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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANDREA PATERNOSTER, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO 12
BOLOGNApresso il difensore avv. ANDREA PATERNOSTER
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCESCO MINUTILLO, elettivamente domiciliato in VIA G. MAMELI N. 1 47121
FORLI'presso il difensore avv. FRANCESCO MINUTILLO
CONVENUTO
Controparte_2
Convenuta contumace
Oggetto: divisione endoesecutiva.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza emessa in data 8 Febbraio 2022 nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n.
16/2020 pendente innanzi al Tribunale di Forlì promossa dal Parte_2 nei confronti del Sig. il Giudice dell'Esecuzione
[...] Controparte_1
disponeva la sospensione della predetta procedura esecutiva, statuendo che “il giudizio divisionale non deve più essere esordito necessariamente con citazione, essendo sufficiente la notifica della presente ordinanza, ex art. 181 disp. att. c.p.c. dispone la parte più diligente di questo giudizio esecutivo aprirà il giudizio divisionale, mediante notificazione del presente provvedimento, che contiene la domanda giudiziale, alle giuste parti;
è fissata prima udienza nel giorno 14.09.2022 ore 12.15; innanzi a sé, quale giudice del processo divisionale … la parte più diligente aprirà il giudizio divisionale, notificando il presente provvedimento a tutte le giuste parti, trascrivendo la domanda divisionale, procedendo ad iscrizione a ruolo…”:
Il provvedeva quindi ad incardinare Parte_2
innanzi al Tribunale di Forlì giudizio di divisione il quale veniva iscritto a ruolo al n.
1114/2022 R.G. ed aveva ad oggetto i seguenti beni:
Porzione di fabbricato censito al Catasto Fabbricati del Comune di DOVADOLA (D357) in via
Nazionale n.8
• Foglio 16 part. 87 sub 4 Cat. A/2 classe 3 vani 7 Superficie catastale mq. 123, escluso aree scoperte mq. 117 Rendita Catastale € 939,95 • Foglio 16 part. 87 sub 11 Cat. C/6 classe 2 mq
17 Superficie catastale mq. 17 Rendita Catastale € 79,90 Il tutto, per la quota di 1/2, in capo al sig.re (C.F. ), nato a [...] il [...] e per Controparte_1 C.F._1
la quota di 1/2, in capo alla sig.ra (C.F. non Controparte_2 C.F._2
esecutata, nata a [...] il [...].
• Foglio 16 Part. 87 (parti comuni) Bene comune non censibile.
In sede di prima udienza il 14 settembre 2022 si costituiva il debitore esecutato CP_1
depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava le conclusioni
[...]
avversarie, eccependo la comoda divisibilità del bene oggetto di causa.
pagina 2 di 5 Il G.I. preso atto della contestazione relativa alla comoda divisibilità o meno dei beni, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 24 gennaio 2024, limitatamente alla questione della comoda divisibilità ex art. 785 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Preliminarmente, deve farsi luogo allo scioglimento della comunione ordinaria tra CP_1
e (di cui deve essere dichiarata la contumacia), sussistendo il
[...] Controparte_2
relativo diritto in capo alle stesse e non ricorrendo ragioni ostative alla divisione.
Nel presente giudizio, invero, nessuna delle parti si è opposto alla divisione del compendio, esistendo controversia esclusivamente in merito alla comoda divisibilità o meno dei beni facenti parte del compendio ereditario relitto.
Su tale questione, parte convenuta ha dedotto, allegando perizia di parte in sede di comparsa conclusionale, la comoda divisibilità in natura dei beni, contrariamente da quanto emerso già in sede esecutiva a seguito del deposito della perizia di stima da parte dell'arch. Persona_1
Contestava altresì ulteriori aspetti della perizia di stima prodotta in sede esecutiva ed allegata agli del giudizio, aspetti tuttavia irrilevanti ai fini del decidere.
Il Condominio attore, già creditore procedente in sede esecutiva, preso atto di quanto evidenziato dall'esperto stimatore in sede esecutiva (cfr. risposta al quesito 21 dove è possibile leggere che “I beni pignorati risultano in capo a per la piena proprietà Controparte_1
limitatamente alla quota di ½; la restante quota di ½ risulta in capo a Controparte_2
convivente dell'esecutato. In riferimento alla divisibilità dei beni, l'Esperto Stimatore ritiene che la proprietà in esame non sia 'comodamente' divisibile in natura e nell'ipotesi di divisione, sicuramente disagevole, ritiene che comporterebbe uno svilimento del valore e/o della destinazione urbanistica”) chiedeva disporsi la vendita del bene, previo scioglimento della comunione esistente fra le parti.
In proposito, deve osservarsi che il concetto di comoda divisibilità di un immobile, cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, strutturalmente, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del pagina 3 di 5 bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso (così Cass. civ., sez. II, 27/01/2012, n. 1238); in definitiva, la comoda divisibilità deve essere considerata sotto vari aspetti: economico, funzionale, materiale, con riferimento ad un criterio di proporzionalità della parte rispetto all'intero; in linea generale, le quote risultanti dalla divisione devono essere ricavate senza spese rilevanti o imposizioni di pesi e limitazioni e senza che dal frazionamento derivi un deprezzamento in relazione alla destinazione degli immobili: nel caso in esame, come evidenziato dall'esperto stimatore, il frazionamento del bene comporterebbe uno svilimento del valore dello stesso, dovendo peraltro essere affrontate spese (come allegato dal consulente di parte convenuta) quantificabili quantomeno in € 12.000,00.
Dai decisivi rilievi messi in evidenza dal consulente d'ufficio e dalla stessa parte convenuta, emerge l'impossibilità di dividere anche in soli due lotti (come richiesto dal convenuto) la parte di edificio per cui è causa, stante la necessità di sostenere costi per realizzare il frazionamento non inferiori ad €. 12.000,00.
Ritenuta pertanto la non comoda divisibilità in natura dei beni immobili oggetto del presente giudizio, in mancanza peraltro di istanza ex art. 720 c.c., deve disporsi come da separata ordinanza la vendita degli stessi, con successiva ed eventuale assegnazione del ricavato pro quota fra tutti i comproprietari, non essendo possibile procedere ad un progetto di divisione che consenta l'assegnazione in natura di porzione di beni.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) dichiara lo scioglimento della comunione esistente sui beni oggetto di causa così individuati:
Porzione di fabbricato censito al Catasto Fabbricati del Comune di DOVADOLA (D357) in via
Nazionale n.8
• Foglio 16 part. 87 sub 4 Cat. A/2 classe 3 vani 7 Superficie catastale mq. 123, escluso aree scoperte mq. 117 Rendita Catastale € 939,95 • Foglio 16 part. 87 sub 11 Cat. C/6 classe 2 mq
17 Superficie catastale mq. 17 Rendita Catastale € 79,90 Il tutto, per la quota di 1/2, in capo al pagina 4 di 5 sig.re (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
per la quota di 1/2, in capo alla sig.ra (C.F. ) non Controparte_2 C.F._2
esecutata, nata a [...] il [...].
• Foglio 16 Part. 87 (parti comuni) Bene comune non censibile;
3) dispone la vendita dei beni oggetto del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo
Forlì, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANDREA PATERNOSTER, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO 12
BOLOGNApresso il difensore avv. ANDREA PATERNOSTER
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCESCO MINUTILLO, elettivamente domiciliato in VIA G. MAMELI N. 1 47121
FORLI'presso il difensore avv. FRANCESCO MINUTILLO
CONVENUTO
Controparte_2
Convenuta contumace
Oggetto: divisione endoesecutiva.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza emessa in data 8 Febbraio 2022 nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n.
16/2020 pendente innanzi al Tribunale di Forlì promossa dal Parte_2 nei confronti del Sig. il Giudice dell'Esecuzione
[...] Controparte_1
disponeva la sospensione della predetta procedura esecutiva, statuendo che “il giudizio divisionale non deve più essere esordito necessariamente con citazione, essendo sufficiente la notifica della presente ordinanza, ex art. 181 disp. att. c.p.c. dispone la parte più diligente di questo giudizio esecutivo aprirà il giudizio divisionale, mediante notificazione del presente provvedimento, che contiene la domanda giudiziale, alle giuste parti;
è fissata prima udienza nel giorno 14.09.2022 ore 12.15; innanzi a sé, quale giudice del processo divisionale … la parte più diligente aprirà il giudizio divisionale, notificando il presente provvedimento a tutte le giuste parti, trascrivendo la domanda divisionale, procedendo ad iscrizione a ruolo…”:
Il provvedeva quindi ad incardinare Parte_2
innanzi al Tribunale di Forlì giudizio di divisione il quale veniva iscritto a ruolo al n.
1114/2022 R.G. ed aveva ad oggetto i seguenti beni:
Porzione di fabbricato censito al Catasto Fabbricati del Comune di DOVADOLA (D357) in via
Nazionale n.8
• Foglio 16 part. 87 sub 4 Cat. A/2 classe 3 vani 7 Superficie catastale mq. 123, escluso aree scoperte mq. 117 Rendita Catastale € 939,95 • Foglio 16 part. 87 sub 11 Cat. C/6 classe 2 mq
17 Superficie catastale mq. 17 Rendita Catastale € 79,90 Il tutto, per la quota di 1/2, in capo al sig.re (C.F. ), nato a [...] il [...] e per Controparte_1 C.F._1
la quota di 1/2, in capo alla sig.ra (C.F. non Controparte_2 C.F._2
esecutata, nata a [...] il [...].
• Foglio 16 Part. 87 (parti comuni) Bene comune non censibile.
In sede di prima udienza il 14 settembre 2022 si costituiva il debitore esecutato CP_1
depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava le conclusioni
[...]
avversarie, eccependo la comoda divisibilità del bene oggetto di causa.
pagina 2 di 5 Il G.I. preso atto della contestazione relativa alla comoda divisibilità o meno dei beni, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 24 gennaio 2024, limitatamente alla questione della comoda divisibilità ex art. 785 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Preliminarmente, deve farsi luogo allo scioglimento della comunione ordinaria tra CP_1
e (di cui deve essere dichiarata la contumacia), sussistendo il
[...] Controparte_2
relativo diritto in capo alle stesse e non ricorrendo ragioni ostative alla divisione.
Nel presente giudizio, invero, nessuna delle parti si è opposto alla divisione del compendio, esistendo controversia esclusivamente in merito alla comoda divisibilità o meno dei beni facenti parte del compendio ereditario relitto.
Su tale questione, parte convenuta ha dedotto, allegando perizia di parte in sede di comparsa conclusionale, la comoda divisibilità in natura dei beni, contrariamente da quanto emerso già in sede esecutiva a seguito del deposito della perizia di stima da parte dell'arch. Persona_1
Contestava altresì ulteriori aspetti della perizia di stima prodotta in sede esecutiva ed allegata agli del giudizio, aspetti tuttavia irrilevanti ai fini del decidere.
Il Condominio attore, già creditore procedente in sede esecutiva, preso atto di quanto evidenziato dall'esperto stimatore in sede esecutiva (cfr. risposta al quesito 21 dove è possibile leggere che “I beni pignorati risultano in capo a per la piena proprietà Controparte_1
limitatamente alla quota di ½; la restante quota di ½ risulta in capo a Controparte_2
convivente dell'esecutato. In riferimento alla divisibilità dei beni, l'Esperto Stimatore ritiene che la proprietà in esame non sia 'comodamente' divisibile in natura e nell'ipotesi di divisione, sicuramente disagevole, ritiene che comporterebbe uno svilimento del valore e/o della destinazione urbanistica”) chiedeva disporsi la vendita del bene, previo scioglimento della comunione esistente fra le parti.
In proposito, deve osservarsi che il concetto di comoda divisibilità di un immobile, cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, strutturalmente, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del pagina 3 di 5 bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso (così Cass. civ., sez. II, 27/01/2012, n. 1238); in definitiva, la comoda divisibilità deve essere considerata sotto vari aspetti: economico, funzionale, materiale, con riferimento ad un criterio di proporzionalità della parte rispetto all'intero; in linea generale, le quote risultanti dalla divisione devono essere ricavate senza spese rilevanti o imposizioni di pesi e limitazioni e senza che dal frazionamento derivi un deprezzamento in relazione alla destinazione degli immobili: nel caso in esame, come evidenziato dall'esperto stimatore, il frazionamento del bene comporterebbe uno svilimento del valore dello stesso, dovendo peraltro essere affrontate spese (come allegato dal consulente di parte convenuta) quantificabili quantomeno in € 12.000,00.
Dai decisivi rilievi messi in evidenza dal consulente d'ufficio e dalla stessa parte convenuta, emerge l'impossibilità di dividere anche in soli due lotti (come richiesto dal convenuto) la parte di edificio per cui è causa, stante la necessità di sostenere costi per realizzare il frazionamento non inferiori ad €. 12.000,00.
Ritenuta pertanto la non comoda divisibilità in natura dei beni immobili oggetto del presente giudizio, in mancanza peraltro di istanza ex art. 720 c.c., deve disporsi come da separata ordinanza la vendita degli stessi, con successiva ed eventuale assegnazione del ricavato pro quota fra tutti i comproprietari, non essendo possibile procedere ad un progetto di divisione che consenta l'assegnazione in natura di porzione di beni.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) dichiara lo scioglimento della comunione esistente sui beni oggetto di causa così individuati:
Porzione di fabbricato censito al Catasto Fabbricati del Comune di DOVADOLA (D357) in via
Nazionale n.8
• Foglio 16 part. 87 sub 4 Cat. A/2 classe 3 vani 7 Superficie catastale mq. 123, escluso aree scoperte mq. 117 Rendita Catastale € 939,95 • Foglio 16 part. 87 sub 11 Cat. C/6 classe 2 mq
17 Superficie catastale mq. 17 Rendita Catastale € 79,90 Il tutto, per la quota di 1/2, in capo al pagina 4 di 5 sig.re (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
per la quota di 1/2, in capo alla sig.ra (C.F. ) non Controparte_2 C.F._2
esecutata, nata a [...] il [...].
• Foglio 16 Part. 87 (parti comuni) Bene comune non censibile;
3) dispone la vendita dei beni oggetto del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo
Forlì, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
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