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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3666 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 36884/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 22.10.2024 promossa da
Parte_1
Nato il 01/01/1968 a MAROCCO
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'avv. KAOUTAR BADRANE presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa alla Via O. Marinali, 73
Parte attrice
Parte_2
Nata il 18/08/1969 a MAROCCO
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Milano alla Via Rainer Maria Rilke con l'Avv. LUCIA GRACIOTTI presso lo Studio della quale è elettivamente domiciliata in
Milano alla Via Pergolesi, 6
pagina 1 di 7 con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 Parte_5 C.F._5
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 28/10/2024.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO DELLE
STATUIZIONI CONCERNENTI IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
*
Le parti hanno contratto matrimonio presso il Consolato Generale del Marocco a Milano in data 7.9.1996, il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Milano al n. 0813, R. 01, P. 2, S. C/1 anno 2014.
Dalla relazione sono nati nata a [...] il [...], Parte_3 Parte_4 nata a [...] il [...], nato a [...] il [...]. Parte_6
I medesimi coniugi hanno divorziato in Marocco l'1.8.2019 (Tribunale di Fqui BenSalah-
Marocco), giusta sentenza ritualmente trascritta nei registri dello stato civile del Comune di
Milano.
In data 14.1.2021, in seguito a ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, il
Tribunale di Milano, nel procedimento R.G. 16890/2019 V.G., preso atto dell' accordo raggiunto in udienza, emetteva decreto di modifica delle condizioni divorzio.
In particolare, in detto provvedimento era stato previsto che “Il padre contribuirà mensilmente al mantenimento dei figli , e con l'importo di Pt_4 Pt_3 Parte_6
350,00 euro omnicomprensivo fino alla fine di Marzo 2021 e tale importo verrà versato direttamente alla DRe da settembre 2020. Da aprile 2021 fino a quando i figli non saranno indipendenti economicamente con lavoro stabile e continuativo, il padre verserà la somma mensile di euro 450 nel seguente modo: 200 euro a su un suo conto Per_1
pagina 2 di 7 corrente bancario personale che la ragazza aprirà appena possibile, 125 euro a sul Pt_3 suo conto corrente bancario e 125 euro al figlio che verranno versati alla Parte_6 DRe. Le somme dovranno essere versate entro il 20 di ogni mese e soggette a rivalutazione indici ISTAT. La sig.ra ritirerà le somme già depositate presso il Pt_2
Tribunale del Marocco-Tesoreria di prima istanza, e dal momento del passaggio in giudicato del decreto che il Collegio emetterà recependo il presente accordo, rinuncerà a fare valere i propri diritti acquisiti con la sentenza pronunciata dal Tribunale del Marocco.
La sig.ra rilascerà dichiarazione in data odierna di rinunciare a partire da Pt_2
Settembre c.a. alle somme che le spettano in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale del Marocco”. Il padre contribuirà mensilmente al mantenimento dei figli nella misura di €
450,00,che saranno corrisposti nel seguente modo: a su un suo conto corrente Per_1 bancario personale, € 125,00 a sul suo conto corrente bancario € 125 euro al figlio Pt_3 che verranno versati alla DR . Le somme dovranno essere versate entro il Parte_6
20 di ogni mese e soggette a rivalutazione Istat.”
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 parte attrice ha chiesto una nuova modifica delle condizioni vigenti tra le parti
In data 12.3.2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
“ è assunto, questo me lo ha detto direttamente la mia ex moglie, io non ho rapporti Pt_3 con mio figlio, io lo chiamo ma lui non risponde, due anni so che lavorava come un barista
a San Donato, adesso non so che lavoro fa;
tuttavia, so con certezza dalla mia ex moglie che lui lavora.
Lui vive con la mia ex moglie, vivono a San Giuliano Milanese.
non lavora, è iscritta all'università a Milano facoltà di Giurisprudenza, ha 24 anni Pt_4 ed è fuori corso, non riesco a versare quanto è stato stabilito dalla sentenza di divorzio io vorrei versare a mia figlia, lei fa qualche lavoretto, abita con la mamma. Io vorrei versare per lei euro 100,00.
è in carcere. Pt_6
Io mi sono risposato nel 2022, ho una bambina di due anni, e mia moglie aspetta un altro figlio, mia moglie non lavora.
Io sono un magazziniere presso la SCUMED, percepisco euro 1.550,00/1.600,00 al mese, abito in un alloggio in affitto con un canone mensile di euro 600,00 comprensivo di condominio, e oltre pago le spese del riscaldamento con una media di euro 300,00 mensili, ho contratto dei prestiti con UNICREDIT pago euro 450,00 al mese, ho contratto i prestiti per pagare gli avvocati, per pagare la somma una tantum che ho versato alla mia ex
pagina 3 di 7 moglie, devo ancora versare per sei anni. Ho anche un debito di euro 130,00 per una multa, devo pagare ancora per un latro anno.
In Marocco ho una casa di proprietà, qualche volta va mio fratello, è un alloggio che non mi dà reddito.
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il Giudice Delegato.
e si sono costituite tardivamente in giudizio in data Parte_2 Parte_4
1.4.2025
All'udienza del 23.4.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ha proceduto all'esame delle parti.
Parte attrice, , ha dichiarato: “io dal 2019 al 2024 ho versato i soldi in Parte_1
Marocco e non ho pagato in Italia, mente da gennaio di quest'anno dopo aver parlato con il mio avocato ho smesso di versare in Marocco. Il fatto è che già nel 2021 quando siamo venuti davanti al Giudice qui a Milano c'è scritto che la signora avrebbe chiuso il procedimento in Marocco ma non lo ha fatto e solo lei lo può fare. Io se non pago in
Marocco vado in galera”.
Parte convenuta ha dichiarato: “non è vero, io ho fatto già detto che non Parte_2 voglio niente per il processo in Marocco. Lui qui in Italia non ha mai pagato niente”.
Parte convenuta ha dichiarato: “io frequento l'università Cattolica, mi Parte_4 manca un anno per laurearmi. Le tasse sono altre circa 5 mila euro all'anno perché anche se i miei sono divorziati comunque si guarda l'ISEE di tutti e due e in più mia sorella ha iniziato a lavorare e vive con noi”.
All'esito dell'audizione delle parti il Giudice delegato ha formulato la seguente proposta conciliativa:
1.revoca del contributo al mantenimento di e Pt_3 Pt_6
2.conferma del contributo al mantenimento di per € 230,00 mensili (importo già Pt_4 rivalutato);
3. ( ) nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2 di rinunciare a ogni somma dovuta e non ancora versata in Marocco da Parte_1
pagina 4 di 7 ( ) Nato il 01/01/1968 in MAROCCO in forza della sentenza di C.F._1 divorzio del 01.08.2019 emessa dal Tribunale di Fqui Ben Salah;
4.quanto alle somme già versate da parte attrice in Marocco in esecuzione della sentenza di divorzio del 01.08.2019 emessa dal Tribunale di Fqui Ben Salah per il periodo 2019-2024 la convenuta rinuncia a mettere in esecuzione il titolo italiano per la parte relativa al periodo dal 2021 in avanti già coperta dal versamento effettuato in Marocco, salva la facoltà di agire per la differenza;
5. le parti rinunciano reciprocamente ad ogni azione e/o giudizio pendente in Marocco;
6.spese di lite compensate.
Parte convenuta ha dichiarato di accettare la proposta.
Parte attrice ha dichiarato di non accettare la proposta.
All'esito della discussione, il Giudice delegato:
Ritenuta la causa matura per la decisone e dato atto che le parti non hanno formulato istanze istruttorie, ha invitato le parti precisare le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa
Il difensore di parte attrice ha dichiarato: insisto per l'accoglimento delle domande formulate in atti.
Il difensore di parte convenuta ha dichiarato: ribadisco l'adesione delle mie assistite alla proposta formulata dal Giudice delegato, mi rimetto quanto al resto.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 30.4.2025.
*******
Ritenuto:
Con riferimento al mantenimento dei figli
Preliminarmente deve osservarsi che le parti, in adesione della proposta formulata dal
Giudice, hanno raggiunto un accordo in ordine alla revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente Parte_3 indipendente e del figlio maggiorenne attualmente in stato di Parte_6 detenzione in carcere.
pagina 5 di 7 Per quanto attiene la figlia preso atto della non adesione paterna alla Parte_4 proposta formulata dal Giudice delegato, considerato:
- che la figlia maggiore risulta iscritta al quarto anno della facoltà di giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, deve quindi completare gli studi, e che il costo delle spese universitarie sono state sostenute dalla DRe
-che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
-che il padre versa in una nuova situazione familiare avendo contratto un nuovo matrimonio, allietato dalla nascita della figlia nata a [...] il Persona_2
5.5.2023, e deve provvedere al mantenimento della nuova moglie e della piccola nata dall'unione
-che in conseguenza dell'adesione di parte convenuta alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a favore dei figli e parte Parte_3 Parte_6 attrice ha di fatto conseguito un risparmio di spesa per euro 250,00 mensili;
-che deve tenersi conto dell'assenza di tempi di permanenza della figlia maggiore presso il papà, con conseguente aggravio di spese per la DRe che ad oggi appare l'unico soggetto a farsi carico delle necessità della figlia
Tutto quanto sopra considerato, appare equo confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia ( somma mensile rivalutata pari ad euro Parte_4
230,00 mensili) da versarsi entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
Con riferimento alle spese di lite
che l'articolo 91 c.p.c. dispone che “il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo
pagina 6 di 7 maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.92 c.p.c.”; poiché la domanda di parte ricorrente è stata accolta in parte, è ragionevole porre a carico della parte soccombente 2/3 delle spese di lite e compensare tra le parti il restante 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Milano, in data 14.1.2021, nel procedimento R.G.
16890/2019 V.G. così decide:
1. Revoca con decorrenza dalla data della domanda giudiziale l'obbligo di di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni Parte_1 Pt_3
e
[...] Parte_6
2. Conferma l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne versando alla DRe Parte_4 signora C.F. , nata il [...] in Parte_2 C.F._2
Marocco, entro il 20 di ogni mese l'importo di € 230,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT
3. conferma, nel resto per quanto di ragione;
4. condanna a rifondere alla parte convenuta le spese Parte_1 del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ponendole per 2/3 a carico della parte attrice, compensando tra le parti la residua parte di 1/3.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 22.10.2024 promossa da
Parte_1
Nato il 01/01/1968 a MAROCCO
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'avv. KAOUTAR BADRANE presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa alla Via O. Marinali, 73
Parte attrice
Parte_2
Nata il 18/08/1969 a MAROCCO
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Milano alla Via Rainer Maria Rilke con l'Avv. LUCIA GRACIOTTI presso lo Studio della quale è elettivamente domiciliata in
Milano alla Via Pergolesi, 6
pagina 1 di 7 con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 Parte_5 C.F._5
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 28/10/2024.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO DELLE
STATUIZIONI CONCERNENTI IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
*
Le parti hanno contratto matrimonio presso il Consolato Generale del Marocco a Milano in data 7.9.1996, il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Milano al n. 0813, R. 01, P. 2, S. C/1 anno 2014.
Dalla relazione sono nati nata a [...] il [...], Parte_3 Parte_4 nata a [...] il [...], nato a [...] il [...]. Parte_6
I medesimi coniugi hanno divorziato in Marocco l'1.8.2019 (Tribunale di Fqui BenSalah-
Marocco), giusta sentenza ritualmente trascritta nei registri dello stato civile del Comune di
Milano.
In data 14.1.2021, in seguito a ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, il
Tribunale di Milano, nel procedimento R.G. 16890/2019 V.G., preso atto dell' accordo raggiunto in udienza, emetteva decreto di modifica delle condizioni divorzio.
In particolare, in detto provvedimento era stato previsto che “Il padre contribuirà mensilmente al mantenimento dei figli , e con l'importo di Pt_4 Pt_3 Parte_6
350,00 euro omnicomprensivo fino alla fine di Marzo 2021 e tale importo verrà versato direttamente alla DRe da settembre 2020. Da aprile 2021 fino a quando i figli non saranno indipendenti economicamente con lavoro stabile e continuativo, il padre verserà la somma mensile di euro 450 nel seguente modo: 200 euro a su un suo conto Per_1
pagina 2 di 7 corrente bancario personale che la ragazza aprirà appena possibile, 125 euro a sul Pt_3 suo conto corrente bancario e 125 euro al figlio che verranno versati alla Parte_6 DRe. Le somme dovranno essere versate entro il 20 di ogni mese e soggette a rivalutazione indici ISTAT. La sig.ra ritirerà le somme già depositate presso il Pt_2
Tribunale del Marocco-Tesoreria di prima istanza, e dal momento del passaggio in giudicato del decreto che il Collegio emetterà recependo il presente accordo, rinuncerà a fare valere i propri diritti acquisiti con la sentenza pronunciata dal Tribunale del Marocco.
La sig.ra rilascerà dichiarazione in data odierna di rinunciare a partire da Pt_2
Settembre c.a. alle somme che le spettano in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale del Marocco”. Il padre contribuirà mensilmente al mantenimento dei figli nella misura di €
450,00,che saranno corrisposti nel seguente modo: a su un suo conto corrente Per_1 bancario personale, € 125,00 a sul suo conto corrente bancario € 125 euro al figlio Pt_3 che verranno versati alla DR . Le somme dovranno essere versate entro il Parte_6
20 di ogni mese e soggette a rivalutazione Istat.”
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 parte attrice ha chiesto una nuova modifica delle condizioni vigenti tra le parti
In data 12.3.2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
“ è assunto, questo me lo ha detto direttamente la mia ex moglie, io non ho rapporti Pt_3 con mio figlio, io lo chiamo ma lui non risponde, due anni so che lavorava come un barista
a San Donato, adesso non so che lavoro fa;
tuttavia, so con certezza dalla mia ex moglie che lui lavora.
Lui vive con la mia ex moglie, vivono a San Giuliano Milanese.
non lavora, è iscritta all'università a Milano facoltà di Giurisprudenza, ha 24 anni Pt_4 ed è fuori corso, non riesco a versare quanto è stato stabilito dalla sentenza di divorzio io vorrei versare a mia figlia, lei fa qualche lavoretto, abita con la mamma. Io vorrei versare per lei euro 100,00.
è in carcere. Pt_6
Io mi sono risposato nel 2022, ho una bambina di due anni, e mia moglie aspetta un altro figlio, mia moglie non lavora.
Io sono un magazziniere presso la SCUMED, percepisco euro 1.550,00/1.600,00 al mese, abito in un alloggio in affitto con un canone mensile di euro 600,00 comprensivo di condominio, e oltre pago le spese del riscaldamento con una media di euro 300,00 mensili, ho contratto dei prestiti con UNICREDIT pago euro 450,00 al mese, ho contratto i prestiti per pagare gli avvocati, per pagare la somma una tantum che ho versato alla mia ex
pagina 3 di 7 moglie, devo ancora versare per sei anni. Ho anche un debito di euro 130,00 per una multa, devo pagare ancora per un latro anno.
In Marocco ho una casa di proprietà, qualche volta va mio fratello, è un alloggio che non mi dà reddito.
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il Giudice Delegato.
e si sono costituite tardivamente in giudizio in data Parte_2 Parte_4
1.4.2025
All'udienza del 23.4.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ha proceduto all'esame delle parti.
Parte attrice, , ha dichiarato: “io dal 2019 al 2024 ho versato i soldi in Parte_1
Marocco e non ho pagato in Italia, mente da gennaio di quest'anno dopo aver parlato con il mio avocato ho smesso di versare in Marocco. Il fatto è che già nel 2021 quando siamo venuti davanti al Giudice qui a Milano c'è scritto che la signora avrebbe chiuso il procedimento in Marocco ma non lo ha fatto e solo lei lo può fare. Io se non pago in
Marocco vado in galera”.
Parte convenuta ha dichiarato: “non è vero, io ho fatto già detto che non Parte_2 voglio niente per il processo in Marocco. Lui qui in Italia non ha mai pagato niente”.
Parte convenuta ha dichiarato: “io frequento l'università Cattolica, mi Parte_4 manca un anno per laurearmi. Le tasse sono altre circa 5 mila euro all'anno perché anche se i miei sono divorziati comunque si guarda l'ISEE di tutti e due e in più mia sorella ha iniziato a lavorare e vive con noi”.
All'esito dell'audizione delle parti il Giudice delegato ha formulato la seguente proposta conciliativa:
1.revoca del contributo al mantenimento di e Pt_3 Pt_6
2.conferma del contributo al mantenimento di per € 230,00 mensili (importo già Pt_4 rivalutato);
3. ( ) nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2 di rinunciare a ogni somma dovuta e non ancora versata in Marocco da Parte_1
pagina 4 di 7 ( ) Nato il 01/01/1968 in MAROCCO in forza della sentenza di C.F._1 divorzio del 01.08.2019 emessa dal Tribunale di Fqui Ben Salah;
4.quanto alle somme già versate da parte attrice in Marocco in esecuzione della sentenza di divorzio del 01.08.2019 emessa dal Tribunale di Fqui Ben Salah per il periodo 2019-2024 la convenuta rinuncia a mettere in esecuzione il titolo italiano per la parte relativa al periodo dal 2021 in avanti già coperta dal versamento effettuato in Marocco, salva la facoltà di agire per la differenza;
5. le parti rinunciano reciprocamente ad ogni azione e/o giudizio pendente in Marocco;
6.spese di lite compensate.
Parte convenuta ha dichiarato di accettare la proposta.
Parte attrice ha dichiarato di non accettare la proposta.
All'esito della discussione, il Giudice delegato:
Ritenuta la causa matura per la decisone e dato atto che le parti non hanno formulato istanze istruttorie, ha invitato le parti precisare le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa
Il difensore di parte attrice ha dichiarato: insisto per l'accoglimento delle domande formulate in atti.
Il difensore di parte convenuta ha dichiarato: ribadisco l'adesione delle mie assistite alla proposta formulata dal Giudice delegato, mi rimetto quanto al resto.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 30.4.2025.
*******
Ritenuto:
Con riferimento al mantenimento dei figli
Preliminarmente deve osservarsi che le parti, in adesione della proposta formulata dal
Giudice, hanno raggiunto un accordo in ordine alla revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente Parte_3 indipendente e del figlio maggiorenne attualmente in stato di Parte_6 detenzione in carcere.
pagina 5 di 7 Per quanto attiene la figlia preso atto della non adesione paterna alla Parte_4 proposta formulata dal Giudice delegato, considerato:
- che la figlia maggiore risulta iscritta al quarto anno della facoltà di giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, deve quindi completare gli studi, e che il costo delle spese universitarie sono state sostenute dalla DRe
-che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
-che il padre versa in una nuova situazione familiare avendo contratto un nuovo matrimonio, allietato dalla nascita della figlia nata a [...] il Persona_2
5.5.2023, e deve provvedere al mantenimento della nuova moglie e della piccola nata dall'unione
-che in conseguenza dell'adesione di parte convenuta alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a favore dei figli e parte Parte_3 Parte_6 attrice ha di fatto conseguito un risparmio di spesa per euro 250,00 mensili;
-che deve tenersi conto dell'assenza di tempi di permanenza della figlia maggiore presso il papà, con conseguente aggravio di spese per la DRe che ad oggi appare l'unico soggetto a farsi carico delle necessità della figlia
Tutto quanto sopra considerato, appare equo confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia ( somma mensile rivalutata pari ad euro Parte_4
230,00 mensili) da versarsi entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
Con riferimento alle spese di lite
che l'articolo 91 c.p.c. dispone che “il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo
pagina 6 di 7 maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.92 c.p.c.”; poiché la domanda di parte ricorrente è stata accolta in parte, è ragionevole porre a carico della parte soccombente 2/3 delle spese di lite e compensare tra le parti il restante 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Milano, in data 14.1.2021, nel procedimento R.G.
16890/2019 V.G. così decide:
1. Revoca con decorrenza dalla data della domanda giudiziale l'obbligo di di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni Parte_1 Pt_3
e
[...] Parte_6
2. Conferma l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne versando alla DRe Parte_4 signora C.F. , nata il [...] in Parte_2 C.F._2
Marocco, entro il 20 di ogni mese l'importo di € 230,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT
3. conferma, nel resto per quanto di ragione;
4. condanna a rifondere alla parte convenuta le spese Parte_1 del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ponendole per 2/3 a carico della parte attrice, compensando tra le parti la residua parte di 1/3.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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