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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 456/2023 promossa con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2023
d a
, C.F. residente in [...] C.F._1
169 Costa Volpino (BG), rappresentato e difeso dall'avv. DE STEFANO
GRIGIS FILIPPO MARIA (C.F. ) del Foro di Brescia, C.F._2
procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
CP a con Controparte_1Controparte_2
pagina 1 di 14 sede in Leno, in persona del suo Presidente Dr. rappresentata Controparte_4
e difesa dagli avv.ti BETTONI GIACOMO (CF. ) e C.F._3
(C.F. , procuratori domiciliatari Parte_2 C.F._4
come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 15 gennaio 2025
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, pubblicata in data 11 aprile 2023 con il n. 2333/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione reietta,
In via principale e nel merito:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e, per
l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 829/2023 pronunciata dal
Tribunale di Brescia, Sezione Impresa, in persona del Giudice Unico dott. C.
pagina 2 di 14 BIANCHETTI, nel giudizio R.G. n. 8169/2019, pubblicata il giorno 11 aprile
2023, notificata il giorno 12 aprile 2023, accogliere tutte le conclusioni
avanzate in prime cure che qui integralmente si riportano:
“CONCLUSIONI
voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
reietta,
In via principale:
accertato e dichiarato tutto quanto in atti, dichiararsi nullo e/o illegittimo o,
comunque, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 1544/2019, emesso in
data 26.03.2019 dal Tribunale di Brescia, Giudice dott.ssa G. FARAONE,
nella causa R.G. n. 2661/2019, notificato in data 29.04.2019.
In via subordinata:
accertato e dichiarato tutto quanto in narrativa, ed in particolare ma non solo:
l'inesistenza / nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento
fondiario posti a base del monitorio;
in ogni caso, la nullità, e, comunque, le
plurime violazioni delle condizioni economiche di cui al contratto di conto
corrente n. 5149/08 stipulato in data 12.04.2005, nonché di cui al contratto di
finanziamento fondiario 05.06.2008, a rogito Notaio dott. Rep. Persona_1
n. 103.079 e Racc. n. 21.483; la illegittimità, e, comunque, la inefficacia ex
art. 118 TUB di ogni e qualsiasi variazione contrattuale unilateralmente
effettuata da CP_1 Controparte_5
pagina 3 di 14 r.l. rispetto alle condizioni economiche originariamente convenute nei suddetti
contratti, dichiararsi nullo e/o illegittimo o, comunque, revocarsi l'opposto
decreto ingiuntivo n. 1544/2019, emesso in data 26.03.2019 dal Tribunale di
Brescia, Giudice dott.ssa G. FARAONE, nella causa R.G. n. 2661/2019,
notificato in data 29.04.2019, e, per l'effetto, ricalcolarsi l'importo dovuto da
applicando i criteri di legge in materia previsti. Parte_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, spese generali 15,00%, Iva e
Cpa come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore
antistatario”;
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente
atto.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese
generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di
giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario,
oltre al pagamento in favore dell'appellante di quanto previsto dall'art. 96,
commi 1 e 3, c.p.c.”.
Dell'appellato
pagina 4 di 14 “Nel merito: Rigettarsi l'impugnazione con l'integrale conferma della
Sentenza impugnata. Spese rifuse del presente grado di giudizio.
In via subordinata: In ogni caso condannarsi l'opponenteappellante al
pagamento della somma di €.287.532,07 o di quella diversa che dovesse
risultare dovuta oltre gli interessi legali di mora ex art.1284, comma quarto,
c.c. dalla domanda del 20.2.2019 al saldo e le spese del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. proponeva, innanzi al Tribunale di Brescia, opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1544/2019 con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
somma di €. 371.668,43, oltre interessi come da domanda e le spese del monitorio.
Parte opponente contestava la pretesa azionata in via monitoria per i seguenti motivi: i) l'inesistenza / nullità del contratto di finanziamento fondiario in quanto inesistente il sottostante contratto di conto corrente, avendo la CP_1
arbitrariamente regolato tale finanziamento sul conto corrente n.
000/005149/08, applicando le relative condizioni, mentre nel contratto di finanziamento era previsto che “prelevamenti e versamenti dovranno essere
eseguiti presso la filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto
pagina 5 di 14 [di] conto corrente n° 5149” non riconoscendo pertanto come legittima l'applicazione al finanziamento delle condizioni normative ed economiche del conto corrente;
ii) l'illegittimo addebito degli interessi passivi, calcolati con a monte una asseritamente illegittima variazione dello spread, negando la facoltà
della banca di effettuare unilateralmente la variazione, priva in ogni caso di giuridico fondamento ex art. 118 TUB;
iii) l'illegittimo addebito degli interessi per superamento del previsto tasso di mora nella misura del 3% in più del tasso vigente applicato all'operazione; iv) l'illegittimo addebito delle spese immotivatamente variate con la lettera 08.01.2013; v) l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi a far tempo dal 2014; vi) la nullità della clausola per Commissione di Massimo scoperto.
Pertanto, parte opponente chiedeva in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale la revoca dello stesso;
in subordine il ricalcolo dell'esposizione debitoria alla luce delle censure proposte, precisando che in ogni caso la banca risultava creditrice di una minor somma.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente le deduzioni proposte da parte opponente.
Nel corso del giudizio il Tribunale di Brescia disponeva ctu contabile diretta a rideterminare l'entità del debito azionato in via monitoria, espungendo gli interessi in misura superiore a quelli contrattualmente convenuti, nonché la pagina 6 di 14 cms e gli importi della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Il tribunale prendeva atto che le parti avevano aderito alle conclusioni della relazione del ctu, e che parte opponente aveva eccepito che l'importo azionato monitoriamente dalla costituiva parziale duplicazione di un CP_1
credito già azionato in giudizio, ed oggetto di una precedente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusasi con il rigetto dell'opposizione, e pendente in appello.
Il tribunale rilevava che il ctu aveva rideterminato l'entità del credito vantato dalla nei confronti di parte opponente in forza dei titoli azionati CP_1
monitoriamente, e che l'importo era stato ridotto in quanto una parte di esso era già oggetto di una precedente azione giudiziale, pendente in appello.
Considerato quanto premesso, il tribunale revocava il decreto ingiuntivo, in quanto l'importo dovuto da era inferiore all'entità del credito Parte_1
azionato in via monitoria;
nonché condannava l'attore opponente al pagamento della somma di €. 287.532,07, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
Stante la reciproca soccombenza il tribunale compensava integralmente le spese di lite fra le parti e poneva a carico di entrambe in via paritaria le spese di ctu.
pagina 7 di 14 ***
Propone appello avverso la predetta sentenza per i seguenti Parte_1
motivi:
1)Sull'omessa pronuncia circa l'eccezione di nullità derivata del contratto di finanziamento: parte appellante contesta che non risulta mai espressamente convenuto che il finanziamento fondiario fosse regolato su di un qualsiasi rapporto di conto corrente, e che il contratto di conto corrente reggesse anche la concessione e l'esecuzione del finanziamento fondiario.
In particolare, parte appellante osserva che le parti avevano convenuto il luogo in cui la parte finanziaria avrebbe dovuto eseguire prelevamenti e versamenti
per relationem, e che tale mera identificazione della filiale ove eseguire i prelevamenti ed i versamenti non equivale all'espressione di una ulteriore e diversa volontà negoziale. Pertanto, non avendo parte appellante né accettato che le condizioni del contratto di conto corrente n. 5149 si applicassero al finanziamento fondiario, né convenuto la disciplina di un altro rapporto di conto corrente, il contratto di apertura di creduto deve considerarsi nullo in via derivata, in quanto non poggia sulla disciplina contrattuale di alcun rapporto di conto corrente.
Inoltre, parte appellante contesta le risultanze della ctu svolta, in particolare pagina 8 di 14 eccependo che il saldo accertato dal ctu non è quello del finanziamento fondiario posto a base del monitorio, ma quello più ampio del conto corrente n.
5149.
2)Sull'errata applicazione dell'art. 1284, comma 4 c.c. stante la pattuizione dell'interesse di mora: parte appellante contesta che la misura degli interessi stabilita in sentenza è errata in quanto deve trovare applicazione quella contrattualmente prevista all'art. 7 del contratto di finanziamento, poiché nel caso di specie il tasso di mora è stato espressamente convenuto.
3)Sull'errata compensazione delle spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c.: parte appellante afferma che in applicazione del principio della soccombenza la banca deve essere condannata al pagamento integrale delle spese di lite e delle spese di ctu. Inoltre, parte appellante eccepisce, quanto alla liquidazione delle spese di lite, che deve essere tenuta in considerazione anche la condotta tenuta dalla banca, e conseguentemente formula domanda di risarcimento ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c..
Costituendosi in giudizio Controparte_6
eccepisce l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello
[...]
proposto, e conseguentemente domanda il rigetto integrale dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 9 di 14 In via preliminare, come rilevato da parte appellata, si osserva che parte appellante ha riproposto nel presente giudizio le medesime conclusioni formulate innanzi al Tribunale di Brescia, le quali hanno già trovato parziale accoglimento nella sentenza impugnata.
Quanto ai motivi di appello, con la prima censura parte appellante eccepisce l'omessa pronuncia circa la nullità derivata del contratto di finanziamento.
Rilevata la genericità della contestazione, si reputa opportuno premettere che il contratto oggetto di causa è qualificabile quale apertura di credito, considerato il contenuto delle pattuizioni del contratto stipulato in data 05/06/2008, ove è
previsto che la banca concedeva al correntista un finanziamento fondiario in conto corrente di euro 400.000,00 “in rapporto al valore degli immobili meglio
identificati nella descrizione in calce, richiesti per esigenze di liquidità”.
Inoltre, veniva specificato che “qualora il conto corrente dovesse presentare
disponibilità in tutto o in parte, l'ammontare rimasto scoperto dovrà essere
versato dalla parte correntista”.
In conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità si osserva che “il
contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto
di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della
delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di
nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si
pagina 10 di 14 applicano le condizioni contrattuali del conto principale”(Corte di Cassazione
civile, Sez. III, ordinanza n. 29794/2024, in senso conforme Cassazione n.
7763/17 e n. 926/2022).
Nel caso di specie la connessione fra i due rapporti (contratto di conto corrente c/c n. 5149/08 e contratto di finanziamento fondiario del 05/06/2008) è stata introdotta dai temi e dalle contestazioni formulate da parte appellante, ed esplicitamente richiamata dalla medesima nell'atto di citazione formulato nel giudizio di opposizione proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 6023/2015.
Risulta egualmente priva di rilievo l'ulteriore censura addotta da parte appellante secondo cui il saldo accertato dal CTU non sarebbe quello del finanziamento, bensì quello più ampio del conto corrente n. 5149.
Infatti, preso atto che il contratto deve essere qualificato quale apertura di credito, e che conseguentemente i due rapporti contrattuali risultano fra loro connessi, nonché tenuto conto del fatto che entrambi i rapporti sono stati estinti, di tal che è opportuno, se non necessario, procedere ad una valutazione complessiva della situazione debitoria/creditoria, deve concludersi riconoscendo che del tutto correttamente il CTU ha definito tale situazione debitoria/creditoria finale mediante rideterminazione del saldo del conto corrente, sul quale era regolata l'apertura di credito in c/c, determinandone l'ammontare finale, previa depurazione degli addebiti illegittimi, in complessivi €. 287.532,07. pagina 11 di 14 Per le suesposte considerazioni il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
***
Con il secondo motivo parte appellante contesta la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto applicabili gli interessi ex art. 1284, 4°
comma c.c. alla somma accertata, in quanto, essendo stato pattuito il tasso di mora all'art. 7 del contratto di finanziamento, dovrebbe trovare applicazione non la disciplina di cui al citato art. 1284, 4° bensì il tasso moratorio convenzionale.
Osserva in proposito il collegio che il tasso moratorio convenzionale è ex art.1224 c.c. operante, in luogo del tasso legale, dalla data di insorgenza della mora sino a quella di instaurazione del giudizio essendo quindi sostituito per disciplina di legge (art.1284, 4° comma, c.c.) dal tasso previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali secondo il disposto di cui agli artt.4 e 5 d.lgs
231/2002.
Dunque, in conformità a quanto statuito dall'art. 1284, comma 4 c.c., spetta alla creditrice il diritto agli interessi moratori sulle somme accertate al tasso convenzionale dalla data di insorgenza della mora ed al saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal momento in cui è stata proposta pagina 12 di 14 la domanda giudiziale.
Anche il secondo motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
Spese
Con il terzo motivo parte appellante censura la statuizione in punto di spese di lite, e chiede, a fronte della condotta tenuta dalla banca, il risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c..
La richiesta risarcitoria è manifestatamente infondata considerata la totale soccombenza della parte appellante.
La disciplina delle spese di lite segue la regola della soccombenza, di cui all'art.91 cpc.
Al rigetto dell'appello segue pertanto la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.000,01 sino ad euro
260.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
pagina 13 di 14 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Brescia, Sez. Impresa n. 829/2023.
Condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese del grado, che si Controparte_7
liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva” ed euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 /02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 456/2023 promossa con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2023
d a
, C.F. residente in [...] C.F._1
169 Costa Volpino (BG), rappresentato e difeso dall'avv. DE STEFANO
GRIGIS FILIPPO MARIA (C.F. ) del Foro di Brescia, C.F._2
procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
CP a con Controparte_1Controparte_2
pagina 1 di 14 sede in Leno, in persona del suo Presidente Dr. rappresentata Controparte_4
e difesa dagli avv.ti BETTONI GIACOMO (CF. ) e C.F._3
(C.F. , procuratori domiciliatari Parte_2 C.F._4
come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 15 gennaio 2025
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, pubblicata in data 11 aprile 2023 con il n. 2333/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione reietta,
In via principale e nel merito:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e, per
l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 829/2023 pronunciata dal
Tribunale di Brescia, Sezione Impresa, in persona del Giudice Unico dott. C.
pagina 2 di 14 BIANCHETTI, nel giudizio R.G. n. 8169/2019, pubblicata il giorno 11 aprile
2023, notificata il giorno 12 aprile 2023, accogliere tutte le conclusioni
avanzate in prime cure che qui integralmente si riportano:
“CONCLUSIONI
voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
reietta,
In via principale:
accertato e dichiarato tutto quanto in atti, dichiararsi nullo e/o illegittimo o,
comunque, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 1544/2019, emesso in
data 26.03.2019 dal Tribunale di Brescia, Giudice dott.ssa G. FARAONE,
nella causa R.G. n. 2661/2019, notificato in data 29.04.2019.
In via subordinata:
accertato e dichiarato tutto quanto in narrativa, ed in particolare ma non solo:
l'inesistenza / nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento
fondiario posti a base del monitorio;
in ogni caso, la nullità, e, comunque, le
plurime violazioni delle condizioni economiche di cui al contratto di conto
corrente n. 5149/08 stipulato in data 12.04.2005, nonché di cui al contratto di
finanziamento fondiario 05.06.2008, a rogito Notaio dott. Rep. Persona_1
n. 103.079 e Racc. n. 21.483; la illegittimità, e, comunque, la inefficacia ex
art. 118 TUB di ogni e qualsiasi variazione contrattuale unilateralmente
effettuata da CP_1 Controparte_5
pagina 3 di 14 r.l. rispetto alle condizioni economiche originariamente convenute nei suddetti
contratti, dichiararsi nullo e/o illegittimo o, comunque, revocarsi l'opposto
decreto ingiuntivo n. 1544/2019, emesso in data 26.03.2019 dal Tribunale di
Brescia, Giudice dott.ssa G. FARAONE, nella causa R.G. n. 2661/2019,
notificato in data 29.04.2019, e, per l'effetto, ricalcolarsi l'importo dovuto da
applicando i criteri di legge in materia previsti. Parte_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, spese generali 15,00%, Iva e
Cpa come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore
antistatario”;
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente
atto.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese
generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di
giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario,
oltre al pagamento in favore dell'appellante di quanto previsto dall'art. 96,
commi 1 e 3, c.p.c.”.
Dell'appellato
pagina 4 di 14 “Nel merito: Rigettarsi l'impugnazione con l'integrale conferma della
Sentenza impugnata. Spese rifuse del presente grado di giudizio.
In via subordinata: In ogni caso condannarsi l'opponenteappellante al
pagamento della somma di €.287.532,07 o di quella diversa che dovesse
risultare dovuta oltre gli interessi legali di mora ex art.1284, comma quarto,
c.c. dalla domanda del 20.2.2019 al saldo e le spese del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. proponeva, innanzi al Tribunale di Brescia, opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1544/2019 con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
somma di €. 371.668,43, oltre interessi come da domanda e le spese del monitorio.
Parte opponente contestava la pretesa azionata in via monitoria per i seguenti motivi: i) l'inesistenza / nullità del contratto di finanziamento fondiario in quanto inesistente il sottostante contratto di conto corrente, avendo la CP_1
arbitrariamente regolato tale finanziamento sul conto corrente n.
000/005149/08, applicando le relative condizioni, mentre nel contratto di finanziamento era previsto che “prelevamenti e versamenti dovranno essere
eseguiti presso la filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto
pagina 5 di 14 [di] conto corrente n° 5149” non riconoscendo pertanto come legittima l'applicazione al finanziamento delle condizioni normative ed economiche del conto corrente;
ii) l'illegittimo addebito degli interessi passivi, calcolati con a monte una asseritamente illegittima variazione dello spread, negando la facoltà
della banca di effettuare unilateralmente la variazione, priva in ogni caso di giuridico fondamento ex art. 118 TUB;
iii) l'illegittimo addebito degli interessi per superamento del previsto tasso di mora nella misura del 3% in più del tasso vigente applicato all'operazione; iv) l'illegittimo addebito delle spese immotivatamente variate con la lettera 08.01.2013; v) l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi a far tempo dal 2014; vi) la nullità della clausola per Commissione di Massimo scoperto.
Pertanto, parte opponente chiedeva in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale la revoca dello stesso;
in subordine il ricalcolo dell'esposizione debitoria alla luce delle censure proposte, precisando che in ogni caso la banca risultava creditrice di una minor somma.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente le deduzioni proposte da parte opponente.
Nel corso del giudizio il Tribunale di Brescia disponeva ctu contabile diretta a rideterminare l'entità del debito azionato in via monitoria, espungendo gli interessi in misura superiore a quelli contrattualmente convenuti, nonché la pagina 6 di 14 cms e gli importi della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Il tribunale prendeva atto che le parti avevano aderito alle conclusioni della relazione del ctu, e che parte opponente aveva eccepito che l'importo azionato monitoriamente dalla costituiva parziale duplicazione di un CP_1
credito già azionato in giudizio, ed oggetto di una precedente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusasi con il rigetto dell'opposizione, e pendente in appello.
Il tribunale rilevava che il ctu aveva rideterminato l'entità del credito vantato dalla nei confronti di parte opponente in forza dei titoli azionati CP_1
monitoriamente, e che l'importo era stato ridotto in quanto una parte di esso era già oggetto di una precedente azione giudiziale, pendente in appello.
Considerato quanto premesso, il tribunale revocava il decreto ingiuntivo, in quanto l'importo dovuto da era inferiore all'entità del credito Parte_1
azionato in via monitoria;
nonché condannava l'attore opponente al pagamento della somma di €. 287.532,07, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
Stante la reciproca soccombenza il tribunale compensava integralmente le spese di lite fra le parti e poneva a carico di entrambe in via paritaria le spese di ctu.
pagina 7 di 14 ***
Propone appello avverso la predetta sentenza per i seguenti Parte_1
motivi:
1)Sull'omessa pronuncia circa l'eccezione di nullità derivata del contratto di finanziamento: parte appellante contesta che non risulta mai espressamente convenuto che il finanziamento fondiario fosse regolato su di un qualsiasi rapporto di conto corrente, e che il contratto di conto corrente reggesse anche la concessione e l'esecuzione del finanziamento fondiario.
In particolare, parte appellante osserva che le parti avevano convenuto il luogo in cui la parte finanziaria avrebbe dovuto eseguire prelevamenti e versamenti
per relationem, e che tale mera identificazione della filiale ove eseguire i prelevamenti ed i versamenti non equivale all'espressione di una ulteriore e diversa volontà negoziale. Pertanto, non avendo parte appellante né accettato che le condizioni del contratto di conto corrente n. 5149 si applicassero al finanziamento fondiario, né convenuto la disciplina di un altro rapporto di conto corrente, il contratto di apertura di creduto deve considerarsi nullo in via derivata, in quanto non poggia sulla disciplina contrattuale di alcun rapporto di conto corrente.
Inoltre, parte appellante contesta le risultanze della ctu svolta, in particolare pagina 8 di 14 eccependo che il saldo accertato dal ctu non è quello del finanziamento fondiario posto a base del monitorio, ma quello più ampio del conto corrente n.
5149.
2)Sull'errata applicazione dell'art. 1284, comma 4 c.c. stante la pattuizione dell'interesse di mora: parte appellante contesta che la misura degli interessi stabilita in sentenza è errata in quanto deve trovare applicazione quella contrattualmente prevista all'art. 7 del contratto di finanziamento, poiché nel caso di specie il tasso di mora è stato espressamente convenuto.
3)Sull'errata compensazione delle spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c.: parte appellante afferma che in applicazione del principio della soccombenza la banca deve essere condannata al pagamento integrale delle spese di lite e delle spese di ctu. Inoltre, parte appellante eccepisce, quanto alla liquidazione delle spese di lite, che deve essere tenuta in considerazione anche la condotta tenuta dalla banca, e conseguentemente formula domanda di risarcimento ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c..
Costituendosi in giudizio Controparte_6
eccepisce l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello
[...]
proposto, e conseguentemente domanda il rigetto integrale dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 9 di 14 In via preliminare, come rilevato da parte appellata, si osserva che parte appellante ha riproposto nel presente giudizio le medesime conclusioni formulate innanzi al Tribunale di Brescia, le quali hanno già trovato parziale accoglimento nella sentenza impugnata.
Quanto ai motivi di appello, con la prima censura parte appellante eccepisce l'omessa pronuncia circa la nullità derivata del contratto di finanziamento.
Rilevata la genericità della contestazione, si reputa opportuno premettere che il contratto oggetto di causa è qualificabile quale apertura di credito, considerato il contenuto delle pattuizioni del contratto stipulato in data 05/06/2008, ove è
previsto che la banca concedeva al correntista un finanziamento fondiario in conto corrente di euro 400.000,00 “in rapporto al valore degli immobili meglio
identificati nella descrizione in calce, richiesti per esigenze di liquidità”.
Inoltre, veniva specificato che “qualora il conto corrente dovesse presentare
disponibilità in tutto o in parte, l'ammontare rimasto scoperto dovrà essere
versato dalla parte correntista”.
In conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità si osserva che “il
contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto
di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della
delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di
nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si
pagina 10 di 14 applicano le condizioni contrattuali del conto principale”(Corte di Cassazione
civile, Sez. III, ordinanza n. 29794/2024, in senso conforme Cassazione n.
7763/17 e n. 926/2022).
Nel caso di specie la connessione fra i due rapporti (contratto di conto corrente c/c n. 5149/08 e contratto di finanziamento fondiario del 05/06/2008) è stata introdotta dai temi e dalle contestazioni formulate da parte appellante, ed esplicitamente richiamata dalla medesima nell'atto di citazione formulato nel giudizio di opposizione proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 6023/2015.
Risulta egualmente priva di rilievo l'ulteriore censura addotta da parte appellante secondo cui il saldo accertato dal CTU non sarebbe quello del finanziamento, bensì quello più ampio del conto corrente n. 5149.
Infatti, preso atto che il contratto deve essere qualificato quale apertura di credito, e che conseguentemente i due rapporti contrattuali risultano fra loro connessi, nonché tenuto conto del fatto che entrambi i rapporti sono stati estinti, di tal che è opportuno, se non necessario, procedere ad una valutazione complessiva della situazione debitoria/creditoria, deve concludersi riconoscendo che del tutto correttamente il CTU ha definito tale situazione debitoria/creditoria finale mediante rideterminazione del saldo del conto corrente, sul quale era regolata l'apertura di credito in c/c, determinandone l'ammontare finale, previa depurazione degli addebiti illegittimi, in complessivi €. 287.532,07. pagina 11 di 14 Per le suesposte considerazioni il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
***
Con il secondo motivo parte appellante contesta la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto applicabili gli interessi ex art. 1284, 4°
comma c.c. alla somma accertata, in quanto, essendo stato pattuito il tasso di mora all'art. 7 del contratto di finanziamento, dovrebbe trovare applicazione non la disciplina di cui al citato art. 1284, 4° bensì il tasso moratorio convenzionale.
Osserva in proposito il collegio che il tasso moratorio convenzionale è ex art.1224 c.c. operante, in luogo del tasso legale, dalla data di insorgenza della mora sino a quella di instaurazione del giudizio essendo quindi sostituito per disciplina di legge (art.1284, 4° comma, c.c.) dal tasso previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali secondo il disposto di cui agli artt.4 e 5 d.lgs
231/2002.
Dunque, in conformità a quanto statuito dall'art. 1284, comma 4 c.c., spetta alla creditrice il diritto agli interessi moratori sulle somme accertate al tasso convenzionale dalla data di insorgenza della mora ed al saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal momento in cui è stata proposta pagina 12 di 14 la domanda giudiziale.
Anche il secondo motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
Spese
Con il terzo motivo parte appellante censura la statuizione in punto di spese di lite, e chiede, a fronte della condotta tenuta dalla banca, il risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c..
La richiesta risarcitoria è manifestatamente infondata considerata la totale soccombenza della parte appellante.
La disciplina delle spese di lite segue la regola della soccombenza, di cui all'art.91 cpc.
Al rigetto dell'appello segue pertanto la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.000,01 sino ad euro
260.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
pagina 13 di 14 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Brescia, Sez. Impresa n. 829/2023.
Condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese del grado, che si Controparte_7
liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva” ed euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 /02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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