Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 15.4.2025, ha pronunciato, mediante contestuale lettura di dispositivo e motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 27793/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
Pt_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._1
Napoli alla via Annibale Marchese n. 10, presso lo studio dell'avv. Elvira Dragone che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza del Parte_2 requisito sanitario utile alla percezione dell'assegno di invalidità civile a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data CP_ ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
16.12.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_2
3772/2024) per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno di invalidità civile, relativamente alla domanda amministrativa del 17.11.2022.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato che: “Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, si può affermare, che esse allo stato attuale non hanno determinato una permanente riduzione della capacità lavorativa superiore al 74 %”; concludendo per la mancanza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando la sottovalutazione del quadro clinico nel suo complesso e, in particolare, delle conseguenze della artrosi e della gonoartrosi sul suo stato di salute.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda CP_ amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre accessori.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e disattesa la richiesta di rinnovo della consulenza, all'udienza odierna la causa veniva discussa oralmente dai procuratori delle parti e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
2 Per_ Nel caso in esame, il consulente, dott. , ha in modo esauriente accertato in capo alla sig.ra una invalidità complessiva in misura del 68%, causata dalle seguenti patologie: “Artrosi Parte_2 polidistrettuale a maggior espressione del rachide con protrusioni discali multiple e lombalgie ricorrenti e delle ginocchia con limitazione funzionale e della deambulazione In obesa (IMC =
32); Insufficienza venosa agli arti inferiori con varici al III stadio;
Esiti di pregressa gammapatia monoclonale in follow up (riferita); Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e discreto compenso emodinamico;
Ipercolesterolemia in obesa (riferita); Diverticolosi del colon (riferita);
Rinite cronica (riferita); Spina calcaneare bilaterale (riferito); Nodulo tiroideo in eutiroidismo naturale senza necessità di terapia sostitutiva;
Deficit visivo riferito corretto con uso di lenti;
Depressione dell'umore per la quale non riferisce assunzione di specifica terapia o effettuazione di controlli specialistici seriati”, confermando la valutazione espressa dalla commissione medica circa la mancanza del requisito sanitario di cui si chiedeva l'accertamento.
Il c.t.u., ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito di tale esame, si soffermava sul complesso invalidante sofferto e sulle percentuali da ricollegare alle patologie riscontrate, riconoscendo che: “[…] Dallo studio della documentazione, dall'anamnesi e soprattutto dal rilievo clinico diretto descritto in esame obiettivo, cui integralmente si rimanda e che si ritiene prevalente su qualsiasi altra valutazione clinica, si evidenzia come il quadro clinico sia attualmente dominato dalla patologia artrosica in obesa, mentre le altre restanti patologie elencate in diagnosi, perché solo riferite o non documentate o perché ad attuale scarsa o assente ricaduta funzionale, rivestono minore o scarsa importanza nella valutazione medico legale, relativamente ai fini dei benefici richiesti. Obesa con attuale IMC pari a circa 32 la paziente, che a visita si presenta indossando un busto ortopedico lombare ed appoggiandosi su deambulatore, dei quali non esibisce né riferisce alcuna autorizzazione o prescrizione, presenta un quadro descritto nell'esame obiettivo osteoarticolare;
la paziente presenta una moderata limitazione della flesso estensione del rachide lombosacrale e delle ginocchia;
tale condizione appare allo stato attuale, congruamente valutata mediante applicazione, dei codici 7205 (per analogia e con attribuzione della percentuale massima tenuto conto della bilateralità - 30 %) e del codice 7010 (per analogia e con attribuzione della percentuale massima ivi tabellata, ridotta della metà per la moderata ricaduta funzionale – 20
%); trattandosi dei menomazioni concorrenti, interessanti cioè il medesimo apparato, si applica la formula salomonica (IT = IP1 + IP2 – (IP1xIP2) / 2 = 47 % La gammapatia monoclonale al momento appare in solo follow up clinico e per il momento appare congruamente valutata mediante applicazione del codice 9322 ed attribuzione della percentuale ivi tabellata – 11 %.
L'ipertensione arteriosa appare allo stato attuale ben controllata dalla terapia farmacologica clinicamente in discreto compenso emodinamico;
appare perciò congruamente valutata mediante applicazione, per analogia valutativa, non essendo tabellata, del codice 6441 ed attribuzione della percentuale minima ivi tabellata – 21 %. L'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori al II
3 stadio è allo stato attuale caratterizzata dalla presenza di ectasie venose agli arti inferiori, bilaterali, non complicate, tale condizione appare quindi congruamente valutabile mediante applicazione, con criterio meramente analogico, del codice 6445 ed attribuzione di una percentuale intermedia tra quelle ivi tabellate – 15 %. Come premesso, le altre patologie elencate in diagnosi, perché solo riferite e non documentate o perché comunque ad attuale blanda o assente ricaduta funzionale, assumono scarsa rilevanza nella valutazione medico legale globale e non vengono inserite nel computo finale. La valutazione globale delle singole infermità è stata effettuata con riferimento alle voci tabellari in vigore per il giudizio in corso e/o mediante criterio analogico diretto od indiretto;
le minorazioni accertate inscritte tra lo 0 ed il 11 % non sono state inserite nella valutazione globale, ottenuta mediante calcolo riduzionistico (formula di
Balthazar)”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali di invalidità valutate con riferimento alla tabella indicativa del D.M. 05.02.1992, accertava che: “[…]
Per quanto sopra esposto si può affermare che la ricorrente SI.ra , NON Parte_2
PRESENTA i requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità, potendo essere considerata, sulla base dell'esame clinico attuale e della documentazione in atti, quale invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 68 % (sessanotto percento), a decorrere dalla data della domanda in sede amministrativa (Novembre 2022).”.
Ciò detto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio, nella fase sommaria, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di un'invalidità complessiva in misura superiore al
74%, condizione necessaria all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile (L. n. 117/81).
Va, in primo luogo, ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, l. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 11185 del
23/04/2019; Cass. n. 17400 del 29/08/2016).
Nella specie, il consulente ha ampiamente valutato le conseguenze delle suddette patologie diagnosticate, non riscontrando quell'indeterminabilità e/o permanenza delle stesse tali da incidere sul complesso invalidante della sig.ra in misura superiore al 68%. Parte_2
Peraltro, la documentazione allegata al presente ricorso in opposizione (certificato medico del
3.10.2024, Asl NA 3 Sud) nulla aggiunge al quadro clinico delineato dal consulente, ciò in quanto trattasi del piano riabilitativo delle patologie artrosiche sofferte (con prescrizione dettagliata della protesi deambulativa e busto ortopedico), per cui il consulente ha già assegnato i rispettivi codici
4 di invalidità con attribuzione della percentuale di invalidità massivi ivi tabellata (“[…] tale condizione appare allo stato attuale, congruamente valutata mediante applicazione, dei codici
7205 (per analogia e con attribuzione della percentuale massima tenuto conto della bilateralità -
30 %) e del codice 7010 (per analogia e con attribuzione della percentuale massima ivi tabellata, ridotta della metà per la moderata ricaduta funzionale – 20 %); trattandosi dei menomazioni concorrenti, interessanti cioè il medesimo apparato, si applica la formula salomonica (IT = IP1
+ IP2 – (IP1xIP2) / 2 = 47 %”).
In secondo luogo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti Per_ nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n.
4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2
e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
pone a carico dell' le spese della c.t.u. della fase sommaria;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 15.4.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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