Articolo 369 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 368Articolo 370
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 369.
(Controlli)
((1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.
2. I controlli hanno luogo con le stesse modalita' previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996