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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/05/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8842/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 8842/2022 promossa da:
già con sede in DE Controparte_1 Controparte_2
(MO), alla via San Carlo n. 8/20, cod. fisc. e n. registro imprese di DE , n. REA P.IVA_1
DE 222528, P.IVA gruppo , in persona del procuratore speciale Avv. CP_1 P.IVA_2 CP_3
nato a [...] il [...], cod. fisc. , a tanto abilitato giusta
[...] CodiceFiscale_1
Per_ procura a rogiti Notaio di DE del 22/09/2021, rep. n. 49235, racc. n. 14840, registrato a
DE il 27232 serie 1T, difesa, assistita e rappresentata in forza di procura in atti dall'Avv. Matteo
Tassi, cod. fisc. , con studio in Bologna, Piazza Minghetti n. 1, presso il quale CodiceFiscale_2
è elettivamente domiciliata,
- Attrice in opposizione -
CONTRO
con sede in Genova, P.zza M. Conti n. 2, P. IVA , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, Via Assarotti 13/3, presso e nello studio dell'Avv. Federico Benvenuto, c.f. , in forza di procura CodiceFiscale_3 in atti,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Conclusioni per l'attrice opponente.
“Piaccia al Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare che nulla è dovuto da , per l'effetto, revocare il decreto Controparte_1 Controparte_4 ingiuntivo di pagamento n. 1881/2022 del 07/07/2022 - RG n. 5150/2022.
In subordine, in accoglimento dell'eccezione di compensazione svolta in premessa, dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
, in ogni caso, rideterminare il dare/avere fra le CP_1 Controparte_4 parti.
In vittoria di spese e compensi di procedura”.
Conclusioni per la convenuta opposta.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa occorrendo rinnovazione della CTU secondo le richieste di cui al verbale di udienza 18.9.2024:
- in via principale: nel merito, rigettare le domande dell'odierna attrice in opposizione in quanto illegittime e/o inammissibili perché infondate in fatto e in diritto e contestualmente, confermare il decreto ingiuntivo R.G. n. 1881/2022
- RG 5150/2022 emesso dal Tribunale di Genova;
- in via subordinata: accertare e dichiarare l'avvenuto versamento in data 9/9/2019 dell'importo di 5.900,00 euro presso il conto corrente n. 1900 intestato all'esponente e compensare con gli eventuali crediti maturati da CP_1
[...]
- in via riconvenzionale: accertare la responsabilità della per le illegittime segnalazioni al CAI di in CP_1 CP_4
e condannare al risarcimento dei danni procurati da liquidarsi in via equitativa. Controparte_4 Controparte_1
- in ogni caso: con vittoria dei compensi e spese di lite”. Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierna attrice ha svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1881/2022 – R.G. 5150/2022 pronunciato dal Tribunale di Genova in data 4/07/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.900,00 oltre interessi, accessori e spese legali. Avvenuta la rituale costituzione in giudizio della società opposta, alla prima udienza di comparizione delle parti non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Dopo lo svolgimento dell'istruttoria orale richiesta dalle parti, si è provveduto a disporre la CTU grafologica richiesta da parte opposta. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, con conseguente concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
La società odierna opposta ha allegato che in data 6 Settembre 2019 il sig. all'epoca Persona_2 legale rappresentante della stessa, accompagnato dal collaboratore , si era recato Persona_3 presso l'agenzia di Unipol Banca di Via degli Orefici 18 (Genova), successivamente incorporata nella per effettuare un versamento di euro 5.900,00 sul conto corrente n. 1900 intestato CP_1 alla suddetta società. Il versamento della somma indicata, composta da euro 4.900,00 in contanti e da un assegno del valore di € 1.000,00, unitamente alla somma già presente sul conto corrente, avrebbe dovuto coprire la provvista di tre assegni emessi dalla società opposta, onde evitare la segnalazione alla
Centrale d'Allarme Interbancaria istituita presso la Banca D'Italia. Il , tuttavia, non procedeva Per_2 alla predetta operazione perché, a suo dire, il direttore della filiale lo aveva invitato a cambiare l'assegno dell'importo di € 1.000,00, onde procedere alle operazioni di versamento con la somma interamente in contanti. Recatosi nuovamente in filiale nella mattinata del 9 Settembre 2019, il avrebbe Per_2 quindi versato sul suddetto conto corrente l'importo in contanti di € 5.900,00. Successivamente lo stesso avrebbe però appreso sia che tale importo non era stato correttamente contabilizzato sia che la banca aveva comunque effettuato la segnalazione al CAI. Di qui il ricorso presentato in via monitoria dalla società odierna opposta per la restituzione del predetto importo e la domanda riconvenzionale svolta nel presente procedimento di opposizione e diretta al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione al CAI.
La nel presentare opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, ha premesso che CP_1 con ordinanza del 26/05/2020, resa in esito al procedimento iscritto al n. 2319/2020 R.G., il Tribunale di Genova aveva respinto un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto nei suoi confronti dall'odierna opposta e volto a ottenere la condanna della stessa alla cancellazione della segnalazione effettuata al CAI, sulla base del medesimo assunto di avere provveduto in data 09/09/2019 al versamento sul proprio conto corrente della somma di € 5.900,00 in denaro contante a copertura di una serie di assegni bancari impagati e protestati, ma di non averne poi riscontrato la relativa contabilizzazione. La banca ha quindi documentato che con l'ordinanza di rigetto del predetto ricorso d'urgenza il Tribunale ha accertato non solo che nessun versamento di contanti il giorno 09/09/2019 era stato effettuato dall'odierna opposta sul proprio conto corrente, ma che era stato proprio lo stesso , all'epoca amministratore della Per_2 società, a revocare l'ordine di versamento prima ancora della sua contabilizzazione, perché aveva nel frattempo saputo dai funzionari presenti quel giorno in banca che la segnalazione al CAI era nel frattempo già stata effettuata. Secondo quanto allegato dalla banca, il , una volta appresa tale Per_2 notizia, aveva preteso l'immediata restituzione della somma appena consegnata allo sportello e in procinto di essere versata in conto. La vicedirettrice della filiale, accogliendo tale richiesta, aveva quindi ordinato al cassiere di effettuare l'operazione di annullamento del versamento e di restituire così al il denaro contante per il corrispondente importo di € 5.900,00, facendogli apporre una firma Per_2 in calce alla contabile di versamento debitamente annullata.
Detta contabile, prodotta sub doc. 5 del fascicolo di parte opponente, che riporta il versamento in contanti della cifra di € 5.900,00, presenta una linea di sbarramento e la dicitura “annullata”, entrambe apposte a mani, oltre a una sottoscrizione nella parte in basso dedicata alla firma del cliente. L'odierna opposta ha invece depositato sub doc. 3 del proprio fascicolo di parte copia della medesima contabile, priva però delle predette aggiunte a mani e della sottoscrizione del cliente.
In sede di istruttoria orale la teste dipendente della banca e all'epoca dei fatti vicedirettrice Tes_1 della filiale, ha confermato che la somma di denaro indicata dal era già stata versata sul c/c Pt_1 aziendale, allorchè quest'ultimo, informato del fatto che la segnalazione al CAI era già stata inviata, ne aveva pretesto la restituzione. La medesima teste ha quindi confermato che, a fronte di questa richiesta, era stata riconsegnata al la somma in contanti già versata e sul modulo che attestava il Pt_1 versamento era stata apposta una linea di sbarramento con la dicitura “annullata”. Detto modulo era quindi stato fatto sottoscrivere al per conferma dell'operazione di annullamento e della Pt_1 restituzione della predetta somma di denaro. Sul punto si evidenzia che anche il teste di parte opposta
, dipendente della banca, ha confermato quanto già riferito dalla ovvero che Tes_2 Tes_1 all'epoca dei fatti non esisteva un modello specifico per l'annullamento delle disposizioni impartite dal cliente né il sistema informatico aziendale prevedeva la possibilità di rilasciare una qualche forma di ricevuta dell'operazione di annullamento.
A fronte di quanto sopra pare evidente che al al momento del versamento sul c/c aziendale Pt_1 della predetta somma in contanti sia stata consegnata la ricevuta di versamento di cui la società opposta
è in possesso e che è stata depositata sub doc. 3 del relativo fascicolo di parte. Successivamente, una volta operato l'annullamento dell'operazione di versamento, al è stata consegnata la medesima Pt_1 ricevuta con l'aggiunta a mani della linea di sbarramento e della dicitura “annullata”, documento prodotto sub doc. 5 del fascicolo di parte opponente. Sulla medesima ricevuta è stato quindi richiesto al di apporre la propria sottoscrizione a conferma della richiesta di annullamento dell'operazione Pt_1 di versamento e di rimborso della somma versata in contanti.
A questo proposito il che parte opposta ha voluto sentire come testimone, e del quale è stata Pt_1 ritenuta la capacità a deporre proprio in ragione del fatto che avesse dismesso la qualifica di legale rappresentante della società, ha smentito il fatto che la predetta sottoscrizione fosse stata da lui apposta.
Sulla base di questa dichiarazione la società opposta ha quindi ribadito il disconoscimento della sottoscrizione apposta al predetto doc. 5 e parte opponente ne ha chiesto la verificazione. La successiva perizia grafologica, alla quale ci si rimette integralmente, in quanto ampiamente motivata, ha però confermato che detta sottoscrizione appartiene al , confermando quindi a sua volta la Per_2 veridicità della ricostruzione dei fatti operata dalla banca opponente.
Per quanto sopra deve essere inoltre respinta la domanda riconvenzionale svolta da parte opposta nel presente procedimento di opposizione, essendo chiaro che la segnalazione al CAI è stata correttamente effettuata dalla banca opponente, come del resto già accertato in sede cautelare dal medesimo Tribunale di Genova.
Alla fondatezza dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel
D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00;
c) fase istruttoria, valore medio, € 1.680,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte opposta, nella misura già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1881/2022 – R.G. 5150/2022 pronunciato dal Tribunale di
Genova in data 4/07/2022;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta, in quanto infondata;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 versare a in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del CP_1 presente procedimento di opposizione, liquidate in € 145,50 per spese anticipate e in € 4.227,00 per competenze, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, nella misura già liquidata in corso di causa.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 21 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 8842/2022 promossa da:
già con sede in DE Controparte_1 Controparte_2
(MO), alla via San Carlo n. 8/20, cod. fisc. e n. registro imprese di DE , n. REA P.IVA_1
DE 222528, P.IVA gruppo , in persona del procuratore speciale Avv. CP_1 P.IVA_2 CP_3
nato a [...] il [...], cod. fisc. , a tanto abilitato giusta
[...] CodiceFiscale_1
Per_ procura a rogiti Notaio di DE del 22/09/2021, rep. n. 49235, racc. n. 14840, registrato a
DE il 27232 serie 1T, difesa, assistita e rappresentata in forza di procura in atti dall'Avv. Matteo
Tassi, cod. fisc. , con studio in Bologna, Piazza Minghetti n. 1, presso il quale CodiceFiscale_2
è elettivamente domiciliata,
- Attrice in opposizione -
CONTRO
con sede in Genova, P.zza M. Conti n. 2, P. IVA , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, Via Assarotti 13/3, presso e nello studio dell'Avv. Federico Benvenuto, c.f. , in forza di procura CodiceFiscale_3 in atti,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Conclusioni per l'attrice opponente.
“Piaccia al Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare che nulla è dovuto da , per l'effetto, revocare il decreto Controparte_1 Controparte_4 ingiuntivo di pagamento n. 1881/2022 del 07/07/2022 - RG n. 5150/2022.
In subordine, in accoglimento dell'eccezione di compensazione svolta in premessa, dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
, in ogni caso, rideterminare il dare/avere fra le CP_1 Controparte_4 parti.
In vittoria di spese e compensi di procedura”.
Conclusioni per la convenuta opposta.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa occorrendo rinnovazione della CTU secondo le richieste di cui al verbale di udienza 18.9.2024:
- in via principale: nel merito, rigettare le domande dell'odierna attrice in opposizione in quanto illegittime e/o inammissibili perché infondate in fatto e in diritto e contestualmente, confermare il decreto ingiuntivo R.G. n. 1881/2022
- RG 5150/2022 emesso dal Tribunale di Genova;
- in via subordinata: accertare e dichiarare l'avvenuto versamento in data 9/9/2019 dell'importo di 5.900,00 euro presso il conto corrente n. 1900 intestato all'esponente e compensare con gli eventuali crediti maturati da CP_1
[...]
- in via riconvenzionale: accertare la responsabilità della per le illegittime segnalazioni al CAI di in CP_1 CP_4
e condannare al risarcimento dei danni procurati da liquidarsi in via equitativa. Controparte_4 Controparte_1
- in ogni caso: con vittoria dei compensi e spese di lite”. Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierna attrice ha svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1881/2022 – R.G. 5150/2022 pronunciato dal Tribunale di Genova in data 4/07/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.900,00 oltre interessi, accessori e spese legali. Avvenuta la rituale costituzione in giudizio della società opposta, alla prima udienza di comparizione delle parti non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Dopo lo svolgimento dell'istruttoria orale richiesta dalle parti, si è provveduto a disporre la CTU grafologica richiesta da parte opposta. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, con conseguente concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
La società odierna opposta ha allegato che in data 6 Settembre 2019 il sig. all'epoca Persona_2 legale rappresentante della stessa, accompagnato dal collaboratore , si era recato Persona_3 presso l'agenzia di Unipol Banca di Via degli Orefici 18 (Genova), successivamente incorporata nella per effettuare un versamento di euro 5.900,00 sul conto corrente n. 1900 intestato CP_1 alla suddetta società. Il versamento della somma indicata, composta da euro 4.900,00 in contanti e da un assegno del valore di € 1.000,00, unitamente alla somma già presente sul conto corrente, avrebbe dovuto coprire la provvista di tre assegni emessi dalla società opposta, onde evitare la segnalazione alla
Centrale d'Allarme Interbancaria istituita presso la Banca D'Italia. Il , tuttavia, non procedeva Per_2 alla predetta operazione perché, a suo dire, il direttore della filiale lo aveva invitato a cambiare l'assegno dell'importo di € 1.000,00, onde procedere alle operazioni di versamento con la somma interamente in contanti. Recatosi nuovamente in filiale nella mattinata del 9 Settembre 2019, il avrebbe Per_2 quindi versato sul suddetto conto corrente l'importo in contanti di € 5.900,00. Successivamente lo stesso avrebbe però appreso sia che tale importo non era stato correttamente contabilizzato sia che la banca aveva comunque effettuato la segnalazione al CAI. Di qui il ricorso presentato in via monitoria dalla società odierna opposta per la restituzione del predetto importo e la domanda riconvenzionale svolta nel presente procedimento di opposizione e diretta al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione al CAI.
La nel presentare opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, ha premesso che CP_1 con ordinanza del 26/05/2020, resa in esito al procedimento iscritto al n. 2319/2020 R.G., il Tribunale di Genova aveva respinto un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto nei suoi confronti dall'odierna opposta e volto a ottenere la condanna della stessa alla cancellazione della segnalazione effettuata al CAI, sulla base del medesimo assunto di avere provveduto in data 09/09/2019 al versamento sul proprio conto corrente della somma di € 5.900,00 in denaro contante a copertura di una serie di assegni bancari impagati e protestati, ma di non averne poi riscontrato la relativa contabilizzazione. La banca ha quindi documentato che con l'ordinanza di rigetto del predetto ricorso d'urgenza il Tribunale ha accertato non solo che nessun versamento di contanti il giorno 09/09/2019 era stato effettuato dall'odierna opposta sul proprio conto corrente, ma che era stato proprio lo stesso , all'epoca amministratore della Per_2 società, a revocare l'ordine di versamento prima ancora della sua contabilizzazione, perché aveva nel frattempo saputo dai funzionari presenti quel giorno in banca che la segnalazione al CAI era nel frattempo già stata effettuata. Secondo quanto allegato dalla banca, il , una volta appresa tale Per_2 notizia, aveva preteso l'immediata restituzione della somma appena consegnata allo sportello e in procinto di essere versata in conto. La vicedirettrice della filiale, accogliendo tale richiesta, aveva quindi ordinato al cassiere di effettuare l'operazione di annullamento del versamento e di restituire così al il denaro contante per il corrispondente importo di € 5.900,00, facendogli apporre una firma Per_2 in calce alla contabile di versamento debitamente annullata.
Detta contabile, prodotta sub doc. 5 del fascicolo di parte opponente, che riporta il versamento in contanti della cifra di € 5.900,00, presenta una linea di sbarramento e la dicitura “annullata”, entrambe apposte a mani, oltre a una sottoscrizione nella parte in basso dedicata alla firma del cliente. L'odierna opposta ha invece depositato sub doc. 3 del proprio fascicolo di parte copia della medesima contabile, priva però delle predette aggiunte a mani e della sottoscrizione del cliente.
In sede di istruttoria orale la teste dipendente della banca e all'epoca dei fatti vicedirettrice Tes_1 della filiale, ha confermato che la somma di denaro indicata dal era già stata versata sul c/c Pt_1 aziendale, allorchè quest'ultimo, informato del fatto che la segnalazione al CAI era già stata inviata, ne aveva pretesto la restituzione. La medesima teste ha quindi confermato che, a fronte di questa richiesta, era stata riconsegnata al la somma in contanti già versata e sul modulo che attestava il Pt_1 versamento era stata apposta una linea di sbarramento con la dicitura “annullata”. Detto modulo era quindi stato fatto sottoscrivere al per conferma dell'operazione di annullamento e della Pt_1 restituzione della predetta somma di denaro. Sul punto si evidenzia che anche il teste di parte opposta
, dipendente della banca, ha confermato quanto già riferito dalla ovvero che Tes_2 Tes_1 all'epoca dei fatti non esisteva un modello specifico per l'annullamento delle disposizioni impartite dal cliente né il sistema informatico aziendale prevedeva la possibilità di rilasciare una qualche forma di ricevuta dell'operazione di annullamento.
A fronte di quanto sopra pare evidente che al al momento del versamento sul c/c aziendale Pt_1 della predetta somma in contanti sia stata consegnata la ricevuta di versamento di cui la società opposta
è in possesso e che è stata depositata sub doc. 3 del relativo fascicolo di parte. Successivamente, una volta operato l'annullamento dell'operazione di versamento, al è stata consegnata la medesima Pt_1 ricevuta con l'aggiunta a mani della linea di sbarramento e della dicitura “annullata”, documento prodotto sub doc. 5 del fascicolo di parte opponente. Sulla medesima ricevuta è stato quindi richiesto al di apporre la propria sottoscrizione a conferma della richiesta di annullamento dell'operazione Pt_1 di versamento e di rimborso della somma versata in contanti.
A questo proposito il che parte opposta ha voluto sentire come testimone, e del quale è stata Pt_1 ritenuta la capacità a deporre proprio in ragione del fatto che avesse dismesso la qualifica di legale rappresentante della società, ha smentito il fatto che la predetta sottoscrizione fosse stata da lui apposta.
Sulla base di questa dichiarazione la società opposta ha quindi ribadito il disconoscimento della sottoscrizione apposta al predetto doc. 5 e parte opponente ne ha chiesto la verificazione. La successiva perizia grafologica, alla quale ci si rimette integralmente, in quanto ampiamente motivata, ha però confermato che detta sottoscrizione appartiene al , confermando quindi a sua volta la Per_2 veridicità della ricostruzione dei fatti operata dalla banca opponente.
Per quanto sopra deve essere inoltre respinta la domanda riconvenzionale svolta da parte opposta nel presente procedimento di opposizione, essendo chiaro che la segnalazione al CAI è stata correttamente effettuata dalla banca opponente, come del resto già accertato in sede cautelare dal medesimo Tribunale di Genova.
Alla fondatezza dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel
D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00;
c) fase istruttoria, valore medio, € 1.680,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte opposta, nella misura già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1881/2022 – R.G. 5150/2022 pronunciato dal Tribunale di
Genova in data 4/07/2022;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta, in quanto infondata;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 versare a in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del CP_1 presente procedimento di opposizione, liquidate in € 145,50 per spese anticipate e in € 4.227,00 per competenze, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, nella misura già liquidata in corso di causa.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 21 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago