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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/10/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2532/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.7.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VERCESI Parte_1 C.F._1
IA AR e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, P.tta Plana
n. 1;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
RI IA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Redavalle (PV),
Via Capitani n. 38 bis;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Arena Po, in data 22/08/1998, (atto n. 5, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà dei genitori del Sig. , resterà in uso allo stesso – Pt_1 con quanto in essa contenuto, ad eccezione di effetti personali, corredo e dote di nozze, un pc portatile ed un televisore, che saranno trattenuti dalla moglie – con rinuncia espressa della Sig.ra ad assegnazione;
CP_1
pag. 1 di 6 Per_ 3) la figlia , di anni 16, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con obbligo per questi ultimi di consultarsi e accordarsi per ogni decisione di oggettiva maggiore importanza inerente l'indirizzo, la salute, l'educazione e l'istruzione della ragazza, che trasferirà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna e trascorrerà tempo paritario con i genitori, alternando le settimane di permanenza presso l'abitazione materna a quelle presso l'abitazione paterna (una settimana con ciascuno dei genitori, da lunedì a domenica), nonché le festività (Natale-Capodanno/Pasqua-Pasquetta);
4) entro il 31 maggio di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie estive e la disponibilità a portare in villeggiatura la figlia (indicando i luoghi delle vacanze) o comunque i periodi in cui terranno con sé la figlia per le vacanze estive (per giorni 15 anche non consecutivi);
5) la calendarizzazione ordinaria potrà in ogni caso essere modificata su accordo dei genitori per esigenze di lavoro o personali;
6) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ed alle esigenze della figlia (ivi compresi ritiro presso l'altro genitore e ingresso e uscita da scuola) nel tempo in cui l'avrà con sé, con applicazione del Protocollo Tribunale di Pavia n. 2323 del 2016 in ordine alla ripartizione delle spese cd extra assegno, in misura del 50% ciascuno;
7) in ragione della pur minima differenza reddituale tra i coniugi – a vantaggio del Sig.
–, sarà la Sig.ra a percepire in via esclusiva ed integrale il cd Assegno Pt_1 CP_1
Per_ IC (a tal fine la residenza della figlia sarà trasferita presso la madre, salvo quanto previsto al punto 3) ed il Sig. verserà alla stessa, a titolo di integrazione alla contribuzione Pt_1 al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di Euro 100,00 (cento/00) non rivalutabile secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban che la Sig.ra avrà cura di indicare, entro il giorno 15 di ogni mese. Ciò sino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia;
8) il Sig. riconosce una somma una tantum alla Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 contribuzione all'acquisto di arredamento per l'abitazione in cui la stessa si trasferirà,
e in cui la figlia trasferirà la residenza per ragioni connesse all'erogazione dell'Assegno
IC, ed in cui vivrà a settimane alternate, pari ad Euro 6.000,00 e di fatto alla metà di propria spettanza della polizza postale n. 50008848335, intestata alla Sig.ra CP_1
pag. 2 di 6 ma – in ragione di regime di comunione dei beni – di proprietà di entrambi i coniugi
(totale Euro 12.039,97). La Sig.ra potrà pertanto trattenere l'intero importo CP_1 liquidato nei limiti sopra descritti;
9) il conto corrente cointestato ai coniugi presso Intesa SanPaolo filiale di Stradella, mantenuto in essere per sostenere le spese comuni sino alla interruzione della convivenza, verrà chiuso non appena si interromperà la convivenza, con ripartizione al
50% ciascuno tra i coniugi delle somme ancora presenti;
10) il Sig. tratterrà l'autovettura (già a lui intestata) e la Sig.ra tratterrà Pt_1 CP_1 il motociclo (già alla stessa intestato);
11) ciascuno dei coniugi tratterrà in custodia n. 2 di 4 buoni postali, l'uno intestato alla figlia minore e tre a loro cointestati, ma di fatto a suo tempo acquistati nell'interesse della figlia, aventi scadenza tra il 2029 ed il 2031. Alla scadenza avranno cura di riscattarli e versare alla figlia i relativi importi, riconoscendo con la Per_2 sottoscrizione del presente atto trattarsi di somme a lei destinate. Trattasi precisamente dei buoni del valore di Euro 2.650,00 intestato a (4.11.2016 – 2.09.2026), di Per_2
Euro 2.700,00 cointestato ai coniugi (5.01.2009 – 5.01.2029), di Euro 2.450,00 cointestato ai coniugi (16.03.2010 – 16.03.2030), e di Euro 1.450,00 cointestato ai coniugi (16.07.2011 – 16.07.2031);
12) il cane di famiglia, originariamente intestato alla Sig.ra è già stato intestato CP_1 al Sig. , che lo terrà con sé e se ne farà carico anche economicamente;
Pt_1
13) il finanziamento per acquisto di AC (che rimarrà al Sig. ), con rata mensile Pt_1 dell'importo di Euro 82,92 + Euro 8,34 – intestato ab origine al Sig. – resterà a Pt_1 carico del medesimo, che ha già disposto addebito diretto su nuovo conto corrente a se intestato;
14) darsi atto che le parti non hanno nulla altro reciprocamente a pretendere, avendo regolato tutti i rapporti patrimoniali e non tra loro intercorsi e rinunciando espressamente e reciprocamente ad ogni contribuzione per il proprio mantenimento;
15) entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio;
16) spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra enunciate.
All'udienza del 29.9.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, dando atto che: “la signora ha già trasferito la propria residenza, anche anagrafica, CP_1
Per unitamente alla figlia e ha già asportato dalla casa familiare quanto concordato di sua spettanza;
la polizza di cui al punto 8) delle condizioni di separazione è già stata riscattata e poiché la somma liquidata è risultata inferiore a quanto indicato, il signo ha provveduto ad integrarla con un bonifico di € 465,00 cosi che l'importo Pt_1 originariamente pattuito è stato integralmente incassato dalla moglie;
il c/c bancario cointestato è stato chiuso e hanno dato esecuzione al punto 11) delle condizioni” (Cfr. verbale udienza del 29.9.2025).
Si prende, altresì, atto che i coniugi hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
pag. 4 di 6 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 sposati in Arena Po, in data 22/08/1998, (atto n. 5, parte II, serie A, del
[...] registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
pag. 5 di 6 5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 02.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2532/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.7.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VERCESI Parte_1 C.F._1
IA AR e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, P.tta Plana
n. 1;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
RI IA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Redavalle (PV),
Via Capitani n. 38 bis;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Arena Po, in data 22/08/1998, (atto n. 5, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà dei genitori del Sig. , resterà in uso allo stesso – Pt_1 con quanto in essa contenuto, ad eccezione di effetti personali, corredo e dote di nozze, un pc portatile ed un televisore, che saranno trattenuti dalla moglie – con rinuncia espressa della Sig.ra ad assegnazione;
CP_1
pag. 1 di 6 Per_ 3) la figlia , di anni 16, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con obbligo per questi ultimi di consultarsi e accordarsi per ogni decisione di oggettiva maggiore importanza inerente l'indirizzo, la salute, l'educazione e l'istruzione della ragazza, che trasferirà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna e trascorrerà tempo paritario con i genitori, alternando le settimane di permanenza presso l'abitazione materna a quelle presso l'abitazione paterna (una settimana con ciascuno dei genitori, da lunedì a domenica), nonché le festività (Natale-Capodanno/Pasqua-Pasquetta);
4) entro il 31 maggio di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie estive e la disponibilità a portare in villeggiatura la figlia (indicando i luoghi delle vacanze) o comunque i periodi in cui terranno con sé la figlia per le vacanze estive (per giorni 15 anche non consecutivi);
5) la calendarizzazione ordinaria potrà in ogni caso essere modificata su accordo dei genitori per esigenze di lavoro o personali;
6) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ed alle esigenze della figlia (ivi compresi ritiro presso l'altro genitore e ingresso e uscita da scuola) nel tempo in cui l'avrà con sé, con applicazione del Protocollo Tribunale di Pavia n. 2323 del 2016 in ordine alla ripartizione delle spese cd extra assegno, in misura del 50% ciascuno;
7) in ragione della pur minima differenza reddituale tra i coniugi – a vantaggio del Sig.
–, sarà la Sig.ra a percepire in via esclusiva ed integrale il cd Assegno Pt_1 CP_1
Per_ IC (a tal fine la residenza della figlia sarà trasferita presso la madre, salvo quanto previsto al punto 3) ed il Sig. verserà alla stessa, a titolo di integrazione alla contribuzione Pt_1 al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di Euro 100,00 (cento/00) non rivalutabile secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban che la Sig.ra avrà cura di indicare, entro il giorno 15 di ogni mese. Ciò sino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia;
8) il Sig. riconosce una somma una tantum alla Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 contribuzione all'acquisto di arredamento per l'abitazione in cui la stessa si trasferirà,
e in cui la figlia trasferirà la residenza per ragioni connesse all'erogazione dell'Assegno
IC, ed in cui vivrà a settimane alternate, pari ad Euro 6.000,00 e di fatto alla metà di propria spettanza della polizza postale n. 50008848335, intestata alla Sig.ra CP_1
pag. 2 di 6 ma – in ragione di regime di comunione dei beni – di proprietà di entrambi i coniugi
(totale Euro 12.039,97). La Sig.ra potrà pertanto trattenere l'intero importo CP_1 liquidato nei limiti sopra descritti;
9) il conto corrente cointestato ai coniugi presso Intesa SanPaolo filiale di Stradella, mantenuto in essere per sostenere le spese comuni sino alla interruzione della convivenza, verrà chiuso non appena si interromperà la convivenza, con ripartizione al
50% ciascuno tra i coniugi delle somme ancora presenti;
10) il Sig. tratterrà l'autovettura (già a lui intestata) e la Sig.ra tratterrà Pt_1 CP_1 il motociclo (già alla stessa intestato);
11) ciascuno dei coniugi tratterrà in custodia n. 2 di 4 buoni postali, l'uno intestato alla figlia minore e tre a loro cointestati, ma di fatto a suo tempo acquistati nell'interesse della figlia, aventi scadenza tra il 2029 ed il 2031. Alla scadenza avranno cura di riscattarli e versare alla figlia i relativi importi, riconoscendo con la Per_2 sottoscrizione del presente atto trattarsi di somme a lei destinate. Trattasi precisamente dei buoni del valore di Euro 2.650,00 intestato a (4.11.2016 – 2.09.2026), di Per_2
Euro 2.700,00 cointestato ai coniugi (5.01.2009 – 5.01.2029), di Euro 2.450,00 cointestato ai coniugi (16.03.2010 – 16.03.2030), e di Euro 1.450,00 cointestato ai coniugi (16.07.2011 – 16.07.2031);
12) il cane di famiglia, originariamente intestato alla Sig.ra è già stato intestato CP_1 al Sig. , che lo terrà con sé e se ne farà carico anche economicamente;
Pt_1
13) il finanziamento per acquisto di AC (che rimarrà al Sig. ), con rata mensile Pt_1 dell'importo di Euro 82,92 + Euro 8,34 – intestato ab origine al Sig. – resterà a Pt_1 carico del medesimo, che ha già disposto addebito diretto su nuovo conto corrente a se intestato;
14) darsi atto che le parti non hanno nulla altro reciprocamente a pretendere, avendo regolato tutti i rapporti patrimoniali e non tra loro intercorsi e rinunciando espressamente e reciprocamente ad ogni contribuzione per il proprio mantenimento;
15) entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio;
16) spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra enunciate.
All'udienza del 29.9.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, dando atto che: “la signora ha già trasferito la propria residenza, anche anagrafica, CP_1
Per unitamente alla figlia e ha già asportato dalla casa familiare quanto concordato di sua spettanza;
la polizza di cui al punto 8) delle condizioni di separazione è già stata riscattata e poiché la somma liquidata è risultata inferiore a quanto indicato, il signo ha provveduto ad integrarla con un bonifico di € 465,00 cosi che l'importo Pt_1 originariamente pattuito è stato integralmente incassato dalla moglie;
il c/c bancario cointestato è stato chiuso e hanno dato esecuzione al punto 11) delle condizioni” (Cfr. verbale udienza del 29.9.2025).
Si prende, altresì, atto che i coniugi hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
pag. 4 di 6 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 sposati in Arena Po, in data 22/08/1998, (atto n. 5, parte II, serie A, del
[...] registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
pag. 5 di 6 5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 02.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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