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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi nella causa di primo grado RG 4305/2024
Promossa da on l'Avv. Lorenzo Borghi Parte_1
ATTORE
contro on l'Avv. Manuela AZ Controparte_1
UL IS MU
Parte_2
CONVENUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale di merito: Dichiarare la convenuta
GI UI MU, quale conduttrice del motoveicolo motociclo Honda modello SH 125 targato
EW31129, responsabile esclusiva dell'incidente del 09.11.2021 di cui è causa e conseguentemente condannare la stessa (la domanda nei confronti di tale parte, non costituita, litisconsorte non necessario,
è stata rinunciata all'udienza del 19.12.24 da parte attrice che ha conseguentemente omesso la eventuale rinotifica), in via solidale con il convenuto proprietario del medesimo, Parte_2
nonché la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti subiti, dal signor con pagamento allo Parte_1
stesso per i titoli indicati o a qualsiasi titolo ed in qualunque modo si vogliano formalmente qualificare, della residua somma dovuta di €.28.281,86 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con la rivalutazione e con gli interessi legali dalle rispettive scadenze.
In via istruttoria:
pagina 1 di 7 Si richiede ammissione di consulenza tecnico medico legale sull'attore onde accertare e confermare i postumi subiti e la congruità delle spese mediche e riabilitative sostenute dall'infortunato, tutte allegate, a seguito dell'incidente di cui è causa.
Con vittoria di spese e compensi ed oneri di legge.
PARTE CONVENUTA Controparte_1
Voglia il Giudice adito, nel merito rigettare tutte le domande;
vinte le spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio Controparte_1
GI UI Muzzi e lamentando che il giorno 9.11.2021 a Bologna stava percorrendo Parte_2
in sella alla propria bicicletta la Via Emilia Levante verso la periferia e si accingeva a girare a sinistra in via dello Spalto, nell'apposita corsia riservata alla relativa svolta, quando veniva tamponato dal motociclo Honda SH targati EW311129 di proprietà del Sig. e condotto dalla Sig.ra Muzzi, Pt_2 riportando lesioni indicate in “trauma al rachide lombare ed al bacino con frattura di L1” cui conseguiva l'uso di busto CAMP C35 per 35 giorni.
1.1. L'attore riferiva che a seguito dell'urto veniva sbalzato a terra mentre la conducente del motociclo restava in piedi.
1.2. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Bologna che procedeva ai rilievi di rito, prodotti in giudizio.
1.3. L'attore dava atto che a seguito delle richieste stragiudiziali di risarcimento del danno da lesioni la compagnia assicurativa indennizzava il danno materiale alla bicicletta con euro 50,00 ed eseguiva una offerta di indennizzo sulla lesioni, sempre su base concorsuale al 50%, per l'importo di euro 8.350,00, trattenuta dal Sig. in acconto sul maggior danno. Parte_1
1.4. L'attore ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
2. Si è costituita in giudizio la sola contestando la domanda attorea sul rilievo che Controparte_1
la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi in via esclusiva alla manovra del medesimo attore che, nell'eseguire la manovra di conversione non concedeva la precedenza ai veicoli provenienti da tergo.
La convenuta contestava, in relazione al quantum, l'omessa prova in ordine all'effettivo sostenimento delle spese mediche e di cura.
3. Con la prima memoria integrativa l'attore ha prodotto ulteriore documentazione clinica a conforto della necessità di cure future, come accertato nella relazione medico legale di parte del dr. Per_1
4. Al fine di inquadrare correttamente il caso in esame, va ricordato che le presunzioni di responsabilità, di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c., sono state interessate da un intervento pagina 2 di 7 della Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 205 del 1972, ha chiarito alcuni aspetti che meglio permettono di comprenderne la ratio legis.
La Consulta, in estrema sintesi, aveva considerato fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo, per violazione del principio di eguaglianza, poiché la norma prevedeva, nel suo tenore letterale, due diversi regimi di responsabilità presunta, in relazione a due situazioni che non erano ragionevolmente differenziate sotto il profilo della responsabilità. Nello specifico, il fatto che i veicoli coinvolti avessero subito danni reciproci o unilaterali, logicamente, nulla dimostrava in merito alla responsabilità presumibile in capo a ciascuno dei due conducenti (secondo comma) o soltanto in capo a uno di essi (primo comma). La norma invece aveva ricevuto una costante applicazione giurisprudenziale in tal senso: «la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni», mentre, per il caso in cui uno dei due veicoli non abbia subito danni, la presunzione di responsabilità non è più quella di cui al secondo comma dell'art. 2054, bensì quella «del primo comma dello stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo conducente del veicolo non danneggiato».
La Corte faceva quindi opportunamente rilevare come le due situazioni di scontro tra veicoli presentassero, sì, «una qualche diversità» (sotto il profilo del danno, appunto: reciproco o unilaterale), ma non tale da poter «concludere che legittimamente esse siano state sottoposte a discipline differenziate», in coerente e corretta applicazione dei canoni ermeneutici di ragionevolezza ex art. 3
Cost. Il danno (reciproco o unilaterale) altro non è che la mera conseguenza della collisione alla quale entrambi i conducenti hanno «materialmente concorso», ma non può assumere alcuna rilevanza sotto il profilo della loro «responsabilità nell'aver provocato lo scontro». In definita, ad avviso della Corte
Costituzionale, «quanto alla responsabilità dei conducenti, la fattispecie “scontro” è sostanzialmente identica quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate». Pertanto, il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. veniva dichiarato illegittimo, con specifico riferimento alla parte in cui esso esclude che «la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni» e sempre salvo prova contraria, ovviamente.
Al riguardo, alla luce dei chiarimenti della Consulta, l'interpretazione dell'art. 2054 c.c. si è consolidata in un costante orientamento della S. C. di Cassazione secondo cui l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui al secondo comma, rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il sinistro (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. 7479/2020, Cass.
pagina 3 di 7 23431/2014, Cass.12444/2008 n., Cass. 195/2007, Cass. 477/2003 n., Cass. 5671/2000 e
Cass.12692/1998).
La S.C. (Cass. 6941/2021) da ultimo, ha ribadito che la prova liberatoria rispetto alle due presunzioni ex art. 2054 c.c. si ha quando si riesce ad accertare, in concreto, la colpa esclusiva di uno dei conducenti, la regolare condotta di guida dell'altro e l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nondimeno, per non gravare eccessivamente l'onere probatorio necessario per superare questa presunzione di responsabilità, i giudici di legittiitò evidenziano qui, nello specifico, come tale onus probandi possa essere asseverato «non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente».
Questo richiamo esplicito al nesso di causalità impone di analizzare, seppur brevemente, il dato normativo e gli elementi di teoria generale che sono alla base del sistema di risarcimento del danno da fatto illecito nell'ordinamento. Il rapporto di causalità è regolamentato dall'art. 40 c.p. (e dal successivo art. 41 c.p., per quanto concerne il concorso di cause), in ambito civilistico la norma di riferimento è il
2043 c.c., secondo cui: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». In estrema sintesi, ai fini della nostra indagine, occorre qui ricordare che il rigore richiesto in ambito penale per l'accertamento della sussistenza di un nesso causale tra la condotta e l'evento, a fini risarcitori non richiede lo stesso margine di certezza. Riprendendo testualmente la celeberrima massima elaborata da Cass. 21619/2007:
«nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non“; esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose
(finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza)».
Secondo la recente Giurisprudenza di legittimità (Cass. 30070/2022), sulla scorta dei principi dianzi richiamati, il conducente del veicolo che svolta a sinistra ha sì l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che sopraggiunge da dietro, in fase di sorpasso, ma tale obbligo ha una delimitata valenza temporale, ristretta cioè alla fase di inizio della manovra con lo spostamento nella corsia di sinistra ciò
pagina 4 di 7 poiché «l'obbligo di ispezionare tramite lo specchietto retrovisore precede la manovra di svolta, ma nel corso di questa il conducente non deve distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo».
Tuttavia, qualora non vi sia prova liberatoria in assenza di elementi certi o indiziari che possano ricostruire la cinematica del sinistro, rimane corretta l'applicazione della presunzione normativa di pari responsabilità, dato che «nel caso in esame l'impugnata sentenza non ha potuto ricostruire la condotta dei conducenti coinvolti nel sinistro, anche in assenza di testimoni» (Cass. 13380/2012).
4.1. Deve poi osservarsi che, anche a prescindere da una domanda delle parti di applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., “la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054 c.c., comma 2, laddove ritenga che non siano emersi elementi idonei a superare la presunzione di concorso paritario: deve escludersi dunque che gli appellanti abbiano introdotto una domanda nuova in sede al gravame e che la Corte sia incorsa in vizio di ultra petizione, giacché l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito di accoglimento (parziale) dell'originaria domanda di affermazione della responsabilità esclusiva del convenuto” (Cass. Civ. sez. VI, 06/10/2021, n. 27169).
5. Sulla base di tali principi deve essere valutato il materiale istruttorio documentale offerto in giudizio dall'attore, al fine di vagliare le condotte di guida dei conducenti coinvolti nel sinistro e verificarne la colpa esclusiva o concorrente.
5.1. Dall'esame della relazione di incidente stradale prodotta al doc. 4 da procura attrice emerge che il giorno del sinistro, 9.11.2021 alle ore 19.50, pioveva, il fondo stradale era bagnato, il traffico era normale, il tratto di strada si trovava in zona urbana. Gli Agenti di Polizia Locale individuavano danni al motociclo sul poggiapiedi parte destra, sul bandone laterale destro, con specchio allentato.
Sul luogo del sinistro non venivano individuati testimoni in grado di riferire sulle circostanze dell'accaduto.
La conducente Sig.ra AZ rilasciava la seguente dichiarazione: “mi avvedevo di un velocipede che si immetteva sulla Via E. Levante con intenzione di svoltare in Via dello Spalto. La manovra repentina del ciclista causava l'urto con il veicolo da me condotto. Tentando di evitare la collisione frenavo immediatamente rimanendo in piedi con il mio veicolo mentre il velocipede e il conducente rovinavano al suolo.”
Il Sig. rilasciava la seguente dichiarazione: “Percorrevo la Via Emilia Levante con direzione Parte_1 periferia alla guida del mio velocipede, giunto in prossimità dell'intersezione tra le vie E. Levante
Pontevecchio Spalto, avendo intenzione di svoltare per quest'ultima via oltrepassato lo spartitraffico posto a protezione dell'attraversamento pedonale mi spostavo a sinistra. Dopo la mia manovra di pagina 5 di 7 spostamento a sinistra mentre mi trovavo già nella corsia predisposta per la svolta a sinistra venivo colpito da un motociclo che giungeva alle mie spalle, causa l'urto cadevo al suolo con il velocipede mentre l'altro veicolo rimaneva in piedi. Preciso che prima del mio spostamento mi facevo superare da due motorini non vedendo altri veicoli intraprendevo la mia manovra di svolta.”
Gli Agenti della Polizia Locale non individuavano sul manto stradale il presumibile punto d'urto fra i veicoli sicché non è dato verificare quale delle due dichiarazioni rilasciate dai conducenti coinvolti nel sinistro sia quella più veritiera e coerente con l'effettiva dinamica dell'incidente.
Resta fermo il fatto che dall'esame della Relazione di incidente non risultano elevate contravvenzioni.
5.2 Dall'esame delle fotografie dimesse ai documenti 12 e 13 da procura attrice – e non contestate da parte convenuta – si evince che sul luogo teatro del sinistro insisteva un attraversamento pedonale con isola spartitraffico e, subito al termine dell'isola, si apriva la seconda corsia riservata alla circolazione dei veicoli per la conversione in Via dello Spalto. Può quindi desumersi che i conducenti dei veicoli - approssimandosi a detto tratto stradale - debbano usare particolari cautele sia per il possibile attraversamento di pedoni sia per i prevedibili cambi di direzione dei veicoli che intendano appunto cambiare corsia per la svolta.
5.3. In assenza di elementi istruttori che consentano di porre il punto d'urto fra i veicoli all'interno della corsia di marcia riservata alla svolta in Via dello Spalto, non è possibile attribuire una responsabilità esclusiva o prevalente della conducente il motociclo che poteva prevedere la manovra del ciclista, tanto da averne intuito le intenzioni (“mi avvedevo di un velocipede che si immetteva sulla
Via E. Levante con intenzione di svoltare in Via dello Spalto”), senza però riuscire ad arrestare il proprio veicolo ed evitare lo scontro con la bicicletta, mantenendo comunque una velocità tale da consentirle di restare in piedi nonostante l'urto con il velocipede.
D'altro canto non è possibile accertare che la manovra di conversione a sinistra del ciclista sulla corsia riservata alla svolta fosse oramai conclusa (o prossima alla conclusione) allorquando è avvenuto l'urto con il motociclo, visto che in assenza di ricostruzione del presumibile punto d'urto fra i mezzi non è possibile indicare se sia avvenuto nella prima corsia o nella seconda riservata alla svolta.
5.4. Ciò considerato, non potendo ricostruire con elevato grado di probabilità la responsabilità esclusiva o prevalente della conducente del motociclo nella determinazione del sinistro, in applicazione dell'art. 2054 comma secondo c.c., si deve affermare l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità dei conducenti nella verificazione dell'evento di danno per cui è causa (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
31702 del 07/12/2018 secondo cui <In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta>>).
pagina 6 di 7 6. Rilevato che sussiste contestazione fra le parti in ordine all'entità dei postumi invalidanti temporanei e permanenti sulla persona dell'attore, visto che dalla lettura dell'offerta risarcitoria di Controparte_1
del 26.01.2023 emerge una valutazione della IP dell'8% con gg. 15 di ITT, 30 al 75% 30 al 50%
[...]
e 60 al 25% con riconoscimento di spese mediche congrue di euro 1.270,00 (doc. 9 prodotto dall'attore), a fronte di una maggior valutazione medico legale operata dal Dr. (doc. 6 Persona_2
di parte attrice), si rende opportuno rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre CTU medico legale sulla persona dell'attore onde verificare l'effettiva consistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche con riferimento al danno futuro richiesto dall'attore ma non riconosciuto dal fiduciario della compagnia assicurativa convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna nella persona della Dott.ssa Anna Lisa Marconi, pronunciando in via non definitiva, accerta la pari responsabilità dei conducenti nella determinazione del sinistro per cui è causa e dispone la rimessione della causa in istruttoria, provvedendo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, il 19.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Anna Lisa Marconi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi nella causa di primo grado RG 4305/2024
Promossa da on l'Avv. Lorenzo Borghi Parte_1
ATTORE
contro on l'Avv. Manuela AZ Controparte_1
UL IS MU
Parte_2
CONVENUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale di merito: Dichiarare la convenuta
GI UI MU, quale conduttrice del motoveicolo motociclo Honda modello SH 125 targato
EW31129, responsabile esclusiva dell'incidente del 09.11.2021 di cui è causa e conseguentemente condannare la stessa (la domanda nei confronti di tale parte, non costituita, litisconsorte non necessario,
è stata rinunciata all'udienza del 19.12.24 da parte attrice che ha conseguentemente omesso la eventuale rinotifica), in via solidale con il convenuto proprietario del medesimo, Parte_2
nonché la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti subiti, dal signor con pagamento allo Parte_1
stesso per i titoli indicati o a qualsiasi titolo ed in qualunque modo si vogliano formalmente qualificare, della residua somma dovuta di €.28.281,86 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con la rivalutazione e con gli interessi legali dalle rispettive scadenze.
In via istruttoria:
pagina 1 di 7 Si richiede ammissione di consulenza tecnico medico legale sull'attore onde accertare e confermare i postumi subiti e la congruità delle spese mediche e riabilitative sostenute dall'infortunato, tutte allegate, a seguito dell'incidente di cui è causa.
Con vittoria di spese e compensi ed oneri di legge.
PARTE CONVENUTA Controparte_1
Voglia il Giudice adito, nel merito rigettare tutte le domande;
vinte le spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio Controparte_1
GI UI Muzzi e lamentando che il giorno 9.11.2021 a Bologna stava percorrendo Parte_2
in sella alla propria bicicletta la Via Emilia Levante verso la periferia e si accingeva a girare a sinistra in via dello Spalto, nell'apposita corsia riservata alla relativa svolta, quando veniva tamponato dal motociclo Honda SH targati EW311129 di proprietà del Sig. e condotto dalla Sig.ra Muzzi, Pt_2 riportando lesioni indicate in “trauma al rachide lombare ed al bacino con frattura di L1” cui conseguiva l'uso di busto CAMP C35 per 35 giorni.
1.1. L'attore riferiva che a seguito dell'urto veniva sbalzato a terra mentre la conducente del motociclo restava in piedi.
1.2. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Bologna che procedeva ai rilievi di rito, prodotti in giudizio.
1.3. L'attore dava atto che a seguito delle richieste stragiudiziali di risarcimento del danno da lesioni la compagnia assicurativa indennizzava il danno materiale alla bicicletta con euro 50,00 ed eseguiva una offerta di indennizzo sulla lesioni, sempre su base concorsuale al 50%, per l'importo di euro 8.350,00, trattenuta dal Sig. in acconto sul maggior danno. Parte_1
1.4. L'attore ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
2. Si è costituita in giudizio la sola contestando la domanda attorea sul rilievo che Controparte_1
la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi in via esclusiva alla manovra del medesimo attore che, nell'eseguire la manovra di conversione non concedeva la precedenza ai veicoli provenienti da tergo.
La convenuta contestava, in relazione al quantum, l'omessa prova in ordine all'effettivo sostenimento delle spese mediche e di cura.
3. Con la prima memoria integrativa l'attore ha prodotto ulteriore documentazione clinica a conforto della necessità di cure future, come accertato nella relazione medico legale di parte del dr. Per_1
4. Al fine di inquadrare correttamente il caso in esame, va ricordato che le presunzioni di responsabilità, di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c., sono state interessate da un intervento pagina 2 di 7 della Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 205 del 1972, ha chiarito alcuni aspetti che meglio permettono di comprenderne la ratio legis.
La Consulta, in estrema sintesi, aveva considerato fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo, per violazione del principio di eguaglianza, poiché la norma prevedeva, nel suo tenore letterale, due diversi regimi di responsabilità presunta, in relazione a due situazioni che non erano ragionevolmente differenziate sotto il profilo della responsabilità. Nello specifico, il fatto che i veicoli coinvolti avessero subito danni reciproci o unilaterali, logicamente, nulla dimostrava in merito alla responsabilità presumibile in capo a ciascuno dei due conducenti (secondo comma) o soltanto in capo a uno di essi (primo comma). La norma invece aveva ricevuto una costante applicazione giurisprudenziale in tal senso: «la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni», mentre, per il caso in cui uno dei due veicoli non abbia subito danni, la presunzione di responsabilità non è più quella di cui al secondo comma dell'art. 2054, bensì quella «del primo comma dello stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo conducente del veicolo non danneggiato».
La Corte faceva quindi opportunamente rilevare come le due situazioni di scontro tra veicoli presentassero, sì, «una qualche diversità» (sotto il profilo del danno, appunto: reciproco o unilaterale), ma non tale da poter «concludere che legittimamente esse siano state sottoposte a discipline differenziate», in coerente e corretta applicazione dei canoni ermeneutici di ragionevolezza ex art. 3
Cost. Il danno (reciproco o unilaterale) altro non è che la mera conseguenza della collisione alla quale entrambi i conducenti hanno «materialmente concorso», ma non può assumere alcuna rilevanza sotto il profilo della loro «responsabilità nell'aver provocato lo scontro». In definita, ad avviso della Corte
Costituzionale, «quanto alla responsabilità dei conducenti, la fattispecie “scontro” è sostanzialmente identica quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate». Pertanto, il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. veniva dichiarato illegittimo, con specifico riferimento alla parte in cui esso esclude che «la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni» e sempre salvo prova contraria, ovviamente.
Al riguardo, alla luce dei chiarimenti della Consulta, l'interpretazione dell'art. 2054 c.c. si è consolidata in un costante orientamento della S. C. di Cassazione secondo cui l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui al secondo comma, rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il sinistro (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. 7479/2020, Cass.
pagina 3 di 7 23431/2014, Cass.12444/2008 n., Cass. 195/2007, Cass. 477/2003 n., Cass. 5671/2000 e
Cass.12692/1998).
La S.C. (Cass. 6941/2021) da ultimo, ha ribadito che la prova liberatoria rispetto alle due presunzioni ex art. 2054 c.c. si ha quando si riesce ad accertare, in concreto, la colpa esclusiva di uno dei conducenti, la regolare condotta di guida dell'altro e l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nondimeno, per non gravare eccessivamente l'onere probatorio necessario per superare questa presunzione di responsabilità, i giudici di legittiitò evidenziano qui, nello specifico, come tale onus probandi possa essere asseverato «non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente».
Questo richiamo esplicito al nesso di causalità impone di analizzare, seppur brevemente, il dato normativo e gli elementi di teoria generale che sono alla base del sistema di risarcimento del danno da fatto illecito nell'ordinamento. Il rapporto di causalità è regolamentato dall'art. 40 c.p. (e dal successivo art. 41 c.p., per quanto concerne il concorso di cause), in ambito civilistico la norma di riferimento è il
2043 c.c., secondo cui: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». In estrema sintesi, ai fini della nostra indagine, occorre qui ricordare che il rigore richiesto in ambito penale per l'accertamento della sussistenza di un nesso causale tra la condotta e l'evento, a fini risarcitori non richiede lo stesso margine di certezza. Riprendendo testualmente la celeberrima massima elaborata da Cass. 21619/2007:
«nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non“; esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose
(finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza)».
Secondo la recente Giurisprudenza di legittimità (Cass. 30070/2022), sulla scorta dei principi dianzi richiamati, il conducente del veicolo che svolta a sinistra ha sì l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che sopraggiunge da dietro, in fase di sorpasso, ma tale obbligo ha una delimitata valenza temporale, ristretta cioè alla fase di inizio della manovra con lo spostamento nella corsia di sinistra ciò
pagina 4 di 7 poiché «l'obbligo di ispezionare tramite lo specchietto retrovisore precede la manovra di svolta, ma nel corso di questa il conducente non deve distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo».
Tuttavia, qualora non vi sia prova liberatoria in assenza di elementi certi o indiziari che possano ricostruire la cinematica del sinistro, rimane corretta l'applicazione della presunzione normativa di pari responsabilità, dato che «nel caso in esame l'impugnata sentenza non ha potuto ricostruire la condotta dei conducenti coinvolti nel sinistro, anche in assenza di testimoni» (Cass. 13380/2012).
4.1. Deve poi osservarsi che, anche a prescindere da una domanda delle parti di applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., “la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054 c.c., comma 2, laddove ritenga che non siano emersi elementi idonei a superare la presunzione di concorso paritario: deve escludersi dunque che gli appellanti abbiano introdotto una domanda nuova in sede al gravame e che la Corte sia incorsa in vizio di ultra petizione, giacché l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito di accoglimento (parziale) dell'originaria domanda di affermazione della responsabilità esclusiva del convenuto” (Cass. Civ. sez. VI, 06/10/2021, n. 27169).
5. Sulla base di tali principi deve essere valutato il materiale istruttorio documentale offerto in giudizio dall'attore, al fine di vagliare le condotte di guida dei conducenti coinvolti nel sinistro e verificarne la colpa esclusiva o concorrente.
5.1. Dall'esame della relazione di incidente stradale prodotta al doc. 4 da procura attrice emerge che il giorno del sinistro, 9.11.2021 alle ore 19.50, pioveva, il fondo stradale era bagnato, il traffico era normale, il tratto di strada si trovava in zona urbana. Gli Agenti di Polizia Locale individuavano danni al motociclo sul poggiapiedi parte destra, sul bandone laterale destro, con specchio allentato.
Sul luogo del sinistro non venivano individuati testimoni in grado di riferire sulle circostanze dell'accaduto.
La conducente Sig.ra AZ rilasciava la seguente dichiarazione: “mi avvedevo di un velocipede che si immetteva sulla Via E. Levante con intenzione di svoltare in Via dello Spalto. La manovra repentina del ciclista causava l'urto con il veicolo da me condotto. Tentando di evitare la collisione frenavo immediatamente rimanendo in piedi con il mio veicolo mentre il velocipede e il conducente rovinavano al suolo.”
Il Sig. rilasciava la seguente dichiarazione: “Percorrevo la Via Emilia Levante con direzione Parte_1 periferia alla guida del mio velocipede, giunto in prossimità dell'intersezione tra le vie E. Levante
Pontevecchio Spalto, avendo intenzione di svoltare per quest'ultima via oltrepassato lo spartitraffico posto a protezione dell'attraversamento pedonale mi spostavo a sinistra. Dopo la mia manovra di pagina 5 di 7 spostamento a sinistra mentre mi trovavo già nella corsia predisposta per la svolta a sinistra venivo colpito da un motociclo che giungeva alle mie spalle, causa l'urto cadevo al suolo con il velocipede mentre l'altro veicolo rimaneva in piedi. Preciso che prima del mio spostamento mi facevo superare da due motorini non vedendo altri veicoli intraprendevo la mia manovra di svolta.”
Gli Agenti della Polizia Locale non individuavano sul manto stradale il presumibile punto d'urto fra i veicoli sicché non è dato verificare quale delle due dichiarazioni rilasciate dai conducenti coinvolti nel sinistro sia quella più veritiera e coerente con l'effettiva dinamica dell'incidente.
Resta fermo il fatto che dall'esame della Relazione di incidente non risultano elevate contravvenzioni.
5.2 Dall'esame delle fotografie dimesse ai documenti 12 e 13 da procura attrice – e non contestate da parte convenuta – si evince che sul luogo teatro del sinistro insisteva un attraversamento pedonale con isola spartitraffico e, subito al termine dell'isola, si apriva la seconda corsia riservata alla circolazione dei veicoli per la conversione in Via dello Spalto. Può quindi desumersi che i conducenti dei veicoli - approssimandosi a detto tratto stradale - debbano usare particolari cautele sia per il possibile attraversamento di pedoni sia per i prevedibili cambi di direzione dei veicoli che intendano appunto cambiare corsia per la svolta.
5.3. In assenza di elementi istruttori che consentano di porre il punto d'urto fra i veicoli all'interno della corsia di marcia riservata alla svolta in Via dello Spalto, non è possibile attribuire una responsabilità esclusiva o prevalente della conducente il motociclo che poteva prevedere la manovra del ciclista, tanto da averne intuito le intenzioni (“mi avvedevo di un velocipede che si immetteva sulla
Via E. Levante con intenzione di svoltare in Via dello Spalto”), senza però riuscire ad arrestare il proprio veicolo ed evitare lo scontro con la bicicletta, mantenendo comunque una velocità tale da consentirle di restare in piedi nonostante l'urto con il velocipede.
D'altro canto non è possibile accertare che la manovra di conversione a sinistra del ciclista sulla corsia riservata alla svolta fosse oramai conclusa (o prossima alla conclusione) allorquando è avvenuto l'urto con il motociclo, visto che in assenza di ricostruzione del presumibile punto d'urto fra i mezzi non è possibile indicare se sia avvenuto nella prima corsia o nella seconda riservata alla svolta.
5.4. Ciò considerato, non potendo ricostruire con elevato grado di probabilità la responsabilità esclusiva o prevalente della conducente del motociclo nella determinazione del sinistro, in applicazione dell'art. 2054 comma secondo c.c., si deve affermare l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità dei conducenti nella verificazione dell'evento di danno per cui è causa (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
31702 del 07/12/2018 secondo cui <In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta>>).
pagina 6 di 7 6. Rilevato che sussiste contestazione fra le parti in ordine all'entità dei postumi invalidanti temporanei e permanenti sulla persona dell'attore, visto che dalla lettura dell'offerta risarcitoria di Controparte_1
del 26.01.2023 emerge una valutazione della IP dell'8% con gg. 15 di ITT, 30 al 75% 30 al 50%
[...]
e 60 al 25% con riconoscimento di spese mediche congrue di euro 1.270,00 (doc. 9 prodotto dall'attore), a fronte di una maggior valutazione medico legale operata dal Dr. (doc. 6 Persona_2
di parte attrice), si rende opportuno rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre CTU medico legale sulla persona dell'attore onde verificare l'effettiva consistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche con riferimento al danno futuro richiesto dall'attore ma non riconosciuto dal fiduciario della compagnia assicurativa convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna nella persona della Dott.ssa Anna Lisa Marconi, pronunciando in via non definitiva, accerta la pari responsabilità dei conducenti nella determinazione del sinistro per cui è causa e dispone la rimessione della causa in istruttoria, provvedendo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, il 19.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Anna Lisa Marconi
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