Articolo 5 della Legge 6 febbraio 1963, n. 96
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 marzo 1963
Art. 5.
La graduatoria del concorso e' formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 4.
La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e' approvata con decreto del Ministro per la difesa e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 13 marzo 1963