindi, pur non essendo cessata la causa dell'inabilitazione, questa misura possa essere revocata in quanto risulta preferibile tutelare attraverso l'amministrazione Controparte_2
di sostegno, misura ritenuta adeguata al caso concreto.
La decisione appare in linea con la giurisprudenza di merito, come si evince dalla sentenza del
Tribunale di Mantova del 19 luglio 2016, la quale stabilisce che: “Tenuto conto dei principi ispiratori della legge n. 6/2004, deve ritenersi consentita una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 429 c.p.c. nel senso che, nell'ipotesi in cui non sia venuta meno la causa dell'inabilitazione, può disporsi la revoca di tale misura e l'applicazione della amministrazione di sostegno ove quest'ultima appaia in concreto maggiormente adeguata alle esigenze di tutela della persona interessata.”
Si trasmettono pertanto gli atti al IC Tutelare presso il Tribunale di Padova affinché pronunci decreto di nomina dell'amministratore di sostegno a favore di . Controparte_2
Attesa la natura della domanda formulata, nulla va statuito in ordine alle spese di giudizio.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, prima sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. revoca l'inabilitazione pronunciata con sentenza n. 4693/1997 del Tribunale di Brescia, nei confronti di nato a [...] il [...]; Controparte_2
2. dispone immediatamente la trasmissione degli atti al IC Tutelare presso il Tribunale di
Padova, affinché disponga la nomina di un amministratore di sostegno a favore di Controparte_2
;
[...]
3. ordina che a cura della Cancelleria la presente sentenza, appena passata in giudicato, venga annotata nell'apposito registro, ex art. 423 c.c., e comunicata entro dieci giorni al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
4. nulla sulle spese di lite.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.25
Il presidente estensore
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
BA De Munari IC
Luisa Bettio IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3887/2025 promossa da:
in veste di curatore di con il patrocinio dall'avv. Parte_1 CP_1 Persona_1
RU RT
-ricorrente- nei confronti di
Controparte_2
-resistente-
Con l'intervento del PM che ha espresso parere favorevole.
Oggetto: revoca inabilitazione
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 07.10.2025 e decisa nella Camera di
Consiglio del 23.10.25
CONCLUSIONI
“All'Ill.mo Tribunale adito affinché Voglia:
1 1. Revocare la misura dell'inabilitazione applicata con Sentenza del 05.11.1997, depositata in cancelleria il 23.12.1997, dal Tribunale di Brescia al sig. , nato il Controparte_2
21.2.1965 a Padova, attualmente domiciliato a Ponte San Nicolò (PD), c/o Comunità Rio;
2. Disporre la trasmissione degli atti al IC Tutelare dr.ssa Marta Massaro, già assegnataria del fascicolo della curatela n. 8510/2018 R.G.V. per l'apertura dell'amministrazione di sostegno nei confronti del sig. prevedendo la nomina del dr. già noto Controparte_2 Parte_1
all'Ufficio in quanto curatore attuale dell'inabilitato, ad amministratore di sostegno a tempo indeterminato affinché, in sostituzione del sig. , in nome e per conto dello Controparte_2
stesso, possa rappresentarlo nel compimento dei seguenti atti, senza necessità di separata ulteriore autorizzazione, al fine di attuare il programma di sostegno di seguito illustrato:
3.1. riscossione della pensione e di eventuali indennità e versamento in un conto corrente, postale o bancario, intestato alla persona beneficiaria e vincolato all'ordine del giudice, con autorizzazione a pagare ogni mese, con utilizzo del bancomat, carte di credito e di debito, rid, bonifico, carta prepagata e tramite home-banking, le spese necessarie per l'assistenza, la vita quotidiana e per tutti
i bisogni della persona beneficiaria, salvo obbligo di rendiconto;
3.2. chiusura e apertura di conti correnti bancari e postali;
richiesta di dispositivi necessari per
l'utilizzo del servizio home-banking, bancomat o postamat;
3.3. vincolare all'ordine del giudice eventuali altri conti correnti, libretti e depositi titoli di cui sia titolare il beneficiario;
con autorizzazione permanente al prelievo mensile fino all'importo di euro
400,00 (quattrocentovirgolazerozero) al mese, per le altre esigenze del beneficiario;
3.4. rappresentare il beneficiario in tutti i rapporti con il Servizio Sanitario, la Pubblica
Amministrazione, con e con gli Istituti di Credito;
CP_3
3.5. presentare istanze presso i pubblici uffici per la richiesta di assistenza anche sanitaria e di sussidi;
3.6. presentare l'eventuale dichiarazione dei redditi e sottoscrivere gli altri atti di natura fiscale;
3.7. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione del patrimonio del beneficiario, fermo il disposto degli artt. 374 e 411 c.c.;
2 3.8. valutare la necessità del compimento di atti di straordinaria amministrazione nell'interesse del beneficiario e chiedere le necessarie autorizzazioni;
3.9. reinvestire in Titoli di Stato, garantiti dallo Stato, BOT o buoni fruttiferi postali e/o al rinnovo dei medesimi titoli ove in scadenza;
ulteriori e diversi investimenti devono invece essere previamente autorizzati dal G. T.;
3.10. stipulare e gestire contratti per l'assunzione in regola di assistenti familiari, anche con cooperative di servizio, ovvero contratti con strutture di ospitalità provvedendo a tutti gli adempimenti connessi compreso il pagamento delle rette di ospitalità;
3.11. assumere tutte le determinazioni per la cura della persona del beneficiario, compresa la prestazione del consenso per eventuali trattamenti chirurgici o sanitari che non comportino il pericolo di vita;
3.12. prestare il consenso relativo al trattamento dei dati personali;
e, infine, nel compimento di ogni altro atto che il G.T. ritenga necessario ed opportuno per la più efficace tutela del beneficiario.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2025, , in qualità di curatore di Parte_1 Controparte_2
, ha chiesto al Tribunale di Padova di revocare l'inabilitazione di quest'ultimo e, per
[...]
l'effetto, di trasmettere gli atti al IC Tutelare di Padova affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno.
In particolare, esponeva che: Parte_1
- con ricorso notificato il 06.12.1996, chiedeva al Tribunale di Brescia che Parte_2
venisse pronunciata nei confronti del figlio , affetto da schizofrenia paranoide, Persona_1
l'interdizione o l'inabilitazione;
- con sentenza n. 4693/1997, il Tribunale di Brescia, in seguito a CTU, pronunciava l'inabilitazione di e nominava quale curatore;
Persona_1 Parte_2
- con decreto del 12.12.2019 il Tribunale di Padova, acquisita dal Tribunale di Brescia il fascicolo della curatela di residente a [...]e inserito presso la Controparte_2
Cooperativa “La Lanterna” di Abano Terme, revocava la nomina a e Parte_2
3 nominava quale nuovo curatore il dr. che assumeva l'ufficio all'udienza del Persona_2
17.12.2019;
- con decreto dell'01.02.2024, il G.T. revocava la nomina al dr. e, Persona_2
contestualmente, nominava quale nuovo curatore il dr. autorizzandolo a Parte_1
compiere, fin da subito, in sostituzione dell'interessato, in nome e per conto dello stesso, le attività urgenti e necessarie;
- con dichiarazione del 07.02.2024, il dr. accettava l'incarico e prestava giuramento;
Pt_1
- con decreto del 26.06.2024, il G.T autorizzava il nuovo curatore all'utilizzo di una carta prepagata come richiesto dallo stesso e, successivamente, accoglieva le ulteriori istanze di autorizzazione e/o integrazione di poteri depositate nelle settimane precedenti;
- in data 09.08.2024, il dr. depositava la relazione provvisoria relativa alla propria Pt_1
gestione che veniva acquisita agli atti all'udienza del 05.09.2024 nel corso della quale il professionista evidenziava nuove ed ulteriori criticità e limitazioni di operatività derivanti dall'incarico rivestito, specie con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie dell'inabilitato;
- una nuova e diversa istanza depositata dal dr. in data 11.02.2025, per l'attivazione di Pt_1
una ricaricabile prepagata da lasciare in deposito alla struttura di residenza per consentire all'inabilitato di poter disporre di una piccola provvista per le spese quotidiane, veniva accolta dal G.T. in data 16.02.2025;
- a causa delle numerose difficoltà operative nella gestione della curatela, soprattutto in relazione ai rapporti con le e gli Istituti bancari, autorizzato con decreto del G.T., il dr CP_3
aveva conferito mandato per la predisposizione e presentazione del ricorso ex art. 473 Pt_1
bis.57 c.p.c..
Il ricorrente chiedeva, quindi, che venisse revocata la misura dell'inabilitazione a Controparte_2
e venisse disposta la trasmissione degli atti al G.T. per l'apertura dell'amministrazione di
[...]
sostegno, ritenuta misura più idonea a rappresentare gli interessi della persona incapace.
4 Effettuato l'esame di all'udienza del 07.10.2025 e acquisita la Controparte_2
dichiarazione di assenso del fratello dell'inabilitato, il IC rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
***
Alla luce di quanto riportato dal curatore dott. ritiene il Tribunale che la misura di protezione Pt_1
in essere non sia più idonea a tutelare compiutamente gli interessi del resistente e che l'amministrazione di sostegno sia l'istituto maggiormente adeguato al caso di specie in quanto istituto più completo e più duttile.
Appare opportuno a tal proposito ricordare la giurisprudenza formatasi dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, n. 6 che, all'art. 3, introduce la figura dell'amministratore di sostegno. La Corte
Costituzionale sanciva una generale preferenza dell'ordinamento per la misura dell'amministratore di sostegno rispetto all'inabilitazione e all'interdizione: “la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare
l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per
l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.” (Corte Costituzionale, sentenza n. 440 del 09/12/2005).
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta per meglio definire il rapporto tra le diverse misure di protezione previste dal codice civile, in particolare specificando che “l'amministrazione di sostegno
[…] ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti,
5 l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.” (Cassazione, sez. 2, sentenza 6079 del 04/03/2020).
Pertanto, si ritiene che la misura dell'inabilitazione debba essere revocata e che l'amministrazione di sostegno sia la misura più adeguata a tutelare la situazione personale e patrimoniale di Controparte_2
. Tale istituto, infatti, consente una più elevata flessibilità e una maggiore possibilità di
[...]
adattamento alle specifiche esigenze del beneficiario anche nel compimento di atti di amministrazione di carattere patrimoniale.
Ciò posto, si conviene che , nel caso di specie, si possa interpretare in modo estensivo l'art. 429 cod. civ. e che, quindi, pur non essendo cessata la causa dell'inabilitazione, questa misura possa essere revocata in quanto risulta preferibile tutelare attraverso l'amministrazione Controparte_2
di sostegno, misura ritenuta adeguata al caso concreto.
La decisione appare in linea con la giurisprudenza di merito, come si evince dalla sentenza del
Tribunale di Mantova del 19 luglio 2016, la quale stabilisce che: “Tenuto conto dei principi ispiratori della legge n. 6/2004, deve ritenersi consentita una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 429 c.p.c. nel senso che, nell'ipotesi in cui non sia venuta meno la causa dell'inabilitazione, può disporsi la revoca di tale misura e l'applicazione della amministrazione di sostegno ove quest'ultima appaia in concreto maggiormente adeguata alle esigenze di tutela della persona interessata.”
Si trasmettono pertanto gli atti al IC Tutelare presso il Tribunale di Padova affinché pronunci decreto di nomina dell'amministratore di sostegno a favore di . Controparte_2
Attesa la natura della domanda formulata, nulla va statuito in ordine alle spese di giudizio.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, prima sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. revoca l'inabilitazione pronunciata con sentenza n. 4693/1997 del Tribunale di Brescia, nei confronti di nato a [...] il [...]; Controparte_2
2. dispone immediatamente la trasmissione degli atti al IC Tutelare presso il Tribunale di
Padova, affinché disponga la nomina di un amministratore di sostegno a favore di Controparte_2
;
[...]
3. ordina che a cura della Cancelleria la presente sentenza, appena passata in giudicato, venga annotata nell'apposito registro, ex art. 423 c.c., e comunicata entro dieci giorni al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
4. nulla sulle spese di lite.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.25
Il presidente estensore
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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