Articolo 1 della Legge 13 luglio 1966, n. 653
Articolo 2
Versione
9 settembre 1966
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i Protocolli n. 2 e n. 3, firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963, addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 9 settembre 1966