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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10980 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 3168/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. AS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Corso Trieste 61, presso lo studio dell'avv. Tiziana
Sgobbo che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente in riassunzione
E
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro
1/a, presso lo studio dell'avv. Marco Annecchino che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti convenuto in riassunzione all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è stata la coniuge di , deceduto il Parte_1 Persona_1
4.5.2016 ed iscritto presso il Fondo cd. . CP_1
La ha fatto richiesta al Fondo di pensione di reversibilità, Pt_1 richiesta rigettata per superamento del limite reddituale.
Contestato il diniego, la ha rivendicato la prestazione in via Pt_1
giudiziale (prima presso il Tribunale di Catania, dichiaratosi incompetente per territorio, e poi presso quello di Roma). Il ha ribadito l'insussistenza del requisito reddituale in capo alla CP_1
richiedente.
Acquisita documentazione, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La pretesa della è infondata. Pt_1
L'art. 22 del Regolamento del Fondo stabilisce che la pensione di CP_1
reversibilità spetti ai soli superstiti che abbiano una dichiarazione Isee inferiore ad euro 12.000, dovendosi computare in detto limite anche la pensione di reversibilità erogata dall' CP_2
Ebbene, la documentazione acquisita (di provenienza ha consentito CP_2 di appurare che la percepisce, con decorrenza giugno 2016, una Pt_1
pensione di reversibilità di importo annuo superiore al predetto limite di CP_2 euro 12 mila, sicché il requisito reddituale non è soddisfatto.
Ciò comporta il rigetto della domanda.
Le spese vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., vista la dichiarazione reddituale in atti.
Roma, 30.10.2025.
Il giudice
AS LI
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