Sentenza 19 settembre 2017
Ordinanza collegiale 11 giugno 2018
Ordinanza collegiale 8 maggio 2019
Ordinanza collegiale 18 luglio 2019
Ordinanza collegiale 15 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 15/11/2019, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/11/2019
N. 01953/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1953 del 2017, proposto da
DE NO, Benedetta Leone, Annalisa Cuccaro, rappresentate e difese dagli avvocati Benedetta Leone, Annalisa Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, al viale Antonio Gramsci n. 23, presso l’avvocato Giovanni Leone;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8102/2016 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
1) con sentenza n. 8102/2016, il Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro ha, tra l’altro, dichiarato « il diritto della ricorrente a rimanere utilmente collocata nelle graduatorie di merito per le classi di concorso A043 e A050 approvate dall’USR per la Campania in esito al concorso indetto con DG n. 82 del 24.09.2012 e, per l’effetto, a ricevere una valida proposta di assunzione ai sensi e per gli effetti della L. n. 107/2015, art.1, comma 98, lett. b), per la sede di servizio da determinarsi in virtù della corretta applicazione dei parametri di legge e secondo l’effettivo ordine delle preferenze espresse, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2015 »;
2) con sentenza n. 4440/2017, questa Sezione ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione all’azionata sentenza n. 8102/2016, altresì nominando il Commissario ad acta ;
3) con successive ordinanze n. 3885/2018 e n. 3964/2019, questa Sezione ha disposto la sostituzione del Commissario ad acta , da ultimo individuato nel Direttore del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega;
Considerato che, alla camera di consiglio del 10 ottobre 2019, come registrato a verbale, il Commissario ad acta delegato (giusta nota del Direttore del Personale del M.E.F. prot. n. 85827 del 25 luglio 2019) ha richiesto i seguenti chiarimenti: « se, per l’esecuzione della sentenza n. 8102, la decorrenza economica sia da valutare ai fini di una ricostruzione di carriera della ricorrente o se dia luogo alla corresponsione effettiva degli stipendi non percepiti nei periodi non lavorati »;
Rilevato, a tal riguardo, che:
- la sentenza n. 8102/2016 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro ha dichiarato « il diritto della ricorrente ... a ricevere una valida proposta di assunzione ai sensi e per gli effetti della L. n. 107/2015, art.1, comma 98, lett. b), ... con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2015 »;
- in esecuzione della predetta pronuncia, l’Ufficio Scolastico Regionale, con decreto n. 4298 del 22 giugno 2018, ha tra l’altro disposto che: « La Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli provvederà alla liquidazione delle competenze stipendiali (dal 01/09/2015 al 31/08/2018) conguagliando gli stessi con retribuzioni stipendiali ed eventuali indennità percepite dalla docente nel periodo indicato » (art. 3 del dispositivo);
Ritenuto, pertanto, che l’azionata sentenza non possa che essere interpretata, in questa sede di ottemperanza, nel senso che alla ricorrente debbano essere liquidate le competenze stipendiali non percepite dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2018, con la relativa contribuzione previdenziale, restando esclusa ogni competenza accessoria che presuppone l’effettività della prestazione di lavoro, e detratto altresì l’eventuale c.d. aliunde perceptum , vale a dire ogni altro emolumento, a qualsiasi titolo percepito, in dipendenza di prestazioni e attività svolte nel medesimo periodo (cfr. Cons. di Stato, IV, sent. n. 1505/2015);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) fornisce i chiarimenti di cui in motivazione.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti del presente giudizio e al Commissario ad acta .
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF
Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO