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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza dell'1/03/2025 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 2244/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco D'Angelo
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Galassi
APPELLATO
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado, ponendo a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza dell'1/03/2025 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 2244/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco D'Angelo
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Galassi
APPELLATO
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado, ponendo a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Presidente dott. Gennaro Iacone