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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 35550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 35550/2024 promossa da:
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PREDIERI E BISCEGLIA STUDIO LEGALE ASSOCIATO (P.IVA
04819140965), con il patrocinio dall'Avv. ELEONORA FAVINI, elettivamente domiciliata presso di lei a
Milano in Corso Magenta n. 63.
RICORRENTE
AR US TI
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue:
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, premessi tutti gli opportuni e/o necessari accertamenti e declaratorie:
1. accertare e dichiarare che l'Associazione Professionale Predieri e Bisceglia studio legale associato ha diritto a ricevere dal sig. AR US AT l'importo complessivo di Euro 2.940,13, per l'attività di consulenza e assistenza legale prestata in suo favore, come riportato nella nota pro forma n. 7 del 4 gennaio 2023, nonché Euro 680,65 a titolo di rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi all'attivazione delle procedure di negoziazione assistita e mediazione;
2. per l'effetto, condannare il sig. AR US AT al pagamento in favore dell'Associazione
Professionale Predieri e Bisceglia studio legale associato dei seguenti importi:
- Euro 2.940,13, per l'attività di consulenza e assistenza legale prestata in suo favore, come riportato nella nota pro forma n. 7 del 4 gennaio 2023, oltre agli interessi moratori maturati dalla data della nota pro forma e sino al saldo;
- Euro 680,65 a titolo di rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi all'attivazione delle procedure di negoziazione assistita e mediazione;
3. con vittoria dei compensi e delle spese di questo procedimento, oltre I.V.A. e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Associazione Professionale Predieri e Bisceglia studio legale associato propone ricorso avverso AR
US AT chiedendo che lo stesso sia condannato al pagamento di € 2.940,13, per l'attività di consulenza e assistenza legale prestata in suo favore, come riportato nella nota pro forma n. 7 del 4 gennaio
2023, nonché per € 680,65 a titolo di rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi all'attivazione delle procedure di negoziazione assistita e mediazione;
con vittoria di spese.
Rappresenta che lo Studio legale ha prestato assistenza stragiudiziale a AT tra il 4 ottobre 2021 e il 24 marzo 2022, in relazione alla sottoscrizione di un accordo con l'ex coniuge, NN RO TT AR ER, per il pagamento dilazionato di somme dovute in seguito alla sentenza di divorzio del 19 febbraio 2021.
L'attività ha incluso la redazione dell'accordo e vari scambi di comunicazioni con la controparte legale.
A seguito di queste prestazioni, lo Studio ha emesso una nota pro forma n. 7 il 4 gennaio 2023 per un importo complessivo di €2.940,13. Nonostante AT avesse riconosciuto il debito e promesso di saldare quanto dovuto, non ha effettuato il pagamento. Lo Studio ha quindi cercato di risolvere la controversia in via conciliativa, inviando una proposta di negoziazione assistita e avviando una mediazione obbligatoria, ma
AT non ha aderito a nessuna delle due procedure. A causa dell'inadempimento di AT, il debito, comprensivo di interessi di mora e spese per le procedure avviate, ammonta ad euro 2940,00 più euro 680,65 più interessi
AR US AT è rimasto contumace.
Il Tribunale osserva
L'Associazione Professionale Predieri e Bisceglia, studio legale associato, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle parcelle emesse per l'attività legale svolta nei confronti di controparte.
In particolare, ai documenti 3 e 11 del ricorrente sono riportate le note pro forma emesse nei confronti di AR
US AT, il quale ha riconosciuto il suo debito così come si evince dalla mail di cui al documento 5.
Si osserva che in relazione alla nota proforma nr 7/2023 la parte attrice ha depositato l'accordo redatto in favore del sig.r AT in relazione alla pratica di divorzio, e in relazione alla nota proforma nr 292/2023 sono stati depositati l'invito a concludere la negoziazione assistita, la domanda di mediazione, il verbale di mediazione;
risulta agli atti anche la procura rilasciata dalla odierna parte convenuta.
Il riconoscimento di debito è stato effettuato mediante mail del 17.1.23 del seguente tenore:
“Ciao RT e buon anno. Dopo un periodo di latitanza meritata, non ne potevo più, sono tornato operativo. So perfettamente che devo saldare le tue dovute parcelle. Se vuoi possiamo vederci e ti consegno due assegni datati a fine aprile e fine maggio di modo che andiamo avanti. Purtroppo mi hanno ritardato mostruosamente un rogito e questo mi ha messo in difficoltà. Mai stare tranquilli”. La mail è stata redatta in replica alle mail del 10.1.23 nella quale si fa riferimento alla nota proforma nr. 7/23.
Si osserva comunque che in relazione alla nota proforma nr 292/23 vi è prova documentale dell'attività prestata.
Per la liquidazione dei compensi, tenuto conto dell'assenza di un accordo sulla entità degli stessi, si applica l'art. 2233 c.c. e dunque il DM 55/14. Pertanto, in relazione all'attività di cui alla nota proforma nr 7/23, osservato che si tratta di attività stragiudiziale con valore pari ad euro 120.000,00 l'importo richiesto appare congruo, verificato l'importo indicato nelle tabelle di riferimento.
In relazione all'attività di cui alla nota proforma nr 292/23 tenuto conto del valore di causa (quella in oggetto)
e delle tabelle di cui al citato DM 55/44 appare corretto l'importo indicato nella nota proforma nr 292/23
Alla luce delle risultanze processuali, tenuto conto dell'attività documentata, si ritiene quindi di liquidare euro
2940,00 più euro 680,65 più interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore di causa e quindi dell'applicazione dello scaglione da € 1.101,00 ad euro 5.200,00, applicati i valori minimi per tutte le fasi tenuto conto della semplicità di questa causa (art 4 DM 55/14)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Accoglie la domanda formulata dal ricorrente nei confronti della resistente e, per l'effetto, condanna AR
US AT al pagamento in favore della ricorrente della somma di €2940,00 più euro 680,00 oltre interessi ex art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2)condanna AR US AT a rifondere a favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1278,00 oltre iva e cpa e spese generali al 15% e spese vive (contributo unificato e spese di notifica).
Milano, il 10/03/2025 il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 35550/2024 promossa da:
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PREDIERI E BISCEGLIA STUDIO LEGALE ASSOCIATO (P.IVA
04819140965), con il patrocinio dall'Avv. ELEONORA FAVINI, elettivamente domiciliata presso di lei a
Milano in Corso Magenta n. 63.
RICORRENTE
AR US TI
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue:
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, premessi tutti gli opportuni e/o necessari accertamenti e declaratorie:
1. accertare e dichiarare che l'Associazione Professionale Predieri e Bisceglia studio legale associato ha diritto a ricevere dal sig. AR US AT l'importo complessivo di Euro 2.940,13, per l'attività di consulenza e assistenza legale prestata in suo favore, come riportato nella nota pro forma n. 7 del 4 gennaio 2023, nonché Euro 680,65 a titolo di rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi all'attivazione delle procedure di negoziazione assistita e mediazione;
2. per l'effetto, condannare il sig. AR US AT al pagamento in favore dell'Associazione
Professionale Predieri e Bisceglia studio legale associato dei seguenti importi:
- Euro 2.940,13, per l'attività di consulenza e assistenza legale prestata in suo favore, come riportato nella nota pro forma n. 7 del 4 gennaio 2023, oltre agli interessi moratori maturati dalla data della nota pro forma e sino al saldo;
- Euro 680,65 a titolo di rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi all'attivazione delle procedure di negoziazione assistita e mediazione;
3. con vittoria dei compensi e delle spese di questo procedimento, oltre I.V.A. e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Associazione Professionale Predieri e Bisceglia studio legale associato propone ricorso avverso AR
US AT chiedendo che lo stesso sia condannato al pagamento di € 2.940,13, per l'attività di consulenza e assistenza legale prestata in suo favore, come riportato nella nota pro forma n. 7 del 4 gennaio
2023, nonché per € 680,65 a titolo di rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi all'attivazione delle procedure di negoziazione assistita e mediazione;
con vittoria di spese.
Rappresenta che lo Studio legale ha prestato assistenza stragiudiziale a AT tra il 4 ottobre 2021 e il 24 marzo 2022, in relazione alla sottoscrizione di un accordo con l'ex coniuge, NN RO TT AR ER, per il pagamento dilazionato di somme dovute in seguito alla sentenza di divorzio del 19 febbraio 2021.
L'attività ha incluso la redazione dell'accordo e vari scambi di comunicazioni con la controparte legale.
A seguito di queste prestazioni, lo Studio ha emesso una nota pro forma n. 7 il 4 gennaio 2023 per un importo complessivo di €2.940,13. Nonostante AT avesse riconosciuto il debito e promesso di saldare quanto dovuto, non ha effettuato il pagamento. Lo Studio ha quindi cercato di risolvere la controversia in via conciliativa, inviando una proposta di negoziazione assistita e avviando una mediazione obbligatoria, ma
AT non ha aderito a nessuna delle due procedure. A causa dell'inadempimento di AT, il debito, comprensivo di interessi di mora e spese per le procedure avviate, ammonta ad euro 2940,00 più euro 680,65 più interessi
AR US AT è rimasto contumace.
Il Tribunale osserva
L'Associazione Professionale Predieri e Bisceglia, studio legale associato, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle parcelle emesse per l'attività legale svolta nei confronti di controparte.
In particolare, ai documenti 3 e 11 del ricorrente sono riportate le note pro forma emesse nei confronti di AR
US AT, il quale ha riconosciuto il suo debito così come si evince dalla mail di cui al documento 5.
Si osserva che in relazione alla nota proforma nr 7/2023 la parte attrice ha depositato l'accordo redatto in favore del sig.r AT in relazione alla pratica di divorzio, e in relazione alla nota proforma nr 292/2023 sono stati depositati l'invito a concludere la negoziazione assistita, la domanda di mediazione, il verbale di mediazione;
risulta agli atti anche la procura rilasciata dalla odierna parte convenuta.
Il riconoscimento di debito è stato effettuato mediante mail del 17.1.23 del seguente tenore:
“Ciao RT e buon anno. Dopo un periodo di latitanza meritata, non ne potevo più, sono tornato operativo. So perfettamente che devo saldare le tue dovute parcelle. Se vuoi possiamo vederci e ti consegno due assegni datati a fine aprile e fine maggio di modo che andiamo avanti. Purtroppo mi hanno ritardato mostruosamente un rogito e questo mi ha messo in difficoltà. Mai stare tranquilli”. La mail è stata redatta in replica alle mail del 10.1.23 nella quale si fa riferimento alla nota proforma nr. 7/23.
Si osserva comunque che in relazione alla nota proforma nr 292/23 vi è prova documentale dell'attività prestata.
Per la liquidazione dei compensi, tenuto conto dell'assenza di un accordo sulla entità degli stessi, si applica l'art. 2233 c.c. e dunque il DM 55/14. Pertanto, in relazione all'attività di cui alla nota proforma nr 7/23, osservato che si tratta di attività stragiudiziale con valore pari ad euro 120.000,00 l'importo richiesto appare congruo, verificato l'importo indicato nelle tabelle di riferimento.
In relazione all'attività di cui alla nota proforma nr 292/23 tenuto conto del valore di causa (quella in oggetto)
e delle tabelle di cui al citato DM 55/44 appare corretto l'importo indicato nella nota proforma nr 292/23
Alla luce delle risultanze processuali, tenuto conto dell'attività documentata, si ritiene quindi di liquidare euro
2940,00 più euro 680,65 più interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore di causa e quindi dell'applicazione dello scaglione da € 1.101,00 ad euro 5.200,00, applicati i valori minimi per tutte le fasi tenuto conto della semplicità di questa causa (art 4 DM 55/14)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Accoglie la domanda formulata dal ricorrente nei confronti della resistente e, per l'effetto, condanna AR
US AT al pagamento in favore della ricorrente della somma di €2940,00 più euro 680,00 oltre interessi ex art 1284 comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2)condanna AR US AT a rifondere a favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1278,00 oltre iva e cpa e spese generali al 15% e spese vive (contributo unificato e spese di notifica).
Milano, il 10/03/2025 il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo